LIBRO I
NORME GENERALI
PREMESSE
1-6. Il Codice riguarda la Chiesa Latina, non l’Orientale, eccetto in
ciò che di natura le spetta; nè, se non consti il contrario, le leggi
strettamente liturgiche; nè le Convenzioni con gli Stati. Non toglie, se
non lo dice espressamente, diritti, privilegi e indulti; e rigetta tutte
le vigenti consuetudini contrarie riprovate, anche immemorabili; queste
però e le centenarie, se non riprovate, le tollera, a giudizio degli
Ordinari Ritiene la precedente disciplina, pur facendovi opportuni
mutamenti. Pertanto sono abrogate tutte le leggi contrarie, anche le
particolari se di queste non si dispone altrimenti. Dove si riporta
l’antica disciplina, se ne ritiene l’interpretazione secondo i provati
autori; dove ne discorda, si sta al senso proprio; e nel dubbio, ci si
attiene all’antica. Qualunque pena della quale si tace, come anche le
leggi disciplinari non contenute nel Codice, sono abrogate.
7. Sede Apostolica o Santa Sede significa il Papa, le Sacre
Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici di cui si serve il Pontefice per
il governo della Chiesa.
TITOLO I
Leggi ecclesiastiche.
8-9. Le Leggi valgono dalla promulgazione e si presumono
territoriali. Quelle pontificie si promulgano ordinariamente,
inserendole nell’organo officiale intitolato “ Acta Apostolicae Sedis ”,
ed obbligano dopo tre mesi dalla pubblicazione, se per loro natura non
obbligano subito o non è disposto diversamente.
10-14. Le Leggi riguardano il futuro, non il passato, se non lo
esprimono; e sono irritanti, se rendono nullo un atto contrario;
inabilitanti, se incapacitano le persone, e ciò espressamente o
equivalentemente. Le Leggi puramente ecclesiastiche obbligano i
battezzati sani di mente e di almeno sette anni. Alle leggi generali
della Chiesa sono tenuti tutti, alle particolari quelli del territorio
nel quale si abbia domicilio o quasi-domicilio e in atto vi si dimori. I
pellegrini, non sono astretti alle leggi territoriali proprie
nell’assenza, salvo danno o personalità della legge, né a quelle locali
che non riguardino ordine pubblico o solennità di atti; sono però tenuti
alle leggi generali o particolari sebbene non vigenti nel loro
territorio, eccetto che non obblighino dove essi si trovano. I vaghi
sono tenuti alle leggi generali e particolari vigenti nel luogo dove si
trovano.
15-16. Nel dubbio di diritto nessuna legge obbliga, in quello di
fatto può dispensare l’Ordinario, ma ciò in casi in cui il Papa suole
dispensare. Nelle leggi irritanti e inabilitanti non scusa l’ignoranza
se non è detto espressamente nè questa o l’errore su la legge o la pena
o sul fatto proprio si presumono, e neanche .generalmente sul fatto
altrui notorio, bensì sul non notorio.
17-19. L’interpretazione autentica delle leggi si fa dal Legislatore,
dal suo successore o da un incaricato ed ha forza di legge se è fatta
come per legge; che se è spio dichiarativa, non deve essere promulgata e
vale per il passato; se illustra, allarga o restringe non vale per il
passato e deve promulgarsi; se è data per sentenza giudiziale o per
rescritto in materie particolari va le per gli interessati. Le leggi si
intendono come suonano; nel dubbio si ricorrerà allo scopo, alle leggi
parallele, alle circostanze e alla mente del Legislatore. Le leggi
penali, restrittive di un diritto, o di eccezione si interpretano
strettamente.
20. Se manca una disposizione espressa e non si tratta di pena, si
ricorre ai casi simili, ai principi generali, allo stile e alla prassi
della Curia, alla comune e costante sentenza dei dottori.
21. Le leggi fatte per evitare un pericolo generale obbligano tutti e
sempre.
22-23. La seguente annulla la precedente in quanto contraria o se
riordina tutta la materia; la generale non osta a statuti particolari, e
nel dubbio non si presume revocata una anteriore, ma occorre conciliare
la seguente con la precedente.
24. I precetti dati ai singoli, obbligano questi dovunque, ma non si
sollecitano giudizialmente e durano quanto il diritto del Superiore, se
non son dati per documento o davanti a due testimoni.
TITOLO II
Consuetudine.
25-30. La consuetudine trae la sua forza unicamente dal consenso del
competente Superiore ecclesiastico, e la Comunità capace di legge la può
introdurre. Essa non sussiste se è contro il diritto divino; nè contro
ecclesiastico, se non è ragionevole e prescritta da quaranta anni
continui: se è proibita prescrive solo se centenaria o immemorabile. Le
riprovate non sono ragionevoli. La consuetudine fuori legge può darsi se
ragionevole se è prescritta da quaranta anni con intenzione
d’obbligarsi. La consuetudine è la migliore interprete della legge; può
revocarsi da un’altra contraria legge o consuetudine. La legge non
revoca, salva contraria disposizione esplicita, le contrarie
consuetudini centenarie o immemorabili, nè la legge generale le
consuetudini particolari.
TITOLO III
Còmputo del tempo.
31-34. Il giorno è di 24 ore dalla mezzanotte, la settimana di sette
giorni, il mese di 30, Fanno di 365 se non si debbano prendere per la
durata che hanno sul calendario. Nel computo delle ore si sta al Fuso
comune; nella Messa ed officio privato, nella comunione, digiuno ed
astinenza si può seguire il tempo locale o legale. Per i contratti
valgono le norme civili locali vigenti, salvo patti speciali. Il mese e
Fanno con proprio nome si prendono come sono. Se l’inizio non è
determinato si va da momento a momento, se è continuo si segue il
calendario; se no, la settimana si intende di sette giorni, il mese di
trenta e l’anno di 365. Se è determinato ma non nell’inizio, per i mesi
e gli anni si segue il calendario; se l’inizio coincide col principio
del giorno si finisce col principio dell’ultimo dello stesso numero; e
se non coincide, il primo giorno non si computa e si finisce completo
l’ultimo dello stesso numero. Se il mese non ha il detto giorno, p. es.
un mese dal 30 gennaio, si finisce secondo i casi con l’ultimo giorno
cominciato o completo del seguente mese. Per gli atti che in tempi
determinati si rinnovano, come un triennio per la professione, si
finisce col giorno uguale al principio e si può agire in tutte le ore.
35. Tempo utile è quello del quale si può usufruire e non decorre per
l’ignorante o impotente: il continuo è senza interruzione.
TITOLO IV
Rescritti.
36-38. Chiunque non è espressamente escluso può ottenere Rescritti, e
le grazie e dispense della S. Sede sono sempre valide, anche se date a
censurati, salvo eccezioni. Un Rescritto si può impetrare per un altro
che l’ignori e vale prima dell’accettazione, pur potendosi non usarne.
Vale subito se non c’è un esecutore, altrimenti dopo eseguito.
39-42. Le condizioni, perchè siano essenziali per la validità, devono
essere tassative e chiare. In tutti si suppone la verità delle preci,
salvo i can. 45, 1054. Se non c’è un esecutore, la verità deve esservi
all’atto della concessione; se vi è, dall’esecuzione. La subrezione non
rende invalida una grazia, se è espresso il necessario alla validità
secondo la prassi della Curia; nè l’obrezione, se una causa motiva
almeno è vera. Entrambe in una parte non nuocciono all’altra, se si
danno più grazie in un Rescritto.
43-44. Ciò che è negato danna Congregazione od officio non si può
ottenere da un’altra o dall’Ordinario locale, salvo il diritto della
Penitenzieria per il foro interno. Una grazia negata dal proprio
Ordinario non si chiederà ad altro ignaro, e chiesta non si concederà
senza conoscerne dal primo i motivi. Una grazia negata dal Vicario
Generale, non si ottiene validamente dal Vescovo che ignori la negativa,
e se la nega il Vescovo, è sempre invalidamente concessa dal Vicario.
45-48. Se nel Rescritto la concessione si fa motu proprio non osta la
reticenza del vero, eccetto che sia falsa runica ragione addotta e salvo
il can. 1054. Nessun Rescritto vale se dato a un inabile, contro
consuetudini e statuti particolari, diritti acquisiti, salva espressa
derogazione. Per errore accidentale anche nel nome non è nullo un
Rescritto, qualora a giudizio, dell’Ordinario è certa la persona. Nel
contrasto fra due Rescritti, prevale il più determinato, e se sono di
uguale portata il primo di tempo, se non consta il dolo o la grave
negligenza per non uso. Se sono dello stesso giorno nè si conosce chi
prima impetrò sono entrambi nulli e se c’è bisogno si ricorrerà al
concedente.
49-50. I Rescritti si interpretano secondo il senso usuale e si
limitano ai casi espressi. Quelli litigiosi, ledenti diritti e leggi
private o per ottenere benefici si interpretano strettamente, gli altri
largamente.
51-59. Un Rescritto Apostolico senza esecutore si deve presentare
all’Ordinario, se ivi si dice, o se si tratti di cose pubbliche o se è
da constatarne le condizioni. Se non è determinato il tempo si può,
senza frode o dolo, esibire quando si crede. È invalida l’esecuzione
fatta prima di ricevere le lettere e accertatane autenticità e
l’integrità, eccetto che ufficialmente ciò conosca altrimenti
l’esecutore. Questi non può rifiutare l’esecuzione semplicemente
commessagli, se non in casi di manifesta nullità per obrezione o
subrezione, per non adempiute condizioni, o indegnità che offenda altri.
Se la grazia è rimessa al suo arbitrio, la può concedere 0 no.
Nell’esecuzione deve stare al mandato sotto pena di nullità qualora non
si adempiano le condizioni e le forme sostanziali. I Rescritti di foro
esterno si debbono eseguire per iscritto. L’esecutore può incaricare un
altro, se non gli è vietato o determinato un sostituto; ma se fu scelto
tassativamente, non può commettere ad altri che atti preparatori.
L’esecuzione può essere fatta dal successore nella dignità od officio,
se non ci fu scelta tassativa di persona. Se l’esecutore sbaglia, può
ripetere l’esecuzione; e per le tasse starà al canone 1507.
6o-61. Un Rescritto revocato per atto speciale dal Superiore è valido
fino a pervenuta comunicazione; per legge contraria non cessa un
Rescritto se non è espresso, o la legge è data dal Superiore del
concedente. I Rescritti non cessano per vacanza della Sede Apostolica o
della Diocesi se non consta il contrario o se la facoltà è a favore di
determinata persona, e la cosa è integra.
62. Se un Rescritto contiene privilegio o dispensa, si osserveranno
inoltre i canoni seguenti.
TITOLO V
Privilegi
63-65. I privilegi si possono acquistare per diretta concessione, per
comunicazione, per consuetudine o prescrizione. Si presume la
concessione se vi è un possesso centenario o immemorabile. Per
comunicazione anche nella forma ugualmente principale, supposta la
capacità del comunicante, s’intendono concessi quei privilegi che il
primo privilegiato ebbe direttamente in perpetuo e senza speciale
riguardo al luogo, alla cosa o alla sua persona. Nella comunicazione in
forma accessoria i privilegi seguono le vicende del principale; non così
se concessi in forma ugualmente principale.
66. Le facoltà abituali si considerano come privilegi oltre il
diritto. E se non fu scelta tassativamente la persona o altrimenti
provveduto, non cessano con l’Ordinario, ma rimangono trasmesse al
successore. Le facoltà concesse al Vescovo competono anche al Vicario
Generale. Ogni facoltà importa i necessari poteri per il suo esercizio
effettivo.
67-68. Il privilegio si deve intendere esclusivamente secondo il suo
tenore e nel dubbio si starà al can. 50, ma in modo che vi appaia un
favore.
69-70. Nessuno è obbligato a servirsi di un privilegio, se per
altra causa non nasca l’obbligo. Il privilegio s’intende perpetuo, se
non consta il contrario.
71-77. I privilegi contenuti nel Codice si revocano per legge
generale: per gli altri si segue il can. 60. I privilegi cessano per
rinuncia accettata, e si può rinunciare a quelli che contengono un
favore personale. I singoli però non possono rinunciare ai privilegi
concessi alla Comunità, alla dignità o a un luogo; nè la Comunità a
quelli attribuiti a lei per legge o la cui rinunzia pregiudicasse alla
Chiesa o agli altri. Cessato il diritto del concedente non cessa un
privilegio se non è dato con la formo la a nostro beneplacito o altra
equivalente. Il privilegio personale segue la persona e con essa si
estingue: il reale cessa con la cosa o il luogo e in questo ultimo caso
rivive se fra cinquanta anni risorge il luogo. Per non uso o uso
contrario non cessano i privilegi non onerosi, bensì quelli che son di
peso agli altri, se vi sopravviene prescrizione o tacita rinunzia.
Cessano, se mutate le condizioni delle cose, diventano nocivi o
illeciti; come pure finito il tempo o il numero dei casi concessi, salvo
il canone 207.
78. Chi abusa del privilegio, merita di esserne privato e l’Ordinario
ne avvertirà la S. Sede nel caso di privilegi da essa concessi.
79. Un privilegio ottenuto a voce vale in coscienza, ma in foro
esterno occorre la prova.
TITOLO VI
Dispense.
80-83. Le dispense le dà il Legislatore, il Successore, il Superiore
e chi ne ha la facoltà. Gli Ordinari, senza facoltà almeno
implicitamente concessa, non dispensano dalle leggi generali eccetto
casi difficili e urgenti, senza possibilità di ricorrere alla S. Sede e
in leggi dalle quali essa spole dispensare. Gli Ordinari dei luoghi
dispensino dalle leggi diocesane, dai Concili provinciali o plenari, ma
non da quelle che per determinato luogo furono date dal Papa, salvo il
can. 81. I parroci dispensano solo se espressamente autorizzati.
84-86. Dalle leggi ecclesiastiche non si dispenserà che per giusti
motivi e considerata la gravità della legge; altrimenti la dispensa data
da un inferiore è illecita e invalida. Nel dubbio se la causa sia
sufficiente è lecito chieder la dispensa, e questa è lecita e valida.
Non solo la dispensa secondo il canone 50 è di stretta interpretazione,
ma anche la facoltà di dispensare data per casi determinati. La dispensa
che ha carattere permanente cessa nei modi stessi come i privilegi e per
cessazione totale della causa motiva.
LIBRO II
DELLE PERSONE
PREMESSE
87-89. Nella Chiesa col battesimo si diventa persona con doveri e
diritti, purché non osti obice o censura. La persona è maggiore dai 21
anni compiuti; prima è minore, Questi si ritiene pubere dal
quattordicesimo anno compiuto se maschio, dal dodicesimo se femmina. Un
impubere prima del settennio completo si dice bambino e si ritiene
irresponsabile: così pure chi abitualmente non ha uso della ragione. Il
maggiore ha il pieno esercizio dei suoi diritti: il minore, non
opponendosi il diritto, dipende dai genitori o dai tutori.
90-95. Si reputa luogo d’origine del figlio, anche neofito, quello
dove il padre ha domicilio o, in difetto, quasi-domicilio alla nascita
del figlio; dell’illegittimo e postumo dove lo ha la madre; del figlio
dei vaghi dove è nato; dell’esposto dove fu trovato. La persona è
abitante dove ha il domicilio, straniero dove ha il quasi-domicilio,
pellegrino se lontano dà entrambi; vago se non sta in luogo fisso. Il
domicilio si acquista con la dimora in un luogo con l’animo di rimanere
ivi sempre, o se vi si è già da dieci anni; il quasi-domicilio se si
intende stare o si sta in un luogo per la maggior parte dell’anno. Il
domicilio o quasi-domicilio è parrocchiale in parrocchia, diocesano in
diocesi o vicariato o prefettura. La moglie, non separata
legittimamente, ha il domicilio del marito; il demente, del Curatore; il
minore, di colui a cui è soggetto; superata però l’infanzia, può
ottenere un quasi-domicilio; può pure ottenerlo la moglie non
legittimamente separata, e, se legittimamente, almeno per tempo
indeterminato anche il domicilio. Col domicilio o quasi-domicilio si
acquista il proprio parroco ed Ordinario; il vago e così pure chi non ha
che domicilio o quasi-domicilio diocesano, hanno il parroco della
dimora. Il domicilio o quasi-domicilio si perde allontanandosi senza
intenzione di ritornare, salvo il canone 93.
96-97. La consanguineità si còmputa per linee e gradi. Nella linea
retta sono tanti gradi quante generazioni o persone, tolto Io stipite;
nell’obliqua, se la distanza è uguale, tanti gradi quante generazioni da
una parte; se queste sono ineguali, dalla più lontana. L’affinità
proviene dal matrimonio valido, e sta solo fra l'uomo e i consanguinei
della donna e viceversa: si calcola in modo che i consanguinei di uno
siano parimenti affini dell’altro.
98. Ognuno appartiene al rito cattolico in cui fu battezzato,
eccettochè sia intervenuta grave necessità, frode o dispensa. I chierici
non spingeranno nessuno a mutar rito, nè si muterà il rito senza
licenza; pontificia. La moglie può, nel contrarre il matrimonio o dopo
assumere il rito del marito e riprendere il suo, cessato il matrimonio.
L’uso però della comunione in altro rito non importa mutamento.
99-102. Nella Chiesa vi sono anche persone morali costituite dalla
pubblica autorità, e sono collegiali o no, come chiese, seminari,
benefici, ecc. La Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica sono persona
morale per diritto divino; le altre inferiori lo sono per diritto o per
concessione del Superiore, fatta per decreto a fine religioso o
caritativo. Una persona morale deve constare di almeno tre persone
fisiche ed è equiparata al minorenne. Per gli atti delle persone morali
collegiali, salve disposizioni anche particolari, è valido quanto piace
alla maggioranza assoluta dei votanti o alla relativa nel terzo
scrutinio, nel quale, se c’è parità di voti, la dirime il Preside. Nelle
elezioni, non dirimendola il Preside, prevale il più anziano di ordine,
prima professione, o età. Ciò che riguarda tutti come singoli deve da
tutti approvarsi. Le persone non collegiali osserveranno gli statuti
particolari salve le norme che la riguardano. La persona morale è
perpetua; si estingue se soppressa dall’autorità o se cessò da cento
anni; ma se sopravvive uno, in questo si coalizza ogni diritto.
103-104. Gli atti emessi per violenza assoluta non valgono; se fatti
per timore grave, ingiusto o per inganno, valgono salva prescrizione
contraria, ma possono rescindersi per sentenza a richiesta del leso o
d’ufficio. L’errore nella sostanza o in equivalente condizione rende
nullo l’atto che altrimenti vale, salve disposizioni contrarie; nei
contratti, ’errore ammette Fazione rescissoria.
105. Se per il Superiore è prescritto il consenso di altri, questo
deve seguirsi sotto pena di nullità; se il consiglio, lo si deve
chiedere ancorché non si segua; è bene però non allontanarsi
dall’unanime consiglio. Se ci vuole il consenso o consiglio di alcune
persone; simultaneamente, si ì convocheranno per il parere e il
Superiore potrà costringere al segreto anche con giuramento. Il voto
deve darsi con riverenza, fedeltà e sincerità.
106. La precedenza, salve norme speciali, è retta dalle norme
seguenti. Il rappresentante prende il posto del rappresentato, ma, nei
Concili ed altre assemblee, dopo gli intervenuti in proprio nome di pari
grado. Chi ha autorità su una persona ne ha anche la precedenza, Per le
persone ecclesiastiche senza potere di una sull’altra si attende al
grado; in pari grado, all’ordine; e in pari ordine, alla priorità della
promozione; in pari tempo, alla priorità dell’ordinazione, se qualcuno
non sia ordinato dal Papa; e finalmente all’età. La . diversità di rito
non conta. Per le persone morali della stessa specie e grado vale il
pacifico possesso della precedenza, e, in contrasto, l’anteriorità nel
luogo; per I singoli si osservano le costituzioni, poscia le
consuetudini e quindi le norme generali. L’Ordinario regola la
precedenza secondo il diritto comune, la consuetudine e le cariche,
componendo le controversie urgenti, anche tra esenti, senza però
pregiudizio di diritti e salvo ricorso in devolutivo. Per la Casa
Pontificia soavi regole proprie.
107. Per divina istituzione si distinguono i chierici dai laici;
entrambi possono essere religiosi.
PARTE I
CHIERICI
SEZIONE I CHIERICI IN GENERE
108-109. Dicesi chierico chi almeno tonsurato è addetto al divino
servizio. Fra i chierici vi è una gerarchia, la quale, quanto
all'ordine, è divisa, per diritto divino, in vescovi, preti e ministri,,
e quanto alla giurisdizione in Pontificato supremo ed Episcopato
subordinato; per diritto ecclesiastico sono vari altri gradi. Nei gradi
dell’ordine si è costituiti con l'ordinazione sacra; nel Pontificato,
per diritto divino, avvenuta l’elezione e l’accettazione; in tutti gli
altri gradì per missione canonica. no.
110. Propriamente è Prelato chi ha giurisdizione ordinaria in foro
esterno.
TITOLO I
Iscrizione dei chierici in una Diocesi.
111-117. Ogni chierico deve essere ascritto a una Diocesi o a una
religione, nè sono tollerati i vaghi. Con la prima tonsura si resta
incardinati alla Diocesi cui uno si dedica. Per l’escardinazione e la
seguente incardinazione, ci vogliono lettere patenti e sottoscritte da
entrambi gli Ordinari: il che non può fare il Vicario Generale se non ha
mandato speciale, nè il Vicario Capitolare se non dopo un anno dalla
vacanza della sede e col consenso del Capitolo. Si avrà la
escardinazione e l'incardinazione quando un chierico ottiene da un
Vescovo un beneficio residenziale col consenso scritto; o con la licenza
scritta di allontanamento definitivo dal proprio. Si ha l'escardinazione
con la professione religiosa perpetua. Per l'escardinazione si richiede
una giusta causa e si intende avvenuta solo per l'incardinazione altrove
fatta e quanto prima comunicata dal nuovo Ordinario al precedente.
L’Ordinario non incardinerà alcun chierico senza necessità o utilità
della Chiesa e senza titolo d’ordinazione; indagherà per documenti e in
segreto, sui natali, vita, costumi e studi, onerata la coscienza
dell’Ordinario che informa. Il chierico giurerà di volersi dedicare in
perpetuo al servizio della Diocesi.
TITOLO II
Diritti e privilegi dei chierici.
118-119. I chierici soli possono avere potestà d’ordine, di
giurisdizione, benefici e pensioni ecclesiastiche. A loro devono i
fedeli riverenza e sono
colpevoli di sacrilegio se li offendono con gravi reali ingiurie.
120-123. I chierici, salve disposizioni contrarie, godono il
privilegio del foro, in contenzioso e in criminale. I Cardinali, i
Legati, i Vescovi, gli Abati o Prelati nullius, i Superiori supremi di
religioni di diritto pontificio, gli Officiali maggiori della Curia
Romana per le loro mansioni, senza venia apostolica, non saranno citati
presso un giudice laico; gli altri senza un permesso dell'Ordinario del
luogo, il quale non lo negherà senza grave causa. Però convenuti,
possono comparire senza autorizzazione, avvertito il Superiore
competente. Godono del privilegio di esenzione dal servizio militare e
dagli offici laicali pubblici, alieni dallo stato clericale. I debitori,
per il I privilegio di competenza, riterranno quanto è necessario
all’onesto sostentamento, se vengono costretti a pagare il debito. Ai
suddetti privilegi non possono rinunziare, ma li perdono con la
riduzione allo stato laicale o la privazione dell’abito. Si recuperano
per cessazione della pena o per riammissione.
TITOLO III
Obbligazioni dei chierici.
124-125. I chierici devono essere a tutti . di esempio e gli Ordì
nari ne cureranno la
frequenza alla confessione, l’orazione mentale quotidiana, la visita
al Santissimo, il Rosario, l’esame.
126. I sacerdoti secolari, almeno ogni tre anni, in ritiro, dovranno
fare gli esercizi spirituali, dai quali non saranno dispensati senza
espressa licenza.
127-128. Tutti devono all’Ordinario riverenza ed obbedienza e devono
accettare e adempiere fedelmente l'officio a loro affidato.
129-131. Coltiveranno gli studi sacri, evitando la falsa scienza e
terminati gli studi, faranno un esame annuo per tre anni se non ne sono
dispensati, nel modo determinato dal Vescovo; e di ciò si terrà conto
nell’assegnazione degli uffici e benefici. Nella città episcopale e nei
singoli vicariati foranei si terranno di frequente, nell’anno,
conferenze sulla morale, liturgia ed altro; e se ciò non è possibile, si
manderanno le risoluzioni scritte. Vi sono obbligati tutti i sacerdoti
con cura d’anime anche se religiosi esenti e, qualora ciò non si faccia
nei loro conventi, tutti gli altri religiosi confessori autorizzati
dall’Ordinario.
132-134. I chierici maggiori sono tenuti al celibato e alla castità,
mancando commettono sacrilegio. I minori possono sposare, ma decadono
dallo stato clericale. Un coniugato che anche in buona fede riceva gli
ordini senza dispensa, è impedito dall’esercizio dei medesimi. Non
conviveranno e non frequenteranno donne sospette; abiteranno con la
mamma e sorelle, zie e simili, o con altra, della cui onestà, data
l’età, non vi sia dubbio. Sulle circostanze di sospetto o pericolo è
giudice l'Ordinario, e nel caso i contumaci si presumono concubinari. E
consigliata ai chierici la vita comune.
135-136. Tutti i chierici maggiori devono quotidianamente recitare le
ore canoniche e portare l’abito proprio e la tonsura, secondo gli usi,
senza abbigliamento nè anello, se non c’è diritto o privilegio. I minori
che smettono l’abito e la tonsura e, ammoniti, non si emendano, dopo un
mese decadono dallo stato clericale.
137-142. Non faranno garanzie senza consigliarsi con l’Ordinario. Si
asterranno da azioni e arti indecorose, da giuochi e cacce clamorose e,
senza licenza dell’Ordinario, dai ritrovi pubblici e da osterie.
Eviteranno tutto ciò che è alieno dalla vita clericale. Senza indulto
apostolico non eserciteranno medicina, chirurgia, uffici pubblici con o
senza giurisdizione e amministrazione; e senza licenza dell’Ordinario
non assumeranno gestioni secolari, procure e difese nei tribunali laici,
salvo difesa propria e della propria Chiesa. Nei giudizi criminali con
gravi pene personali non parteciperanno nemmeno come testi senza
necessità. Non accetteranno offici di Senatori o Deputati senza permesso
apostolico, se c’è la proibizione; altrimenti basta la licenza degli
Ordinari proprio e del luogo. Non interverranno a spettacoli pubblici,
teatri, ecc. Non assumeranno volontariamente la milizia, se non per
liberarsene più presto; nè prenderanno parte a perturbamenti pubblici;
un rumorista che si ascrive alla milizia decade dallo stato clericale.
Non si immischieranno in negoziazioni e mercati anche per utilità
altrui.
143-144. Non si assenteranno a lungo dalla Diocesi senza permesso,
almeno presunto. Chi, incardinato, abita fuori diocesi, può essere
richiamato dal suo Vescovo, o licenziato dall'Ordinario del luogo dove
si trova, eccetto che non gli fosse stato concesso un beneficio.
TITOLO IV
Uffici ecclesiastici.
145-146. Ufficio ecclesiastico in genere è qualunque incarico con
fine spirituale; propriamente, quando per diritto divino o umano si è
stabilmente partecipi della podestà sia di ordine che di giurisdizione.
In diritto, l’ufficio ecclesiastico s’intende in senso stretto. Anche
per gli offici beneficiari si osserverà quanto segue, ed i can. 1409 e
1488.
CAPITOLO I
PROVVISIONI DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI.
147-151. Ogni ufficio ecclesiastico si ottiene con provvisione
canonica, la quale contiene il conferimento giuridico. La provvisione
avviene o per libero conferimento o per l’istituzione dietro
presentazione o nomina, o per conferma e ammissione se precedette
elezione o postulazione, o per semplice elezione e accettazione. Nella
istituzione si osservano i can. 1448, 147. Al designato ad un ufficio
l’Ordinario non concederà la provvisione se non dopo riconosciutolo
idoneo anche per esame. E invalidala provvisione di un officio non
vacante, ed una previa promessa è inefficace. Un ufficio giuridicamente
vacante ma ancora di fatto ritenuto non si concede senza previa
dichiarazione dell’illegittimo possesso nel documento del conferimento.
Articolo I
Libero conferimento.
152-154. Spetta all’Ordinario e non al Vicario Generale, senza
speciale mandato, il conferimento degli uffici. Si assume un chierico
con le dovute qualità; il più idoneo; e mancando le qualità, la
provvisione è nulla, se così è sancito anche per diritto particolare; se
no, è valida, ma annullabile dal Superiore. Per gli uffici con cura
d’anime devono assumersi dei sacerdoti.
155. Le vacanze non possono protrarsi oltre Ì sei mesi dalla ricevuta
notificazione.
156-157. Non si daranno ad alcuno due uffici incompatibili che sia
impossibile contemporaneamente disimpegnare. Salvo il can. 188, c’è la
nullità per un beneficio conferito dalla Santa Sede, non avvisata della
incompatibilità. Un ufficio vacante per rinuncia o privazione per
sentenza non può lo stesso Ordinario conferirlo a famigliati, parenti o
affini fino al 2° grado, suoi o del rinunciatario.
158. L’ufficio conferito per supplire la negligenza o impotenza di un
altro non cambia la condizione giuridica dell’investito.
159. La provvisione si fa per iscritto.
Articolo II
Elezione.
160. L’elezione del Pontefice è regolata dalla Costituzione Vacante
Sede Apostolica di Pio X, 25 dicembre 1904; le altre dai sacri canoni o
diritti particolari.
161. Una elezione non deve differirsi oltre i tre mesi utili; dopo,
provvederà il superiore a cui spetta la conferma.
162-166. Il Preside convocherà gli elettori al loro domicilio o
quasi-domicilio o nell’attuale dimora con determinazione di modi, luogo
e tempo. Se qualcuno fosse stato negletto, può, conosciuta l’elezione,
fra tre giorni ricorrere per l’annullamento; e se fu negletta più della
terza parte degli elettori, l’elezione è nulla. Il difetto però di
convocazione non osta, se i non chiamati intervengono. Se l’ufficio è a
vita, la convocazione non ha effetto prima della vacanza. I soli
presenti hanno diritto a voto, esclusa, salvo legge particolare, la
procura e la votazione per lettera. Chi ha più titoli al voto ne darà
uno. Nessun estraneo, salvo privilegio, ha voto; altrimenti è nulla
reiezione. Se si intromettono indebitamente dei laici, reiezione è
invalida.
167. Non hanno voto gli incapaci di atti umani, gli impuberi, i
censurati o infami dopo la sentenza, gli ascritti o pubblicamente
aderenti a sette eretiche e scismatiche; i privati di voce attiva per
sentenza o per diritto anche particolare. Se alcuno dei predetti è
ammesso, reiezione è valida, se tolto il suo voto nullo ci è la
maggioranza e purché non siasi scientemente ammesso uno scomunicato per
sentenza.
168. Se uno dei convenuti è ammalato gli scrutatori chiederanno il di
lui voto scritto, salve contrarie prescrizioni o consuetudini.
169-170. Il voto è nullo se non fu libero, segreto, certo, assoluto,
determinato; nè valgono antecedenti condizioni. Nessuno può dare
validamente il voto a se stesso.
171. Prima dell’elezione saranno scelti due scrutatori, i quali col
Preside membro del Collegio giureranno fedeltà e segreto durante e dopo
reiezione. Questi cureranno per i voti la diligenza, il segreto, la
precedenza e constatato ne il numero, li pubblicheranno. Se i voti
risultano più degli elettoti, tutto è nullo. Terminata la seduta o lo
scrutinio si bruceranno le schede. L’Attuario farà la relazione degli
Atti che firmerà col Preside e con gli scrutatori e li conserverà in
Archivio.
172-173. Se non è proibito, L’elezione può avvenire per compromesso,
cioè incaricando unanimemente e per iscritto uno o più idonei ad
eleggere. Se il collegio è clericale, i compromissari devono essere
sacerdoti, I compromissari devono osservare sotto pena di nullità il
diritto comune e le aggiunte condizioni non contrarie. Se il
compromissario è unico, questo non può eleggere se stesso; se sono più,
nessuno può accedere agli altri in proprio favore. Il compromesso decade
e il diritto ritorna agli elettori per rievocazione, se nulla ancora è
stato fatto, o non verificatesi le condizioni apposte o per nullità di
scelta.
174-177. Sarà proclamato dal Preside eletto chi riportò il richiesto
numero di voti. Sì comunicherà subito all’eletto perchè dentro otto
giorni dichiari se accetta; altrimenti perde ogni diritto. Se non
accetta perde ogni diritto, ma può essere rieletto; il collegio
procederà ad una nuova elezione entro un mese. Se accetta e non è
necessaria la conferma, l’eletto acquista il pieno potere; altrimenti
solo il diritto all’investitura. Prima però della conferma non può con
pena di nullità ingerirsi nell’ufficio, Se occorre la conferma, deve
chiederla entro otto giorni; altrimenti perde ogni diritto, salvo
provato impedimento. Se l’eletto è idoneo e l’elezione è canonica,
11 Superiore non può negare la conferma che darà per iscritto; dopo
di ciò, l’eletto acquista pieni poteri.
178. Se reiezione non fu fatta a tempo o il collegio è privato di
tale diritto, questo si devolve al Superiore cui compete la conferma o
cui successivamente spetta provvedere.
Articolo III
Postulazione.
179-182. In caso di impedimento dispensabile si può fare la
postulazione al Superiore. Ciò non possono fare i compromissari senza
mandato speciale. Essa vale solo a maggioranza di suffragi o a due terzi
se concorre con reiezione. Il voto si esprime col postulo, e se è eleggo
o postulo, vale per reiezione se non è impedita, se impedita vale per la
postulazione. Dentro otto giorni si spedirà la postulazione o al
Superiore che potendo dispensare conferma o al Romano Pontefice. Se non
si fa a tempo, tutto è nullo e gli elettori perdono per questa volta
qualunque diritto se non provano l’impedimento. Il postulato non
acquista alcun diritto nè gli elettori possono revocare la presentata
postulazione senza il consenso del Superiore. Se però si rigetta senza
colpa del Collegio, si ritorna all’elezione; altrimenti provvederà il
Superiore. Se si ammette si osserverà il canone 175 e l’accettante ha
pieno diritto all’ufficio.
CAPITOLO II
PERDITA DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI.
183. Sì perde un ufficio per rinunzia, privazione, rimozione,
trasferimento o finito il tempo stabilito. Scaduto un Superiore, non si
cessa da un ufficio, eccetto che ci sia la clausola a nostro
beneplacito.
184-189. Chiunque non impedito può rinunziare all’ufficio, La
rinuncia non vale se fatta per timore grave, ingiusto, dolo, errore
sostanziale, simonia; e deve essere 1fatta per scrittura o innanzi a due
testi o per mandato speciale presso il Superiore che confermò, ammise o
istituì. Per tacita rinunzia vacano gli uffici quando un chierico emette
la professione religiosa, se non ha preso possesso in tempo utile, se
accetta o prende possesso di qualche ufficio incompatibile, se abbandona
pubblicamente la fede o contrae matrimonio anche solo civile, se
s’iscrive alla milizia, se smette l’abito e ammonito non lo riprende
entro un mese, se abbandona la residenza nonostante l’ammonimento
dell’Ordinario. I Superiori non accetteranno, senza causa, le rinunzie e
le ammetteranno o no entro un mese e anche dopo se non revocate.
190-191. Accettata e notificata la rinuncia vaca l’ufficio, e chi
rinuncia non lascerà l’ufficio senza l’avviso del Superiore, Accettata
la rinuncia non si dà luogo a pentimento, benché si può ottenere
l’ufficio per altro titolo, e se ne avviserà chi ha qualche diritto
nella provvisione. La privazione s’incorre o per diritto o per
disposizione del Superiore, Se l’ufficio è inamovibile,
l'ordinario deve fare un processo; se amovibile, deve agire con
prudenza e vale dopo l’intimazione, contro la quale si può in devolutivo
ricorrere alla S. Sede.
193-194. Il trasferimento può essere fatto dal Superiore competente
per i due uffici e consentendo il chierico, ogni giusta causa è buona;
se no si procederà come per la privazione. Il primo ufficio vaca quando
si è preso possesso del secondo e nel frattempo si percepiscono i frutti
del primo.
195. Chi elegge, postula o presenta non ha diritto a rimuovere o
trasferire.
TITOLO V
Potestà ordinaria e delegata.
196-197. La potestà di giurisdizione, o di regime, stabilita da Dio
nella Chiesa è di foro esterno o interno, sacramentale o
extrasacramentale. La ordinaria è inerente all’ufficio, la delegata è
commessa alla persona. L’ordinaria è propria o vicaria.
198. Sono Ordinari, oltre il Papa, i Vescovi residenziali, gli Abati
e Prelati nullius, i loro Vicari Generali, gli Amministratori, i Vicari
o Prefetti Apostolici; i loro successori interinali, i Superiori
maggiori delle religioni esenti. Eccetto questi ultimi, gli altri si
chiamano Ordinari dei luoghi.
199-200. Chi ha la facoltà ordinaria può in tutto od in parte
delegarla se nulla osta. Quando è delegata dalla S. Sede può
suddelegarsi, se non è legata alla persona. Un delegato a tutto da un
inferiore al Papa può delegare per i singoli casi. Negli altri casi vi
bisogna un’espressa concessione, eccetto se si tratti d’un articolo non
giurisdizionale. Una potestà suddelegata non è di nuovo delegabile,
salva concessione. La potestà ordinaria e la delegata per tutto è di
lata interpretazione; le altre di stretta e il delegato deve provare la
sua delegazione.
201. La potestà di giurisdizione si esercita direttamente solo sui
sudditi. Quella giudiziale, ordinaria o delegata, non si può usare in
proprio comodo, nè fuori territorio. La volontaria non giudiziale può
usarsi I in proprio favore e fuori territorio verso un suddito assente.
202. La potestà data per il foro esterno vale per il foro interno,
non viceversa. La interna si può adoperare nel foro esterno
extrasacramentale e quando non consta il contrario, la potestà s’intende
concessa per entrambi i fori.
203. Il Delegato nulla opera, se eccede il suo mandato; non però se
cambia il modo non tassativamente imposto al mandante.
204. Se si ricorre al Superiore, non s’intende perciò sospésa la
potestà volontaria dell’inferiore; però, deferito l’affare al Superiore,
l’inferiore si asterrà dall’immischiarsene senza vera necessità e nel
caso, ne avviserà subito il Superiore.
205-207. La potestà delegata a diversi, nel dubbio, se volontaria si
presume in solido; se giudiziale, collegialmente. Quando è data a più,
in solido, chi prima comincia, finché non è impedito o smette, esclude
gli altri; se collegialmente, bisogna per la validità procedere insieme.
Se sono delegati successivamente diversi, agirà il primo se non consti
il contrario. La potestà delegata cessa finito il mandato, il tempo, il
numero dei casi o cessata la causa finale, revocata e intimata o
accettata la rinunzia. Per il foro interno vale un atto inavvertitamente
emesso, cessato il tempo o il numero, e quando la delegata è collegiale,
venendo meno uno, spira per gli altri se non consta il contrario.
208. L’ordinaria cessa, perduto Y ufficio, tace per interposto
appello sospensivo.
209. Nell’errore comune e nel dubbio I positivo e probabile,
supplisce la Chiesa.
210. La potestà dell’Ordine non si può delegare, salva concessione
espressa.
TITOLO VI
Riduzione dei chierici allo stato laicale.
211-212. L’ordinazione valida non si estingue mai; però un chierico
maggiore può ridursi allo stato laicale, per rescritto, decreto,
sentenza o pena. Un chierico minore si laicizza non solo per diritto in
casi determinati, ma anche per volontà, propria avvertendo l’Ordinario o
per giusta disposizione di questo; e ridotto al laico non si riammette
che con licenza dell’Ordinario per la cui diocesi fu ordinato, previo
esame ed esperimento. Per un chierico maggiore deve intervenire la S.
Sede.
213-214. I chierici laicizzati perdono uffici, benefici, diritti e
privilegi e devono deporre l’abito e la tonsura. Il chierico maggiore è
sempre tenuto al celibato, eccetto il caso di una sentenza che dichiari
l’ordinazione coatta e non ratificata. La sentenza si dà secondo i
canoni 1993-1998.
SEZIONE II
CHIERICI IN PARTICOLARE.
215. Alla sola suprema potestà appartiene erigere, circoscrivere,
unire, dividere e sopprimere Province, Diocesi, Abbazie, Prelature
nullius, Vicariati e Prefetture Apostoliche. Per Diocesi s’intende anche
generalmente l’Abbazia o Prelatura nullius, e per Vescovo, se non consta
il contrario, anche l’Abate o il Prelato nullius.
216-217. Le Diocesi, e possibilmente i Vicariati e le Prefetture
Apostoliche si divideranno in parti territoriali; alle singole saranno
assegnati la chiesa, il popolo e il pastore proprio. Nelle Diocesi le
parti si chiamano parrocchie, fuori, quasi-parrocchie se hanno un
proprio pastore; nè sono ammesse divisioni per nazionalità, famiglie o
persone; nè nelle esistenti ogni cambiamento senza indulto apostolico.
Il Vescovo dividerà il suo territorio in Distretti di più parrocchie che
si chiamano Vicariati foranei, decanati, arcipresbiterati e simili, e
quando ciò non può farsi si consulterà la S. Sede. niente acquista pieno
e supremo potere peti diritto divino. A Lui sono riservate per natura o
per legge lei cause maggiori. Se rinunzia, non si richiede
l’accettazione dei Cardinali o di altri.
TITOLO VII
Potere supremo e suoi partecipanti per diritto ecclesiastico.
CAPITOLO I
PONTEFICE ROMANO
218. Il Romano Pontefice è successore di Pietro con potere di onore e
di giurisdizione suprema e piena in tutta la Chiesa, di magistero e di
governo episcopale e indipendente da chiunque.
219-221. Il Pontefice eletto e consenziente acquista pieno e supremo
potere per diritto divino. A lui sono riservate per natura o per legge
le cause maggiori. Se rinunzia, non si chiede l’accettazione di
Cardinali o di altri.
CAPITOLO II
CONCILIO ECUMENICO.
222. Il Concilio Ecumenico non si convoca se non dal Romano Pontefice
cui; spetta la presidenza per se o per altri, la direzione, la
designazione degli affari, l'ordine da seguire, il trasloco del
Concilio, la sospensione, lo, scioglimento, la conferma dei decreti.
223-224. Vi si convocano con voto deliberativo i Cardinali, i
Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi residenziali, Abati o Prelati
nullius, l’Abate Primate e gli Abati Presidenti e Superiori Generali
clericali esenti. I Vescovi titolari, convocati hanno, salve
disposizioni contrarie, voto deliberativo; gli altri teologi e canonisti
solamente voto consultivo. Chi non potesse andare, provato
l’Impedimento, manderà un procuratore che se è uno dei Padri convocati
ha un solo voto; se no, assiste e sottoscrive gli atti senza voto.
225. Nessuno degli intervenuti può allontanarsi senza causa e licenza
del Preside.
226. Alle questioni preparate è lecito, previa licenza del Preside,
aggiungerne nuove.
227. I Decreti obbligano dopo confermati dal Pontefice e per suo
ordine promulgati.
228. Il Concilio ha potere supremo e universale, ma dalla sentenza
del Papa non si dà appello al Concilio.
229. Se durante la celebrazione muore il Papa, il Concilio rimane
sospeso a disposizione del futuro Pontefice.
CAPITOLO III
CARDINALI DI S. ROMANA CHIESA.
230. I Cardinali costituiscono il Senato del Romano Pontefice, di cui
sono i principali Consiglieri e Assistenti nel governo della Chiesa.
231. Il Sacro Collegio è di tre ordini; episcopale con sei
suburbicari, presbiterale con cinquanta preti, diaconale con
quattordici. Ciascuno dei presbiteri e diaconi ha un titolo o una
diaconia in Roma assegnati dal Pontefice.
232-235. Il Papa li nomina liberamente e devono essere almeno preti
distinti per dottrina prudenza e pietà. Non possono essere Cardinali gli
illegittimi anche legittimati o irregolari pur dispensati; chi abbia
figli o nipoti o sia consanguineo di Cardinali in primo o secondo grado.
Essi vengono creati e pubblicati in Concistoro e subito ottengono le
prerogative e i privilegi. Quelli riservati in petto acquistano i
diritti dopo la pubblicazione e la precedenza dal la data della riserva.
Un assente dovrà nel ricevere il berretto giurare di adire il Pontefice
entro un anno. Con la nomina vaca qualunque altro beneficio, Chiesa,
dignità e pensione ecclesiastica.
236. I Cardinali possono in Concistoro e con pontificia licenza
passare per opzione da un ordine all’altro. I Diaconi con opzione
assumono il posto che ebbero il giorno della nomina. I Presbiteri
presenti in Curia, alla vacanza, possono optare per le suburbicarie. I
suburbicari non possono passare ad altre suburbicarie eccetto il Decano
che aggiunge sempre Ostia alla precedente diocesi posseduta.
237. Al Collegio come primo fra pari presiede il Decano, lo supplisce
e gli succede il sottodecano.
238. Nessun Cardinale si allontanerà dalla Curia senza licenza del
Papa, eccettuati i Suburbicari per la propria Diocesi. Sono pure
dispensati i Vescovi fuori Curia, ma quando vengono a Roma si
presenteranno al Papa e non si allontaneranno senza suo permesso.
239. Insieme ad altri privilegi tutti i Cardinali, dalla promozione,
possono confessare dovunque e assolvete da ogni peccato e censura
eccetto le specialissime riservate alla S. Sede o che riguardano
violazioni di segreto del S. Uffizio, e in questi limiti, scegliere per
se e per i loro a confessare un sacerdote; predicare dovunque; celebrare
o far celebrare nel Giovedì Santo, e loro presenti le tre Messe di
Natale; benedire col solo segno di croce e con le indulgenze solite a
concedersi dalla S. Sede, rosari, corone, croci, medaglie, scapolari
approvati e imporli senza obbligo di iscrizione; erigere la Via Crucis
con una sola benedizione; benedire crocefissi con le indulgenze della
Via Crucis per malati o impediti; celebrare e far celebrare loro
presenti in altare portatile e in mare; usare un proprio calendario;
godere dell’altare privilegiato personale tutti i giorni; acquistare
ogni indulgenza nella propria cappella, privilegiò estensibile ai
familiari; benedire come i Vescovi, ma in Roma nelle chiese non
patriarcali, pii luoghi e adunanze; portare le insegne; celebrare
dovunque in cappelle private senza pregiudizio dei rindultario;
pontificare fuori Roma, avvertendo l'Ordinario per la Cattedrale;
ricevere tutti gli onori dei Vescovi locali fuori Roma; attestare in
foro esterno dell'oracolo del Pontefice; essere esenti dalla visita nel
loro Oratorio; liberamente disporre dei redditi beneficiari; consacrare
e benedire dovunque chiese, altari, arredi sacri, Abati, eccetto la
consacrazione degli olii se non si è Vescovo; precedere tutti; conferire
ordini minori e cresima con iscrizione; concedere 200 giorni
d’indulgenza per i sudditi e nelle protettorie e altrove fuorché nelle
Patriarcali, per i presenti nelle singole occasioni. Il Decano poi e, in
suo difetto, il sottodecano o altri dopo di lui, consacra l'eletto
Pontefice non Vescovo. Il Proto Diacono impone il pallio agli
Arcivescovi, Vescovi privilegiati e annunzia il nome del nuovo
Pontefice.
240. I Suburbicari hanno piena giurisdizione nella Diocesi, e gli
altri hanno i poteri degli Ordinari secondo i canoni. I Presbiteri
possono pontificare nel proprio titolo con trono e baldacchino; i
Diaconi assistere pontificalmente. Non possono però in altre chiese di
Roma, senza licenza pontifìcia, usare trono e baldacchino nei
pontificali.
241. Il S. Collegio e la Curia hanno poteri limitati, sede vacante,
definiti nella Costituzione di Pio X Vacante Sede Apostolica del 25
dicembre 1904.
CAPITOLO IV
CURIA ROMANA.
342-244. La Curia Romana è composta di S. Congregazioni, Tribunali ed
Uffici. In questi si osservano norme speciali date dal R. P. e i
componenti sono tenuti al segreto. Nulla di grave o di straordinario ivi
si farà senza preannunciarlo al Pontefice, che approva le grazie e le
risoluzioni, eccetto quelle di facoltà speciali e le sentenze dei
Tribunali.
245. Una speciale Commissione di Cardinali, designati ogni volta dal
Papa, dirime le diverse controversie di competenza.
Articolo I
Sacre Congregazioni
246. Dirigono le Congregazioni ì Cardinali Prefetti, o un Cardinale
Segretario, se ne è Prefetto il Papa; a Loro sono aggiunti altri
Cardinali e con i necessari ufficiali.
247. La Congregazione del S. Uffizio presieduta dal Papa tutela la
fede e i costumi, giudica i delitti a se riservati non solo in appello,
ma anche in prima istanza se deferiti direttamente. Le è poi riservato
quanto riguarda il privilegio Paolino, la disparità di culto, la mista
religione e le rispettive dispense, l’inquisizione sui libri con esame,
proibizione e dispense per la loro lettura; il digiuno eucaristico per
la Messa.
248. Della Concistoriale un Cardinale è il Segretario; vi
appartengono d’ufficio il Segretario del Santo Uffizio, il Prefetto
della S, Congregazione degli Studi e il Segretario di Stato, e tra i
Consultori l’Assessore del S. Uffizio, il Segretario degli Affari
Ecclesiastici Straordinari e quello della S. Congregazione degli Studi.
Essa prepara i Concistori, erige, divide Province, Diocesi, Capitoli e
anche Collegiate, propone i Vescovi, gli Amministratori, i Coadiutori,
gli Ausiliari; ne assume informazioni e li esamina; cura la costituzione
e sorveglia l’amministrazione delle Diocesi.
249. La Congregazione dei Sacramenti tiene affidata la legislazione
sulla disciplina dei Sacramenti, salvo quanto spetta al S. Uffizio ed ai
Riti, Quindi le appartiene ciò che riguarda i Matrimoni e gli altri
sacramenti, salvo quello che ad altri è riservato. Esclusivamente
esamina l'inconsumazione e le cause per le dispense, che può deferire
alla Rota; e altre sulla validità, di speciale difficoltà, le rimette ai
tribunali competenti; giudica le cause sulla validità della sacra
Ordinazione e sugli oneri annessi agli ordini maggiori o le rimette al
tribunale competente.
250. Al Concilio è affidata la disciplina del Clero secolare e del
fedeli per i precetti cristiani, le parrocchie, i canonici, le
confraternite, le pie unioni, i legati, le elemosine delle Mésse,
benefici, uffici, beni, tributi, tasse, ecc,; composizioni e acquisti di
beni ecclesiastici usurpati e relative dispense; immunità ecclesiastiche
e precedenze; le celebrazioni dei Concili e le Conferenze, e dirime le
controversie in via disciplinare,
251. La Congregazione dei Religiosi esclusivamente ha cura del
governo, disciplina, studi, beni e privilegi dei Religiosi e dei viventi
in Comunità, nonché dei terzi ordini; ne tratta tutte le questioni
amministrative; può rimettere quelle tra religiosi e non religiosi ai
Dicasteri competenti; e concede dispense dal Diritto, salvo il can. 247.
252. La Propaganda ha cura delle Missioni, della celebrazione anche
dei Concili nei suoi territori e loro conferma; esercita giurisdizione
dove non è costituita o è iniziale la gerarchia con tutte le dipendenze.
Rimette agli altri Dicasteri le questioni non sue, e dirige e governa
anche i Religiosi in quanto Missionari,
253. La Congregazione dei Riti tratta quanto riguarda riti e
cerimonie dei Latini; dà regole, dispense e privilegi estirpando abusi;
cura le Beatificazioni e le Canonizzazioni e quanto1 riguarda le sacre
Reliquie,
254. La Cerimoniale dirige, in Roma nelle Cappelle Papali e fuori e
nelle funzioni dei Cardinali le Cerimonie, decidendo questioni di
precedenza sia dei Cardinali come dei Legati delle Nazioni presso la S,
Sede,
255. La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari tratta
quanto riguarda le Diocesi, le nomine dei Vescovi nei rapporti con i
Governi civili, e quanto altro le è affidato specialmente per i Patti
con le Nazioni,
256. La Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi
vigila sul governo, la disciplina, i beni, gli studi dei Seminari e
delle Università; concede facoltà di dare gradi accademici e li
conferisce a persone di singolare dottrina. Di essa fa parte il
Cardinale Segretario della Concistoriale, il cui Assessore è fra i
Consultori,
257. Alla Congregazione per la Chiesa Orientale presieduta dal Papa
spetta quanto riguarda persone e affari di rito orientale anche se
misti, con tutte le facoltà che le altre hanno per il rito latino,
dirimendo le questioni in via amministrativa, Per le questioni
giudiziali designa il Tribunale.
Articolo II
Tribunali della Curia Romana.
258. La Penitenzieria presieduta dal Cardinal Penitenziere Maggiore
ha giurisdizione in foro interno; assolve, dispensa, commuta, sana,
condona, scioglie questioni di coscienza e giudica circa l’uso e le
concessioni delle indulgenze,
259. La Sacra Rota e la Segnatura Apostolica sono due Tribunali che
si reggono con leggi proprie.
Articolo III
Uffici della Curia Romana.
260. L’ufficio della Cancelleria Apostolica sotto il Cardinal
Cancelliere spedisce Lettere e Bolle Apostoliche, dipendendo dalla
Concistoriale per la di lei competenza.
261. L’ufficio della Dataria Apostolica sotto il Cardinal Datario
esamina l’idoneità per i benefici riservati non concistoriali, concede
dispense, redige e spedisce rispettive lettere curando le pensioni e gli
oneri imposti nel conferimento dei benefici.
262. La Camera Apostolica col Cardinal Camerlengo amministra i beni e
i diritti temporali della S. Sede specialmente Sede vacante.
263. La Segreteria di Stato diretta dal Cardinal Segretario ha tre
parti: la prima con Segretario speciale tratta gli Affari Ecclesiastici
straordinari a lei affidati; la seconda con un Sostituto tratta quelli
ordinari; la terza a cui presiede un Cancelliere attende alla spedizione
dei Brevi.
264. La Segreteria dei Brevi ai Principi e delle Lettere Latine
redige in latino gli Atti del Pontefice.
CAPITOLO V
LEGATI DEL ROMANO PONTEFICE.
265. E diritto del Papa mandare dovunque Legati con giurisdizione
ecclesiastica o meno.
266. Il Legato a lettere} alter Ego del Papa è un Cardinale con
poteri speciali.
267. Altri Legati sono i Nunzi e gli Internunzi, i quali curano
secondo norme ricevute le relazioni tra la S. Sede e i Governi civili;
invigilano e riferiscono al Papa sullo stato delle chiese ed hanno
d’ordinario altre speciali facoltà. Ai Delegati Apostolici spetta solo
la vigilanza sullo stato delle chiese con speciali facoltà.
268. I poteri dei Legati non cessano con la vacanza della S. Sede, ma
invece cessano terminato il mandato, intimata la revoca, accettata la
rinunzia.
269. I Legati lasceranno liberi gli Ordinari nella loro
giurisdizione; hanno su i loro la precedenza se Vescovi possono
dovunque, eccetto nelle Cattedrali, benedire, pontificare con I trono e
baldacchino.
270. Ai Vescovi I che per la Sede hanno il titolo di Legati
Apostolici non competono speciali diritti.
CAPITOLO VI
PATRIARCHI, PRIMATI E METROPOLITI.
271. Ai Patriarchi e Primati oltre l’onore e la precedenza non
compete speciale giurisdizione se non per diritto particolare.
272-274. Il Metropolita o Arcivescovo gode nella Provincia i poteri
concessi o riconosciuti dal Papa. Egli ha nella propria Diocesi
diritti ed obblighi come ogni Vescovo, e nelle suffraganee supplisce
l’Ordinario negligente nel dare l’istituzione ai presentati per i
benefici, concede l'indulgenza di 100 giorni, deputa in certi casi il
Vicario Capitolare, vigila sulla fede e tutela la disciplina
ecclesiastica, riferendo al Papa se vi sono abusi, fa in caso di
negligenza riconosciuta dalla S. Sede la visita con ogni diritto,
celebra pontificali, riceve appelli, dirime anche in prima istanza
questioni a tenore del can. 1572.
275-279. È obbligato a chiedere il pallio entro tre mesi dalla
consacrazione o preconizzazione, se no, non gli è lecito esercitare la
potestà di Metropolita o quella vescovile che richiede Fuso del pallio.
Questo si adopera in giorni e funzioni prescritte, ma mai fuori
provincia; se si perde o sedi titolare è trasferito, ne chiederà un
altro, nè può prestarlo o donarlo, e si farà seppellire con tutti i
palli ricevuti.
280. Il Patriarca precede il Primate, questi, F Arcivescovo e questo
i Vescovi, fermo il can 347.
CAPITOLO VII
CONCILI PLENARI E PROVINCIALI.
281. Gli Ordinari di varie province possono adunarsi in Concilio
Plenario col permesso del Pontefice che designa un suo Legato a
convocarlo e a presiederlo.
282. Vi debbono intervenire con voto deliberativo oltre il Legato, i
Metropoliti, i Vescovi residenziali che possono in loro vece mandare il
Coadiutore o l'Ausiliare, gli Amministratori Apostolici, gli Abati e
Prelati nullius, i Vicari Capitolari. I Vescovi titolari nel territorio,
se chiamati dal Legato, hanno voto deliberativo, se non è stabilito il
contrario. Altri possono esservi invitati con voto solamente consultivo.
283-285. Il Concilio Provinciale si celebrerà almeno ogni vent'anni.
Il Metropolita o il suffraganeo più anziano assegna, uditi i Padri con
voto deliberativo, il luogo della celebrazione, possibilmente la chiesa
metropolitana, convoca il Concilio e lo presiede. Chi non ha
Metropolita, ne sceglierà uno dei più vicini al cui Concilio
intervenire.
286-287. Interverranno i Suffraganei, gli altri Prelati di cui nei
canoni precedenti con voto deliberativo, e con simile voto anche, se
convocati, i Vescovi titolari. Due Delegati dei Capitoli o dei
Consultori con voto consultivo, così pure i Superiori Maggiori delle
religioni clericali esenti e delle Congregazioni monastiche nonché altri
eventualmente invitati. Chi ha voto deliberativo ed è impedito manderà
giustificandosi un Procuratore; se questo è uno dei Padri con voto
deliberativo, non ha che un solo voto, se no ha solo voto consultivo.
288. Il Presidente, consenzienti i Padri, nel provinciale .prepara,
apre, trasferisce, proroga, chiude il Concilio.
289. Nessuno può allontanarsi senza permesso del Legato e dei Padri
nel provinciale.
290. Compito dei Padri è curare l'incremento della fede, l’integrità
dei costumi, la composizione delle questioni e l’unità del la
disciplina.
291. Gli atti e i Decreti saranno trasmessi dal Preside alla S. Sede.
In essi sarà designato il modo di promulgazione e l’inizio dell’obbligo;
approvati e promulgati obbligano, nè da essi dispensano gli Ordinari se
non in casi particolari.
292. Si curerà anche di tenere le Conferenze episcopali per
promuovere la Religione nelle Province ogni cinque anni. Vi
interverranno i Prelati di cui nel can. 285 e gli altri Ordinari. Essi
poi designeranno anche la sede del futuro convegno.
CAPITOLO VIII
VICARI E PREFETTI APOSTOLICI.
293. I Vicari e i Prefetti Apostolici nominati dalla S. Sede reggono
territori non eretti in Diocesi e ne prendono possesso con resibizione
delle Lettere Apostoliche per il Vicario, del Decreto per il Prefetto.
294. Nel loro territorio godono, salve riserve, i diritti e le
facoltà dei Vescovi. Anche chi non è Vescovo potrà benedire, consacrare,
eccetto chiese e olii, concedere indulgenze di 50 giorni, cresimare e
conferire ordini minori.
295-296. Esigeranno la presentazione delle lettere patenti dai
missionari anche religiosi e a chi ricusa la presentazione sarà impedito
il ministero. Questo sarà concesso ai missionari e per grave causa si
potrà negare ai singoli. I missionari regolari per ciò che riguarda la
missione sono sottomessi al Vicario o Prefetto Apostolico. Nel conflitto
fra gli ordini di questi e quelli del Superiore prevalgono gli ordini
del Vicario 0 Prefetto Apostolico, salvo ricorso alla Santa Sede in
devolutivo.
297-298. Possono costringere i religiosi anche esenti al ministero
delle anime, e comporre i dissidi fra i missionari, salvo ricorso in
devolutivo alla S. Sede.
299-300. I Vicari sono tenuti come i Vescovi alla visita ad limìna
personalmente e se impediti, per procuratore anche dimorante in Roma. I
Vicari o Prefetti devono dare relazione scritta del loro ufficio alla S.
Sede, e sottoscritta anche da un Consigliere; ed; anzi debbono ogni anno
riferire intorno ai convertiti, ai battezzati e all. amministrazione dei
sacramenti.
301. Devono risiedere nella loro regione e visitarla per se o per
altri.
302-303. Stabiliranno un Consiglio di tre provetti missionari e
annualmente terranno consiglio con i principali missionari.
304. Avranno un Archivio e celebreranno quando è possibile i Concili
Plenari e provinciali e i Sinodi.
305-306. Procureranno la formazione dei chierici del luogo ed
applicheranno la Messa per il popolo nei giorni stabiliti, secondo il
can. 339.
307. Non permetteranno l’allontanamento definitivo dei missionari,
che rimuoveranno però in caso di scandalo.
308. Chi è Vescovo gode i privilegi dei titolari; chi non lo è, godrà
quelli di Protonotaro Partecipante.
309-310. Preso possesso, nomineranno, se non c’è il Coadiutore, un
Pro-Vicario o un Pro -Prefetto che eserciterà solo il potere commesso e
supplirà se manca il Vicario o Prefetto o ne è impedita la
giurisdizione. Anche il Pro-Vicario o il Pro-Prefetto, succedendo al
titolare, nomineranno chi possa sostituirli; in casi estremi, il più
anziano del Vicariato o della Prefettura assume la direzione. Tutti
costoro informeranno subito la S. Sede e reggeranno intanto come
delegati.
311. Chi è stato stabilito a tempo, si atterrà al mandato.
CAPITOLO IX
AMMINISTRATORI APOSTOLICI.
312-313. Nelle Diocesi, per speciali motivi, il Pontefice no mina a
tempo o stabilmente degli Amministratori apostolici. Questi prendono
possesso del mandato, in sede piena presentando le lettere di nomina, e
in sede vacante prendono possesso come il Vescovo.
314-316. Compito, diritti e privilegi si desumono dal mandato
apostolico. L’Amministratore permanente è equiparato ai Vescovi, e se a
tempo, ai Vicari Capitolari con potere di visita e senza l’obbligo della
Messa per il popolo; ha poi speciali onori e privilegi, secondo il
canone 308. Con l’Amministratore è sospesa le giurisdizione del Vescovo
e del suo Vicario Generale, ma non deve ingerirsi in cause del Vescovo
nè procedere contro il di lui Vicario.
317. Qualora fosse impedito l’Amministratore nel suo esercizio, si
avverte la S. Sede e intanto si applicheranno i canoni 429 e seguenti.
318. Non cessano per la morte del Pontefice o del Vescovo, bensì per
la presa di possesso del nuovo Vescovo.
CAPITOLO X
PRELATI INFERIORI.
319-321. I Prelati che hanno un territorio proprio con clero e popolo
si chiamano Abati o Prelati nullius, e devono avere almeno tre
parrocchie. Sono nominati dal Papa, salvo diritto di elezione o
presentazione, nel qual caso sono dal Papa confermati o istituiti.
Avranno le qualità dei Vescovi. Quando sono per elezione, si seguiranno
le norme comuni.
322. Inizieranno l’ufficio dopo preso regolare possesso e previa la
benedizione da riceversi da un Vescovo entro tre mesi.
323. Hanno poteri, obblighi e sanzioni come i Vescovi; e se non sono
Vescovi possono, oltre quanto è detto nel can. 294, consacrare proprie
chiese ed altari fissi, e avere un Vicario Generale.
324. Il Capitolo religioso dell’Abbazia e della Prelatura si governa
con leggi proprie, quello secolare secondo il diritto comune.
325. L’Abate o Prelato nullius gode speciali diritti onorifici.
326. Una Prelatura secolare senza Capitolo eleggerà dei Consultori
diocesani.
327. Vacando l’Abbazia o Prelatura succede il Capitolo che dentro
otto giorni eleggerà un Vicario e se questi è impedito, si seguirà il
canone 429.
328. Per i Prelati o non Prelati della Famiglia Pontificia si
osserveranno le norme particolari della Casa Pontificia.
TITOLO VII
Potestà episcopale e chi ne partecipa.
CAPITOLO I
I VESCOVI.
329. I Vescovi successori degli Apostoli governano chiese, sotto il
Pontefice, il quale li nomina liberamente. Se è concessa l’elezione a
qualche collegio si osserverà il can. 321.
330-331. Deve constare della loro idoneità. Pertanto è idoneo chi è
nato legittimo, abbia trent'anni e da cinque anni sia sacerdote, sia di
integri costumi, pio, prudente, capace di governare, con laurea o
licenza in teologia o in diritto canonico o perito in tali materie e se
religioso, tale dichiarato dai Superiori, Anche gli eletti o presentati
o designati devono avere queste qualità. Della idoneità giudica solo la
S, Sede,
332-333. Ogni candidato deve ottenere l'investitura canonica che dà
solo il Pontefice, e prima dovrà, oltre la professione di Fede, emettere
giuramento di fedeltà alla S, Sede. Deve farsi consacrare dentro tre
mesi e prendere possesso dentro quattro, salvo il can. 238.
334-337. I Vescovi residenziali sono Ordinari, ma nulla possono fare
se non dopo preso possesso, presentate le Lettere Apostoliche al
Capitolo di cui prende atto il Cancelliere. Il Vescovo governa col
triplice potere legislativo, giudiziario, coattivo. Promulga, come egli
crede meglio, le sue leggi e queste obbligano immediatamente. Curerà
l'osservanza delle leggi ecclesiastiche. Invigilerà la disciplina, la
retta amministrazione dei Sacramenti, la purezza della fede e dei
costumi. Predicherà. Può in Diocesi pontificare dappertutto; fuori, col
permesso almeno presunto dell'Ordinario o Superiore esente; può
funzionare con pastorale e mitra, permettere i pontificali ad altri
anche con Fuso del trono e del baldacchino,
338. Deve risiedere nella Diocesi, senza assentarsene se non per le
vacanze, per due o tre mesi all’anno, senza scapito della Diocesi, con
speciali cautele se si assentasse per altre ragioni. Non si assenterà
dalla Cattedrale nei tempi e feste determinate e sarà denunziato dal
Metropolitano e questo dal più antico suffraganeo se si assentasse per
più di sei mesi.
339. Egli stesso e, se impedito, per mezzo di altri, applicherà la
Messa per il popolo nelle domeniche e giorni festivi anche soppressi e
una sola volta per Natale e nella traslazione del precetto. Ciò vale
anche se ha più Diocesi, ma allora è tenuto ad una sola applicazione e
quando non adempie ha l’obbligo di supplire.
340-342. Farà la relazione ogni cinque anni alla S. Sede. I
quinquenni sono fissi e computati con norme determinate partendo dal 1°
gennaio 1911, ed è dispensato se coincide col primo biennio del suo
governo. Nell’anno della relazione i Vescovi devono far visita ai
sepolcri di S. Pietro e Paolo e presentarsi al Papa. Gli extraeuropei lo
possono fare ogni dieci anni o personalmente o se impediti, per il
Coadiutore o un Sacerdote residente nella Diocesi.
343-346. Il Vescovo farà la visita ogni anno nella Diocesi in modo da
terminarla in cinque anni o personalmente o per il suo Vicario o per
altri; può liberamente assumere seco per la visita due canonici e se
manca si osserverà il can. 274. Alla visita sono soggetti persone, cose,
luoghi pii, anche esenti; i religiosi esenti in casi espressi. Procederà
paternamente salvo ricorso in devolutivo, evitando inutili ritardi,
gravi spese; per il proprio mantenimento e per altre spese occorrenti si
starà alle consuetudini.
347. Precede nel suo territorio tutti, eccetto i Cardinali, i Legati
e il proprio Metropolitano. Tra i suffraganei nelle assemblee si starà
alla promozione a Vescovo. Fuori territorio si osserverà il canone 106.
348. I Vescovi titolari non hanno alcun potere sulla loro Diocesi, ma
conviene che applichino per carità qualche volta la Messa per la
medesima.
349. Ricevuta comunicazione della provvista canonica, ogni Vescovo
gode gli onori e i privilegi del grado e le insegne episcopali. Però
dalla presa di possesso i residenziali hanno diritto di percepire i
redditi della mensa, di concedere indulgenze di 50 giorni in tutto il
territorio anche per gli esenti, di elevare nelle chiese della Diocesi
trono e baldacchino.
CAPITOLO II
COADIUTORI E AUSILIARI DEI VESCOVI.
350-352. Il Papa solo ha potere di costituire un Coadiutore al
Vescovo. Questo si dà alla persona e qualche volta alla Sede; dato alla
persona senza successione si chiama Ausiliare. I diritti del Coadiutore
si desumono dalle Lettere Apostoliche, se nulla è stabilito; e se dato
ad un inabile, ha tutti i diritti e doveri di un Vescovo: gli altri
quanto il Vescovo loro commette. Il Vescovo non delegherà altri per
quanto può e vuol fare il Coadiutore, il quale si presterà sempre
volentieri. Il Coadiutore dato alla Sede può fare quanto è di ordine
episcopale eccetto le ordinazioni, nel resto si atterrà al mandato.
353. Per prendere possesso presenterà le Lettere Apostoliche al
Vescovo, e se è con futura successione o dato alla Sede, anche al
Capitolo; se il Vescovo è inabile basta la presentazione al Capitolo.
354. Preso possesso, è tenuto alla residenza al pari dei Vescovi
residenziali.
355. Vacata la Sede, il Coadiutore con successione diventa subito
Ordinario, l'Ausiliare cessa mentre perdura il Coadiutore dato alla
Sede.
CAPITOLO III
SINODO DIOCESANO.
356. Ogni Vescovo residenziale per il bene della Diocesi deve
celebrare il Sinodo diocesano ogni dieci anni. Se ha più Diocesi anche
in Amministrazione può celebrarne uno solo.
357. Egli solo lo convoca e lo presiede possibilmente nella Chiesa
Cattedrale.
358-359. Devono essere chiamati e intervenire il Vicario Generale, i
Canonici 0 i Consultori, il Rettore del Seminario, i Vicari foranei, un
deputato membro dei Capitoli Collegiali, i parroci della città, un
parroco eletto da ciascun Vicariato, gli Abati di regime e un Superiore
delle religioni clericali. Possono essere chiamati dal Vescovo altri e
anche tutti i sacerdoti, i quali hanno voto se il Vescovo non stabilisce
altrimenti. Chi deve intervenire, se impedito avviserà il Vescovo, che
può punire i negligenti, se non sono esenti.
360. Il Vescovo può stabilire delle Commissioni preparatorie e agli
intervenuti si passerà prima
10 schema.
361. Le questioni si discuteranno nelle sedute preparatorie.
362. Il Vescovo solo è legislatore e sottoscrive le Costituzioni, le
quali promulgate nel Sinodo obbligano subito.
CAPITOLO IV
CURIA DIOCESANA.
363-364. La Curia è formata da quelle persone che aiutano il Vescovo
nel governo della Diocesi. Vi appartengono il Vicario Generale,
l’Ufficiale, il Cancelliere, il Promotore di giustizia, il Difensore del
vincolo, i Giudici ed Esaminatori Sinodali, i Parroci Consultori, gli
Uditori, i Notari, gli Uscieri ed i Cursori, La loro nomina è fatta per
iscritto. Essi devono giurare fedeltà, lavorare secondo il diritto,
mantenere il segreto,
365. Per i Tribunali, vedi can. 1573-1593.
Articolo I
Vicario Generale.
366-367. Quando è necessario, si nomina un Vicario Generale a scelta
del Vescovo e da lui rimovibile a volontà. Sarà uno se non richiede
altrimenti la diversità di rito o l’ampiezza della Diocesi; ma vi si può
aggiungere un supplente. Egli sarà di almeno trent'anni, laureato o
licenziato in Teologia e diritto canonico o almeno perito, pio,
prudente, esperto. Può essere un Religioso se la Diocesi è affidata ad
una Religione. Non sarà il Penitenziere nè un .consanguineo del Vescovo
in primo o secondo grado misto col primo, nè, se non c’è necessità, uno
che tenga cura d’anime.
368-369. Ha tutti i poteri del Vescovo eccetto riserve e atti di
speciale mandato. Può eseguire come Ordinario ogni Rescritto e usare
delle facoltà delegate. Informerà di tutto il Vescovo, nè lo
contraddirà.
370. Precede tutti dopo il Vescovo o qualche altro Vescovo presente e
se Egli è Vescovo gode tutti gli onori del grado; se non lo è, gode
quelli di Protonotario Apostolico titolare.
371. Per i poteri segue le vicende del Vescovo.
Articolo II
Cancelliere, Notavi ed Archivio.
372-374. In ogni Curia vi sarà un Cancelliere sacerdote che
custodisca in Archivio gli Atti. Si può dargli un aiuto come
Vicecancelliere. Il Cancelliere di per se è notaro. Può il Vescovo
stabilire altri notari che facciano pubblica fede o per tutto o per casi
specifici. Saranno chierici o laici, ma sacerdoti per le cause criminali
dei chierici. Saranno di integra fama e ineccepibili, amovibili dal
Vescovo, non dal Vicario Capitolare senza consenso del Capitolo. E
obbligo dei notari redigere atti e strumenti in iscritto, con data e
sottoscrizione, esibirli, autenticarli e dichiararli conformi agli
originali a richiesta. La redazione degli Atti la farà il notaro nel
territorio assegnatogli o per un affare affidatogli.
375-378. Deve tenersi in luogo sicuro e comodo un Archivio per la
custodia degli Atti con un catalogo dei documenti e compendio delle
Scritture. Ogni anno, nel primo bimestre sarà aggiornato e completato.
L’Ordinario ricercherà le carte e le scritture disperse e provvederà per
la restituzione. L’Archivio sarà chiuso e nessuno vi entrerà senza
permesso del Vescovo o del Vicario; il solo Cancelliere ne avrà la
chiave. Non si asporteranno documenti che per tre giorni prorogabili con
moderazione dall’Ordinario. Delle carte asportate si lascerà ricevuta
firmata.
379. Vi sarà ancora un Archivio secreto, inamovibile, per affari
speciali. Ogni anno si bruceranno i documenti criminali in materia di
costumi per i già morti o condannati da dieci anni lasciando un sommario
della sentenza. Anche questo Archivio avrà un catalogo e due chiavi
diverse, una per il Vescovo e una per il Vicario Generale e, mancando
questo, per il Cancelliere. Il Vescovo può aprirlo da solo.
380-381. Il novello Vescovo designa un sacerdote che vacando la Sede
ne ritenga la chiave. Se non vi è un Amministratore Apostolico, impedita
la Sede, il sacerdote designato rimette la chiave al governatore
delegato, la ritiene se il Vicario Generale regge la Diocesi. Se la Sede
è vacante o mancano i suddetti, la rimette al Vicario Capitolare; il
Vicario Generale o il Cancelliere la rimette alla prima dignità del
Capitolo o al Consultore anziano. Anzitutto si apporranno i sigilli
all’Archivio.
382. Il Vicario Capitolare non può aprire l’Archivio segreto se non
presenti due Canonici o Consultori; ispezionerà le scritture senza
estrarle e quindi rimetterà i sigilli. Se questi fossero tolti, il
Vicario ne rende edotto il novello Vescovo.
383-384. Abbia il Vescovo uguale cura degli altri Archivi della
Diocesi con doppia copia dei documenti i cui originali non si
estrarranno che a norma del can. 378, La comunicazione dei documenti
pubblici sia libera, osservando apposite disposizioni.
Articolo III
Esaminatori Sinodali e Parroci Consultori
385-388. Si nomineranno nel Sinodo, su proposta del Vescovo,
esaminatori e parroci consultori i quali non saranno meno di quattro nè
più di dodici. Per quelli che cessano, interinalmente si nomineranno
altri prosinodali, udito il Capitolo, Lo stesso si farà se non si
celebrerà il Sinodo, Tutti cessano per se dopo dieci anni o prima se si
celebra un altro Sinodo, ma possono finire l’affare incominciato ed
essere rieletti, I luogotenenti dureranno quanto coloro di cui fanno le
veci. Il Vescovo li può rimuovere per grave causa e udito il Capitolo,
389. Gli esaminatori attenderanno agli esami per la provvista delle
parrocchie ed ai processi di cui al can, 2147 e seguenti. Per gli esami
anche delle ordinazioni, confessioni, predicazioni il Vescovo può
adibire questi o altri.
390. I due uffici si possono cumulare, ma non nella stessa causa.
CAPITOLO V
CAPITOLO DEI CANONICI.
391-392. Ogni Capitolo è un corpo di chierici istituito per il culto
nella Chiesa; il Cattedrale quale suo Senato aiuta il Vescovo e lo
supplisce i in sede vacante; il Collegiale può essere insigne o per
insigne. La loro erezione, innovazione e soppressione è riservata alla
Santa Sede.
393-394. Nei Capitoli vi saranno Dignità e Canonici per i vari
uffici. Possono esservi benefici inferiori in uno o più gradi. Il
Capitolo è costituito solo dalle Dignità e dai Canonici, salvo statuti
contrari per le Dignità; nè si creeranno canonicati privi di prebende.
Nei Capitoli numerati sono tanti prebendati quante prebende; per i non
numerati, quanti se ne possono mantenere. L’erezione delle Dignità è
riservata alla S. Sede. Il Vescovo può col consenso del Capitolo
restituire le Dignità estinte o creare nuove prebende. Nelle Cattedrali
e Collegiali insigni per la tenuità di prebende può il Vescovo, sentito
il Capitolo e col permesso della Santa Sede, unire benefici semplici o
sopprimerne alcuni, consenziente eventualmente il patrono, applicandone
i proventi per le distribuzioni quotidiane.
395. Dove non vi sono distribuzioni quotidiane o troppo tenui, il
Vescovo separerà la terza parte di tutti i proventi beneficiari e li
convertirà in distribuzione. Se non può, introduca delle multe con le
quali si supplirà alle distribuzioni che andranno ai più diligenti; se
le Dignità hanno proventi propri, le distribuzioni perdute vanno ad
altre Dignità o in loro difetto alla Fabbrica o a un luogo
pio. Vi saranno dei puntatori eletti dal Capitolo, ai quali il
Vescovo può aggiungerne un altro; mancando i puntatori, supplisce il
canonico anziano.
396. Il conferimento delle Dignità è riservato alla S. Sede; è
vietata l'opzione, salve solamente le leggi di fondazione, non però per
le case e simili separati dalla prebenda; per la prima Dignità, ci sia
possibilmente la laurea in Teologia o Diritto Canonico.
397. Le Dignità e i Canonici hanno diritto ed obbligo di supplire il
Vescovo nelle funzioni, assisterlo nei pontificali, amministrargli
malato i sacramenti e morto, farne i funerali; convocare il Capitolo e
presiederlo, ordinando quanto riguarda il coro, purché le Dignità siano
del Capitolo.
398-399. In nessuna Cattedrale mancherà il Teologo e possibilmente il
Penitenziere, che possono costituirsi anche nelle Collegiate. Siano essi
atti e a parità si preferiscano i dottori in Teologia per il Teologo; in
Teologia o Diritto Canonico per il Penitenziere; conviene che abbiano
trent'anni. Si nomineranno previa inchiesta e dove è richiesto, previo
concorso. Il Penitenziere non avrà esterna giurisdizione.
400. Il Teologo spiegherà pubblicamente in Chiesa la Scrittura o
tratterà altri argomenti sacri. Quando fosse impedito da sei mesi si
farà supplire da un incaricato dal Vescovo: il quale può commutargli
l’obbligo con l’insegnamento di sacre discipline in Seminario.
401. Il Penitenziere ha poteri ordinari non delegabili, anche per i
peccati riservati, pur nei riguardi degli stranieri e per i diocesani
anche fuori. Deve stare nel suo confessionale in chiesa nei tempi
assegnati ed essere pronto alla chiamata dei fedeli anche durante i
divini uffici.
402. La cura delle anime è riservata al Vicario parrocchiale.
403-404. Il conferimento dei benefici spetta al Vescovo, udito il
rispettivo Capitolo, riprovate le contrarie consuetudini e salve le
leggi di fondazione. Egli conferirà i canonicati ai più degni, e per
legge di fondazione agli oriundi del luogo purché degni, preferendo i
dottori, i pastori di anime e gli insegnanti.
405. Gli scelti preso possesso ed emessa la professione di fede,
godono tutti gli inerenti privilegi e diritti.
406-407. Solamente il Vescovo e raramente può creare dei canonici
onorari. Per un extra-diocesano è richiesto il consiglio dei Capitolo e
il consenso del Vescovo proprio. Gli onorari anche extra-diocesani non
supereranno il terzo dei Canonici titolari. Gli onorari in Roma godono
solamente nelle loro chiese i privilegi e le insegne proprie; fuori Roma
in tutta la Diocesi per cui furono nominati, e inoltre hanno lo scanno
proprio in coro.
408. Il Capitolo Cattedrale precede tutti gli altri; gli insigni i
non insigni; entro il Capitolo salve legittime consuetudini precedono
Dignità, poi Canonici titolari e onorari; quindi i beneficiati; i
Vescovi precedono tutti. Dove sono presbiteri, diaconi e suddiaconi,
seguono l’ordine e nel medesimo la priorità di nomina.
409. I Canonici se Vescovi porteranno le vesti vescovili, se no, la
veste propria senza la quale sono considerati come assenti. Le vesti
suddette si adoperano in Diocesi, riprovata ogni contraria consuetudine;
non fuori, eccetto che si accompagni il Vescovo o lo si rappresenti nel
Concilio o in altra solennità.
410. Ogni Capitolo avrà dei propri statuti stabiliti capitolarmente e
approvati dal Vescovo. Se non li fa il Capitolo, allora li farà il
Vescovo e, sei mesi dopo la intimazione, li imporrà.
411-412. Il Capitolo si riunirà in tempo e luogo stabilito; il
Vescovo però e il Preside o la maggioranza possono sempre convocarlo. La
convocazione è necessaria solo per le adunanze straordinarie. Vi hanno
voce solamente i canonici, esclusi gli onorari; partecipano le Dignità,
se formano il Capitolo con Ì canonici. I canonici invitati devono
assistere il Vescovo, quando celebra solennemente in città e suburbio, e
seguire il Cerimoniale, quando accede o recede dalla Cattedrale. Il
Vescovo potrà tenere seco due canonici per assisterlo nel suo ufficio.
413-414. Ogni Capitolo è tenuto quotidianamente all’ufficio corale,
salve leggi di fondazione. L’ufficio divino comprende le salmodie, le
Messe conventuali ed altre di rubrica o di fondazione, La Messa
conventuale può celebrarsi senza canto, se nella chiesa pontifica il
Vescovo od altro in sua vece. Gli obbligati al coro canteranno l’ufficio
ogni giorno tutti o, dove è concesso, per turno,
415. Se la Chiesa Cattedrale è anche parrocchia, si osserveranno le
seguenti norme: Spetta al parroco applicare la Messa, predicare e
insegnare la dottrina, custodire i libri parrocchiali ed estrarne gli
attestati, fare le funzioni parrocchiali, compiere i funerali eccetto
quelli dei Capitolari, compiere le altre funzioni in uso nella
parrocchia; ricevere, amministrare e distribuire elemosine per i
parrocchiani, Al Capitolo spetta: custodire il SS,mo Sacramento, tenendo
una chiave il parroco; vigilare le funzioni parrocchiali; aver cura
della Chiesa e amministrare i legati, Capitolo e parroco non
disturberanno le rispettive funzioni, per le quali il Vescovo dirimerà
le questioni, favorendo le prediche e il catechismo. Il Capitolo non
impedirà il parroco nel suo ufficio, anzi lo aiuterà seguendo le
direttive del Vescovo.
416. Gli Statuti Capitolari regoleranno il servizio dell’altare per
turno, esclusi come diaconi e suddiaconi le Dignità, il teologo, il
penitenziere e i pretendati dell’ordine presbiterale.
417. La Messa conventuale si applicherà per i benefattori. Un
Capitolare infermo per se non è tenuto a passare l'elemosina al
supplente, salvo statuti e consuetudini contrarie. Si può ritenere la
consuetudine di prendere lo stipendio dal cumulo delle distribuzioni o
dal reddito delle prebende.
418-419. I Canonici e i beneficiari obbligati al servizio giornaliero
possono assentarsi, riprovata ogni consuetudine contraria, per tre mesi
continui o ad intervallo, ma non nell’Avvento o Quaresima o nelle
solennità, nè contemporaneamente se ne assenteranno più della terza
parte. Perdono la distribuzione nelle vacanze, salve le due terze parti,
se i frutti sono di distribuzioni. E proibita la sostituzione,
eccettuati i casi particolari e purché il sostituto dello stesso rango e
della stessa Chiesa, esclusi i coadiutori, non sia tenuto al coro. Chi è
tenuto alla Conventuale e alla Messa per il popolo, celebri quella, e
celebrerà l’altra l’indomani o la farà celebrare.
420-421. Sono scusati per l'assenza percependo i frutti e le
distribuzioni i giubilati, il teologo nei giorni che esercita il suo
ufficio, il penitenziere mentre confessa, gli aventi cura d’anime
durante l’esercizio del loro ufficio, gli infermi o impediti; un legato
pontificio o che accudisce alla persona del Papa; chi fa gli annuali
esercizi spirituali; chi assiste il Vescovo nella visita ad limina o va
al Sinodo o a un Concilio, l’assente per affari del Capitolo e della
Chiesa o che I assiste il Vescovo celebrante, chi è impegnato per la
visita pastorale o fa i processi nelle cause di; beatificazione o vi è
chiamato come teste; i parroci consultori e i giudici in esercizio. Le
distribuzioni fra i ' presenti le percepiscono solo alcuni dei suddetti,
salvo contraria volontà dei fondatori. Sono scusati I dal coro
percependo soltanto i frutti: chi I anche retribuito insegna in scuole o
facoltà approvate teologia o diritto canonico; chi regolarmente studia
teologia o diritto canonico in scuole pubbliche; il Vicario Capitolare,
il Vicario Generale e il Cancelliere in esercizio; i Canonici addetti al
Vescovo. Se le prebende sono di sole distribuzioni e così tenui da non
raggiungere la ’ terza parte, percepiranno solamente due parti delle
distribuzioni,
422. Dopo quarant’anni di servizio lodevole nella medesima Diocesi si
può chiedere la giubilazione dalla S. Sede, e il giubilato fruirà delle
prebende e delle distribuzioni anche fra presenti, se nulla osti, ma non
del diritto a opzione.
CAPITOLO VI
CONSULTORI DIOCESANI.
423-426. Dove non c’è Capitolo, si sceglieranno idonei sacerdoti non
religiosi nè secolarizzati, come consultori diocesani, la cui nomina
appartiene al Vescovo, Saranno sei o almeno quattro dimoranti nella
città vescovile o nei dintorni e giureranno fedeltà nell’ufficio.
Saranno nominati a triennio. Possono essere confermati o sostituiti dal
Vescovo, Durante il triennio, se qualcuno vien meno, il Vescovo lo
sostituirà, sentiti gli altri. Vacata la Sede, continuano e possono
essere rimossi dal nuovo Vescovo, infra sei mesi dal suo possesso. Il
Vicario Capitolare, qualora venisse meno qualcuno, consenzienti gli
altri lo farà sostituire e lo potrà confermare il nuovo Vescovo,
427-428. I Consultori sostituiscono il Capitolo nell'ufficio di
Senato del Vescovo, anche vacata la Sede; e non saranno rimossi durante
il triennio, se non per giusta causa, e uditi gli altri.
CAPITOLO VII
SEDE IMPEDITA, VACANTE E VICARIO CAPITOLARE.
429. Se il Vescovo nel suo governo resta assolutamente impedito per
forza maggiore, la potestà passa al Vicario Generale o a un delegato del
Vescovo, Può anche delegare diversi che si succedono. Venendo meno anche
questi il Capitolo nomina un Vicario che assume il regime con potere di
Vicario Capitolare, Chi assume il potere avviserà subito la S, Sede, Se
il Vescovo incorre nella scomunica, interdetto o sospensione, il
Metropolitano o eventualmente il suffraganeo anziano avviserà la Santa
Sede per i provvedimenti. Nel caso del can. 285 ciò appartiene al
Metropolitano scelto.
430. La Sede vaca per morte, rinuncia accettata, traslazione o
privazione intimata. Però eccetto il conferimento di benefici e uffici
rimane in vigore quanto è stato fatto dal Vicario Generale fino alla
ricevuta notizia della morte o di un provvedimento apostolico. Il
Vescovo, conosciuta la sua traslazione, deve trasferirsi e prendere
possesso della nuova Diocesi dentro quattro mesi, vacando così la prima.
Però frattanto egli vi funzionerà da Vicario Capitolare cessando il
Vicario Generale, mantenendo gli onori e i privilegi di Vescovo e
percependo i frutti della mensa.
431-434. Mancando un provvedimento apostolico, la Diocesi vacante è
governata dal Capitolo e chi è Amministratore ha il potere del Vicario
Capitolare con uguali diritti e sanzioni. Il Capitolo dentro otto giorni
dalla notizia della vacanza nominerà un Vicario che assumerà il governo
e se vi sono frutti da percepire, uno o più economi. Se ciò non si fa,
il diritto di nomina passa al Metropolitano e vacante la Sede al più
antico dei suffragane. Lo stesso farà per le Diocesi, Abbazie e
Prelature nullius, il Metropolitano scelto; per le Religiose ci si
atterrà alle Costituzioni. Il Capitolo avviserà subito la S. Sede della
morte del Vescovo e il Vicario della sua elezione. Si deputerà un solo
Vicario Capitolare, riprovata ogni contraria consuetudine sotto pena di
nullità. Il Vicario e l'Economo saranno eletti a maggioranza assoluta di
voti, e lo stesso può deputarsi in Vicario ed Economo. Non sono
eleggibili i non sacerdoti, i minori di trent'anni o gli eletti nominati
o presentati per la sede vacante. Sarà scelto un dottore o un licenziato
in Teologia o Diritto Canonico o almeno dotto, pio e prudente. Non
osservate queste condizioni quanto avrà fatto il Vicario eletto sarà
nullo, e il Metropolitano nominerà un Vicario; per la sede Metropolitana
lo farà il più antico dei suffraganei.
435-437. Il Vicario è investito dell’ordinaria giurisdizione, e può
fare quanto dice il can. 368 e permettere a un Vescovo di pontificare, e
se Egli è Vescovo può farlo senza trono e baldacchino. Coi suoi atti non
pregiudicherà alla Diocesi e ai diritti del Vescovo lasciando intatti i
documenti della Curia. Nulla si muterà durante la sede vacante. Il
Capitolo non può riservarsi dei poteri nè può limitarli.
438-441. Il Vicario emessa la professione di fede acquista la
giurisdizione; a lui si devono gli onori del Vicario Generale e dovrà
risiedere ed applicare la Messa per il popolo. Tanto lui che l’economo
hanno diritto a congruo compenso sulla Mensa o altri emolumenti
riservando il resto per il futuro Vescovo,
442. L’Economo amministra sotto l'autorità del Vicario Capitolare,
443. E riservata alla S, Sede la rimozione del Vicario Capitolare e
dell’Economo e se rinunziano non è necessaria l'accettazione del
Capitolo, che ne sceglierà dei nuovi. Cessano con la presa di possesso
del nuovo Vescovo,
444. Il nuovo Vescovo chiederà ragione ad essi come agli altri
ufficiali di tutto il loro operato e li punirà se mancanti, anche se
furono assolti dal Capitolo, Si renderà anche ragione al Vescovo delle
scritture della Chiesa a loro pervenute.
CAPITOLO VIII
VICARI FORANEI.
445-446. Vicario foraneo è il sacerdote preposto ad un Vicariato
foraneo. Il Vescovo eleggerà un sacerdote degno, specie tra i Rettori
delle Chiese parrocchiali, ed è amovibile ad nutum,
447-450. I poteri del Vicario foraneo sono determinati dai Sinodi
provinciali e diocesani e dal Vescovo, Deve specialmente vigilare gli
ecclesiastici nell’esercizio del loro ministero, l’esecuzione dei
decreti vescovili, aver cura della materia per l’Eucaristia, del culto,
dell’amministrazione dei beni e oneri, specialmente di Messe e i libri
parrocchiali. Visiterà le parrocchie del suo distretto; provvedere per
il parroco ammalato o morto, curandone i libri e quanto altro è della
Chiesa. Convocherà e presiederà le adunanze dei preti nei giorni
stabiliti dal Vescovo, curando che, se si celebrino in più luoghi, sia
fatto con diligenza. Anche non parroco, risiederà nel territorio del
Vicariato o vicino. Almeno ogni anno darà relazione al Vescovo di tutto
con suo voto sul da farsi. Ha sigillo proprio e precede tutti i parroci
e i sacerdoti del distretto.
CAPITOLO IX
PARROCI.
451. Il parroco è un sacerdote o una persona morale a cui è affidata
in titolo una parrocchia. A loro sono equiparati i quasi-parroci, i
Vicari parrocchiali con pieni poteri. Per i cappellani militari si
seguiranno speciali prescrizioni della S. Sede.
452. Ad una persona morale non si può unire di pieno diritto una
parrocchia senza indulto apostolico e in questo caso la persona morale
tiene soltanto la cura abituale; per l'attuale si starà al can. 471.
453. Il parroco sarà sacerdote di integri costumi, dotto, pio e
prudente, adatto per la cura.
454. Il parroco sarà stabile, pure essendo removibile secondo il
diritto. La stabilità è diversa negli amovibili o inamovibili. I parroci
inamovibili non si rendono movibili senza indulto apostolico, gli
amovibili si possono fare inamovibili dal Vescovo col consiglio del
Capitolo. I parroci delle nuove parrocchie eccetto speciali cause e
udito il Capitolo saranno inamovibili. Le quasi-parrocchie sono
amovibili. I parroci religiosi sono sempre amovibili e dal Superiore e
dall’Ordinario con semplice scambievole preavviso, salvo ricorso alla S.
Sede in devolutivo.
455-456. Il Vescovo esclusa ogni consuetudine nomina i parroci salva
elezione o presentazione. Vacante o impedita la Sede spetta a chi regge
la Diocesi stabilire i Vicari parrocchiali, confermare elezioni,
accettare presentazioni, istituire, conferire parrocchie dopo un anno
dalla sede vacante. Tutto ciò non
potrà farlo il Vicario Generale senza mandato speciale, salvo il can.
429. Ai parroci religiosi presentati dai Superiori, l'Ordinario locale
dà l’istituzione canonica.
457. I quasi-parroci secolari li nomina l’Ordinario, udito il
Consiglio.
458-459. Alla vacante parrocchia si provvederà secondo il canone 155,
salvo particolari condizioni. L’Ordinario sceglierà i migliori senza
preferenza, tenendo conto della dottrina e altre qualità opportune. A
questo scopo compulserà i documenti e farà debite inchieste, osserverà
il can. 130, li esaminerà con gli esaminatori sinodali, col consenso dei
quali può dispensare i periti, e dove vige, farà il concorso, non però
per una parrocchia nuova.
460. Un parroco avrà una sola parrocchia, eccetto per le parrocchie
aeque principaliter unite, e nella parrocchia non vi sarà che un solo
parroco, esclusi privilegi e consuetudini contrarie,
461. La cura parrocchiale comincia col possesso, nel quale si
emetterà la professione di fede,
462-463. Al parroco sono riservati il battesimo solenne, portare F
Eucaristia agli infermi pubblicamente, il viatico e l’estrema Unzione,
denunzia delle sacre ordinazioni, l'assistenza ai matrimoni e benedirli,
fare i funerali, benedire le case il sabato santo o in qualche altro
giorno, benedire il fonte battesimale nel sabato santo, dirigere
processioni, dare benedizioni solenni fuori della chiesa, tranne che
queste non siano funzioni spettanti al Capitolo, Spettano al parroco gli
emolumenti stabiliti e se ne esige maggiori è tenuto alla restituzione.
I proventi per atti compiuti da altri spettano al parroco, se non consti
la volontà tassativa del donatore circa l’eccedente. Egli però presterà
la sua opera ai poveri gratuitamente.
464. È tenuto alla cura delle anime verso tutti i non esenti e il
Vescovo può anche limitare la sua cura in rapporto ai religiosi e le
case pie non esenti.
465. Risiederà nella casa parrocchiale o almeno vicino, e se col
permesso del Vescovo risiede altrove ciò sarà senza detrimento delle
anime,
nè potrà assentarsene che per due mesi ah l’anno, non compresi gli
esercizi spirituali annuali. Quando si assenta per più di una settimana
ci vuole la licenza scritta dell’Ordinario e la nomina di un sostituto
approvato, e per il parroco religioso in più la licenza del Superiore.
Se deve assentarsi all’improvviso e per più di una settimana, avvisi il
Vescovo e della causa e del supplente, provvedendo sempre alla cura
delle anime per qualunque altra breve assenza.
466. Il parroco applicherà la Messa per il popolo secondo il can.
339; il quasi-parroco secondo il can.. 306. Se ha più parrocchie
applicherà una Messa sola e permettendolo il Vescovo, può mutare il
giorno. La celebrerà nella chiesa parrocchiale eccetto casi particolari.
Se assente, la celebrerà nel luogo dove si trova o per il sostituto in
parrocchia.
467. Il parroco deve celebrare gli uffici divini, amministrare i
sacramenti richiesti, conoscere e correggere i suoi fedeli, usare carità
per i poveri, istruire specialmente i fanciulli, spingere alla frequenza
in chiesa alle funzioni e prediche.
468-469. Avrà speciale cura per i malati e i moribondi, non omettendo
la benedizione apostolica che il parroco o chi assiste l’infermo possono
dare con l’indulgenza plenaria in articulo mortis, curerà la fede e i
costumi specialmente nelle scuole e che vi siano opere di fede, di
carità e di pietà.
470. Terrà bene i libri parrocchiali dei battezzati, cresimati,
sposati, defunti e possibilmente quello delle anime. Nei libri dei
battezzati noterà le cresime, i matrimoni, ordine sacro, voti solenni.
Alla fine di ogni anno manderà di tutto, eccetto lo stato delle anime,
un esemplare alla Curia. Userà un sigillo proprio, avrà e custodirà
diligentemente un Archivio con carte e documenti che possono essere
ispezionati dall’Ordinario e che non cadano in mano d’estranei.
CAPITOLO X
VICARI PARROCCHIALI.
471. Quando una parrocchia è unita pieno iure a una casa religiosa,
chiesa capitolare o persona morale, vi sarà per la cura attuale un
Vicario con congrua, ad arbitrio del Vescovo, Eccetto diritti
particolari, il Vicario è presentato dalla persona morale e il Vescovo
gli dà l’istituzione. Se è un religioso, è amovibile; gli altri quanto
al presentante sono perpetui, ma sono rimovibili dall’Ordinario,
avvertito il presentante. Il Vicario ha gli stessi diritti ed obblighi
del parroco.
472-473. Quando vaca una parrocchia l'Ordinario per la vacanza nomina
un Vicario economo col consenso del Superiore se Religioso, cori
compenso congruo, Finché non si nomina economo, reggerà un Vicario
cooperatore, e se sono più, il primo; se uguali, il più antico; se
mancano, il parroco più vicino stabilito; per le parrocchie religiose il
Superiore. Chi frattanto regge, avvisi della vacanza l’Ordinario. Il
Vicario economo ha gli stessi diritti e doveri del parroco senza
pregiudizio del parroco nè della parrocchia. Al successore nel governo
della parrocchia farà la dovuta consegna, presente il Vicario foraneo o
un delegato del Vescovo.
474. Il Vicario sostituto di cui nei can. 465,. 1923, supplirà il
parroco, salve le eccezioni poste dall’Ordinario.
475. Al parroco permanentemente impedito l'Ordinario assegnerà un
Vicario ausiliare, presentato dal Superiore per i religiosi. Questo
ausiliare avrà diritti ed obblighi di parroco senza l'applicazione della
Messa; se supplisce in parte, si sta al convenuto. Se il parroco è
capace, l’ausiliare presterà la sua opera secondo il prescritto
dell’Ordinario. Se non si può provvedere con un ausiliare alla cura
delle anime, avrà luogo la rimozione del parroco.
476. Non bastando il parroco, si aggiungerà un Vicario cooperatore o
diversi con congruo compenso. Ciò sarà per tutta o per parte della
parrocchia. La nomina spetta al Vescovo, sentito il parroco. Per i
Religiosi il Superiore, sentito il parroco, lo presenterà all'Ordinario.
Il Cooperatore risiederà4 nella parrocchiale, coopererà col parroco
secondo i poteri ricevuti o lo supplirà eccetto che per la Messa per il
popolo. Sarà sottoposto alla direzione del parroco, che ogni anno ne
riferirà al Vescovo. Se neanche con ciò è bene provvista la parrocchia,
l'Ordinario procederà alla dismembrazione.
477. I Vicari parrocchiali, se Religiosi, si rimuovono a norma del
can. 454; altrimenti sono amovibili ad nutum dal Vescovo e dal Vicario
Capitolare. Se la Vicarìa è beneficiale, si rimuove il Vicario
cooperatore con processo a norma del diritto, come pure se mancherà alla
dovuta soggezione al parroco.
478. Il parroco della Cattedrale e il Vicario attuale del Capitolo
precedono tutti i parroci e i Vicari delle Diocesi. Per gli economi si
starà al can. 106. I Vicari sostituti e gli ausiliari in carica
precedono i cooperatori, questi gli altri sacerdoti.
CAPITOLO XI
RETTORI DI CHIESE.
479-480. Si chiamano rettori i sacerdoti ai quali è affidata la cura
di una chiesa non parrocchiale nè capitolare nè annessa a una casa
religiosa e da essi ufficiata. Per i cappellani di religiose, comunità
laicali, confraternite, ecc., si osservano gli statuti particolari. Sono
nominati dalL’Ordinario, salve elezioni o presentazioni. Anche per una
chiesa esente il rettore sarà approvato dall’Ordinario, Se la chiesa è
unita al Seminario o a un Collegio, il Superiore ne sarà rettore, se non
consti altrimenti,
481-483. Il rettore non farà funzioni parrocchiali, ma può celebrare
uffici divini anche solenni senza pregiudizio del ministero
parrocchiale, e nei contrasti giudica il Vescovo, Se la parrocchia è
troppo distante l’Ordinario può anche sotto pena imporre alcuni uffici
parrocchiali al rettore e il parroco potrà dalla sua chiesa prendere il
SS,mo Sacramento per gli infermi.
484. Senza permesso del Rettore da darsi secondo il diritto, nessuno
può ivi celebrare, amministrare sacramenti o fare altre funzioni. Per la
predicazione si starà ai can. 1337-1342.
485-486. Il rettore alla dipendenza dell’Ordinario avrà speciale cura
per quanto riguarda i divini uffici e gli oneri della chiesa, nonché la
retta amministrazione. L’Ordinario può rimuovere il rettore e se
religioso, osserverà il can. 454.
PARTE II
RELIGIOSI
487. Lo stato religioso, rispettabile a tutti, è la stabilità della
vita comune, in cui i fedeli oltre i precetti osservano i consigli
evangelici con voti di obbedienza, castità e povertà.
488. Nei canoni si chiama Religione una società legittimamente
approvata, i cui soci secondo leggi proprie con i tre voti anche
temporanei rinnovabili alla scadenza tendono alla perfezione; Ordine,
una religione a voti solenni; Congregazione monastica l’unione di più
Monasteri autonomi sotto un Superiore; Religione esente se non dipende
dall’Ordinario; Congregazione se è con soli voti semplici; Religione di
Diritto Pontificio se ha ottenuto almeno il decreto di Lode; di Diritto
Diocesano, se è solamente eretta dall’ Ordinario; Religione clericale se
molti in essa sono destinati al sacerdozio; altrimenti laicale; Casa
formata se composta almeno di sei persone di cui quattro, se clericale,
siano sacerdoti; Provincia la parte di una Religione con più case unite
sotto un Superiore; Religiosi tutti coloro che fecero i voti in una
religione, di voti semplici se in una Congregazione, regolari se in un
Ordine; Suore se di voti semplici; Monache se per le Costituzioni son di
voti solenni, benché non li facciano per speciale disposizione
apostolica; Superiori maggiori l’Abate Primate, l’Abate Superiore di una
Congregazione monastica o di un Monastero autonomo; il Superiore
Generale, il Provinciale, i loro Vicari ed altri con poteri di
Provinciale,
489. Le Regole e le Costituzioni, in quanto non si oppongono al
Codice, devono essere rispettate; altrimenti sono abolite.
490. Parlando di religiosi in genere, si intendono anche le
religiose,
491. I religiosi hanno la precedenza sui laici, le Religioni
clericali sulle laicali, i Canonici regolari sui Monaci, questi sugli
altri Regolari, i Regolari sulle Congregazioni, queste se di Diritto
Pontificio sulle Diocesane; nella stessa specie si seguirà il can, 106,
Il Clero secolare ha la precedenza su tutti i religiosi e se laici anche
nelle loro Chiese, Il Capitolo anche Collegiale li precede dappertutto,
TITOLO IX
Erezione e soppressione di una Religione, Provincia, Casa.
492. I Vescovi e gli equiparati possono erigere Congregazioni
diocesane, ma non lo faranno senza consultare ed ottenere un nulla osta
dalla Sacra Congregazione dei Religiosi. I terziari in Comunità devono
essere aggregati al primo Ordine dal Generale. Tale Religione rimane
sotto gli Ordinari fino al decreto di Lode. Solo chi ne fa parte ne
assume il nome e l’abito.
493. Una Congregazione, anche se ha una sola casa, non si può
sopprimere che dalla Santa Sede, la quale disporrà dei beni.
494. La divisione In province e qualunque sostanziale modificazione
di esse, la separazione dei Monasteri autonomi o la loro unione ad altre
Congregazioni è di competenza apostolica. Dei beni della estinta
provincia dispone il Capitolo Generale e fuori del Capitolo Generale, il
Moderatore Generale col suo Consiglio.
495-497. Una Congregazione diocesana può erigere altre case col
consenso dell’Ordinario della Casa Madre che non lo negherà senza causa
e con quello dell’Ordinario locale. Le Costituzioni si possono mutare,
ma solo col consenso di tutti gli Ordinari e salvo il canone 492. Non si
erigeranno case, se non si prevede che saranno provviste del necessario.
Per le Case esenti, quelle delle Monache e i luoghi sottoposti a
Propaganda, oltre il consenso scritto dell5Ordinario locale, ci vuole il
beneplacito apostolico; per le altre basta il consenso dell’Ordinario.
Il permesso di fondazione, se è per i clericali, s’intende esteso alla
chiesa e al pubblico oratorio, salvo il canone 1162, e al sacro
ministero; e per ogni Religione alle opere proprie, rispettando le
condizioni contrattuali. Per aprire scuole, ospizi e simili separati ci
vuole il con senso scritto dell’Ordinario. Non si trasformerà una casa
in altri usi senza le formalità della erezione.
498. Una casa esente si estingue col permesso apostolico; se è di una
Congregazione pontificia, basta il consenso dell’Ordinario. Per le
diocesane con la sola autorità del Vescovo, sentito il Superiore e salvo
il can. 493.
TITOLO X
Governo delle Religioni.
CAPITOLO I
SUPERIORI E CAPITOLI.
499-500. Tutti i religiosi anche in forza del voto ubbidiranno al
Papa. Il Cardinal Protettore non ha giurisdizione nè ingerenza
nell’interna disciplina e amministrazione, ma aiuta col suo consiglio e
patrocinio. Sono soggetti anche all’Ordinario, salvo il privilegio di
esenzione. Anche le monache sottoposte ai Regolari sono soggette
all’Ordinario nei casi espressi. Nessuna Religione maschile governa o
cura un’altra Congregazione di donne senza indulto apostolico.
501-503. Superiori e Capitoli hanno potestà dominativa; ma nelle
religioni esenti clericali completa giurisdizione. Non devono
intromettersi però in cause riservate al S. Uffizio. Il potere poi degli
Abati Primati o di una Congregazione monastica è determinato dalle
Costituzioni, salvi i can. 665, 1594. Il Superiore Generale ha potere su
tutti, gli altri secondo il loro ufficio. I Superiori maggiori nelle
religioni clericali esenti possono costituire dei Notari per gli affari
della loro Religione.
504. Per i Generali e Superiori di Monache si richiedono dieci anni
dalla prima professione, legittimità di natali e quarant'anni di età;
per gli altri maggiori bastano trenta.
505. I Superiori maggiori saranno temporanei, salve le Costituzioni;
i minori locali per tre anni confermabili al secondo triennio, non però
la terza volta nella stessa casa.
506-507. Prima deh le elezioni gli elettori giureranno di scegliere
superiori degni. Per le Monache presiede l'Ordinario con due scrutatori
o il Superiore regolare con cui può intervenire L’Ordinario e presiedere
per se o per altri. I Confessori ordinari non faranno da scrutatori. Per
la Superiora Generale presiede Y Ordinario del luogo del Capitolo, e se
trattasi di diocesane può confermare o rigettare la eletta. Per le
elezioni si starà alle norme comuni ed alle Costituzioni e non si
ricercheranno i voti. Alla postulazione anche, se non proibita, non si
addiverrà che in casi rari.
508-509. I Superiori risiederanno nella propria casa. Promuoveranno
l’osservanza dei decreti apostolici ed avranno cura che ogni anno almeno
siano pubblicamente lette le Costituzioni e i Decreti speciali della S.
Sede. Due volte al mese si terrà l’istruzione catechistica per i
conversi e i familiari, specie nelle Religioni laicali una pia
esortazione per tutti.
510. Ogni cinque anni i Moderatori Generali di diritto pontificio
faranno alla Santa Sede relazione sottoscritta dal Consiglio e per le
Congregazioni di donne anche dall’Ordinario della Casa Generalizia.
511. I Superiori Maggiori visiteranno le case per se o per altri.
512. Ogni cinque anni F Ordinario dovrà visitare i singoli Monasteri
di donne, soggetti a se o alla Sede Apostolica, le singole case di
diritto diocesano. Quanto ai Monasteri delle Monache per la clausura; 0
per tutto, se non ha fatto da cinque anni il Superiore regolare; le case
delle Congregazioni clericali anche esenti, per la chiesa, sacrestia,
oratorio, confessionale; le laicali anche per l'interna disciplina. Per
F amministrazione dei beni si osserveranno i can. 532-535.
513. I Visitatori interrogheranno tutti i religiosi, i quali sono
obbligati a rispondere secondo verità, nè i Superiori li impediranno in
alcun modo. Se non vi è processo giudiziale, contro i Decreti dei
Visitatori si può ricorrere in devolutivo.
514. Nelle Religioni clericali il Superiore amministra dentro le
proprie case il Viatico e P Estrema Unzione ai religiosi, novizi,
famigliari. ospiti, educandi infermi; fuori delle case ai novizi e
professi. Per le Monache lo farà il confessore ordinario o chi lo
supplisce. Nelle altre laicali il parroco o il cappellano stabilito dal
Vescovo, Per i funerali vi sono i can. 1221-1230.
515. Sono vietati i titoli onorifici e sono permessi o tollerati solo
quelli in uso per gli ex Superiori maggiori.
516. I Superiori maggiori e quelli almeno delle case formate avranno
un Consiglio a cui chiedere il parere o consenso secondo le
Costituzioni. Vi saranno l’Economo generale, provinciale, locale diretti
dai rispettivi superiori. Il Generale e il Provinciale non possono fare
da Eco nomi generali o provinciali; per necessità si tollera il locale.
Per la nomina dei sopraddetti si seguono le Costituzioni e queste
tacendo provvede il Superiore maggiore col suo Consiglio.
517. Una Religione Pontificia avrà il suo Procuratore presso la S.
Sede, il quale non sarà rimosso anzi tempo senza sentire la Sede
Apostolica.
CAPITOLO II
CONFESSORI E CAPPELLANI.
518. Nelle case di ogni religione clericale vi saranno vari
confessori autorizzati anche per i riservati fra gli esenti, I Superiori
spontaneamente richiesti possono confessare i sudditi, ma non
abitualmente senza grave causa, nè vi spingeranno in alcun modo i
sudditi,
519. Salve le Costituzioni per il tempo e il confessore prescritto,
la confessione presso un estraneo è valida e lecita anche per i
riservati nella Religione,
520. Per le religiose vi sarà un confessore ordinario, se non sono
necessari di più per il numero o gravi ragioni. Se alcuna domanda uno
speciale confessore, l’Ordinario lo concederà evitando gli abusi.
521. Ci sarà sempre lo straordinario che andrà quattro volte
all’anno, e a lui si presenteranno tutte per riceverne almeno la
benedizione. Gli ordinari assegneranno altri sacerdoti a cui possono
facilmente ricorrere le religiose. Se alcuna domanda uno dei suddetti,
la Superiora non ne chieda la causa nè se ne mostri dispiacente.
522. Una religiosa può confessarsi in chiesa, oratorio semi-pubblico
o luogo approvato per le donne o scelto per infermità o necessità,
presso qualunque confessore autorizzato per le donne, senza rampogna
della Superiora.
523. Le religiose gravemente ammalate possono chiamare e varie volte
qualunque confessore approvato per donne nè la Superiora lo impedirà.
524-525. Si sceglieranno integri e idonei confessori ordinari e
straordinari per le religiose, sulle quali non abbiano potere esterno,
di quarant'anni, ma su questo può dispensare il Vescovo. L’ordinario non
può divenire straordinario, nè ritornare nella stessa comunità, se non
dopo un anno dal dimesso ufficio; lo straordinario può subito nominarsi
ordinario. Nessun confessore s’immischierà nel governo. Se le religiose
sono soggette alla S. Sede, i confessori li nomina l’Ordinario; se son
soggette ai Regolari, il Superiore li presenta all’Ordinario che li
approva e all’uopo supplisce.
526. Il confessore ordinario è a triennio, confermabile al secondo ed
anche al terzo col voto di tutte le religiose, provvedendo per le non
volenti.
527. L’ordinario può rimuovere i confessori anche regolari avvisando
solamente i Superiori e requisito darà conto alla Sede Apostolica.
528. Anche nelle laicali maschili vi siano confessori ordinari e
straordinari e il Superiore conceda facilmente senza rimostranze un
confessore richiesto.
529. Nelle laicali siavi un cappellano nominato per i non esenti
dall’Ordinario e per gli esenti dal Superiore, che negligente sarà
supplito dal Vescovo.
530. I Superiori non spingeranno i sudditi ad aprire a loro la
coscienza. Ai sudditi però non è vietato aprire il loro animo e
manifestare ai Superiori, se sacerdoti, le ansietà della loro coscienza.
CAPITOLO III
BENI E LORO AMMINISTRAZIONE.
531-532. La Religione, la Provincia, le case sono capaci, se non
ostano le Costituzioni, di acquistare e possedere. L’amministrazione
procederà secondo le Costituzioni. Le spese e gli atti ordinari si fanno
dai Superiori e dagli ufficiali addetti.
533. Per la collocazione del denaro o mutamento di esso osserveranno
le Costituzioni e inoltre hanno bisogno del consenso del Vescovo: la
Superiora delle Monache e di quelle di diritto diocesano per qualunque
investimento, più il consenso del Superiore regolare se vi siano
soggette; le Superiore di Congregazioni di diritto pontificio per le
doti; i Superiori di una casa di Congregazione religiosa per i fondi e i
legati di culto e beneficenza da farsi nel luogo; tutti i religiosi per
il denaro dato alla parrocchia o per le missioni.
534. Fermo il canone 1531, per obbligazioni e alienazioni di cose
preziose o di valore oltre le trentamila lire ci vuole il beneplacito
della Santa Sede: per meno, la licenza scritta dal Superiore, previo
consenso a voti segreti del Consiglio e se son Monache o Suore di
diritto diocesano, il consenso dell’Ordinario e anche del Superiore
regolare se vi son soggette. Nelle preci vi sarà espresso se vi sono
altri impegni; se no, è invalido il permesso,
535. In ogni monastero di Monache si darà resoconto ogni anno al
Vescovo e al Superiore regolare. Se r Ordinario non approva, può anche
rimuovere l’economa o gli amministratori. Se il monastero è soggetto al
Superiore regolare, lo avvertirà perchè provveda; nella negligenza del
Superiore, provvederà direttamente. Nelle altre Religioni femminili, per
le doti si rende conto nella visita, ed anche più spesso, se lo vuole
l'Ordinario, Questi prenderà visione dell’amministrazione di una casa
diocesana, dei fondi e legati pii,
536. La persona morale che contrae, assume l’obbligazione. Se un
regolare contrae con permesso, è obbligata la persona morale il cui
Superiore acconsenta; il religioso a voti semplici risponde da se quando
non agisce con licenza e per la Religione, Chi agisce senza alcuna
licenza, risponde da se; ma saranno salvi i diritti di agire contro gli
avvantaggiati dal contratto, I Superiori saranno cauti nel permettere
debiti senza sicurezza di solvibilità per gli interessi e il capitale,
537. Non si faranno elargizioni se non per elemosine o altre giuste
cause secondo le Costituzioni e con licenza del Superiore.
TITOLO XI
Ammissione in Religione.
538. Nella Religione può ammettersi ogni cattolico che non abbia
impedimenti, sia di retta intenzione e idoneo agli oneri.
CAPITOLO I
POSTULATO.
539-540. Nelle religioni di voti perpetui tutte le donne e i conversi
per le maschili dovranno fare un postulato di almeno sei mesi; in quelle
di voti temporanei si starà alle Costituzioni. Il postulato può
prorogarsi dal Superiore maggiore, ma non oltre sei mesi. Lo si farà
nella casa del noviziato o in luogo adatto sotto la direzione di provato
religioso, con veste speciale. Nei Monasteri le postulanti sono tenute
alla clausura.
541. Prima del noviziato si faranno gli esercizi spirituali per otto
giorni e si premetterà là confessione anche generale a giudizio del
confessore.
CAPITOLO II
NOVIZIATO.
Articolo I
Requisiti per l’ammissione
542. Fermi i canoni 539-541, e le proprie Costituzioni, è invalida
l'ammissione di chi, abbandonata la fede, aderì a sette acattoliche o
atee, chi non ha l’età richiesta, chi spinto o ricevuto per violenza, Il
coniuge durante il matrimonio, chi è o fu religioso, chi è soggetto o
minacciato di pena per delitti commessi, un Vescovo anche solo
designato, il chierico tenuto per speciale giuramento al servizio della
Diocesi. E’ illecita l’ammissione dei chierici maggiori non sentito o
contraddicente il Vescovo per il bisogno delle anime, degli indebitati
insolvibili, degli obbligati o intricati in affari passibili di liti o
molestie, dei figli o nipoti o genitori durante gravi necessità dei
congiunti; di chi destinato al sacerdozio è irregolare o impedito; e
degli Orientali presso i Latini senza permesso della Congregazione
Orientale, eccetto che conservino il rito.
543. Al noviziato ed alla professione ammetteranno i Superiori
maggiori con voto del Consiglio secondo le Costituzioni.
544-546. Gli aspiranti porteranno l’attestato di battesimo e cresima,
le testimoniali dell’Ordinario di origine o del luogo dove furono per
più di un anno dopo i 14 anni. Chi fu in Collegio, in Seminario o in
Religione porterà gli attestati dei Superiori. Per i chierici bastano
quelli degli Ordinari sotto cui furono per più di un anno. Per chi viene
da una Religione con indulto, basta l’attestato del Superiore maggiore.
Si possono esigere ulteriori garanzie. Per le donne si avranno le
opportune informazioni. Chi deve dare le testimoniali lo farà gratis al
Superiore dentro il trimestre dalla richiesta, con sigillo, e per i
Collegi, i Seminari, le Religioni si daranno dal rispettivo Superiore
anche con giuramento, Chi non crede rispondere, lo manifesterà alla S.
Sede, Se l’alunno è sconosciuto, si faranno ricerche e se non riescono,
si informerà la S, Sede, Nelle testimoniali si riferirà in coscienza sui
natali, costumi, ingegno, vita, fama, condizione, scienza; se uno e
inquisito, censurato, irregolare o impedito; sulla famiglia e sulla
causa di dimissione dal Collegio, Seminario o Religione, Tutti sono
tenuti al segreto,
547. Le Monache devono portare la dote stabilita e questa si darà o
si assicurerà prima della presa dell’abito in forma legale, Nelle
Congregazioni per la dote si starà alle Costituzioni nè si condonerà
senza il consenso della S, Sede e per le diocesane senza quello dell’
Ordinario,
548-550. Morta la religiosa, la dote viene acquisita senza revoca
alla Religione, Intanto si investirà e con frutto dalla Superiora con
consenso dell’Ordinario e del Superiore regolare, non impiegandola mai
per altro. Le doti si amministreranno nella Casa Generale o Provinciale,
vigilate dall’Ordinario specialmente nella Visita,
551. La dote si restituirà intatta senza frutto alla Suora uscente.
Se passa ad un’altra Religione, a questa si pagheranno gli interessi
durante il noviziato; emessa la professione, anche il capitale; se va in
un altro monastero dello stesso Ordine, si darà dal primo giorno.
552. Dell’ammissione al noviziato, alla prima o alla perpetua
professione si prevenga due mesi prima l’Ordinario. Questi o un
delegato, almeno trenta giorni prima diligentemente interrogherà
l’aspirante se è costretta, ingannata, se conosce quello che fa, se è
libera e consente, e quindi si potrà ammettere alla professione.
Articolo II
Formazione dei novizi.
553-555. Il noviziato comincia con la presa dell’abito o in altro
modo stabilito, nella casa del noviziato eretta con licenza apostolica
per le Religioni pontificie. Non vi saranno parecchi noviziati in una
provincia, se non con nuova apostolica licenza. Nel noviziato e case di
studio non si collocheranno che religiosi osservanti. Oltre il
prescritto del can. 542, perchè un noviziato sia valido, deve farsi dopo
i 15 anni completi, per un anno intero e continuo, nella casa di
noviziato. Se le Costituzioni esigono maggior tempo, questo, se non è
detto espressamente, non è per la validità.
556. Il noviziato s’interrompe e si dovrà ricominciare se il novizio
è dimesso, esce dalla casa o la abbandona o se per qualunque ragione se
ne assenta per oltre 30 giorni. Se legittimamente starà fuori per più di
quindici, ma meno di trenta giorni, si deve esigerne il supplemento. Non
è permesso vivere fuori il recinto del noviziato che per grave e giusta
causa. Se si è trasferiti in un altra casa, non s’interrompe.
557-558. 11 noviziato si deve fare con l’abito prescritto e fatto per
una classe, non vale per l’altra.
559-563. Vi starà a capo un Maestro di almeno 35 anni e dieci di
professione, osservante e sacerdote per le Religioni clericali. Se i
novizi sono molti, vi sarà un socio di 30 anni con cinque di professione
e le necessarie qualità. Entrambi non saranno distratti da altre
incombenze. Il Maestro e il socio non saranno rimossi anzi tempo se non
per gravi cause e sono rieleggibili. Al solo Maestro apparterrà la
formazione e il governo del noviziato; ma egli stesso nella casa sarà
soggetto al Superiore. Il novizio ubbidirà al Maestro ed ai Superiori.
All’accurata formazione religiosa del novizio è tenuto gravemente il
Maestro, che darà entro l’anno informazioni dei singoli al Capitolo o al
Superiore maggiore.
564. Il noviziato sarà possibilmente separato dal professorio e senza
mutua comunicazione. Anche i novizi conversi avranno una propria sede.
565. L’anno si passerà nello studio delle Costituzioni, nella
preghiera, formazione spirituale e acquisto delle virtù. I conversi
avranno anche l’istruzione catechistica con l’esortazione settimanale.
Non si avranno altre incombenze, come confessioni, prediche, studi, e
per i conversi, pur adibendoli negli ordinari lavori, si farà senza
nocumento della loro formazione,
566. Per il confessore nel noviziato delle donne si seguiranno i can,
520-527. Per gli uomini secondo il numero ci saranno sufficienti
confessori ordinari; nelle . Religioni clericali i confessori
coabiteranno, nelle laicali vi andranno spesso e vi saranno altri da
potersi liberamente chiamare. Quattro volte affanno vi andrà lo
straordinario,
567. I novizi godono privilegi e grazie della Religione e in morte i
suffragi come i professi; ma non saranno promossi agli ordini.
568-569. Ogni rinunzia ed obbligazione per benefici o beni durante il
noviziato è invalida. Avanti la prima professione si farà testamento dei
beni presenti e futuri; si cederà l’amministrazione dei beni disponendo
liberamente dell’uso e dell’usufrutto. Se ciò non fu fatto e
sopravvengono beni, si farà uso della facoltà dopo la professione
semplice.
570. Durante il postulato e il noviziato non si potranno chiedere
compensi per le spese se non per convenzioni speciali. Ciò che si fosse
portato e non sia consumato si restituirà a chi lascia la Religione.
571. Il novizio è libero d’andarsene e il Superiore di licenziarlo
senza darne ragione. Se il novizio è idoneo, si ammetterà alla
professione, se no, si dimetterà; nel dubbio i Superiori maggiori
potranno concedere una proroga fino a sei mesi. Alla professione si
premetteranno otto giorni completi di esercizi spirituali.
CAPITOLO III PROFESSIONE RELIGIOSA.
572-573. Alla validità della professione si richiede l’età di 16 anni
completi per la temporanea, 21 per la perpetua, l’ammissione del
Superiore legittimo, un valido noviziato, l’assenza di violenza, timore
grave o dolo; che sia espressa, ricevuta dal legittimo Superiore, La
professione perpetua deve essere preceduta dalla professione temporanea.
574-575. I voti perpetui saranno preceduti dalla professione
temporanea di almeno tre anni emessa nel noviziato a norma delle
Costituzioni, la quale può prorogarsi per non più di altri tre anni; e
finito il tempo o si emetterà la perpetua o si uscirà, ma frattanto si
può essere dimessi dal Superiore. Per la prima temporanea il voto
richiesto dal Capitolo o dal Consiglio è deliberativo, per la perpetua
consultivo.
576. Nelle professioni si osserverà il rito prescritto. Si redigerà
un atto per l’Archivio, sottoscritto dal professo e dal ricevente la
professione; emessa la solenne, se ne avviserà il parroco del battesimo.
577. Terminato il tempo di una professione, si emetterà subito la
seguente. La rinnovazione dei voti temporanei si può anticipare per non
oltre un mese.
578. I professi temporanei godono dei privilegi e delle grazie di
tutti i professi perpetui e degli stessi suffragi dopo morti. Sono
tenuti ai medesimi obblighi, ma non per se alla recita privata
dell'ufficio, non hanno voce attiva e passiva per se, ma il loro tempo
si calcola dalla prima professione.
579. La professione semplice rende illeciti gli atti contrari, la
solenne li invalida.
580. I professi semplici conservano la proprietà dei beni e possono
acquistarne altri, salvo il can. 569. Qualunque loro guadagno o dono per
la Religione appartiene a questa. La cessione e disposizione dei beni si
può mutare col permesso del Superiore supremo e per le Monache con
quello dell’Ordinario e del Superiore regolare, ma per parte non
notevole se è a favore della Religione, e questa s’intende rescissa per
l’uscita dalla Religione.
581-582. Dentro sessanta giorni prima della professione solenne si
farà rinunzia dei beni condizionalmente alla professione. Dopo questa si
faranno gli atti legali. Emessa la professione solenne i beni che
pervengono a un regolare sono acquisiti all’Ordine, se questo è capace;
se no, alla Santa Sede.
583. Ai professi nelle Congregazioni non è lecito abdicare ai beni
gratuitamente, mutare il testamento senza licenza apostolica o, in caso
urgente, del Superiore maggiore o almeno locale,
584-585. Dopo un anno da qualunque professione vacano i benefici
parrocchiali, dopo tre gli altri. Il professo perpetuo perde la diocesi,
586. Una professione nulla esternamente si può sanare dalla S. Sede o
rinnovando la professione. Se mancò il consenso, si ratifica con questo,
purché perseveri il consenso della Religione, In casi dubbi, se non
s’intende rinnovare la professione o chiedere la sanazione, si
interpellerà la Santa Sede,
TITOLO XII
Studi nelle religioni clericali.
587-588. Ogni Religione clericale deve avere case di studio approvate
dal Capitolo Generale o dai Superiori Maggiori, nelle quali vi sarà la
vita comune; se no, sono interdette le ordinazioni. In difetto di case
gli studenti si manderanno altrove presso Religioni o Seminari o Atenei
pubblici; non abiteranno però presso privati ma in Religione, in
Seminario o in casa approvata dall’ Ordinario. Gli studenti avranno un
proprio Prefetto spirituale con le qualità del socio del Maestro dei
novizi, che curerà la perfetta osservanza secondo il can. 595.
589. I religiosi, premessi gli studi inferiori, faranno, seguendo S.
Tommaso, due anni di Filosofia e quattro di Teologia nè frattanto
saranno occupati altrove, e possono essere dispensati per gli studi da
alcuni atti comuni e anche dal coro.
590-591. I sacerdoti, finito il corso, ogni anno per un quinquennio
subiranno un esame sulle discipline sacre, eccettuati i professori di
discipline ecclesiastiche e i dispensati per gravi ragioni. In ogni casa
formata si terrà mensilmente il caso morale e liturgico, cui
assisteranno gli studenti e chi abbia finito gli studi, salve le
Costituzioni.
TITOLO XIII
Obbligazioni e privilegi dei religiosi.
CAPITOLO I
OBBLIGAZIONI.
592-594. I religiosi per se sono tenuti agli obblighi clericali e
inoltre ai voti e alle Costituzioni. Tutti osserveranno la perfetta vita
comune con suppellettili rispondenti alla povertà religiosa.
595. I Superiori cureranno che i religiosi facciano gli annuali
esercizi spirituali, ascoltino ogni giorno la Messa e facciano la
meditazione e i prescritti esercizi di pietà, la confessione
settimanale, la comunione frequente e quotidiana, dalla quale si farà
astenere chi abbia dato scandalo o commessa colpa grave esterna, finché
non siasi confessato. La disposizione concernente comunioni a giorni
fissi ha solo forza direttiva.
596. Si porterà l’abito proprio, eccetto gravi cause scusanti
riconosciute dai Superiori.
597-598. In tutte le case regolari si osserverà la clausura papale
che riguarda casa, orti, giardini, esclusi chiesa, sacrestia, foresteria
e parlatorio. Se indicheranno e occorrendo si muteranno dal Superiore
maggiore o dal Capitolo Generale e per le Monache dal Vescovo i luoghi
di clausura. In quella dei regolari non si ammetteranno mai donne
eccetto le mogli dei capi di Stato con il loro seguito.
599. Se si tiene un convitto o un’altra opera propria, sia separato
dalla clausura fuori della quale nei luoghi adibiti per alunni esterni o
altri non si ammetteranno senza giusta causa persone di altro sesso.
600-603. Nessuno sarà ammesso in clausura di Monache senza licenza
apostolica eccettuati l’Ordinario, il Superiore regolare e altri
Visitatori Delegati accompagnati da un chierico o religioso; il
confessore per il suo ministero; i Supremi Reggitori di Stato, le loro
mogli con seguito e i Cardinali. La Superiora con prudenza permetterà
l’ingresso ai medici ed operai necessari, col permesso nell’urgenza
almeno presunto dell’Ordinario. Solo per indulto apostolico le Monache
possono uscire, eccetto imminente gravissimo pericolo riconosciuto, se
possibile, per iscritto dall’ Ordinario, La clausura sarà disposta in
modo che nulla da fuori si veda nell’interno e sarà sempre vigilata,
corretta e con sanzioni dall’Ordinario e dal Superiore regolare.
604. In tutte le case delle Congregazioni si osserverà la clausura
ordinaria, con diritto e dovere del Vescovo di provvedere anche con
censura, eccetto nelle clericali esenti, per togliere inconvenienti
contro la clausura,
605. Nei colloqui con gli esterni non si disturberà l’interna
disciplina,
606-607. Per l’uscita dei sudditi e l’ingresso degli esterni si starà
alle Costituzioni, nè si permetterà, salvi i can, 621-624, di star fuori
che per gravi cause e brevissimamente, Per oltre sei mesi, se non è per
studi, occorre licenza apostolica, I Superiori e gli Ordinari fuori
necessità non permetteranno l’uscita ai singoli,
608. I religiosi richiesti per il ministero si prestino dovunque,
salva la disciplina; così i Vescovi e i parroci adibiranno volentieri i
religiosi, specie per le confessioni,
609. Se la chiesa religiosa è parrocchiale, si osserverà il canone
415, Nelle chiese delle religiose non si erigeranno parrocchie, nè i
religiosi con le funzioni disturberanno le istruzioni parrocchiali
catechistiche; in contrasto giudica il Vescovo.
610. Ove si è tenuti al coro, se nella casa vi sono quattro
religiosi, l'ufficio si reciterà in comune e si celebrerà la Messa
corrispondente. Il professo solenne, non converso, assente, reciterà da
se l’ufficio.
611. I religiosi senza ispezione potranno scrivere alla S. Sede, al
Legato, al Cardinal Protettore, ai propri Superiori, all’Ordinario e al
Superiore regolare cui sono soggetti e ricevere lettere dai suddetti.
612. Concorrendo cause pubbliche per il suono delle campane,
solennità e preghiere tutti i religiosi obbediranno al Vescovo.
CAPITOLO II
PRIVILEGI.
613-614. I religiosi godono di quei privilegi che sono nel Codice e
di quelli che ottengono direttamente dalla S. Sede, escluso in futuro
l'acquisto per comunicazione. Negli Ordini, il ramo femminile partecipa
di quelli concessi al primo Ordine; anche i laici e i novizi
usufruiscono dei medesimi privilegi.
615-616. I regolari con Ì novizi, le loro case e chiese e le Monache
dipendenti da regolari godono dell’esenzione. Quando vivono
irregolarmente fuori clausura, perdono l'esenzione. Se delinquono fuori,
possono punirsi dall’Ordinario, se non lo fa il Superiore avvertito.
617. Nelle case e chiese di esenti, se agli abusi non provvede il
Superiore avvertito, F Ordinario ne informerà la S. Sede, Per una casa
non formata l’Ordinario vigila specialmente e frattanto provvede contro
abusi scandalosi.
618. Le Congregazioni per diritto comune non godono dell’esenzione.
In quelle pontificie l’Ordinario del luogo non può mutare le
Costituzioni e ingerirsi nell’amministrazione, nè ordinariamente
nell’interna disciplina; ma per le Congregazioni laicali si informerà
sull’osservanza, la dottrina, i costumi, la clausura e la frequenza dei
sacramenti. Negli abusi avvertirà i Superiori e se non provvedono farà
da se; nei casi più gravi fatto subito il decreto e ne riferirà alla
Santa Sede.
619-620. I religiosi, in ciò per cui sono soggetti al Vescovo,
possono esserne puniti. Un indulto emesso dal Vescovo sulla legge comune
vale anche per loro, salve contrarie Costituzioni.
621-624. I veri mendicanti possono questuare nel territorio della
Diocesi; fuori però con licenza scritta dell’Ordinario, la quale non
sarà negata, specie quando con la sola questua in Diocesi non potessero
vivere. Gli altri religiosi di diritto pontificio per la questua devono
avere la licenza scritta, pontificia e vescovile; basta quella degli
Ordinari per i diocesani. Nel concedere la questua si provveda a non
nuocere specie ai veri mendicanti. Senza recente Rescritto
dell’Orientale non si permetterà a gli Orientali la questua nè ai Latini
in Oriente. I questuanti devono essere professi maturi, buoni e non
studenti, e si atterranno alle istruzioni pontificie.
625. Gli Abati devono dopo reiezione chiedere dentro tre mesi la
benedizione del Vescovo della Diocesi; benedetti, possono ordinare
secondo il can. 964 e godono dei propri privilegi, eccetto lo zucchetto
violaceo.
CAPITOLO III
OBBLIGAZIONI E PRIVILEGI DI UN RELIGIOSO PROMOSSO A DIGNITÀ O
REGGENTE UNA PARROCCHIA.
626. Senza intervento apostolico un religioso non può conseguire
dignità, uffici, benefici incompatibili con lo stato religioso.
Legittimamente eletto, vi potrà consentire con licenza del Superiore e
se ha voto speciale di non accettare. ha bisogno di speciale dispensa
apostolica.
627. Chi è creato Cardinale o Vescovo rimane religioso, ritiene i
privilegi ed obblighi compatibili con la sua dignità, è esente dal
Superiore e soggetto anche per voto solamente al Papa.
628. Un promosso a dignità, se ha perduto il dominio dei beni, avrà
Fuso, P usufrutto e l'amministrazione dei beni che sopravvengono, mentre
la proprietà sarà alla Diocesi, al Vicariato, alla Prefettura; gli altri
promossi acquistano per P Ordine o la S. Sede. Se non si è perduto il
dominio, si riacquista l’uso, l’usufrutto e l’amministrazione, potendo
in futuro acquistare per se. Di quanto sopravviene non per la persona,
si disporrà rispettando la volontà degli oblatori.
629. Il Cardinale e il Vescovo, lasciata la dignità o l'ufficio,
ritorna alla Religione, potendo scegliere la residenza, ma rimane senza
voce attiva e passiva.
630-631. Il parroco rimane con gli obblighi compossibili; ma in
quanto religioso dipende solo dal Superiore e i beni acquistati per la
parrocchia vanno a questa; gli altri, come per qualunque Religione.
Riceve, amministra, distribuisce elemosine al popolo; quanto concerne le
elemosine per la chiesa, se questa è della Religione, appartiene al
Superiore; altrimenti al Vescovo. Egli al pari degli altri è soggetto
alla giurisdizione, visita e correzione dell’Ordinario, e se manca
provvede o lo punisce insieme col Superiore F Ordinario, che in
contrasto prevale. Per la rimozione si segue il can. 454 e per i beni i
can. 533 e 535.
TITOLO XIV
Passaggio ad altra Religione.
632-635. Per passare ad altra Religione o Monastero sui iuris occorre
un’autorizzazione apostolica. Chi passa, rimanendo sospesi speciali
diritti ed obblighi, ritiene i voti, deve rifare il noviziato e obbedire
per voto al Superiore e al Maestro dei novizi. Non professando,
ritornerà alla sua Religione. Se passa a un altro Monastero dell’Ordine,
non rifarà il noviziato nè la professione. Finito il noviziato, al
professo perpetuo previo voto deliberativo e senza una nuova professione
temporanea, si fa emettere la perpetua o tornare al suo convento; gli si
può però prolungare l'esperimento non oltre un anno. Dal passaggio a un
altro Monastero e dalla nuova professione in un’altra Religione cessa
ogni diritto e dovere nella precedente Religione o Monastero e si
assumono i nuovi. La prima comunità ritiene i diritti acquisiti sui
beni; per la dote, i suoi frutti e altri beni personali vale il can.
551, e la nuova Religione ha diritto a un compenso per il noviziato.
636. La solennità dei voti cessa passando e professando in una
Congregazione, salvo indulto.
TITOLO XV
Uscita dalla Religione.
637. Un professo, finiti i voti temporanei, può ritirarsi per giusta
causa o essere licenziato, non però per malattia, se non fu dolosamente
celata o dissimulata.
638-639. L’esclaustrazione e la secolarizzazione si danno dalla S.
Sede e per i diocesani anche dall’Ordinario. L’esclaustrato ritiene gli
obblighi e i privilegi, ma senza voce; deve deporre l’abito e rimane
soggetto all’Ordinario della sua dimora anche per voto. Per le Religioni
di diritto diocesano, L’Ordinario può anche permettere l’abito.
640-642. Il secolarizzato è separato dalla Religione e si conformerà
in tutto ai secolari, libero dai voti religiosi e dalle Costituzioni.
Riammesso per indulto apostolico, ricomincerà dal noviziato. Il chierico
maggiore che non ha perduta la Diocesi, vi ritorna; se l’ha perduta, non
può esercitare il ministero prima che l'accetti un Vescovo, salva
diversa disposizione della S. Sede. Un Vescovo può accettare
semplicemente un religioso, che perciò rimane incardinato, o ad
esperimento per un triennio che può prorogarsi fino a un altro triennio
dopo il quale rimane subito incardinato. A un secolarizzato anche se
prima del Codice è interdetto senza indulto apostolico ottenere benefici
nelle Basiliche e Cattedrali, insegnamento e uffici in Seminario o
Università cattoliche, uffici e incombenze in Curia o nelle Religioni.
Ciò vale anche per coloro che abbiano fatto voti temporanei o giuramento
di perseveranza o promessa, da cui dopo sei anni ottennero dispensa.
643. L’uscente non può pretendere compenso per il suo lavoro; ma una
religiosa senza dote e povera sarà caritatevolmente provvista per
giungere a casa e sussidiata per breve tempo: nel contrasto giudica
l’Ordinario.
644-645. Apostata è il professo perpetuo che esce senza licenza per
non più ritornare o uscito legittimamente non ritorna per sottrarsi
all’obbedienza. Questo mal animo si suppone se passa un mese
dall’assenza senza avviso ai Superiori. Fuggitivo è chi abbandona la
casa senza permesso, ma per ritornarvi. Entrambi sono tenuti agli
obblighi religiosi e al ritorno immediato. I Superiori li ricercheranno
e pentiti li riceveranno. Per le Monache provvederà l’Ordinario e il
Superiore regolare.
TITOLO XVI
Dimissione dei religiosi
646. Si ritengono issofatto dimessi Ì pubblici apostati dalla Fede,
il religioso che fugge con una donna e viceversa, chi attenta o contrae
matrimonio anche civile. Di questi fatti il Superiore del Consiglio o
Capitolo farà una dichiarazione con le prove e si conserverà in
Archivio.
CAPITOLO I
DIMESSI DI VOTI TEMPORANEI.
647-648. Il religioso di voti temporanei può essere dimesso dal
Superiore supremo o dall’Abate sui iuris col consenso del Consiglio, una
moniale dall’Ordinario e Superiore regolare previa relazione scritta
dell’Abbadessa col Consiglio, e i diocesani dall’Ordinario senza giusto
dissenso dei Superiori. Le dimissioni si fanno per cause gravi
provenienti dalla Religione o dal religioso, e alla dimissione basta il
difetto di spirito religioso dopo ammonimento infruttuoso, esclusa la
malattia non dolosamente celata, nè occorre un giudizio formale ma la
constatazione delle cause con libertà di difesa, E concesso il ricorso
in sospensivo alla S. Sede, Per le donne si segue il can. 643, Il
dimesso è sciolto dai voti religiosi e se chierico minore, è ridotto
allo stato laicale.
CAPITOLO II
DIMISSIONE DEI RELIGIOSI DI VOTI PERPETUI IN RELIGIONI CLERICALI NON
ESENTI E LAICALI.
649-650. Per la dimissione di tali religiosi occorrono tre delitti,
due ammonizioni e l'incorreggibilità, Dopo ciò il Superiore col
Consiglio esamina se è il caso di dimissione; e se a ciò vi è la
maggioranza, nelle Religioni diocesane si riferisce alL’Ordinario che
decide; nelle pontificie emana il decreto da ratificarsi dalla S. Sede.
Il religioso espone le sue ragioni, che si registreranno.
651-652. Per le professe perpetue occorrono gravi cause esterne,
incorreggibilità senza resipiscenza a giudizio della Superiora,
registrando le risposte della religiosa. Per le religiose di diritto
diocesano esaminerà e definirà L’Ordinario della casa. Per le Monache
L’Ordinario manderà i documenti alla Santa Sede col voto suo
e del Superiore regolare. Per le altre religiose di diritto
pontificio la Superiora suprema spedirà tutto alla Sacra Congregazione,
che deciderà, salvo il canone 643.
653. Nel caso di grave scandalo esteriore o pericolo di danno
imminente il Superiore maggiore I col consenso del Consiglio e in casi
urgenti i il locale col consenso anche dell’Ordinario dimetterà il
religioso, subito riferendone alla S. Sede.
CAPITOLO III
PROCESSO GIUDIZIALE PER GLI ESENTI CLERICALI DI VOTI PERPETUI.
654-655. Nessun religioso di voti perpetui sarà dimesso senza un
processo, salvo i can. 646-668, revocato qualunque privilegio. È
competente il supremo Superiore della Religione o Congregazione
monastica con il Consiglio composto di almeno quattro, e con il consenso
dei presenti sostituirà gli assenti e nominerà, consenziente il
Consiglio, un promotore di giustizia.
656-662. Per un processo si richiedono gravi delitti esterni,
ammonizioni e incorreggibilità. I delitti devono essere tre della stessa
specie; o se di diversa, che manifestino l'ostinazione nel delinquere,
basta un delitto continuato non ostante l'ammonizione. Prima
dell'ammonizione il delitto deve essere notorio o constare per
confessione extra-giudiziale o altre prove. L’inchiesta si farà seguendo
i canoni 1939 e seguenti. Il Superiore maggiore immediato o un suo
delegato farà l'ammonizione, previa informazione; la delega per la prima
vale per l’altra. Le ammonizioni saranno due e in delitto continuato, la
seconda distanzierà almeno tre giorni dalla prima. Il Superiore
esorterà, correggerà e darà penitenze ed altri rimedi penali per un
ravvedimento, togliendo il reo dalle occasioni con trasloco o altro, e
ad ogni ammonizione minaccerà la dimissione. Mancata l'emenda, con un
nuovo delitto o con la continuazione, dopo sei giorni dalla seconda
ammonizione si procederà oltre.
663-664. Chi eseguì L’ammonizione rimetterà tutto al supremo
Moderatore che lo passerà al Promotore, il quale l’esaminerà e farà le
sue conclusioni. Se il Promotore propone l’accusa, si istruirà il
processo secondo le norme del libro IV. Dal processo deve constare dei
delitti, della doppia ammonizione e della incorreggibilità.
665-666. Il Tribunale quindi pronunzierà la sentenza di dimissione,
che con tutti i documenti si manderà alla Sacra Congregazione per la
ratifica.
667. Per i luoghi molto lontani il supremo Moderatore può delegare
per la dimissione tre probi e prudenti religiosi.
668. Nei casi del can. 653 si dimetterà il religioso dal Superiore
maggiore e in caso di urgenza dal Superiore locale col consenso del
Consiglio e quindi si farà il processo come sopra.
CAPITOLO IV
DIMESSI DI VOTI PERPETUI.
669-671. I dimessi di voti perpetui rimangono legati dai voti, salvo
contrarie costituzioni o indulti. Un chierico minore rimane ridotto allo
stato laicale; uno in sacris, reo secondo il can. 646 o dimesso per
delitto colpito da deposizione, infamia e degradazione, non porterà più
l’abito clericale; quando fosse dimesso per delitti minori, rimane
sospeso. La S. Congregazione, permettendogli l’abito del clero secolare,
può imporgli una residenza informandone li Ordinario. Questi può
collocare il dimesso in una casa di penitenza o sottometterlo alla
direzione di un sacerdote, e la Religione lo sussidierà per il tramite
del Vescovo, se occorre. Se non si sottomette, perde Labbro e nulla gli
passerà la Religione. Dopo un anno o prima, se manca l’emenda, si smette
il sussidio e si espelle, l'Ordinario gli toglie l'abito e riferirà alla
S. Sede e alla Religione. Se c’è l'emenda, lo si raccomanderà alla Sede
Apostolica per assolverlo e ottenuto ciò, gli si permetterà la Santa
Messa, se si crede, e anche il ministero, nel quale caso può cessare il
sussidio; se poi trattasi di diacono o suddiacono, si riferirà alla
Santa Sede.
672. Esclusi quelli di cui nel can. 646, i dimessi non sciolti dai
voti sono tenuti al ritorno in convento e dopo un triennio di provato
miglioramento si dovranno ricevere, e se ci sono difficoltà si ricorrerà
alla S. Sede, Se i voti cessarono e un Vescovo li vuol ricevere
rimarranno sotto di lui; se no giudicherà la S. Sede,
TITOLO XVII
Società di vita comune senza voti.
673-674. Una società di viventi in comune sotto un regime senza i
consueti voti non è propriamente una Religione. Essa può essere laicale
o clericale, pontificia o diocesana; quanto all’elezione e soppressione,
si seguirà il diritto dei religiosi.
675-676. Per il governo osserverà le Costituzioni, può acquistare e
possedere, e per l'amministrazione starà ai rispettivi canoni; ciò che
si acquista per la Società, va ad essa; per il resto si osserveranno le
Costituzioni; come anche per le ammissioni, salvo il canone 542.
679. I membri sono tenuti agli obblighi secondo le Costituzioni;
parimenti per la clausura. Debbono attenersi agli obblighi dei chierici
e ai canoni 595-612.
680-681. Anche se laici, godono i privilegi clericali, ma non quelli
propri dei religiosi. Transito, uscita, dimissione, tolte particolarità
approvate, sono regolati dal diritto dei religiosi.
PARTE III
LAICI.
682-683. È diritto dei laici ricevere dal Clero i beni spirituali,
gli aiuti necessari alla salvezza; ma non indosseranno P abito
clericale, eccetto se sono aspiranti agli ordini o addetti al servizio
in Chiesa o fuori in un ministero.
TITOLO XVIII
Associazioni di fedeli in genere.
684. E lodevole far parte di associazioni erette o commendate dalla
Chiesa, non già di segrete, condannate, sediziose e simili.
685-686. Le associazioni o promuovono una più perfetta vita cristiana
o esercitano opere di carità, pietà o culto. Devono essere erette o
approvate dalla Chiesa, cioè dal Papa, dall’Ordinario o da chi ha il
privilegio apostolico; ma in questo caso occorre anche il consenso
scritto dell’Ordinario locale, implicito nella erezione di una casa
religiosa per le associazioni proprie della Religione, non però per
quelle che costituiscono un corpo organico. Questo consenso sarà dato
gratis, tolte le spese, ma non dal Vicario Generale o Capitolare.
687-690. Con l’erezione formale un’associazione acquista la
personalità. Assumerà un titolo serio e pio, statuti propri approvati
dal Papa o dall5Ordinario, il quale li può rivedere quando non fossero
confermati dal Papa. Anche le associazioni erette dalla Santa Sede, se
non eccettuate, sono sotto la vigilanza e visite dell’Ordinario, purché
con privilegio speciale non siano presso religiosi esenti, nel qual caso
è esclusa la visita per la disciplina.
691. Possono possedere e amministrano indipendentemente dal parroco,
ricevono ed erogano oblazioni, non chiederanno elemosine senza il
consenso e il controllo dell’Ordinario della Diocesi e fuori di questa
con quello scritto di ciascun Ordinario. Si renderà conto all’Ordinario
almeno annualmente anche delle oblazioni ed elemosine.
692. Chi è regolarmente iscritto e non espulso godrà diritti,
privilegi, indulgenze e grazie dell’associazione.
693-695. Non ne possono far parte acattolici, ascritti a sette,
censurati notori e pubblici peccatori. E permesso iscriversi a diverse,
salvo il can. 705, nè possono iscriversi gli assenti per le associazioni
organiche, ma solo i presenti che lo vogliano. Per i religiosi, se non
contraddicono le Regole. L’iscrizione si fa secondo gli statuti e si
registrerà anche per la validità, se l'associazione ha la personalità
morale. Tutto sarà fatto gratuitamente, escluso quanto è permesso dagli
statuti o dall’Ordinario a causa delle circostanze.
696. Nessuno può essere dimesso se non per giusta causa e secondo gli
statuti. Nel caso previsto dal canone 693, l’espulsione, previo
ammonimento, si farà subito, salvo ricorso all’Ordinario. Questi o il
Superiore religioso può sempre dimettere.
697. Le associazioni possono tenere riunioni, stabilire norme,
costituire amministratori, ufficiali e ministri. Per i comizi e le
elezioni si osserveranno il diritto comune e gli statuti.
698. La nomina dei rettori e cappellani spetta all’ Ordinario anche
per le associazioni presso religiosi che sono stabilite fuori le loro
Chiese. Per le altre lo farà il Superiore col consenso dell'Ordinario,
se i suddetti sono secolari e il rettore ed il cappellano possono
benedire e dare l’abito e lo scapolare; per la predicazione si
osserveranno i can. 1337-1342. Possono cumularsi i due uffici e gli
ufficiali revocarsi da chi li costituì.
699. L’Ordinario per gravi ragioni può sopprimere un’associazione
anche pressa i religiosi, se eretta con suo consenso, salvo ricorso alla
S. Sede, la quale sola può sopprimere quelle da lei erette,
TITOLO XIX
Associazioni in specie.
700-701. Le associazioni in specie sono terzi Ordini, confraternite,
pie unioni col seguente ordine di precedenza fermo il can. 106: Terzi
Ordini, Arciconfraternite, Confraternite, Pie Unioni Primarie, altre Pie
Unioni. La Confraternita del SS.mo Sacramento nelle processioni col
Santissimo precede anche le Arciconfraternite. Per la precedenza occorre
l'intervento collegiale con croce, vessillo e abito proprio.
CAPITOLO I TERZI ORDINI SECOLARI.
702-703. Terziari secolari son quelli che nel secolo seguono le norme
di perfezione cristiana secondo lo spirito e la direzione di un Ordine e
regole approvate dalla S. Sede. Se sono divisi in varie associazioni,
ciascuna si dice Sodalizio di Terziari. Fermio privilegi, nessuna
Religione può aggregarsi un terz’Ordine; ottenuto il privilegio
apostolico, possono iscrivere le singole persone, ma non possono senza
consenso dell’Ordinario costituire un nuovo sodalizio secondo il can.
686, nè concedere speciali vesti da adibire in pubblico.
704-706. Un religioso non può far parte di un terz’Ordine anche se vi
era iscritto prima; vi ritorna, se cessano i voti. Nessun sodalizio può
iscrivere i membri di un altro, pur essendo permesso il passaggio.
Possono collegialmente intervenire nelle ecclesiastiche funzioni, purché
con abito e croce.
CAPITOLO II
CONFRATERNITE E PIE UNIONI.
707-708. Le associazioni a scopo di pietà o carità si chiamano pie
unioni e se organizzate sodalizi; se a scopo di culto confraternite. Per
queste si richiede il decreto di erezione, per le altre l'approvazione
dell'Ordinario che anche senza la personalità le rende capaci di grazie
ed indulgenze.
709. I confratelli non vanno alle funzioni che in abito ed insegne.
Le donne si iscrivono soltanto per ottenere le grazie e le indulgenze.
710. I titoli devono ricavarsi da attributi divini, misteri, feste
del Signore, di Maria SS.ma, dei Santi, da opere pie.
711. Non ve ne saranno parecchie uguali nello stesso luogo, se non in
grandi città e a distanza. Nelle parrocchie L’Ordinario procurerà di
istituire la confraternita, o pia unione, o sodalizio del Santissimo e
della dottrina cristiana: solo le confraternite appena erette vengono
per sé stesse aggregate alle arciconfraternite di Roma.
712-713. Confraternite e pie unioni saranno erette nelle chiese,
oratori pubblici o semi-pubblici, nella cattedrale o collegiale col
consenso capitolare. Nelle chiese od oratori di Religiose F Ordinario
può permettere associazioni di donne e di pie unioni con il solo scopo
di partecipare alle preghiere e grazie. I religiosi comunicheranno le
grazie dichiarate comunicabili dalla S. Sede e le manifesteranno nelle
erezioni, nè faranno assumere vesti proprie in processioni e funzioni
alle loro confraternite senza licenza dell'Ordinario.
714. Le confraternite non muteranno abito e titolo senza licenza
dell’Ordinario.
715. L’Ordinario presiede senza voto per se o per altri alle
riunioni; conferma gli ufficiali eletti, rimuove gli indegni, approva e
corregge gli statuti. Per le riunioni straordinarie si previene
l’Ordinario o il Delegato, altrimenti egli potrebbe impedirle o
annullarle.
716-717. Le funzioni che possono fare nelle loro chiese, anche se ivi
è eretta la parrocchia, non devono intralciare il ministero
parrocchiale; nel dubbio sarà giudice il Vescovo, cui spetta anche dare
norme. Lo stesso osserveranno se, non avendo chiesa propria,
funzioneranno in qualche cappella. In questi casi il patrimonio deve
essere separato.
718-719. Interverranno alle processioni con insegna e vessillo
proprio, salve contrarie disposizioni dell’Ordinario, col consenso del
quale può farsi un trasferimento altrove, consenziente il Superiore per
quelle dei religiosi.
CAPITOLO III
ARCICONFRATERNITE E PRIMARIE UNIONI.
720. I sodalizi che possono aggregarsene altri della stessa specie,
sono gli arci-sodalizi, le arciconfraternite e primarie unioni.
721-723. Occorre l’indulto apostolico per l’aggregazione, uguale
titolo e fine. Essa rende partecipi dei privilegi e delle grazie
pontificie concesse direttamente e nominatamente in presente e in futuro
senza speciali diritti sull’aggregata. Alla valida aggregazione si
richiedono l’erezione canonica senza che ci sia stata precedente
aggregazione, consenso scritto dell’Ordinario e sue lettere
testimoniali, indulgenze, privilegi e grazie in elenco autenticato
dall’Ordinario del luogo dell’arciconfraternita, la forma prescritta e
in perpetuo, la gratuità, tolte le spese.
724-725. L’arciconfraternita o primaria unione si trasloca solamente
dalla S. Sede. Questa esclusivamente concede qualche volta il titolo
onorifico di arcisodalizio, arciconfraternita, unione primaria.
LIBRO III
DELLE COSE
PREMESSE
726. Le cose, ossia i mezzi per raggiungere il fine della Chiesa,
sono spirituali, temporali e miste.
727-730. L’efficace volontà di comprare o vendere per prezzo
temporale una cosa intrinsecamente spirituale, o temporale a quella
necessariamente annessa o che costituisce oggetto del contratto, è
simonia di diritto divino. E invece di diritto ecclesiastico ogni
contraccambio di cose omogenee, proibito dalla Chiesa per pericolo
d’irriverenza. Ogni convenzione s’intende largamente anche non eseguita
o tacita, nella quale l’animo simoniaco si desume dalle circostanze.
Salve le pene contro i simoniaci, è nullo ogni contratto infetto da
simonia e le conseguenti provviste di uffici, benefici o dignità sono
nulle, anche se fatto da un terzo, benché nell’ignoranza del provvisto,
purché ciò non avvenga in di lui frode o lui. contraddicente. Perciò è
obbligatoria possibilmente la restituzione e l’abbandono di ogni
provvista; nè si acquistano i frutti; però i percepiti in buona fede
possono condonarsi dal giudice o dall’Ordinario. Non c’è simonia quando
il temporale si dà non per lo spirituale, ma per sua occasione e per
titolo legittimo, nè quando per l’annessione dello spirituale non se ne
aumenta il prezzo, come di un calice consacrato.
PARTE I
SACRAMENTI
731. I Sacramenti istituiti da Gesù Cristo come principali mezzi di
santificazione e di salvezza debbono amministrarsi e riceversi con
diligenza e riverenza e non devono darsi a eretici o scismatici anche in
buona fede, se prima non riconciliati.
732. Il Battesimo, la Cresima e l'Ordine imprimendo carattere, non si
ripetono; dubitandosi del valido conferimento, si ripetono sotto
condizione.
733. Nel compiere, amministrare, ricevere i sacramenti ognuno
osserverà il proprio rito approvato, salvo i can. 581, 866.
734-735. I sacri Olii per i sacramenti Saranno benedetti dal Vescovo
nel precedente giovedì santo, nè senza necessità si adopreranno i
vecchi. Se fosse per finire Folio benedetto, si aggiungerà una parte
sempre minore non benedetta. Il parroco chiederà gli Olii sacri al
Vescovo, li custodirà in chiesa sotto chiave, non in casa senza
sufficiente ragione e consenso del Vescovo.
736. Per l'amministrazione dei sacramenti nulla si può mai
pretendere, oltre le oblazioni di cui al can. 1507.
TITOLO I
Battesimo.
737. U Battesimo, porta e fondamento dei sacramenti, necessario per
la salvezza a tutti, in fatto o in voto, non si conferisce validamente
che con l'abluzione dell'acqua e la forma prescritta. Si dice solenne,
se è conferito con tutti i riti; altrimenti, privato.
CAPITOLO I
MINISTRO DEL BATTESIMO.
738-740. Ministro ordinario del Battesimo solenne è il sacerdote;
l'amministrarlo è riservato al parroco o ad un altro sacerdote con di
lui licenza, che in caso di necessità, si presume. Anche il pellegrino,
se lo può facilmente e subito, sarà battezzato nella propria parrocchia
dal suo parroco; altrimenti lo battezzerà il parroco del luogo. In
territorio alieno, senza licenza, non si può battezzare solennemente.
Dove non sono parrocchie o quasi-parrocchie, si starà agli statuti
locali e consuetudini.
741. 11 diacono è ministro straordinario del Battesimo e può
amministrarlo con licenza del Vescovo o del parroco, che in necessità si
presume.
742. Chiunque può amministrare il Battesimo privato con debita
materia, forma ed intenzione, e possibilmente presenti due testimoni o
uno. All’occorrenza si preferirà successivamente un prete, un diacono un
suddiacono, un chierico o un laico, quando non è da preferirsi la donna
per pudore o perchè più istruita. I genitori lo possono dare solo in
pericolo di morte, mancando altri.
743. Il parroco, specialmente per i casi di necessità, ne deve
istruire opportunamente ostetriche, medici e chirurghi.
744. Per gli adulti il Vescovo informato lo può amministrare con più
solennità direttamente o per un delegato.
CAPITOLO II
SOGGETTO DEL BATTESIMO.
745-749. Soggetto è l’essere umano che non ha ricevuto il Battesimo,
per il quale si reputa infante chi non ha ancora l’uso della ragione o è
demente dall’infanzia; adulto chi può ragionare e lo chiede. Nessuno si
battezzerà nell’utero della madre se si spera estrarlo. Se emette il
capo e c’è pericolo di morte, vivo si battezzi; se emetterà un altro
membro, nel pericolo, si battezzerà in questo membro sotto condizione e
dopo la nascita lo si ribattezzerà. Se la pregnante è morta, il feto
vivo si battezza; se si dubita della vita, si fa sotto condizione; così
anche quando fu battezzato nell’utero. Si procuri di battezzare gli
abortivi se vivono; nel dubbio sì fa sotto condizione. I mostri si
battezzeranno sotto condizione e nel dubbio che siano in più, si
battezza uno assolutamente, gli altri sotto condizione. Gli esposti o
trovatelli si battezzeranno sotto condizione, se non consta del loro
battesimo.
750-751. Si può lecitamente battezzare un fanciullo di infedeli
contrari, se si prevede la sua morte prima dell’uso della ragione; fuori
pericolo di morte, provvedendo alla loro educazione e quando almeno uno
dei parenti o tutori consenta; o qualora questi fossero smarriti, o
avessero perduto o non potessero esercitare il loro diritto. E ciò si
dica ugualmente per i figli di eretici, scismatici o cattolici apostati.
752-753. L’adulto non si battezza se non volente ed istruito; si
esorterà però a pentirsi dei peccati. In pericolo di morte basta che
consenta e prometta di osservare i doveri cristiani, sebbene non tanto
istruito. Che se non può chiederlo, ma avesse dato segno probabile della
intenzione, si battezzerà sotto condizione, e ristabilito, nel dubbio,
si ribattezzerà condizionalmente. Il sacerdote ministro e gli adulti da
battezzarsi conviene siano digiuni, e se non si oppongono gravi ragioni,
l’adulto battezzato assisterà alla Messa e farà la Comunione.
754. I dementi e furiosi non si battezzeranno se non furono tali
dalla nascita o prima dell’uso della ragione; e allora si battezzeranno
come bambini, o nei lucidi intervalli se lo voglio no, o in pericolo di
morte, se sani ne mostrarono desiderio. Chi soffre letargo o frenesia si
battezzerà se sveglio e volente; ma in pericolo di morte si battezzi se
prima ne aveva mostrato desiderio.
CAPITOLO III
RITI E CERIMONIE DEL BATTESIMO.
755. Il Battesimo si amministra solenne mente, salvo il canone 759.
L’Ordinario per un adulto può permettere per gravi cause le cerimonie
dei bambini,
756. La prole si battezzerà nel rito dei genitori e se sono di
diverso rito, in quello del padre, salva prescrizione contraria: se uno
solo è cattolico, nel rito di questo.
757. Nel Battesimo solenne si userà l'acqua benedetta a tale scopo.
Se questa è diminuita, vi si mischia anche varie volte, in minore
quantità, dell’acqua non benedetta. Se poi si corrompe o fosse finita,
il parroco pulirà il fonte, immetterà nuova acqua benedicendola
liturgicamente.
758. Sebbene il Battesimo si possa amministrare per infusione,
immersione o aspersione, si preferirà il primo o il secondo modo o un
misto d’entrambi, se in uso rituale.
759-760. In caso di morte si può battezzare privatamente; quando
battezzi un sacerdote o diacono, Io faccia con tutte le cerimonie; gli
altri con il necessario per la validità. Senza questo pericolo,
l’Ordinario non lo permetterà se non per eretici che vengono battezzati
adulti sotto condizione; del resto le cerimonie omesse saranno supplite,
quanto prima in chiesa. Quando il Battesimo si ripete sotto condizione,
le cerimonie prima omesse si suppliranno; e se già compiute, si potranno
ripetere o no.
761. Pro curino i parroci che si dia un nome cristiano ai battezzati;
se non si può si aggiunga il nome di un Santo a quello dato dai parenti,
registrandoli entrambi.
CAPITOLO IV
PADRINI.
762-764. Nel Battesimo solenne non mancherà il padrino, che è bene ci
sia anche nel privato; e se non intervenne si adibisca nel supplemento
delle cerimonie, senza che perciò in questo caso contragga cognazione.
Quando si ripete un Battesimo sotto condizione, si adibirà possibilmente
il primo padrino; se no, il padrino non è necessario e solo se fosse il
medesimo contrae cognazione. Il padrino sarà uno solo o al più uno e
una.
765-767. Per fare validamente da padrino occorre essere battezzato,
aver l’uso della ragione, sapere e volere esserlo, non fare parte di
setta eretica o scismatica nè essere per sentenza scomunicato o infame
di diritto o escluso dagli atti legittimi, nè chierico deposto o
degradato; non essere il padre, la madre o il coniuge del battezzando;
esser designato dai genitori o tutori o dal battezzando, o almeno dal
ministro; tenerlo o toccarlo per se o per procuratore o prenderlo subito
dal fonte o dalle mani del ministro. Ad essere padrino lecitamente si
richiede avere almeno quattordici anni, se non stimi altrimenti il
ministro; non essere per delitto notorio scomunicato o escluso dagli
atti legittimi; interdetto, pubblicamente criminoso o infame, così di
diritto anche senza sentenza come di fatto; conoscere i principi della
religione; non esser novizio o professo, salva necessità e con il
consenso del Superiore; non esser in sacris eccetto espresso consenso
del Vescovo. Dubitando per l'ammissione di qualcuno, il parroco se ha
tempo consulti l’Ordinario.
768-769. Contrae col battezzando cognazione spirituale il ministro e
il padrino. Questi è tenuto ad aver cura spirituale del battezzato,
della sua istruzione e far che viva secondo le promesse.
CAPITOLO V
TEMPO E LUOGO DEL BATTESIMO.
770. I bambini si battezzeranno quanto prima e di quest’obbligo
saranno i fedeli frequentemente ammoniti.
771-773. Il Battesimo privato per necessità, si può dare sempre e
dovunque; il solenne in qualunque giorno; per gli adulti conviene si
faccia possibilmente in Cattedrale nella vigilia di Pasqua e Pentecoste.
Il luogo proprio del solenne è il Battistero in chiesa od oratorio
pubblico.
774-775. Ogni chiesa parrocchiale avrà il suo fonte, eccetto siavi
per il passato diritto cumulativo con un’altra. L’Ordinario può far sì
che il fonte sia in altra chiesa od oratorio entro la parrocchia. Se per
distanza o per altro è laborioso adire una chiesa col fonte, il parroco
l’amministrerà in altra chiesa od oratorio anche privi di fonte, entro
la parrocchia.
776. In case private non si amministrerà solennemente il Battesimo se
non ai figli o nipoti di Reggitori di Stato, o loro eredi che lo
chiedano; o quando lo concede straordinariamente o l’Ordinario e allora
si adibirà la cappella domestica o un luogo adatto con acqua già
benedetta.
CAPITOLO VI
REGISTRAZIONE E PROVA DEL BATTESIMO.
777-779. I parroci registreranno subito nel libro battesimale il nome
dei battezzati, ministri, per iscritto o davanti a due testimoni; e
anche ugualmente il nome del padre; altrimenti il battezzato si
iscriverà come figlio di padre o di genitori ignoti. Se il Battesimo non
fu conferito dal parroco proprio nè lui presente, il ministro informerà
al più presto il parroco del domicilio. Alla prova basta senza altrui
pregiudizio un teste ineccepibile o il giuramento del battezzato adulto,
TITOLO II
Cresima.
780-781. La Cresima si conferisce con l’imposizione della mano e
Funzione del crisma in fronte e con la forma prescritta. Il crisma deve
essere consacrato dal Vescovo, ancorché la Cresima per diritto o per
indulto sia amministrata da un prete.
CAPITOLO I
MINISTRO DELLA CRESIMA.
782-783. Ministro ordinario è solo il Vescovo, straordinario il prete
per diritto o per indulto. Di questa facoltà godono oltre i Cardinali,
gli Abati e Prelati nullius, il Vicario e Prefetto Apostolico che
possono validamente farlo nel loro territorio perdurando l'ufficio. Il
prete di rito latino lo può conferire validamente solo ai Latini, se non
consti altrimenti dall’indulto. Gli Orientali autorizzati a conferire
col Battesimo la Cresima ai bambini
non conferiranno la Cresima ai bambini di rito latino. Il Vescovo la
conferirà anche ad estranei nella sua Diocesi, se non lo proibisce il
loro Ordinario, Altrove è necessario il presunto consenso del Vescovo,
eccetto per i propri sudditi, privatamente senza pastorale e mitra.
784. Anche un prete autorizzato in un luogo può ivi cresimare
estranei, se non glielo vietano espressamente i loro Ordinari,
785. Il Vescovo deve cresimare i sudditi che legittimamente lo
chiedono, specie durante la visita, ciò che vale pure per un prete
munito di privilegio, Un Ordinario impedito o senza potere procurerà che
almeno ogni quinquennio si amministri la Cresima in Diocesi,
Se ciò non si fa, se ne interesserà il Metropolita, che degli abusi
avvertirà il Pontefice,
CAPITOLO II
SOGGETTO DELLA CRESIMA.
786-788. Al non battezzato non si può conferire la Cresima; inoltre è
richiesto lo stato di grazia e quando c’è l’uso della ragione, una
sufficiente istruzione. Sebbene la Cresima non sia di necessità di
mezzo, non si dovrà farne a meno; perciò il parroco esorterà
opportunamente i fedeli a riceverla. Anche prima del settennio si può
presso i Latini conferire la Cresima in pericolo di morte o se per gravi
ragioni cosi giudica il ministro.
789. Se i confermandi sono molti, saranno presenti alla prima
imposizione delle mani, rimanendo fino a rito terminato.
CAPITOLO III
TEMPO E LUOGO DELLA CRESIMA.
790-792. La Cresima si conferisce in qualunque tempo, ma meglio nella
settimana di Pentecoste, in chiesa o per giusta ragione in altro luogo.
E diritto del Vescovo cresimare in Diocesi anche in luoghi esenti.
CAPITOLO IV
PADRINI.
793-795. Si adibirà possibilmente anche nella Cresima il padrino; il
quale presenterà uno o due; ma per i singoli non sarà che uno solo. Per
essere padrino occorre uno cresimato che abbia l'uso della ragione e lo
voglia essere, non faccia parte di sette nè sia colpito dalle pene del
can. 765, nè padre o madre o coniuge del cresimando, sia designato dal
cresimando, dai genitori o tutori o dal ministro o parroco e tocchi il
cresimando nel Patto della Cresima per se o per procuratore.
796. Perchè lo si ammetta lecitamente come padrino occorre che sia
generalmente diverso da quello del battesimo, del medesimo sesso, se
nulla osta, ed osservare il can. 766.
797. Dalla Cresima proviene cognazione spirituale col padrino che si
interesserà dell’educazione del cresimato.
CAPITOLO V
REGISTRAZIONE E PROVA.
798-800. Il parroco registrerà in speciale libro i nomi del ministro,
cresimati, genitori, padrini, giorno e luogo. E se il parroco non fu
presente, sarà informato dal ministro. Alla prova basta senza
pregiudizio un teste ineccepibile o il giuramento del confermato, se non
fu cresimato da bambino.
TITOLO III
Santissima Eucaristia.
801. Nell’Eucaristia sotto le specie del pane e del vino si contiene,
si offre e si riceve lo stesso Cristo Nostro Signore.
CAPITOLO I
SACROSANTO SACRIFICIO DELLA MESSA.
Articolo I
Del sacerdote celebrante.
802-803. I soli sacerdoti possono offrire il sacrificio della Messa.
E lecita la concelebrazione solo nella Messa dell’ ordinazione e della
consacrazione episcopale.
804. Un sacerdote estraneo esibente documento dell’Ordinario se
secolare o del Superiore se religioso o della Congregazione Orientale se
è di
rito orientale, sarà ammesso alla celebrazione, se non consti
altrimenti impedito. Se manca di patente, ma consta al rettore della di
lui probità, lo può ammettere; se non gli è conosciuto, può ammetterlo
una o due volte, purché abbia l'abito, nulla percepisca e segni nome,
ufficio e diocesi nel libro speciale. Le norme date dall’Ordinario al
riguardo sono da osservarsi anche dagli esenti, eccetto se celebrano
nelle proprie chiese.
805-806. I sacerdoti hanno l’obbligo di celebrare più volte all’anno,
ma i Vescovi e Superiori religiosi cureranno che celebrino almeno nelle
domeniche e feste di precetto. Eccetto Natale e la Commemorazione dei
Defunti non si può celebrare
più volte in un giorno; L Ordinario può permettere la celebrazione di
due Messe nelle feste di precetto per penuria di sacerdoti e difficoltà
di assistenza per pubblico numeroso.
807-811. Un sacerdote in peccato mortale sebbene contrito, senza
confessarsi non oserà celebrare; mancando il confessore in necessità,
perfettamente contrito può celebrare confessandosi quanto prima.
Osserverà il digiuno naturale dalla mezzanotte. Può applicare per i vivi
e per i defunti in purgatorio,, ma per uno scomunicato solo privatamente
e senza scandalo e se è vitando, solo per la sua conversione. Non
ometterà la dovuta preparazione e il ringraziamento. Indosserà sottana e
paramenti sacri rituali, nè adoprerà anello e zucchetto se non è
Cardinale, Vescovo, Abate benedetto o avente indulto.
812-813. Nessun sacerdote senza l’uso dei pontificali può per solo
onore o solennità avere un altro prete assistente; però non si celebrerà
senza un inserviente, che non sarà una donna, eccetto giusta causa e a
con dizione che risponda da lontano e non si accosti all’altare.
Articolo II
Riti e cerimonie della Messa.
814-815. Per la Messa si adoprerà pane e vino misto con pochissima
acqua; il pane sarà di frumento e fresco, il vino di uva e incorrotto.
816-819. Nella celebrazione il sacerdote adibirà dovunque secondo il
proprio rito pane azzimo o fermentato ed è sempre illecito consacrare
una materia senza l'altra o entrambe fuori della Messa. Si osserveranno
accuratamente ed esclusivamente le rubriche approvate e si celebrerà
nella lingua del proprio rito.
Articolo III
Tempo e luogo della celebrazione della Messa.
820-821. Si può celebrare tutti i giorni eccetto gli esclusi dal
rito; non si comincerà la Messa prima di un’ora avanti l’aurora nè
passata un’ora dopo le dodici. Nella notte di Natale si può cominciare
alla mezzanotte la sola Messa conventuale o parrocchiale, non altra
senza indulto. Nelle case religiose o pie con oratorio e Santissimo, un
sacerdote può celebrare le tre Messe o una che vale anche per il
precetto e distribuire la comunione.
822-823. La Messa si celebrerà su un altare consacrato, in chiesa od
oratorio consacrato o benedetto. L’altare portabile adibito per diritto
o per indulto apostolico permette celebrare dovunque in luogo decoroso e
sulla pietra sacra, ma non in mare. L’Ordinario locale o il Superiore
maggiore esente in casi straordinari e per la circostanza potranno
permettere di celebrare sulla pietra sacra fuori chiesa o oratorio in
luogo decente, ma non in camera da letto. Non è lecito celebrare in
chiese di eretici o scismatici, sebbene già consacrate o benedette.
Mancando l’altare del proprio rito, si può celebrare su uno di altro
rito, non però nelle antimense dei Greci. Sull’altare papale nessuno
celebrerà senza speciale indulto.
Articolo IV
Stipendio o elemosina delle Messe.
824-825. Il celebrante che applica può ricevere un’elemosina o
stipendio. Se celebra più volte in un giorno ed applica una Messa per
obbligo, non può percepire altro stipendio eccetto nel Natale; ma è
lecito un compenso per titolo estrinseco. Non è lecito applicare la
Messa ad intenzione di chi darà l'elemosina e ritenerla per
l’applicazione poi fatta, nè ricevere stipendio per Messa altronde
dovuta o doppio stipendio per una sola applicazione o uno per la
celebrazione e l’altro per l'applicazione, se non consti che fu dato per
la sola celebrazione.
826-827. Gli stipendi offerti dai fedeli o per obblighi perpetui
imposti agli eredi si chiamano manuali; quasi manuali le Messe fondate
che non si possono applicare nel luogo proprio o da chi lo deve fare per
fondazione, e perciò con indulto apostolico si affidano ad altri.
Stipendi e redditi di fondazione si chiamano fondati o Messe fondate. Si
eviterà, nell’elemosina, ogni specie di negozio o commercio.
828-833. Si celebreranno tante Messe quanti stipendi sebbene esigui e
perdute le elemosine ricevute non ne cessa l’obbligo. Per una somma
data, senza determinare il numero delle Messe, queste, se non consta
altrimenti, si computeranno secondo la tassa del luogo dell’offerente.
Gli Ordinari determineranno per decreto, possibilmente nel Sinodo, lo
stipendio per le manuali, nè sarà lecito esigerne maggiori; dove manca
il decreto, si seguirà la consuetudine, ciò che vale anche per gli
esenti. Si può accettare un’elemosina maggiore e se non è proibito anche
minore. Ogni elemosina si presume per la sola applicazione; si deve però
stare alle condizioni espresse.
834-835. Le Messe si celebrano nel tempo convenuto e se non fu
determinato, quanto prima; in tempo utile per i casi urgenti, altrimenti
al più presto. Se il sacerdote fu lasciato libero, lo faccia appena può;
ma non si accetteranno più Messe di quante si possono celebrare in un
anno.
836-841. Nelle chiese ove abbondano le intenzioni senza possibilità
di soddisfarle, si avvertano i fedeli con apposita tabella che le Messe
saranno ivi celebrate se si può o altrove. Chi ha Messe da far celebrare
le distribuisca al più presto, e il tempo delle soddisfazioni si computa
da quando furono ricevute, se non consta altrimenti. Chi dispone di
Messe le può dare ad altri di cui consta la bontà o che sono
raccomandati dall’Ordinario. Chi dà Messe ad altri rimane obbligato fino
all’altrui dichiarata accettazione anche dello stipendio. Le manuali si
trasmettono integre, eccetto ritenuta con permesso dell’offerente o se
consti che l’eccedenza sia offerta alla persona. Nelle quasi-manuali, se
non consta il contrario, si può ritenere la eccedenza dell’elemosina del
luogo, se è come dote del beneficio o causa pia. Si darà tutti gli anni
conto dagli amministratori all’Ordinario, secondo sue istruzioni, degli
obblighi non ancora soddisfatti. Per le quasi-manuali l’obbligo decorre
dalla fine dell’anno, in cui dovevano celebrarsi; per le manuali, dopo
un anno dall’accettazione, salva contraria volontà degli oblatori.
842-844. È diritto e dovere dell’Ordinario nelle chiese secolari, e
del Superiore nelle religiose vigilare sull’adempimento di Messe. Tutti
i rettori che ricevono elemosine di Messe segneranno in un libro
speciale numero, intenzioni, elemosine e celebrazioni. Gli Ordinari
controlleranno ogni anno per se o per altri questo libro. Gli Ordinari e
i Superiori che affidano Messe a sudditi o altri le registreranno, ne
vigileranno l’adempimento; anzi tutti devono segnare con cura le
intenzioni soddisfatte.
CAPITOLO II
SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA.
Articolo I
Ministro della santa Comunione.
445-446. Il sacerdote è ministro ordinario della Comunione;
straordinario ne è il diacono con licenza dell’ Ordinario o del parroco
per causa grave, licenza che nella necessità si presume. Il celebrante
può subito prima o dopo la Messa distribuire la Comunione e può farlo
ancor fuori Messa e se è estraneo, con. licenza almeno presunta del
rettore.
847-850. Agli infermi si porta, se è possibile, pubblicamente e ciò è
ufficio del parroco. Gli altri sacerdoti lo possono in caso di necessità
o con almeno presunta licenza del parroco o del?Ordinario. La Comunione
può portarla privatamente qualunque sacerdote con licenza almeno
presunta di chi ha la custodia del Santissimo, e si curi la riverenza e
la liturgia. Il Viatico in pubblico o in privato è per se riservato al
parroco.
851-852. Il sacerdote distribuirà la Comunione in pane azzimo o
fermentato secondo il proprio rito; ma in caso di necessità, mancando il
proprio sacerdote, un Orientale che usa il fermentato può amministrare
nell’azzimo e viceversa, osservando del resto il proprio rito.
L’Eucaristia sarà distribuita sotto le specie del pane.
Articolo II
Soggetto della Comunione.
853-856. Tutti i battezzati liberi da legittimo impedimento possono e
devono ammettersi alla Comunione. Non si darà ai fanciulli che ancora
non comprendono e gustano il Sacramento; ma, se è un moribondo, gli si
può e deve dare, purché la distingua dal cibo comune e l'adori. Se no,
occorre maggiore conoscenza e preparazione sui misteri necessari e una
devozione corrispondente all’età. Di questa sufficienza per la prima
Comunione giudicano il confessore e i genitori o chi ne fa le veci. Il
parroco dovrà vigilare ed accertarsi anche con esami sulle disposizioni
e fare sì che presto i fanciulli godano di questo cibo divino. Saranno
allontanati i pubblicamente indegni, scomunicati, interdetti, infami, se
non consti essere emendati ed avere riparato lo scandalo. I peccatori
occulti, se occultamente chiedono e si sanno non emendati, si
allontanino dal ministro, non però se chiedono pubblicamente e non
potessero escludersi senza scandalo. Nessuno reo di peccato mortale, pur
contrito ma non confessato, si comunichi: nella necessità e difetto di
confessore emetterà prima un atto di contrizione.
notte, non può comunicarsi, eccetto urgente pericolo o necessità
d’impedire l’irriverenza al SS.mo Sacramento. Gli infermi da un mese
senza speranza di guarigione, consigliandolo il confessore, possono
farla una o due volte la settimana, sebbene presa qualche medicina o
bevanda.
857-858. Nessuno si comunicherà due volte nello stesso giorno. Chi
non è digiuno dalla mezzanotte non può comunicarsi, eccetto urgente
pericolo o necessità d’impedire l’irriverenza al SS.mo Sacramento. Gli
infermi da un mese senza speranza di guarigione, consigliandolo il
confessore, possono farla una o due volte la settimana, sebbene presa
qualche medicina.
859-861. Ogni fedele pervenuto alla discrezione deve una volta
all’anno almeno nella Pasqua comunicarsi, se non se ne debba a tempo
astenere per qualche ragione. La Comunione pasquale si fa dalla domenica
delle Palme a quella in Albis; ma possono gli Ordinari anticiparne il
tempo, non prima della quarta domenica di Quaresima o prorogarlo, non
oltre la festa della Trinità. Si esorteranno i fedeli a soddisfare
all’obbligo nella propria parrocchia e chi lo fa altrove, lo notificherà
al proprio parroco. Se non si è fatto nel tempo prescritto, perdura il
precetto. L’obbligo degli impuberi si riversa sui loro genitori, tutori,
confessori, istitutori e parroco. Con una Comunione sacrilega non si
soddisfa al precetto.
862. Conviene che nel Giovedì Santo tutti i chierici e sacerdoti non
celebranti ricevano la Comunione nella Messa solenne o conventuale.
863. Si esortino i fedeli alla frequente anche quotidiana Comunione
secondo le prescrizioni apostoliche in modo che chi; assiste alla Messa
partecipi e con l'affetto e col fatto alla Comunione.
864-865. In pericolo di morte per qualunque causa i fedeli sono
obbligati al Viatico, che si consiglierà anche se siansi comunicati
prima. Durante il pericolo si può e conviene in giorni differenti
ripetere il Viatico; ma non lo si differisca a lungo e i curatori
d’anime esortino a farlo in pieni sentimenti,
866. Tutti possono ricevere la Comunione in qualsiasi rito, sebbene
sia meglio fare la pasquale nel proprio rito, nel quale, esclusa la
necessitar si farà il Viatico,
Articolo III
Tempo e luogo per la Comunione.
867. La Comunione può distribuirsi tutti i giorni, ma nel
sabato santo nella Messa o immediatamente dopo. Nel venerdì santo è
permesso solo il Viatico. Mentre la Comunione si dà nelle ore della
Messa, se non necessita altrimenti, il Viatico si dà in qualunque ora.
868-869. Il Celebrante non può distribuire la Comunione ai fedeli
tanto lontani da perdere di vista l’altare; ma lo può dovunque si
celebra anche in oratorio privato, salva proibizione dell’Ordinario in
particolare.
TITOLO IV
Penitenza,
870. Nel sacramento della Penitenza per l'assoluzione giudiziale del
legittimo ministro si rimettono ai fedeli disposti i peccati commessi
dopo il Battesimo.
CAPITOLO I
MINISTRO DELLA PENITENZA.
871-872. Ministro è il solo sacerdote con necessaria giurisdizione
anche delegata.
873-874. Dell'ordinaria godono in tutta la Chiesa oltre il Romano
Pontefice, i Cardinali, poi nel proprio territorio L’Ordinario e il
parroco o chi ne fa le veci, il Canonico penitenziere e i Superiori
religiosi esenti per i loro sudditi. Cessa con l'ufficio e anche dopo
sentenza di scomunica, sospensione d’ufficio, interdetto. La
giurisdizione delegata per confessare chiunque si concede ai preti
secolari o religiosi anche esenti dall’Ordinario del luogo della
Confessione; i religiosi però non ne useranno senza licenza almeno
presunta del Superiore. Gli Ordinari non la concederanno ai religiosi,
non presentati dai Superfori, nè ai presentati la negheranno senza
causa.
875. In una Religione clericale esente, per i professi, novizi ed
altri di cui al canone 514, la giurisdizione è data dal proprio
Superiore, che può concederla a preti secolari e religiosi estranei. In
una Religione laicale esente, il Superiore propone il Confessore che
otterrà la giurisdizione dalL’Ordinario del luogo dov’è la casa.
876. Per la validità e liceità della Confessione delle religiose e
novizie devesi avere speciale giurisdizione concessa dall’Ordinario del
luogo, revocato ogni privilegio.
877-879. La giurisdizione o licenza si darà a idonei riconosciuti per
esame, eccetto che siano teologi sperimentati. Ma se si dubita della
perdurante idoneità, potranno riesaminarsi anche se parroci o
penitenzieri. Può essere limitata, ma non troppo senza ragione. Per la
validità della Confessione occorre giurisdizione espressa scritta o a
voce e si darà gratuitamente.
880. L’Ordinario o il Superiore non revocheranno o sospenderanno la
giurisdizione senza grave motivo; ma l'Ordinario per gravi cause può
interdire la confessione al parroco o al penitenziere, salvo ricorso in
devolutivo; inconsulta però la S. Sede, non toglierà la giurisdizione a
tutti i religiosi di una casa formata.
881-883. Un Confessore approvato assolve vaghi, pellegrini, cattolici
di qualunque rito e chi ha potestà ordinaria può assolvere i sudditi
dovunque. In pericolo di morte tutti possono assolvere chiunque da ogni
peccato, censura, riserva, salvo i canoni 884, 2252. Un sacerdote
navigante, approvato dall’Ordinario del luogo o da quello del porto di
partenza o di passaggio può confessare i naviganti. Se la nave si ferma,
può confessare chiunque anche fuori la nave, assolvendo
dai riservati all’Ordinario, a cui, passato il terzo giorno, si
ricorrerà possibilmente.
884. L’assoluzione del complice in peccato turpe è invalida, eccetto
in pericolo di morte; ma anche allora senza necessità è illecita per il
Confessore secondo la Sacramentum Poenitentiae, di Benedetto XIV, 1°
giugno 1741
885. Non si ometteranno senza giusto motivo le preci aggiunte alla
formula dell'assoluzione, sebbene non siano di necessità.
886-888. Il Confessore, non dubitando delle disposizioni del
penitente, non negherà nè differirà la chiesta assoluzione; e secondo la
qualità, il numero dei peccati e la condizione del penitente, imporrà
una salutare penitenza che il penitente accetterà e adempirà
personalmente. Il Confessore consideri che è medico e giudice, ministro
di giustizia e di misericordia, custode dell'onore divino e della salute
delle anime. Non chiederà il nome del complice nè susciterà questioni
soverchie o inutili specialmente circa il sesto e tanto più con giovani
su cose che ignorano.
889-890. Il sigillo sacramentale è inviolabile nè mai il Confessore
farà conoscere il peccatore. Al sigillo sono tenuti F interprete e
quanti ebbero notizia della confessione. E vietato al confessore Fuso,
con danno del penitente, di quanto conobbe in confessione, ancorché
salvo il sigillo. I Superiori non useranno mai nel governo di quanto
conobbero per la confessione.
891. Il Maestro dei novizi, il socio, il Superiore del seminario o
collegio non confesseranno i sudditi condimoranti, eccetto casi
particolari urgenti e spontaneamente richiesti.
892. I parroci o aventi ufficio con cura di anime devono per
giustizia, quando sono ragionevolmente richiesti, confessare i fedeli
per se o per altri. Nella necessità tutti i confessori sono tenuti per
carità a confessare i fedeli e in pericolo di morte tutti i sacerdoti.
CAPITOLO II
RISERVA DEI PECCATI.
893. Chi per diritto ordinario può concedere la facoltà di confessare
o infliggere censure può anche, eccetto il Vicario Capitolare e il
Generale senza speciale mandato, limitarla per alcuni casi riservandoli
a se, ciò che chiamasi riserva dei casi. Per le censure si osserveranno
i canoni 2246, 2247.
894. L’unico peccato riservato per se alla S, Sede è la falsa
delazione di sollecitazione contro un sacerdote ai giudici
ecclesiastici,
895. Gli Ordinari non riserveranno dei peccati se non dopo
discussione in Sinodo o fuori, uditi il Capitolo ed altri prudenti e
dotti curatori di anime e comprovata la necessità o utilità della
riserva,
896. Solo il Superiore Generale di una religione clericale esente e
l’Abate sui iuris col Consiglio possono riservare i peccati dei propri
sudditi,
897-899. I casi riservati saranno pochi, tre o quattro fra i più
gravi e atroci delitti esterni, determinati; e ciò finché sarà
necessario per estirpare il vizio e restaurare la disciplina. Non si
riserveranno peccati che già anche per la sola censura lo siano dalla S,
Sede, e regolarmente nemmeno quelli che hanno censura non riservata. Le
riserve stabilite si faranno prudentemente note ai fedeli e non si
concederà leggermente a chiunque la facoltà di assolvere, la quale per
se compete al Canonico penitenziere e abitualmente si darà ai Vicari
foranei, con facoltà di subdelegare per i luoghi lontani, per
determinati e più urgenti casi. Dai riservati dall’Ordinario possono
assolvere i parroci o gli equiparati nel tempo pasquale e i missionari
nelle missioni al popolo.
900. Cessa qualunque riserva quando si confessa un malato in I casa
da cui non può uscire; quando gli sposi son. pronti alla celebrazione
del matrimonio; quando il Superiore richiesto negò la facoltà o il
confessore crede non potersi chiedere almeno senza grave incomodo o
violazione del sigillo; fuori del territorio del riservante,. ancorché
il penitente ne sia uscito apposta.
CAPITOLO III
SOGGETTO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA,
901-902. Chi peccò mortalmente dopo il Battesimo, esaminatosi, deve
confessarsene spiegando le circostanze mutanti specie. I peccati mortali
confessati o i veniali sono sempre materia sufficiente per la
confessione.
903. Chi non può altrimenti, può farla per interprete, evitando abusi
e scandali.
904. Secondo la Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV, il
penitente entro un mese deve denunziare il reo di sollecitazione
all’Ordinario o al S. Uffizio e il confessore è gravemente tenuto ad
avvisarne il penitente.
905-907. Ogni fedele, raggiunto l’uso della ragione, deve confessarsi
con sacerdoti approvati di qualunque rito almeno una volta all’anno, e
non soddisfa al precetto con confessione sacrilega o volontariamente
nulla.
CAPITOLO IV
LUOGO DELLA CONFESSIONE.
908. La chiesa o un oratorio pubblico o semi-pubblico è luogo proprio
per la confessione.
909-910. Il confessionale con grata fissa e perforata per le donne
sarà sempre patente e visibile, posto generalmente in chiesa, oratorio
pubblico o semi-pubblico. Non si ascolteranno altrove le confessioni
delle donne, se non per infermità od altra necessità e con le dovute
cautele stabilite dall’Ordinario. Le confessioni degli uomini possono
ascoltarsi anche nelle case private.
CAPITOLO V
INDULGENZA.
Articolo I
Concessioni delle indulgenze.
911. Devono apprezzarsi molto le indulgenze ossia la remissione
davanti a Dio della pena temporanea dovuta per i peccati, tolti quanto
alla colpa, e che la Chiesa concede ai vivi con L’assoluzione, ai morti
coi suffragi.
912-915. Oltre il Pontefice hanno facoltà di concedere indulgenze,
con potere ordinario, coloro a cui è espressamente attribuito dal
Diritto. Gli inferiori al Papa non possono senza facoltà apostolica
autorizzare altri a concedere indulgenze applicabili ai defunti,
annetterle senza nuove condizioni a una cosa, o atto o sodalizio già
dotato d’indulgenze o aggiungerne altre. Possono i Vescovi due volte
all’anno nella Pasqua e in altre solennità, anche solo assistendo alla
Messa solenne, concedere secondo la formula prescritta la Benedizione
Papale con Indulgenza Plenaria; gli Abati e Prelati nullius, i Vicari e
Prefetti Apostolici anche non Vescovi la possono in un solo giorno fra i
più solenni dell’anno, I regolari che possono impartire la Benedizione
Papale sono i tenuti alla formula e ad usare il privilegio solo nelle
loro chiese o delle moniali o dei terziari dell’Ordine, non però nello
stesso tempo e luogo in cui lo fa il Vescovo,
916-918. I Vescovi, Abati, Prelati nullius Vicari e Prefetti
Apostolici, Superiori maggiori clericali esenti, possono designare e
dichiarare un altare privilegiato quotidiano perpetuo, purché non ve ne
sia un altro, nella medesima chiesa cattedrale, abbaziale, collegiale,
conventuale, parrocchiale, o quasi-parrocchiale non già in oratori, a
meno che non siano a quelle uniti e sussidiari. Nel giorno della
Commemorazione dei Defunti tutti gli altari sono privilegiati, così pure
tutti gli altari nelle chiese delle Quarantore. Per indicare l’altare
privilegiato si porrà una targa con altare privilegiato perpetuo,
temporaneo; quotidiano o meno secondo l’indulto, ma non si esigeranno
maggiori elemosine per le Messe su quest’altare.
919-920. Nuove indulgenze concesse nelle chiese anche regolari che
non siano state promulgate a Roma non si divulgheranno, inconsulto
l’Ordinario. Nei libri, ecc., in cui si pubblicano indulgenze si osservi
il can. 1388. Chi ottenne indulgenze per tutti i fedeli dal Papa è
tenuto sotto nullità a trasmettere autentico esemplare delle concessioni
alla Sacra Penitenzieria.
921-923. Le indulgenze plenarie concesse per le feste di Nostro
Signore o di Maria SS. s’intendono per le feste secondo il calendario
universale; una plenaria o parziale per le feste degli Apostoli
s’intende per il loro dies natalis. Una plenaria quotidiana perpetua o a
tempo, concessa per la visita di una chiesa od oratorio pubblico
s’intende per qualunque giorno; ma una volta all’anno, se non consta
altrimenti. Indulgenze annesse a feste, suppliche, preghiere o novene,
settenari, tridui, prima o dopo la festa s’intendono trasferite con la
festa, l’ufficio e la Messa anche senza solennità, purché in perpetuo,
come pure quando è trasferita la solennità e l’esterna celebrazione. Per
lucrare le indulgenze affisse a un giorno, con visita, questa si può
fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno
stabilito.
924. A norma del can. 75 le indulgenze annesse a una chiesa non
cessano se distrutta risorge nel luogo e collo stesso titolo entro
cinquant’anni. Quelle delle corone e altre cose cessano quando queste
finiscono o si vendono.
Articolo II
Acquisto delle indulgenze.
925-929. Per lucrare le indulgenze si deve essere battezzato, non
scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere
prescritte, suddito del concedente, averne F intenzione e compiere le
ingiunzioni. La indulgenza plenaria, nell'impossibilità di lucrarla
plenariamente, si può lucrare in parte a seconda delle disposizioni. Le
indulgenze concesse dal Vescovo si lucrano per se dai sudditi anche
fuori e dai pellegrini, vaghi ed esenti in territorio. La plenaria si
acquista, se non è disposto altrimenti, una volta nello stesso giorno,
pur ripetendo le opere; la parziale, quante volte si compiono le opere.
I fedeli viventi presso case approvate dal Vescovo, ma senza chiesa o
pubblico oratorio, e gli inservienti che convivono possono acquistare
l'indulgenza adempiendo le opere e visitando, quando non è determinata
la chiesa, la cappella propria, in cui soddisfano al precetto della
Messa.
930. Nessuno può applicare ai viventi le indulgenze, ma si possono
applicare alle anime purganti tutte quelle concesse dal Pontefice.
di Dir. Can.
931-932. Quando per l’acquisto occorre la confessione, questa può
farsi negli otto giorni precedenti; la comunione anche la vigilia, o
entrambe dentro la seguente ottava. Così per gli esercizi triduali,
settimanali, ecc., la confessione e comunione si possono fare dentro
l’ottava che immediatamente segue. Chi è solito confessarsi almeno due
volte al mese o fare la comunione quotidiana, sebbene se ne astenga una
o due volte la settimana, può lucrare le indulgenze anche senza
l'attuale confessione, eccettuate quelle di giubileo o come giubileo. Se
si è tenuti ad un’opera, questa non giova per l’indulgenza senza
concessione speciale; ma se fu imposta in confessione ed è indulgenziata
giova anche per l’indulgenza.
933. Ad una cosa o luogo si possono annettere indulgenze per vari
titoli, ma con un’opera non si lucrano tutte, eccetto se l’opera
richiesta sia la confessione e la comunione o sia espressamente
concesso.
934. Per l’orazione prescritta secondo l’intenzione del Pontefice non
basta la mentale; quando la vocale non è determinata, la scelta di
questa è libera; quando è determinata, si può recitare in ogni lingua,
constando per la Penitenzieria o l’Ordinario la fedeltà della versione.
L’indulgenza cessa per aggiunte, diminuzioni, o interpolazione. La
preghiera può essere alternata o seguita con la mente durante l’altrui
recita.
935. Il confessore può per un impedimento commutare le opere imposte,
936.I muti, conformandosi ai fedeli oranti, lucrano le indulgenze; ma
per le preghiere private basta che le percorrano con la mente, con segni
o con gli occhi soltanto.
TITOLO V
Estrema Unzione.
937. Il sacramento dell’Estrema Unzione si conferisce per mezzo di
sacre unzioni con olio di olivo benedetto e le parole rituali.
CAPITOLO I
MINISTERO DELL’ESTREMA UNZIONE.
938- 939. Questo sacramento è amministrato validamente dal sacerdote,
e ministro ordinario è il parroco del luogo ove è l’infermo; in
necessità e licenza presunta, qualunque sacerdote; il primo deve
amministrarlo per giustizia o per se o per altri; i sacerdoti in caso di
bisogno solo per carità.
CAPITOLO II
SOGGETTO DELL’ESTREMA UNZIONE.
940-943. L’Estrema Unzione non si può dare che al fedele in pericolo
di morte dopo l’uso di ragione. Nella medesima infermità non si può
ripetere; si può invece, se risana e ricade in pericolo. Quando si
dubita sull’uso della ragione, sul pericolo o sull’avvenuta morte, si
amministrerà sotto condizione. Non si darà agli impenitenti contumaci;
se c’è dubbio, lo si farà sotto condizione. Agli infermi che da sani,
almeno implicitamente, lo avevano chiesto o si può ciò supporre, si
conferirà assolutamente, anche se non hanno i sensi o Fuso di ragione.
944. Sebbene questo Sacramento non sia di necessità di mezzo, pure
non si deve tralasciare e devon si esortare gli infermi a riceverlo in
pieni sentimenti.
CAPITOLO III
RITI E CERIMONIE DELL’ESTREMA UNZIONE.
945-946. L’olio di olivo nel sacramento dell’Estrema Unzione deve
benedirsi dal Vescovo o da un sacerdote autorizzato dalla Sede
Apostolica e il parroco lo custodirà in luogo nitido e ornato, in vaso
d’argento o di metallo e non lo terrà in casa senza necessità.
947. Per le unzioni che fuori di grave necessità si debbono far con
le mani, si useranno le parole rituali; in necessità basta la sola
unzione in fronte con la forma abbreviata, salvo a supplire il resto,
cessato il pericolo. L’unzione dei reni si ometterà sempre; anche quella
dei piedi si può omettere per qualunque causa.
TITOLO VI
Ordine.
948. L’Ordine per istituzione divina distingue i chierici dai laici
per il governo dei fedeli e il ministero del culto.
949-950. Ordini maggiori o sacri sono il sacerdozio, diaconato,
suddiaconato; minori, l’accolitato, esorcistato, lettorato e ostiariato.
Le parole ordinare, ordine, ordinazione, sacra ordinazione, oltre la
consacrazione episcopale, comprendono gli ordini tutti e la stessa
tonsura, se non consti altrimenti.
CAPITOLO I
MINISTRO DELLA SACRA ORDINAZIONE.
951. Ministro ordinario è il Vescovo consacrato; straordinario chi,
pur non essendo Vescovo, o dal diritto o dalla Sede Apostolica ha
facoltà di conferire alcuni ordini.
952. Nessuno promuoverà ad altro ordine senza facoltà apostolica chi
ne abbia ricevuto uno precedente dal Papa.
953-954. ha consacrazione episcopale è riservata al Pontefice e un
Vescovo non può farla senza mandato apostolico. Il consacrante sarà
assistito da due altri Vescovi eccetto dispensa.
955-957. Ciascuno sarà ordinato dal proprio Vescovo o con sue
dimissorie. Il Vescovo, se non è impedito, farà l'ordinazione dei suoi
sudditi; non ordinerà però senza indulto un suddito di rito orientale.
Il Vescovo proprio per i laici è il diocesano dove si ha domicilio con
origine o semplice domicilio, e in questo caso l’ordinando giurerà di
rimanere sempre in Diocesi, eccetto che si tratti di uno già incardinato
per tonsura, o di chi è destinato a servire un’altra diocesi o di
religioso professo. Il Vicario o Prefetto Apostolico, Abate o Prelato
nullius, se Vescovi, sono equiparati ai Vescovi diocesani per
l’ordinazione; se non sono Vescovi possono conferire la tonsura e gli
Ordini minori ai propri sudditi secolari e ad altri con dimissorie;
altrimenti l’ordinazione è nulla.
958.965. Le dimissorie, per i secolari le dà il Vescovo proprio dopo
preso possesso della diocesi, anche se non consacrato; il Vicario
Generale per speciale mandato, previo consenso del Capitolo; il Vicario
Capitolare e il Provicario Apostolico dopo un anno dalla vacata Sede,
dentro l’anno ai costretti per beneficio od uffici necessari a
provvedere; il Vicario o il Prefetto Apostolico, l’Abate o Prelato
nullius non Vescovi anche per gli Ordini maggiori. Il Vicario Capitolare
non concederà dimissorie ai già rigettati dal Vescovo. Chi può dare
dimissorie agli Ordini può anche conferirli, se ha l’ordine necessario.
Non si daranno dimissorie senza previ attestati, richiesti dai can.
993-1000, e necessitando nuovi attestati, il Vescovo estraneo non
ordinerà prima che li ottenga. Se 1’ordinando passa un tempo sufficiente
a contrarre un impedimento nella Diocesi dell'Ordinante, questi
raccoglierà gli attestati. Le dimissorie possono rimettersi dal Vescovo
proprio anche se Cardinale Vescovo suburbicario a qualunque Vescovo in
comunione con la Sede Apostolica eccetto, senza indulto, a uno di rito
diverso dall’ordinando. Chi riceve le dimissorie può lecitamente
ordinare un suddito alieno, purché non abbia dubbio sulle dimissorie.
Possono anche da chi le concede o dal successore limitarsi o revocarsi;
ma date durano, cessato anche il diritto del concedente. Per i
religiosi: un Abate regolare di governo anche senza territorio nullius
può conferire la prima tonsura e gli ordini minori a un suo suddito
almeno di voti semplici; egli però deve essere sacerdote e deve avere
ricevuta la benedizione abbaziale, sotto pena di nullità, eccetto che
sia Vescovo. Gli esenti non possono ordinarsi senza dimissorie del
Superiore maggiore, che per i professi semplici le darà solo per la
tonsura e gli ordini minori. L’ordinazione per ogni altro si fa secondo
il diritto dei secolari, revocato qualunque privilegio. Il Vescovo a cui
il Superiore rimetterà le dimissorie sarà quello della Diocesi dov’è la
casa dell’ordinando.
966-967. Il Superiore religioso può rimettere le dimissorie ad altro
Vescovo solo quando il Diocesano lo permette o è di rito diverso o
assente o non terrà ordinazione nel tempo stabilito e finalmente vacando
la Diocesi, il cui reggente non sia Vescovo. Ciò deve constare a chi
ordina, e con documento della Curia. I Superiori non manderanno alcuno
in frode del Diocesano in altra casa nè differiranno appositamente le
dimissorie a quando il Vescovo sia assente o non tenga ordinazioni.
CAPITOLO II
SOGGETTO DELLA SACRA ORDINAZIONE.
968. Riceve validamente l'ordinazione il solo battezzato, lecitamente
chi ha le qualità richieste ed è senza irregolarità o impedimento. Chi è
impedito o irregolare, anche se questo avvenga senza colpa, dopo
ricevuto l’Ordine non potrà esercitarlo.
969. Nessun secolare sarà ordinato senza necessità o utilità della
Diocesi a giudizio del Vescovo, il quale può ordinare un suddito che
poscia per escardinazione e incardinazione regolare andrà in altra
Diocesi.
970-971. Il proprio Vescovo o Superiore maggiore può per cause anche
occulte, pure fuori giudizio, impedire gli Ordini a un suddito, salvo
ricorso alla S. Sede o anche al Generale, se lo impedì un Provinciale. E
delittuoso costringere qualcuno allo stato clericale o allontanamelo se
è idoneo.
972. La preparazione ai sacri Ordini si farà dagli alunni in
seminario fin da fanciulli; tutti però sono tenuti a starvi almeno per
il corso teologico, se non dispensati per cause gravi dalL’Ordinario.
Chi aspira agli Ordini e dovrà star fuori seminario, sarà affidato a pio
e idoneo sacerdote, che lo vigilerà e l'informerà alla pietà.
Articolo I
Requisiti del soggetto.
973-974. La tonsura e gli ordini si conferiranno a coloro soltanto
che intendono farsi preti e si prevedono degni. L'ordinato che rifiuta
gli Ordini superiori non vi si può costringere nè impedirgli l'esercizio
dei ricevuti, purché il Vescovo non stimi esservi un impedimento o una
causa grave. Il Vescovo non ordinerà alcuno della cui idoneità non sia
certo per argomenti positivi; altrimenti pecca gravissimamente e si
espone a partecipare agli altrui peccati. Perchè uno sia lecitamente
ordinato occorrono: Cresima, costumi rispondenti all’Ordine, età
canonica, scienza conveniente, gli Ordini inferiori, osservanza degli
interstizi, titolo canonico per gli Ordini maggiori. Per la
consacrazione episcopale si osserverà il can. 331.
975. Non si conferirà il suddiaconato che finiti i 21 anno, il
diaconato finiti i 22, il presbiterato i 24. Nessuno sia tonsurato prima
di cominciare il corso teologico e il suddiaconato non si conferirà che
verso la fine del terzo corso teologico, il diaconato all’inizio del
quarto e il presbiterato dopo la metà del quarto. Il corso teologico
s’intende svolto nelle scuole pubbliche, non private, secondo il can.
1365.
976-978. Gli Ordini si conferiranno gradatamente e non per salto. Si
osserveranno gli interstizi e il previo esercizio degli Ordini ricevuti,
secondo la prescrizione del Vescovo. Per gli interstizi tra la prima
tonsura e l'ostiariato o fra i singoli Ordini minori dispone il Vescovo;
dopo l'accolitato passerà almeno un anno e fra i singoli Ordini maggiori
tre mesi, eccetto necessita o utilità della Chiesa a giudizio del
Vescovo. Mai però senza licenza apostolica si conferiranno gli Ordini
minori insieme al suddiaconato o due sacri Ordini in un solo giorno,
riprovata qualunque contraria consuetudine; neppure si può conferire la
prima tonsura insieme a qualche Ordine minore nè i minori tutti insieme.
979-981. Per i secolari il titolo canonico è il beneficio e in
difetto il patrimonio o la pensione. Questo titolo deve essere sicuro e
perpetuo, sufficiente al sostentamento dell’ordinando secondo le norme
degli Ordinari i luoghi, i tempi. Il chierico maggiore, se perde il
titolo, se ne procurerà un altro, eccetto che l’Ordinario lo reputi
altrimenti provveduto. Chi senza indulto apostolico ordinò o lasciò
ordinare qualcuno senza titolo deve egli e i successori provvedere degli
alimenti l’ordinato finché non sia provvisto, ed è nullo un patto di
nulla pretendere dal Vescovo. Se non c’è uno dei suddetti titoli, si può
supplire con quello del servizio della Chiesa, o per Propaganda col
titolo della Missione; P ordinato giurerà di dedicarsi al servizio
perpetuo della Chiesa o della Missione. L’Ordinario al prete così
promosso darà un beneficio o un ufficio o un sussidio sufficiente.
982. Per i regolari il titolo è la solenne professione e si dice
titolo della povertà; per gli altri religiosi è il titolo della mensa
comune o della Congregazione o altro simile. Gli altri seguono il
diritto dei secolari.
Articolo II
Irregolarità ' e impedimenti.
983. Nessun impedimento perpetuo o irregolarità per difetto o delitto
si contrae, se non è espresso dai canoni.
984-986. Sono irregolari per difetto gli illegittimi non legittimati
nè professi solennemente; i viziati di corpo per debolezza o deformità,
che impedisca il ministero. Per interdire l’Ordine ricevuto il difetto
sarà maggiore e non si proibiranno gli atti che possono compiersi come
si deve; gli epilettici, dementi, indemoniati, o se lo furono dopo gli
Ordini, ma nella certezza che siano liberi, l’Ordinario può permettere
l’esercizio degli Ordini; i bigami, infami di diritto, un giudice che
abbia emesso sentenza di morte; un carnefice o i suoi assistenti
volontari immediati nell’esecuzione capitale.
Sono irregolari per delitto : gli apostati dalla Fede, eretici,
scismatici, chi, eccetto estrema necessità, si lasciò battezzare da un
acattolico; chi attentò un matrimonio anche civile, se egli è legato da
matrimonio, da Ordine sacro, da voti religiosi anche temporanei, o se lo
attentò con donne legate da voti o sposate; chi commise omicidio
volontario o procurò o cooperò con effetto all’aborto; chi mutilò se o
altri o attentò alla propria vita; i chierici se nel loro vietato
esercizio della medicina o chirurgia ebbe luogo la morte di qualcuno;
chi esercitò un Ordine riservato a chierici maggiori o mancante
dell’Ordine o impedito per pena anche locale. Questi delitti non
producono l'irregolarità, se non costituiscono grave peccato commesso
dopo il Battesimo e non siano esterni, pubblici o occulti,
987. Sono semplicemente impediti: i figli di cui un genitore è
acattolico, finché rimane; gli ammogliati; chi contro i canoni è
ufficiale o amministratore responsabile, finché non è libero da ogni
responsabilità; gli schiavi propriamente detti; i soggetti al servizio
militare, finché non lo compiano; i neofiti, finché siano ben provati a
giudizio dell’Ordinario; i colpiti da infamia di fatto, finché questa
perduri a giudizio del, medesimo,
988-989. La ignoranza dell’irregolarità per delitto o per difetto o
degli impedimenti non ne rende liberi. Le irregolarità e gli impedimenti
si moltiplicano per diverse cause, non per la medesima ripetuta, eccetto
l'omicidio volontario.
990-991. Può l’Ordinario dispensare per se o per altri i sudditi da
una irregolarità per delitto occulto, eccetto quella per omicidio o
aborto o altra deferita già in giudizio. La stessa facoltà l'ha ogni
confessore nei casi occulti, urgenti, impossibilitati ad adire
l'Ordinario senza danno o infamia, e solo per esercitare lecitamente gli
Ordini ricevuti. Nelle preci per le dispense devono indicarsi tutte le
irregolarità e impedimenti; se no la dispensa generale varrà sì per i
taciuti in buona fede, eccetto l'omicidio e l’aborto, ma non per quelli
taciuti in mala fede. Se si tratta di omicidio volontario, sotto pena di
nullità della dispensa dovrà esprimersi il numero dei delitti. La
dispensa generale per gli Ordini vale anche per i maggiori e il
dispensato può ottenere benefici non concistoriali anche con cura di
anime, ma non può essere Cardinale, Vescovo, Abate, Prelato nullius,
Superiore maggiore in religione clericale esente. La dispensa in foro
interno non sacramentale sarà scritta e registrata nel libro segreto
della Curia.
CAPITOLO III
PRECEDENTI DELL’ORDINAZIONE.
992. Tutti i promovendi agli Ordini per se o per altri manifesteranno
il loro desiderio al Vescovo o a chi ne fa le veci prima
dell’ordinazione.
993-997. I secolari e i religiosi che ne seguono il diritto
porteranno un attestato dell’ultima ordinazione o del Battesimo e
Cresima se per la tonsura; degli studi fatti per i singoli Ordini;
quello del Rettore del seminario o del sacerdote a cui fosse stato
affidato, sui suoi buoni costumi; le testimoniali dell'Ordinario del
luogo, dove sia stato tanto da contrarre impedimento; un religioso
porterà anche gli attestati del Superiore maggiore. 11 tempo per
contrarre un impedimento è un trimestre per un militare, per gli altri
un semestre dopo la pubertà; ma il Vescovo può esigerlo per tempo più
breve o per prima della pubertà. Se l’Ordinario non è sicuro della
mancanza d’impedimento nella permanenza nel suo territorio, o se
l’ordinando abbia vagato per tante diocesi in modo che sia impossibile o
difficile avere delle testimoniali, l’Ordinario provvederà con
giuramento suppletorio. Se ottenute le testimoniali e prima
dell’ordinazione l’ordinando ha vissuto di nuovo nel medesimo luogo,
necessitano nuove testimoniali. Anche il Superiore attesterà del
religioso che è della sua famiglia, sull’emessa professione, sugli studi
e altri requisiti. Il Vescovo poscia non ha bisogno d’altro. Ogni
ordinando deve subire un esame sull’Ordine da ricevere, e quelli in
sacris sugli altri trattati teologici. Di questi esami i Vescovi
stabiliranno il metodo, gli esaminatori e la materia. Ciò farà per i
secolari e i religiosi il Vescovo che per diritto proprio ordina o dà le
dimissorie, e può commetterlo all’Ordinante, se accetta. Però un Vescovo
che ordina un suddito altrui può stare alle dimissorie dichiaranti
l’idoneità, ma non vi è tenuto, e se in coscienza non lo crede idoneo,
può non promuoverlo.
998-1000. I nomi dei candidati agli Ordini sacri eccetto religiosi di
voti perpetui, si pubblicheranno nelle chiese parrocchiali di ciascuno;
ma l’Ordinario può dispensare o farlo fare anche altrove o sostituirlo
con l’affissione dei nomi per alcuni giorni, fra cui due festivi, alla
porta della chiesa. La pubblicazione si farà in giorno di precetto
durante la Messa solenne, o in altro giorno e ora di maggior frequenza.
Se il candidato non fu promosso dentro i sei mesi, si ripeterà la
pubblicazione a giudizio del Vescovo. Tutti i fedeli sono obbligati a
rivelare all’Ordinario o al parroco ogni conosciuto impedimento. Al
parroco che fa le pubblicazioni o anche ad altri commetterà l’Ordinario
d’indagare sui costumi e la vita e di rimettere le testimoniali
coll’esito, facendo, se crede, altre in chieste private.
1001. Chi va alla tonsura e Ordini minori premetterà almeno tre
giorni di esercizi; gli ordinandi in sacris almeno sei e se questi si
ricevono nel semestre, l’Ordinario per il diaconato può ridurli a tre.
Se dopo gli esercizi l’ordinazione si differisce per un semestre, si
ripeteranno; in altri casi sarà giudice l’Ordinario. I religiosi li
faranno nelle loro case o in altre a giudizio dei Superiori; i secolari
in Seminario o in una pia e religiosa casa designata dal Vescovo.
Redigerà un attestato il Superiore della casa degli esercizi o se
religiosi, il Superiore maggiore.
CAPITOLO IV
RITI E CERIMONIE DELL’ORDINAZIONE.
1002-1003. Nel conferimento degli Ordini si seguiranno in tutto il
Pontificale Romano e i riti approvati. La Messa dell’ordinazione o
consacrazione episcopale si celebrerà dall’ordinante o consacrante.
1004. Se un orientale già ordinato riceverà altri Ordini nel rito
latino per indulto, dovrà prima ricevere gli Ordini che non ha ricevuti
in rito orientale.
1005. Tutti i promossi agli Ordini maggiori riceveranno la Comunione
nella M essa dell’ordinazione.
CAPITOLO V
TEMPO E LUOGO DELL’ORDINAZIONE.
1006-1007. La consacrazione vescovile si farà nella Messa solenne, di
domenica, o natale degli Apostoli. L’ordinazione in sacris nella Messa
del sabato dei Quattro Tempi, sabato Sitientes, e il sabato santo. Per
grave causa il Vescovo può farlo in ogni domenica o festa di precetto.
La tonsura in qualunque giorno ed ora; gli Ordini minori di domenica o
festa doppia di mattino. Queste prescrizioni saranno sempre osservate
anche se un Vescovo latino ordina un orientale e viceversa, riprovata
ogni consuetudine contraria. Quando l’ordinazione si deve ripetere o
supplire in qualche rito, assolutamente o sotto condizione, si può fare
fuori tempo e segretamente.
1008-1009. Un Vescovo fuori territorio, senza licenza dell’Ordinario
non conferirà Ordini in cui c’è l’uso dei pontificali. Le ordinazioni
generali in cattedrale, invitati e presentati i canonici, si faranno
pubblicamente; se in altro luogo della diocesi, presente il clero e
scelta la chiesa più degna. Non è però proibito che il Vescovo ordini in
altre chiese o nel suo oratorio o del seminario o di religiosi. La
tonsura e gli Ordini minori si possono conferire in oratori privati.
CAPITOLO VI
REGISTRAZIONE ED ATTESTATI DELLA ORDINAZIONE.
1010-1011. Fatta l’ordinazione, il nome dei singoli e dell’ordinante,
il luogo e il giorno si noteranno sul libro speciale di Curia, con i
documenti, dando agli ordinati un attestato che se è di un ordinante
estraneo, lo presenteranno per il registro al proprio Vescovo. Inoltre
l’Ordinario per i secolari, il Superiore per i religiosi ordinati con le
sue dimissorie, comunicherà l’ordinazione di suddiaconato al parroco del
Battesimo perchè lo registri nel libro dei battezzati.
TITOLO VII
Matrimonio.
1012-1013. Gesù Cristo elevò a sacramento il contratto matrimoniale
fra i battezzati e perciò fra questi non si dà contratto matrimoniale
che non sia sacramento. Primario fine del Matrimonio è la procreazione
ed educazione della prole; secondario il mutuo aiuto e il rimedio della
concupiscenza. Unità ed indissolubilità ne sono proprietà essenziali.
1014. Il Matrimonio gode del favore del diritto; nel dubbio si
ritiene valido.
1015. Fra battezzati il Matrimonio valido è rato finché non si
consumi; con Fatto coniugale è rato e consumato. Data la coabitazione
dei coniugi, si presume consumato fino a prova contraria. Il celebrato
fra i non battezzati si dice legittimo. Un matrimonio invalido, se da
una parte almeno è celebrato in buona fede, si chiama putativo, finché
l’altra non ne conosca la nullità.
1016. Il Matrimonio dei battezzati è retto dal diritto divino e dal
canonico, salva la legge civile per gli effetti civili.
1017. La promessa di Matrimonio di una o delle due parti è nulla, se
non è fatta l per iscritto e firmata I dalle parti e dal parroco o
dall’Ordinario o almeno da due testi, I Se alcuno non sa o non può
scrivere, per la validità è necessario notarlo e aggiungere un altro
teste che sottoscriva. Ma dalla promessa, sebbene valida e non adempita,
non proviene azione per il Matrimonio, ma solo per riparazione di danni.
1018. Il parroco istruirà il popolo sul I sacramento del Matrimonio e
i suoi impedimenti.
CAPITOLO I
PREMESSE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E PUBBLICAZIONI
1019-1021. Prima del Matrimonio deve constare che nulla vi si
opponga. In pericolo di morte, senz’altre prove possibili, basterà che
le parti giurino del ricevuto battesimo e assenza di impedimenti. Le
indagini si fanno dal parroco a cui spetta di assistere, interrogando
l'uno e l'altra sugli impedimenti, sul libero consenso e la conoscenza
della dottrina cristiana. A questo fine gli Ordinari daranno norme
speciali. Se fossero battezzati altrove, il parroco chiederà l'attestato
del battesimo; nei Matrimoni misti, quello della parte cattolica. Se è
possibile si riceverà prima la Cresima.
1022-1029. ^ parroco proprio farà le pubblicazioni del Matrimonio. Se
una parte è stata sei mesi altrove, lo notificherà all’Ordinario, che
disporrà per la pubblicazione altrove o per altre informazioni sullo
stato libero. Sospettandosi impedimento, si consulterà l'Ordinario, che
non permetterà il Matrimonio, se non cessa il dubbio. Le pubblicazioni
si fanno in tre continue domeniche o feste, nella Messa solenne o in
funzioni ben frequentate. L’Ordinario può sostituirle con un affisso
alla porta di una chiesa per otto giorni, fra cui due festivi, e si
ometteranno per i Matrimoni con dispensa di disparità di culto o mista
religione; ma se l'Ordinario crederà pubblicarlo, non si nominerà la
parte non cattolica. I fedeli hanno l'obbligo di rivelare gli
impedimenti conosciuti al parroco o all’Ordinario: il quale può
dispensare dalle pubblicazioni da farsi in altra Diocesi. Se gli
Ordinari sono diversi, dispensa quello del luogo della celebrazione, e
se questa si fa fuori la propria Diocesi, qualunque Ordinario può
dispensare. Un parroco diverso che abbia fatte le inchieste e le
pubblicazioni, informerà autenticamente il parroco del Matrimonio.
1030-1031. Il parroco non assisterà finché non abbia i documenti
necessari e ordinariamente dopo tre giorni dalle pubblicazioni a
giudizio del
Vescovo. Sorto un dubbio d’impedimento, il parroco indagherà e
interrogherà due testimoni degni, giurati se non vi fosse pericolo
d’infamia e occorrendo, le stesse parti; se il dubbio sorge, prima
procederà alle pubblicazioni. Se il dubbio persiste, non assisterà al
Matrimonio inconsulto Y Ordinario. Scoperto un impedimento, se è
occulto, compia la pubblicazione e riferisca, senza nomi, all’Ordinario
o alla Penitenzieria; se è pubblico e ciò si sa prima della
pubblicazione, non si vada oltre, finché non sia rimosso l'impedimento,
ancorché sia dispensato in coscienza; se è dopo la prima o la seconda
pubblicazione, le compia e riferisca all’Ordinario. Se non trovasi
impedimento, il parroco proceda al Matrimonio.
1032. Al Matrimonio dei vaghi, eccetto necessità, non assisterà senza
permesso vescovile.
1033-1034. Il parroco istruirà gli sposi sulla santità del
Matrimonio, le obbligazioni coniugali e dei genitori e li esorterà alla
previa confessione e comunione. Esorterà i minori a non sposare contro
la volontà dei genitori e se non cedono, non assista inconsulto
l’Ordinario.
CAPITOLO II
IMPEDIMENTI IN GENERE.
1035-1037. Chi non ha impedimenti può contrarre Matrimonio. Un
impedimento se è impediente lo proibisce, ma contratto non l'invalida;
se è dirimente lo rende invalido e basta anche che sia da una parte
sola. Se si può provare in foro esterno, è pubblico; se no, occulto.
1038-1041. Solo la suprema autorità ecclesiastica può autenticamente
dichiarare se il diritto divino impedisce o invalida un Matrimonio e può
costituire impedimenti per i battezzati. Gli Ordinari possono vietare in
casi particolari un Matrimonio temporaneamente, finché perduri una causa
grave; con invalidità però può farlo solo la Sede Apostolica. Oltre il
Romano Pontefice nessuno può abrogare, derogare o dispensare
impedimenti, se non per diritto o speciale indulto. E riprovata una
consuetudine che tende a introdurre o togliere un impedimento.
1042. Gli impedimenti sono maggiori o minori. Minori sono.. la
consanguineità collaterale in terzo grado; affinità collaterale in
secondo, la pubblica onestà in secondo, la cognazione spirituale, il
delitto di adulterio con promessa o attentato di matrimonio anche solo
civile. Gli altri sono maggiori.
1043-1045. In pericolo di morte, gli Ordinari per tranquillità di
coscienza o per legittimare la pro le possono coi propri sudditi
dovunque, e in Diocesi per i presenti dispensare dalla forma e da ogni
impedimento di diritto ecclesiastico anche se molteplice, eccetto il
presbiterato e affinità in linea retta con consumazione del matrimonio
impedendo lo scandalo; e se c’è disparità di culto o mista religione,
ottenute le debite cauzioni. In tali circostanze e non potendo adire
l’Ordinario, può dispensare il parroco o il sacerdote che assiste o il
confessore; quest’ultimo però in foro interno e nell’atto della
confessione. Lo possono fare ugualmente gli Ordinari con le clausole del
can. 1043, se si scopre l’impedimento quando tutto è pronto per le nozze
che non possono differirsi in attesa della dispensa apostolica. Questa
facoltà vale anche per convalidare un Matrimonio contratto, date le
stesse circostanze. Così pure quelli di cui al canone 1044, ma solo per
i casi occulti e non potendo adire l’Ordinario almeno senza pericolo di
violazione di segreto.
1046. Il parroco o sacerdote che deve assistere avvisi l’Ordinario
della concessa dispensa di foro esterno e la noti nel libro dei
matrimoni.
1047. Se non dispone altrimenti la Penitenzieria, la dispensa in foro
interno non sacramentale per impedimenti occulti si conserverà
nell’Archivio segreto di Curia nè poscia occorre altro, anche conosciuto
l’impedimento; invece è necessaria la dispensa se la prima fu concessa
solo per il foro interno sacramentale.
1048-1051. Chiesta la dispensa alla Sede Apostolica, gli Ordinari non
usino le altre loro facoltà, se non secondo il can. 204. Chi gode
facoltà generale per dispensare, se non consta il contrario, può
adoperarla anche se l’impedimento è molteplice. Chi l’ha generale per
impedimenti dì diversa specie, può dispensarli anche se siano parecchi
in un medesimo caso. Se un impedimento dispensabile concorre con un
altro non dispensabile bisogna ricorrere alla Sede Apostolica; se altri
dispensabili appaiono dopo ottenuta la dispensa apostolica, si può fare
uso delle facoltà. Dispensato un impedimento dirimente, per indulto
generale non per rescritto particolare, ’ è implicita la legittimazione
della prole nata o concepita, purché non adulterina o sacrilega.
1052-1053. La dispensa di consanguineità o affinità vale se per
isbaglio nella domanda si dichiarò un grado superiore o fu taciuto un
impedimento della medesima specie in grado uguale o inferiore. La
dispensa del rato non consumato o il permesso di altre nozze per
presunta morte importa la dispensa dall’impedimento di adulterio con
promessa o attentato Matrimonio, se occorre, ma non degli altri, dei
quali nel can. 1075.
1054. La dispensa di impedimento mino re non si annulla per obrezione
o subrezione.
1055. Se commessa all’Ordinario per impedimenti pubblici, la
eseguisce chi diede o trasmise le testimoniali, ancorché nel frattempo
gli sposi andassero altrove, avvertendo T Ordinario del luogo delle
nozze.
1056. Eccetto una piccola retribuzione non si pretenderà altro per le
dispense, se non espressamente concesso dalla S. Sede, e se riscosso,
dovrà restituirsi.
1057. Chi dispensò per delegazione apostolica esprimerà la delega.
CAPITOLO III
IMPEDIMENTI IMPEDIENTI.
1058. Il voto semplice di verginità, di castità perfetta, di non
sposare, di ricevere gli Ordini sacri o farsi religioso, impedisce il
Matrimonio. Nessun voto semplice annulla il Matrimonio, se non consta
altrimenti per atto della S. Sede.
1059. Dove la cognazione legale per adozione rende illecite le nozze,
queste sono tali anche per diritto canonico.
1060-1064. Severissimamente sono proibite le nozze tra cattolici ed
eretici o scismatici, e se c’è pericolo di perversione, la proibizione è
per legge divina. La Chiesa dall’ impedimento di mista religione
dispensa solamente se vi sono urgenti cause gravi e giuste, con cauzione
della parte acattolica di evitare il pericolo di perversione della parte
cattolica e di entrambe per il battesimo e l'educazione cattolica della
prole; non sia esposta al pericolo di perversione l’altra parte e si
abbia la morale certezza dell’ adempimento. Le cauzioni saranno scritte.
Il cattolico deve curare la conversione del coniuge. Ottenuta la
dispensa, non si può adire un ministro acattolico, come per funzione
sacra a fine di prestare o rinnovare il consenso nè per se nè per
procuratore. Se ce ne fosse timore o si conoscesse che è stato fatto, il
parroco non assisterà al Matrimonio se non per cause gravissime, tolto
lo scandalo e sentito l’Ordinario. Non è condannato, obbligandolo la
legge, presentarsi al ministro acattolico, solo come ufficiale civile,
per i soli atti civili. Gli Ordinari ed altri pastori allontaneranno i
fedeli dalle nozze miste e se non possono impedirle, cureranno che non
si facciano contro le leggi di Dio e della Chiesa. Quando furono
celebrate, vigileranno per l’osservanza delle promesse. Gli assistenti
osserveranno il can. 1102.
1065-1066. I fedeli si impegneranno a non contrarre Matrimonio con
persona che notoriamente abbandonò la fede cattolica o si ascrisse a
società condannate, nè vi assisterà il parroco inconsulto l’Ordinario,
che lo permetterà solo per cause gravi, assicurando l’educazione
cattolica della prole, ed evitato il pericolo di perversione. Se un
pubblico peccatore o notorio o censurato ricusa di confessarsi o
convertirsi, il parroco senza grave causa e inconsulto Y Ordinario, non
assisterà al matrimonio.
CAPITOLO IV
IMPEDIMENTI DIRIMENTI.
1067. L’uomo prima del sedicesimo anno e la donna prima del
quattordicesimo completi non possono contrarre Matrimonio valido.
Sebbene il Matrimonio contratto sia dopo valido, curino i pastori di
consigliare i fedeli a seguire le buone consuetudini locali.
1068. L’impotenza antecedente e perpetua conosciuta o no, assoluta o
relativa, dirime per diritto naturale il matrimonio. Se è dubbia di
diritto o di fatto, non si impedirà il Matrimonio. La sterilità non
dirime nè impedisce il Matrimonio.
1069. Chi è legato da Matrimonio anche non consumato, invalidamente
ne attenta un altro, salvo il privilegio della fede; nullo o sciolto il
primo, non si contrarrà un altro, finché non consti legittimamente la
nullità o lo scioglimento del primo.
1070-1071. È nullo il Matrimonio di uno non battezzato con un
battezzato nella Chiesa cattolica, o convertito dall’eresia e dallo
scisma. Se al Matrimonio si stimò una parte battezzata o c’era il
dubbio, si starà per il valore del Matrimonio lino a che non sia provato
il mancato Battesimo. Quanto si è detto delle nozze miste, si applica
alla disparità di culto.
1072-1073. È invalido il Matrimonio attentato dai chierici in sacris
e dai religiosi con voti solenni o ad essi equiparati dalla S. Sede.
1074. Tra il rapitore a scopo di Matrimonio e la donna, finché sta in
suo potere non può contrarsi Matrimonio. Se la rapita è liberata e al
sicuro, consentendo cessa l'impedimento. Si ritiene come ratto la
violenta detenzione di una donna per il Matrimonio in luogo dove essa si
trova liberamente.
1075. Non contraggono validamente: chi durante il Matrimonio commise
adulterio con promessa di Matrimonio, o ne attentò sia pure la forma
civile; chi nel Matrimonio commise adulterio e uno dei due il
coniugicidio; quelli che insieme fisicamente o moralmente procurarono la
morte del coniuge.
1076. In linea retta di consanguineità legittima o naturale è sempre
nullo il Matrimonio. In linea collaterale fino al terzo, moltiplicandosi
l’impedimento con lo stipite. Nel dubbio di consanguineità in linea
retta o del primo collaterale non si permetterà il Matrimonio.
1077. L’affinità in linea retta irrita il Matrimonio in tutti i
gradi; nella collaterale fino al secondo compreso. Si moltiplica con la
consanguineità da cui procede, con la ripetizione successiva del
Matrimonio con un consanguineo del defunto.
1078. L’impedimento di pubblica onestà proviene da Matrimonio
invalido, consumato o meno, da pubblico e notorio
concubinato, non dall'atto civile senza coabitazione e dirime le
nozze in 1° e in 2° grado in linea retta tra l'uno e i consanguinei
dell’altro.
1079. La cognazione spirituale irrita il Matrimonio del battezzato
col battezzante o padrino.
1080. Gli inabili secondo la legge civile per cognazione legale a
causa della adozione, non possono validamente per diritto canonico
sposare.
CAPITOLO V
CONSENSO DEL MATRIMONIO.
1081-1082. Il Matrimonio nasce dal legittimo consenso manifestato,
che non si può supplire e che è atto della volontà per cui si dà e si
ottiene diritto perpetuo ed esclusivo al corpo del coniuge per gli atti
propri alla generazione. Perchè siavi il consenso bisogna conoscere che
il Matrimonio è società permanente per la procreazione; dopo la pubertà
non se ne presume l’ignoranza.
1083-1084. L’errore della persona rende invalido il Matrimonio. Se
poi è sulla qualità, sebbene causa del contratto, lo irrita se si
rifonde sulla persona o se questa eredesi libera mentre è schiava. Il
semplice errore sulla unità, indissolubilità, dignità sacramentale non
vizia mai il consenso matrimoniale.
1085. La conoscenza o opinione della nullità non esclude per se il
consenso.
1086. V interno consenso si presume sempre conforme alle parole o
segni. Che se uno o entrambi positivamente escludono il Matrimonio,
ovvero ogni diritto agli atti coniugali, o una proprietà essenziale, non
si contrae validamente.
1087. E pure invalido il Matrimonio contratto con violenza o timore
grave, estrinseco ed ingiusto, da cui non si può liberare che col
Matrimonio. Nessun altro timore l’invalida.
1088. Occorre per la validità la presenza diretta o per procuratore,
e gli sposi esprimeranno il consenso verbalmente, se possono parlare.
1089-1091. Fermi gli statuti diocesani, al Matrimonio per procura è
necessario un mandato speciale riguardante determinata persona
sottoscritto dal mandante e o dal parroco o dall’Ordinario del luogo o
da un loro delegato o per lo meno da due testi. Se il mandante non sa
scrivere, lo si noti nel mandato e sottoscriva un altro teste sotto
nullità. Se il mandante revoca il mandato prima del contratto, o perde
la ragione, è invalido il Matrimonio, anche ignorandolo il procuratore e
l'altra parte. Il procuratore per la validità del Matrimonio deve agire
personalmente. Sebbene si possa contrarre per interprete e procura, il
parroco non assisterà senza giusta causa, certezza del mandato, della
fedeltà dell’interprete, avuta, se si fa a tempo, licenza
dall’Ordinario.
1092. Una condizione posta e non revocata, se è per il futuro
necessaria o impossibile o turpe, ma non contro la sostanza del
Matrimonio, si ritiene come non posta; se è futura e contro la sostanza
del Matrimonio, lo rende invalido; se futura ma lecita, sospende il
valore; se è del passato o presente, il Matrimonio è valido o no, se la
cosa condizionata esiste o no,
1093. Anche in un Matrimonio invalido per un impedimento il consenso
si presume durare finché non consti revocato.
CAPITOLO VI
FORMA DELLA CELEBRAZIONE.
1094-1096. Sonò validi i soli Matrimoni contratti davanti al parroco
o l’Ordinario o un sacerdote delegato e due testi come appresso. Il
parroco e l’Ordinario assistono validamente fin dal legittimo possesso
del beneficio o iniziato ufficio, se non sono per sentenza scomunicati,
interdetti o sospesi; nel loro territorio anche per i non sudditi, non
costretti da violenza o da timore grave a chiedere e ricevere il
consenso. Possono dare licenza nel loro territorio ad un altro sacerdote
per assistere. La licenza, per la validità, sarà data espressamente a un
determinato sacerdote e non per delega generale, eccetto si tratti di
vicari cooperatori. Il parroco o l’Ordinario non lo concederanno prima
di essere sicuri della libertà di stato.
1097. Il parroco o l’Ordinario assistono lecitamente, se conoscono lo
stato libero giuridico dei contraenti, il loro domicilio o
quasi-domicilio o dimora da un mese, e se vaghi, la dimora attuale di
uno dei contraenti nel luogo del Matrimonio, Se mancano le condizioni
attinenti alla dimora, ci sia almeno la licenza del parroco o
dell'Ordinario del luogo di uno dei contraenti, se non si tratti di
vaghi viaggianti o di grave necessità. In ogni caso si procurerà che si
celebri presso il parroco della sposa, e quando il rito è misto, salvo
il diritto particolare, in quello dell’uomo, e presso il di lui parroco.
Il parroco che assiste senza licenza, non acquista gli emolumenti di
stola e li dovrà restituire al parroco dei contraenti.
1098. Quando non si può avere o adire il parroco, l’Ordinario o il
delegato senza grave incomodo, allora in pericolo di morte il Matrimonio
è valido e lecito coi soli testi, e anche fuori pericolo, se si prevede
duri così per un mese. In entrambi i casi, se c’è un sacerdote, dovrà
invitarsi ad assistere, salva la validità coi soli testi.
1099. Alla forma stabilita sono tenuti: tutti i battezzati nella
Chiesa cattolica, e ad essa convertiti dall’eresia o scisma, sebbene
dopo cadano nell’apostasia; i medesimi se contraggono con acattolici
battezzati o no, anche con dispensa per mista religione o disparità di
culto; gli Orientali, se contraggono coi Latini tenuti a questa forma. I
contraenti acattolici, battezzati o no, non sono tenuti alla forma, nè
vi sono tenuti i figli di acattolici anche se battezzati nella Chiesa
Cattolica, i quali furono educati in eresia o scisma o nel paganesimo o
senza religione, se contraggono con acattolici,
1100-1102. Eccettuata necessità si osserveranno i riti prescritti o
consuetudinari. Si procuri che gli sposi ricevano la solenne benedizione
nella Messa, osservando la rubrica, ed eccettuando il tempo feriato. Chi
però assiste al Matrimonio può dare la benedizione solenne per se o per
altri. Nei Matrimoni fra cattolici ed acattolici le interrogazioni sul
consenso saranno secondo il can, 1095; ma è proibito ogni rito sacro, e
se da ciò si prevedono danni gravi, il Vescovo permetterà qualche
cerimonia, non la Messa.
1103. Celebrato il Matrimonio, il parroco o chi lo supplisce
registrerà al più presto i nomi dei coniugi, testi, luogo e giorno del
Matrimonio secondo le forme prescritte, anche quando è stato fatto da un
altro delegato. Inoltre il parroco segnerà nel libro dei battezzati chi
e quando ha contratto; se fu battezzato altrove, ne avviserà il parroco
per la registrazione, per mezzo della Curia. Se il Matrimonio avvenne
secondo il canone 1090, il sacerdote che assiste o i testi ne procurino
quanto prima, la registrazione.
CAPITOLO VII
MATRIMONIO DI COSCIENZA.
1104-1107. Per cause gravissime ed urgentissime si può permettere
dall’ Ordinario, e non dal Vicario Generale senza mandato speciale, il
Matrimonio di coscienza, cioè segreto e omesse le denunzie. Il permesso
importa l’osservanza del segreto per V assistente, i testi, l’Ordinario
e successori e il coniuge, se l’altro non consente alla divulgazione.
Quest’obbligo non tiene per l’Ordinario, se provenga scandalo o grave
ingiuria alla santità del Matrimonio o se i parenti non curino il
Battesimo dei figli o lo fanno con falsi nomi, senza che all’Ordinario,
fra trenta giorni, diano notizia della prole e del Battesimo e dei
genitori; ovvero non curino l’educazione cristiana dei figli. Il
Matrimonio di coscienza si deve registrare nel libro speciale
dell’Archivio segreto dì Curia.
CAPITOLO VIII
TEMPO E LUOGO DELLA CELEBRAZIONE.
1108. Il Matrimonio può celebrarsi in ogni tempo. La solenne
benedizione è vietata dall’Avvento al Natale, dalle Ceneri alla Pasqua
compresa. Ma gli Ordinari possono permetterlo anche in quei giorni,
avvisati i coniugi di astenersi da soverchia pompa.
1109. Il Matrimonio si celebra nella chiesa parrocchiale o col
permesso dell’Ordinario o del parroco in altra chiesa o oratorio; in
case private per causa straordinaria si può permetterlo, ma non negli
oratori dei seminari o casa delle religiose, se non per necessità e con
cautela. Fra i cattolici e non cattolici si celebra fuori chiesa e se si
temono molestie, l’Ordinario potrà dispensare.
CAPITOLO IX
EFFETTI DEL MATRIMONIO.
1110-1113. Dal Matrimonio valido consegue un vincolo perpetuo ed
esclusivo; esso conferisce la grazia. Ad entrambi i coniugi fin dall’
inizio competono diritti e doveri per gli atti coniugali. La donna, se
nulla osta, è canonicamente partecipe dello stato del marito. I genitori
sono tenuti all’educazione della prole e a provvederne il bene
temporale.
1114-1117. Sono legittimi i figli concepiti o nati in Matrimonio
valido o putativo, se non c’era al tempo della concezione impedimento di
professione solenne o Ordine sacro. Padre è il marito legittimo, se non
consta il contrario. Si reputano legittimi i figli nati dopo almeno sei
mesi dall’unione e entro dieci dalla separazione. Per un susseguente
Matrimonio dei genitori, vero o putativo, nuovamente contratto o
convalidato anche non consumato, la prole diventa legittima purché siavi
stata l’abilità al matrimonio al tempo della concezione o della
gravidanza o della nascita. I figli legittimi per susseguente Matrimonio
canonicamente sono equiparati ai legittimi, se non si dispone altrimenti
in maniera espressa.
CAPITOLO X
SEPARAZIONE DEI CONIUGI.
Articolo I
Scioglimento del vincolo.
1118. Il Matrimonio rato e consumato non si scioglie che con la
morte.
1119. Il Matrimonio non consumato fra i battezzati o fra questi e i
non battezzati si può sciogliere o per la professione solenne o per la
dispensa della Sede Apostolica, a richiesta anche di una sola I parte.
1120-1124. il Matrimonio legittimo fra non battezzati si scioglie per
il privilegio Paolino, il quale non ha luogo fra un battezzato e uno non
battezzato sposati per dispensa. Prima che la parte convertita e
battezzata contragga matrimonio deve interpellare la non battezzata se
intende convertirsi e battezzarsi o almeno coabitare pacificamente.
Queste interpellazioni si faranno sempre, se non stabilisce altrimenti
la Sede Apostolica. Si faranno sommariamente e fuori giudizio, per
autorità dell’Ordinario che darà il tempo sufficiente per rispondere,
avvertendo che passato quel tempo s’intende risposto negativamente. Se
fatte privatamente, valgono e anche son lecite, se l non si può fare
come è prescritto; ma allora I deve constare da due testi, o in altra
maniera. Se furono omesse con permesso apostolico o risultano negative,
la parte battezzata può sposare con un’altra, se essa non fu causa dopo
il battesimo dell’allontanamento del non battezzato. Il fedele, vivendo
dopo il battesimo con l’infedele, non perde il diritto di potere sposare
un cattolico, e può usufruirne, se l’infedele si ah I lontana senza
causa o non coabita pacificamente.
1125. Quanto riguarda il Matrimonio nella Costituzione Alitudo di
Paolo III, 1° giugno 1537; Romani Pontificis di Pio V, 2 agosto 1571;
Populis di Gregorio XIII, 25 gennaio 1585, si applica ad altre regioni
che sono nelle stesse condizioni.
1126-1127. Il vincolo precedente contratto nell’infedeltà si
scioglie, quando il fedele contrae nuove nozze. In cosa dubbia il
privilegio della fede gode il favore del diritto.
Articolo II
Separazione dal letto, mensa abitazione.
1128. I coniugi devono osservare la vita coniugale, se nulla osta.
1129-1130. Per adulterio, l'altro coniuge, rimanendo il vincolo, può
chiedere la liberazione dalla vita coniugale, se non con sentì, causò,
condonò o commise anch’esso il delitto. C’è la tacita condonazione, se
l’innocente, conosciuto tutto, ha continuato a convivere; si presume, se
dentro i sei mesi non ha cacciato, abbandonato, accusato l’adultero.
L’innocente allontanandosi non è tenuto a convivere con l’altro coniuge;
lo può però ammettere o richiamare, eccetto che col suo consenso abbia
assunto uno stato incompatibile col Matrimonio.
1131. Se uno si ascrive a sette acattoliche, educa acattolicamente la
prole, vive criminosamente, mette in pericolo l’anima o il corpo del
coniuge, lo sevizia, vi può essere causa di allontanamento per autorità
dell’Ordinario e può farsi subito anche di propria autorità, se è certa
la causa e vi è qualche pericolo. Cessando la causa deve riprendersi la
vita coniugale; però se la separazione fu decretata dall’Ordinario a
tempo certo o indeterminato, la parte innocente non vi è obbligata, se
non per decreto dello stesso Ordinario o cessato il termine.
1132. Separandosi, i figli sono da educarsi presso l’innocente e se
uno è acattolico, presso il cattolico, se non decida altrimenti
l’Ordinario, assicurandone l’educazione cattolica.
CAPITOLO XI
CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO.
Articolo I
Convalidazione semplice.
1133-1137. A convalidare un Matrimonio nullo per impedimento si
richiede o che l’impedimento cessi, o sia dispensato, rinnovandosi il
consenso almeno da chi lo conosceva. Questo rinnovo è richiesto
canonicamente per la validità, ancorché sia stato dato da principio e
non revocato. Questo consenso deve darsi di nuovo per il Matrimonio che
prima era nullo. Se l’impedimento è pubblico il consenso si rinnoverà
nella forma prescritta giuridica; se è occulto e noto alle parti, basta
si rinnovi dalle parti e in segreto; se è occulto e noto a una parte,
basta che lo presti la medesima e l’altra perseveri. Il Matrimonio nullo
per mancanza di consenso si convalida, se la patte mancante lo presta e
l’altra perseveri. Se la mancanza fu interna, basta internamente
supplirla; se fu esterna, si supplisce esternamente; in pubblico, se il
difetto fu in pubblico; in segreto e privatamente, se fu occulto. Se
mancò la forma, bisogna rifarlo con la debita forma.
Articolo II
Sanazione in radice.
1138-1141. La sanazione del Matrimonio in radice dal momento della
concessione della grazia pròduce la sua convalidazione, la quale porta
con sé la dispensa o la cessazione di ogni impedimento, dalla
rinnovazione del consenso, la retroattività circa gli effetti fin
dall’inizio. La dispensa di rinnovare il consenso si fa anche
all’insaputa delle parti. Un Matrimonio contratto con sufficiente
consenso, ma inefficace per impedimento ecclesiastico o per difetto di
forma, perseverando il consenso può essere sanato in radice. Se
l'impedimento è di diritto di vino o naturale, anche cessando
l'impedimento, non si concede la sanazione. Se manchi il consenso la
sanazione non può aver luogo. Se mancava in principio e poi fu data, si
può sanare da quel momento. La sanazione in radice si concede solo dalla
Sede Apostolica.
CAPITOLO XII
SECONDE NOZZE.
1142-1143. Sono valide e lecite ulteriori nozze sebbene la casta
vedovanza sia più onorabile. La benedizione solenne non si ripete per la
donna che l'ha già ricevuta.
TITOLO VIII
Sacramentali.
1144-1145. Sacramentali sono cose o azioni che la Chiesa usa per
ottenere a imitazione dei sacramenti, con la sua impetrazione, effetti
specialmente spirituali. Stabilire nuovi sacramentali, interpretare gli
esistenti, mutarli o abolirli appartiene alla sola Sede Apostolica.
1146-1148. Ministro ne è il chierico munito di potestà e non
impedito. Le consacrazioni, eccetto che per diritto o indulto
apostolico, le fa il Vescovo. Le benedizioni può farle il sacerdote,
eccetto le riservate, le quali, date dal sacerdote, sarebbero illecite,
ma valide, se dalla Sede Apostolica non è disposto altrimenti. Diacono e
lettore possono dare validamente e lecitamente quelle loro permesse. Nei
sacramentali si osserveranno i riti approvati. Le consacrazioni e
benedizioni, non usando la forma approvata, sono invalide.
1149. Le benedizioni per se sono per i cattolici, ma si possono dare
ai catecumeni; anzi, se non è proibito, anche agli acattolici per
ottenere loro la fede e anche la salute del corpo.
1150. Le cose consacrate o benedette con benedizione costitutiva non
si adopreranno ad uso profano o improprio, ancorché siano di dominio di
privati.
1151-1153. Nessuno con potestà di esorcizzare lo farà senza espressa
licenza dell’Ordinario. La licenza sarà data a sacerdote pio, prudente,
buono che non proceda all’esorcismo se non dopo fatte prudenti indagini
e sia convinto che l’esorcizzando sia veramente ossesso. Gli esorcismi
si possono adibire a favore di tutti. I ministri degli esorcismi per il
Battesimo, le consacrazioni o benedizioni, sono anche i ministri
legittimi di questi medesimi sacri riti.
PARTE II
LUOGHI E TEMPI SACRI.
SEZIONE I
LUOGHI SACRI.
1154-1157. Luoghi sacri sono quelli che per la consacrazione o
benedizione si dedicano al culto o alla sepoltura. La consacrazione
spetta all’Ordinario Vescovo del luogo, non al Vicario senza mandato
speciale, e fermo il diritto dei Cardinali di consacrare la chiesa e gli
altari nel loro Titolo. L’Ordinario può delegare un Vescovo del rito del
luogo. La benedizione spetta all’Ordinario del luogo; per i religiosi
clericali esenti al Superiore maggiore; entrambi possono delegare un
sacerdote. Nessuno può mai consacrare o benedire un luogo sacro senza
l’assenso dell’Ordinario, revocato qualunque privilegio.
1158-1159. Si redigeranno due documenti, uno per la Curia e uno per
la chiesa. Però la consacrazione o la benedizione può, senza altrui
danno, attestarsi da un teste ineccepibile; e se di essa consta, non può
ripetersi; nel dubbio si ripete per cautela.
1160. I luoghi sacri sono esenti dalla civile autorità e sotto la
libera giurisdizione della Chiesa.
TITOLO IX
Chiese.
1161-1164. La chiesa è un edificio sacro dedicato al pubblico culto
divino, per tutti i fedeli. Non si edificherà senza espresso consenso
scritto dell’Ordinario, non del Vicario senza mandato speciale, e questo
consenso non si concederà, se non si giudica che sarà ben provvisto
all’edificio, alla manutenzione, ai ministri ed al culto. Prima di dare
il consenso, 1’Ordinario sentirà i vicini rettori, perchè la nuova
fabbrica non porti detrimento alle già esistenti o almeno siavi un
compenso spirituale, Il consenso e la licenza per fabbricare in
determinato luogo una nuova chiesa od oratorio pubblico occorre anche ai
religiosi. La benedizione e posa della prima pietra è retta dal can.
1156. Gli Ordinari avranno cura delle buone tradizioni e dell'arte
sacra. Non si apriranno porte e finestre prospicienti su case laiche;
nè, se vi fossero luoghi sopra o sotto, si adoperino ad usi profani.
1165. Le funzioni si faranno solo dopo la consacrazione o
benedizione. Se si prevede la riduzione ad uso profano, non si
permetterà l'erezione, nè si consacrerà o benedirà. Debbono consacrarsi
solennemente le chiese cattedrali e possibilmente le collegiali,
conventuali e parrocchiali; ma se son di legno, ferro o metallo,
solamente si benedicono. Può anche consacrarsi un altare senza
consacrare la chiesa; ma con la chiesa si consacrerà almeno l’altare
maggiore o un altro se il maggiore è consacrato.
1166. La consacrazione è preferibile si faccia di domenica o festa di
precetto. Il Vescovo e chi per se chiede la consacrazione digiuneranno
la vigilia. Il Vescovo consacrante anche un altare, concede in quel
giorno ai visitatori l’indulgenza di un anno; per l'anniversario, di
cinquanta giorni un Vescovo, cento un Arcivescovo, duecento un
Cardinale.
1167. La festa della consacrazione si célebrerà liturgicamente ogni
anno.
1168-1169. Ogni chiesa avrà un titolo proprio, che non si potrà
cambiare, e si celebrerà ogni anno la festa del Titolare. Ai Beati non
si dedicano chiese senza indulto apostolico. Avrà anche delle campane
proprie per invitare i fedeli, da consacrarsi e benedirsi liturgicamente
e il cui uso è esclusivamente sottoposto all’autorità ecclesiastica.
Salvo speciali condizioni dei donatori, approvate dall’Ordinario, non si
adopreranno ad usi profani, eccetto necessità o licenza vescovile o
consuetudine. La loro consacrazione o benedizione è retta dai canoni
1155-1156,
1170. La consacrazione o benedizione si perde dalla chiesa distrutta
in tutto o nella maggior parte o ridotta dall’Ordinario locale ad usi
profani.
1171. Nella chiesa si può compiere ogni rito ecclesiastico, salvi i
diritti parrocchiali, i privilegi, le consuetudini, e l’Ordinario può
regolarne l’orario, purché non si tratti di Religione esente,
1172-1175. Si viola una chiesa per i seguenti atti certi, notori ed
ivi avvenuti, cioè: omicidio, ingiuriosa e grave effusione di sangue,
usi empi e sordidi, sepoltura di un infedele o scomunicato dietro
sentenza. Violata la chiesa, non si viola il cimitero, nè viceversa.
Senza una previa conciliazione, non vi si celebrerà, nè vi si
amministreranno sacramenti, nè vi si seppellirà. Se la violazione
avviene durante i divini uffici, questi si sospenderanno; così pure la
Messa, se prima del canone, e se dopo, sì prosegue fino alla comunione.
La chiesa violata si riconcilierà al più presto. Se è dubbia la
violazione, si può riconciliare per cautela. Se fu violata per la
sepoltura di uno scomunicato o un infedele, non si riconcilierà se non
tolto, se si può senza grave incomodo, il cadavere,
1176 - 1177. La chiesa benedetta può riconciliarsi dal rettore o un
altro sacerdote con suo almeno presunto consenso. La valida
riconciliazione di una chiesa consacrata è retta dal can, 1156, Urgendo
se non si può adire l’Ordinario, la fa il Rettore anche per la
consacrata, avvisandone dopo l’Ordinario. Si riconcilia con l’acqua
lustrale, la consacrata con acqua speciale benedetta dal Vescovo o dal
sacerdote celebrante.
1178. Le chiese saranno pulite e non si adopreranno per commerci,
fiere o usi non degni della santità del luogo.
1179. Nelle chiese vi è il diritto d’asilo, per cui il reo, senza
necessità, non si deve trarre fuori senza l’assenso dell’Ordinario o
almeno del rettore.
1180. Una chiesa diventa basilica solo per concessione apostolica o
per immemorabile consuetudine e da ciò son ricavati i privilegi.
1181. L’ingresso per le sacre funzioni sarà gratuito, riprovata
qualunque consuetudine contraria.
1182. Salvi i canoni 1519-1528, l’amministrazione della Fabbrica e
perii culto appartiene al Vescovo col Capitolo per le Cattedrali, al
Capitolo collegiale per la Collegiata, al rettore per le altre. Anche le
oblazioni per la parrocchia o missione o chiesa sono amministrate dal
parroco o dal missionario, se la parrocchia o la missione non hanno una
propria amministrazione, o vi sia speciale diritto o consuetudine.
Ognuno dei sopraddetti amministratori di chiesa secolare, anche se
religioso, amministrerà le oblazioni e darà conto all’Ordinario.
1183-1184. Se sono parecchi ad amministrare, costoro col Preside
amministratore formano il Consiglio della Fabbrica, i cui componenti
sono scelti e rimossi dall’Ordinario, per gravi cause, salvo
costituzioni contrarie. Il Consiglio avrà cura dei beni; ma non si
ingerirà nello spirituale e specialmente nel culto, nell'uso delle
campane, nella direzione della chiesa e del cimitero, nelle collette,
denunzie e decoro della chiesa, per gli altari, mensa eucaristica,
pulpito, organo, cantoria, sedili, coro, cassetta ed altro; ammissione ,
o rifiuto degli utensili per il culto, la chiesa e la sacrestia; per i
libri parrocchiali ed Archivio della parrocchia.
1185. Salve le convenzioni, le consuetudini e l’autorità
delL’Ordinario, tutti gli addetti alla chiesa sono nominati dal rettore,
sottoposti a lui e da lui licenziati.
1186-1187. Salve consuetudini, convenzioni e obblighi di legge
civile, le riparazioni gravano per la Cattedrale sui beni della
Fabbrica, salvo il culto e l'amministrazione ordinaria; sul Vescovo e i
Canonici in proporzione ai proventi; sui diocesani, i quali saranno
piuttosto invitati che forzati. Per la parrocchiale sui beni della
Fabbrica, sul patrono, sui partecipanti dei beni e redditi, sui
parrocchiani opportunamente invitati. Ciò in proporzione si farà anche
per le altre chiese. Se le riparazioni sono impossibili, P Ordinario del
luogo può ridurre la chiesa ad uso profano ma non sordido, trasferendo
gli oneri, i redditi e i titoli della parrocchia a un’altra chiesa.
TITOLO X
Oratori.
1188. u oratorio è un luogo destinato al culto pubblico, ma non
direttamente per tutti i fedeli, ed è oratorio pubblico, se è eretto per
un collegio o anche per privati, ma con permesso di frequenza al
pubblico; semipubblico, se per una comunità o ceto determinato; privato
o domestico, se in case private per famiglia o persona privata.
1189-1190. Gli oratori dei Cardinali e di tutti i Vescovi sono
equiparati ai semipubblici. Le edicole di famiglia o di persone nei
cimiteri sono oratori privati.
1191. I pubblici si reggono come le chiese; perciò in quelli
benedetti o consacrati regolarmente si funziona come nelle chiese, salve
le contrarie rubriche.
1192-1193. I semipubblici si erigono con licenza dell’Ordinario, che
non la con cederà senza averlo visitato per se o per un delegato
ecclesiastico e trovatolo in regola. Eretto, non si cambierà in uso
profano senza sua autorità. Nei collegi, fortezze, presidi, carceri,
ecc., se occorre, a giudizio dell’Ordinario oltre il principale possono
erigersi oratori minori. Nei semipubblici possono farsi funzioni, tolte
quelle eccettuate dall’Ordinario e dalle rubriche.
1194. Nelle edicole dei cimiteri l’Ordinario può permettere
abitualmente la celebrazione anche di più Messe; negli altri oratori
privati per la circostanza o in casi straordinari.
1195. Nei privati, per indulto apostolico, si può celebrare solo una
Messa , privata, e questa non nei giorni più solenni. L’Ordinario può
permetterlo per la circostanza in casi imprevisti nell’indulto, nei
giorni più solenni.
1196. L’oratorio privato non si consacra nè si benedice come le
chiese. Sia i privati che i semipubblici, pur non benedetti, saranno
riservati al solo culto.
TITOLO XI
Altari.
1197. Liturgicamente si chiama altare immobile o fisso la mensa
superiore consacrata unita agli stipiti; mobile o portatile la piccola
pietra consacrata che si dice ara portatile o pietra sacra. Nella chiesa
consacrata un altare almeno sarà immobile, specie il maggiore; nella
benedetta tutti gli altari possono essere mobili.
1198. La mensa dell’immobile e la pietra sacra saranno di unica
pietra naturale, integra e non friabile; nell’immobile la mensa coprirà
tutto l’altare aderendo allo stipite. Questo o almeno le colonnette di
sostegno saranno di pietra. La pietra sacra deve almeno contenere
comodamente l’ostia e la maggior parte del calice. Negli immobili e
nella pietra sacra vi sarà sempre il sepolcro con delle
reliquie di Santi chiuso in pietra.
1199. Per celebrare, l'immobile sarà consacrato tutto; per il mobile,
la pietra sacra; i portatili sono consacrati dai Vescovi; per l'immobile
vedi il can. 1155. La consacrazione è meglio farla in giorno festivo.
1200. L’immobile separato dallo stipite perde la consacrazione, che
può rifarsi da un sacerdote delegato. Ogni altare o pietra sacra perde
la consacrazione per frattura enorme nella materia o nel luogo
dell’unzione, rimovendo ne le reliquie o scoperchiandole, eccetto che
sia fatto apposta dal Vescovo o da un delegato per fermarlo, ripararlo o
visitarlo. Non si perde per frattura lieve del coperchio, riparabile da
ogni sacerdote. La perduta consacrazione della chiesa non importa quella
degli altari o viceversa.
1201. Ogni altare o almeno l'immobile avrà un proprio titolo che per
il maggiore; sarà quello della chiesa. Con licenza dell’Ordinario si può
solo cambiare il titolo dell’altare mobile. Gli altari non si dedicano;
ai Beati senza indulto apostolico,anche dove ne è concesso l'ufficio e
la Messa.
1202. Qualunque I altare, escluso ogni uso profano, deve solo servire
al culto e specialmente per la Messa. Sotto l’altare non si ripongono
cadaveri, nè vicino, ma solamente a distanza di un metro; altrimenti non
vi si celebrerà, se prima non sia rimosso il cadavere.
TITOLO XII
Sepoltura ecclesiastica.
1203-1204. I cadaveri dei fedeli devono seppellirsi, riprovata la
cremazione, la quale non può farsi anche se imposta per contratto,
testamento o altro. Per sepoltura ecclesiastica s’intende il trasporto
del cadavere alla chiesa, i funerali e il legittimo seppellimento.
CAPITOLO I
CIMITERI.
1205-1207. È obbligatorio seppellire i cadaveri nel cimitero,
liturgicamente benedetto dagli indicati nei can. 1155-1156. Nelle chiese
si seppelliscono i corpi dei Vescovi residenziali, Abati, Prelati
nullius, come pure i Papi, le persone Reali, i Cardinali. La chiesa ha
diritto a cimiteri propri. Se questo diritto viene violato, senza
rimedio, gli Ordinari procureranno benedire il cimitero civile dove la
maggioranza è di cattolici o per lo meno questi avranno una parte loro
riservata da benedirsi. Se neppure ciò è possibile, si benediranno i
singoli tumuli. Si applicherà ai cimiteri quanto è prescritto
sull’interdetto, la violazione e riconciliazione della chiesa.
1208-1209. Le singole parrocchie avranno un proprio cimitero se P
Ordinario non ne stabilisce uno per più parrocchie. Anche gli esenti
possono avere un cimitero proprio. Si può permettere fuori un sepolcro
speciale e benedetto alle persone morali o famiglie private. Nei
cimiteri parrocchiali o di persone morali, coi dovuti permessi, si
possono avere dei privati sepolcri propri, che è permesso alienare col
consenso dell’Ordinario o Superiori. Dove si può, è bene ci siano
sepolcri propri per gli ecclesiastici e anche distinti per sacerdoti e
ministri inferiori e per gli infanti.
1210-1211. Il cimitero sia chiuso e; ben custodito, e si curerà che
le iscrizioni, gli elogi, gli ornati siano seri e religiosi.
1212. Possibilmente vi sarà un luogo separato per quelli, a cui non è
concessa la sepoltura ecclesiastica.
1213-1214. Il corpo non si seppellirà prima dell’accertata morte. Non
si esumerà un cadavere senza licenza dell’Ordinario, da concedersi solo
se il cadavere è individuabile.
CAPITOLO II
TRASPORTO DEI CADAVERI, FUNERALI, DEPOSIZIONI.
1215-1217. I cadaveri anzitutto si dovranno possibilmente portare per
le esequie alla chiesa parrocchia le del defunto, contro qualunque
consuetudine se questo non dispose altrimenti. Se egli ha avute più
parrocchie, si porta in quella dove è morto e nel dubbio del diritto di
altra chiesa prevale quello della parrocchia propria.
1218. Il morto fuori la propria parrocchia si trasporta alla
parrocchia più vicina, se lo si può comodamente a piedi; se no, si
porterà nella chiesa della parrocchia ove è morto. I dubbi I sul detto
incomodo e le controversie li S dirime l'Ordinario, e se le diocesi sono
diverse, l'Ordinario del luogo della morte. Sebbene fosse incomodo
questo trasporto, la famiglia e gli interessati possono farlo,
caricandosi le spese.
1219. Per i Cardinali morti in Roma designa il Papa la chiesa per le
esequie; f fuori Roma, nella chiesa più insigne, se non ne scelse
un’altra il defunto. Un . Vescovo residenziale anche Cardinale, Abate,
Prelato nullius, I si porterà alla chiesa propria; se ciò è incomodo, in
un’altra più insigne, salva scelta di un’altra.
1220. Pei beneficiati . residenziali si fa nella chiesa del
beneficio, salva scelta.
1221. I religiosi e novizi saranno portati dai Superiori alla chiesa
od oratorio della casa o della Religione, salva scelta del novizio. Se
muoiono lontano, si va alla chiesa vicina, salva scelta del novizio e il
diritto del Superiore secondo il canone 1218. Quanto disponesi per i
novizi vale per gli inservienti e stabilmente dimoranti in casa; se
muoiono fuori, si osserverà il diritto comune.
1222. Per gli ospiti, educandi, infermi, morti in case anche di
regolari, come pure per i defunti in ospedali, salvo diritto particolare
o privilegio, si segue il diritto comune. Per i defunti in seminario,
vale il canone 1368.
1223-1229. Tutti, salvo espresso divieto, anche la moglie e i figli
puberi possono scegliere la chiesa e la sepoltura. Non è concessa la
scelta agli impuberi, per i quali spetta ai genitori o ai tutori, e a
tutti i religiosi, purché non Vescovi. La scelta cadrà su una chiesa
parrocchiale, o di regolari, ma non in quella delle monache se non si
tratti di donne legittimamente dimoranti nella clausura o di patronato
se si tratta del patrono o di altra che abbia diritto di esequie. La
scelta si fa direttamente o per mandato, che possono provarsi ed
eseguirsi anche dopo la morte. Religiosi ed ecclesiastici sotto pena di
nullità non spingeranno in nessun modo a scegliere la loro chiesa o
cimitero o a farvi cambiamenti. Se il cimitero scelto è diverso dal
parrocchiale, non s’impedirà la sepoltura, purché nulla osti da parte
dei sovrintendenti. Per il cimitero dei religiosi vi sarà il regolare
permesso del Superiore. Se alcuno ha un sepolcro di antenati, ivi deve
seppellirsi, se non ha scelto altrove. La moglie segue l’ultimo marito.
Se i sepolcri sono vari, sceglie la famiglia.
1230. Il parroco ha diritto e dovere di rilevare il cadavere,
accompagnarlo e fare il funerale. Se si muore altrove e vi é facilità,
il proprio parroco, avvertendone l’altro, compie il suo ufficio. Se la
chiesa è esente, il parroco accompagna fino a questa e poi prosegue il
rettore; se non è esente, tutto appartiene al parroco del . defunto.
Religiose e novizie saranno trasportate al limite della clausura,
rilevandole per le esequie, se sono esenti, il Cappellano, se non esenti
o morte altrove, il parroco. Per i Cardinali o un Vescovo morto fuori
Roma, nella città episcopale si osserverà il can. 397. Se il cadavere si
manda dove il defunto non aveva la parrocchia, nè aveva scelta la
chiesa, le esequie appartengono alla Cattedrale, e se questa manca, alla
chiesa della parrocchia ove è il cimitero, salve le consuetudini o
statuti diocesani.
1231-1232. Dopo le esequie il cadavere si seppellisce nel cimitero
secondo la liturgia. Chi fa le esequie può e deve accompagnare al
sepolcro, transitando anche per altra parrocchia o diocesi, e se per
necessità si deve portare fuori città, il parroco o il rettore non
pretenderà di accompagnarlo.
1233. Il parroco non può escludere chierici, religiosi, sodalizi
chiamati all'accompagno, sebbene sia da preferirsi il clero della
chiesa. Non si ammetteranno però società ed insegne ostili alla
religione, é il parroco dirigerà, curando la precedenza. I chierici non
porteranno il cadavere dei laici.
1234-1235. Gli Ordinari determineranno col consiglio del Capitolo e
se lo credono; dei Vicari e parroci, anche per religiosi esenti, la
lista delle tasse ed elemosine in modo da evitare contese e scandali. Se
vi fossero varie classi, si ha diritto alla scelta. E severamente
proibito chiedere di più, e per i poveri si deve fare tutto
gratuitamente.
1236-1237. Se il funerale si fa altrove, si deve al proprio parroco
la porzione parrocchiale, purché non sia stato incomodo portare il
cadavere in parrocchia; e se erano più parrocchie, si divide fra tutti i
parroci propri la porzione parrocchiale, la quale si deduce dai soli
emolumenti stabiliti per il funerale e per il seppellimento secondo le
tasse diocesane. L’obbligo della porzione perdura anche se i solenni
funerali si ritardino di un mese. La quantità è fissata dalle tasse
diocesane e se la parrocchia e la chiesa sono di diverse diocesi, si
sita alla tassa della chiesa funerante.
1238. Fatta la sepoltura del defunto, se ne registrerà nome, età,
parenti, tempo, ministri e sacramenti amministrati.
CAPITOLO III
CONCESSIONE E DINIEGO DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA.
1239-1242. Non si ammetterà alla sepoltura ecclesiastica chi non è
battezzato. I catecumeni sono ammessi, se ancora non battezzati senza
loro colpa; e i battezzati, purché non ne siano privati. Ne sono
privati, se non pentiti, i notori apostati, eretici, scismatici, massoni
o altri settari, scomunicati e interdetti con sentenza; suicidi, morti
per duello, chiunque avesse ordinata la cremazione, anche non eseguita,
altri peccatori pubblici. Nel dubbio si sentirà l’Ordinario e perdurando
il dubbio si può permettere la sepoltura, rimosso lo scandalo. Per i
privati della sepoltura non devono farsi funerali, anniversari,
funzioni. Anzi, se si può senza grave incomodo, si esumerà il cadavere
seppellito dello scomunicato vitando per deporlo in luogo profano.
SEZIONE II
TEMPI SACRI.
1243-1246. Tempi sacri sono i giorni féstivi e quelli di astinenza e
digiuno che vengono stabiliti, mutati, aboliti dalla Suprema Autorità
per tutta la Chiesa e per i singoli casi anche dagli Ordinari locali.
Questi ed i parroci possono nei casi singoli dispensare persone e
famiglie. Così gli Ordinari in pubbliche occasioni possono dispensare
dal digiuno e dall'astinenza. Per le Religioni clericali esenti il
Superiore può nei riguardi delle persone di cui nel can. 514 quanto il
parroco. Il computo del tempo corre da una mezzanotte all'altra.
TITOLO XIII
Giorni festivi.
1247-1249. Sono universalmente festivi di precetto i giorni di
domenica, Natività, Circoncisione. Epifania, Ascensione, Corpus Domini,
Immacolata, Assunzione, S. Giuseppe, SS. Pietro e Paolo, Tutti i Santi.
Senza precetto è la festa dei Patroni e gli Ordinari possono trasferirne
la solennità alla prossima domenica. Se qualche festa è abolita o
trasferita, nulla si muterà senza la S. Sede. Nelle feste di precetto si
deve ascoltare la Santa Messa, astenersi dal lavoro e dal mercato, salve
legittime consuetudini; ma il precetto si soddisfa in qualunque rito e
dovunque, eccetto in oratori privati mancanti di privilegio.
TITOLO XIV
Astinenza e digiuno.
1250. L'astinenza vieta l’uso delle carni e derivati, non però di
uova, latticini e condimenti grassi.
1251. Il digiuno prescrive che si mangi una sola volta al giorno,
oltre qualche cosa mattina e sera, e non è proibita la miscela di carne
e pesce o il cambio della cena col pranzo.
1252. L'astinenza è prescritta nei venerdì e col digiuno nel
mercoledì delle Ceneri, venerdì, sabato di Quaresima, Quattro Tempora,
vigilia di Pentecoste, Assunzione, Tutti i Santi e Natale. Vi è
l'obbligo del digiuno in tutti gli altri giorni di Quaresima. Nelle
domeniche e feste di precetto cessa il digiuno e l'astinenza, non però
per le feste in Quaresima. La vigilia non si anticipa e cessa il sabato
santo a mezzogiorno.
1253. I canoni suddetti non aboliscono privilegi particolari, nè voti
personali, nè Costituzioni o Regole.
1254. Tutti sono tenuti all’astinenza dopo i sette anni; e al digiuno
dai ventuno completi ai sessanta incominciati.
PARTE III
CULTO DIVINO.
1255 - 1256. Alla SS. Trinità, a Gesù anche in Sacramento si deve
culto di latria; a Maria Vergine d’iperdulìa; ai Santi di dulìa. Alle
reliquie e immagini si presta il culto relativo alle persone
rappresentate. Il culto è pubblico, se è prestato ufficialmente;
altrimenti è privato.
1257. L’ordinamento della liturgia e l’approvazione dei libri
liturgici è esclusiva della S. Sede.
1258. È proibito prendere parte a funzioni acattoliche, ma dal
Vescovo può tollerarsi la presenza passiva per uffici civili, funerali,
nozze solenni degli acattolici, evitando lo scandalo e il pericolo di
perversione.
1259. Non si permetteranno esercizi di pietà se non rivisti e
approvati dagli Ordinari, i quali nei casi difficili si rivolgeranno
alla S. Sede, nè approveranno nuove litanie pubbliche.
1260. I ministri per il culto dipendono solo dai Superiori
ecclesiastici.
1261. Gli Ordinari vigileranno per la purezza del culto e della
tradizione, senza superstizione o interesse e le loro leggi al riguardo
obbligano tutti i religiosi e possono visitarne chiese ed oratori
pubblici.
1262. E desiderabile che le donne siano in chiesa separate dagli
uomini, i quali staranno a capo scoperto, le donne modestamente vestite
col capo coperto, specie nella Comunione.
1263. I Magistrati possono avere un posto distinto, non così altri
senza permesso dell'Ordinario che non lo concederà con incomodo dei
fedeli, potendo sempre revocarlo.
1264. La musica sarà seria secondo le leggi liturgiche. Se F
Ordinario permette che cantino le donne, sia provveduto che queste non
si vedano.
TITOLO XV
Custodia e culto dell’Eucaristia.
1265. L’Eucaristia, quando c’è chi ne prenda cura e con la Messa
almeno settimanale, si deve custodire nella chiesa Cattedrale,
Abbaziale, Prelatizia, Vicariato, Prefettura Apostolica, parrocchiale e
quasi-parrocchiale e di religiosi esenti. Con licenza dell’Ordinario si
potrà tenere nella Collegiata, oratorio di Casa pia o religiosa o
collegio. Per le altre chiese od oratori occorre l’indulto apostolico e
l’Ordinario può concederla transitoriamente alle chiese e pubblici
oratori. Nessuno terrà presso di se l’Eucaristia o in viaggio.
1266-1268. La chiesa dove si conserva il Santissimo sia ogni giorno
aperta almeno alcune ore per i fedeli. Revocato ogni privilegio, si
conserverà 1. Eucaristia in chiesa o nell’oratorio principale, ma non
nel coro delle Monache o entro il recinto del loro monastero. Si terrà
abitualmente in un solo altare, in luogo eccellente e nobile,
possibilmente nell’altare maggiore, e se questo ha il coro, in altro
ornato con pietà e devozione.
1269. Il tabernacolo sarà fisso, in centro all’altare, chiuso,
ornato, senza pericolo di profanazione. Per gravi ragioni si possono
tenere di notte le sacre specie altrove sopra un corporale; la chiave
del tabernacolo la custodirà il rettore.
1270-1272. Le particole a sufficienza si terranno in una pisside ben
fatta, coperta di velo bianco di seta; facendovi ardere vicino sempre
una lampada con olio d’oliva o cera d’api, e se non si può, con oli
vegetali. Le ostie saranno recenti, spesso rinnovate secondo le
prescrizioni dell’Ordinario.
1273. Si promuoveranno la frequenza alla Messa, le visite in giorni
festivi e anche le quotidiane al Santissimo.
1274. L’esposizione privata con la pisside si fa per qualunque giusta
causa; la pubblica con l’Ostensorio, nel Corpus Domini e nell’ottava,
nei Vespri e Messe solenni. In altri tempi si richiede una grave causa e
il consenso dell’Ordinario, anche per gli esenti. Ministri
dell’Esposizione sono il sacerdote e il diacono; per la benedizione solo
il sacerdote; il diacono la potrà dare quando porta il Viatico.
1275. Le Quarantore si faranno solennemente nelle parrocchie e nelle
chiese a turno nei giorni stabiliti dall’Ordinario e non potendosi, si
procurerà tenere esposto il Santissimo in determinati giorni per alcune
ore continue.
TITOLO XVI
Culto dei Santi, delle immagini sacre e reliquie.
1276-1278. Ottima e utile cosa è l’invocazione del Santi, la
venerazione delle loro reliquie ed immagini, ma specialmente la
devozione verso Maria Santissima. Questo culto che è di dulìa si presta
solo ai Santi dichiarati dalla Chiesa; ai Beati solo dove è concesso dal
Pontefice. I Patroni per le Diocesi, province, religioni, ecc., è bene
si scelgano con la conferma apostolica fra i Santi e non fra i Beati,
eccetto speciale indulto.
1279. Nessuno esporrà insolite immagini, che non siano approvate
dall’Ordinario; questi darà l’approvazione secondo gli usi ammessi dalla
Chiesa, evitato ogni pericolo per il dogma, la decenza, la pietà,
l’onestà. La benedizione solenne delle pubbliche immagini appartiene
all’Ordinario, che può delegarla a un sacerdote.
1280. Immagini preziose o antiche o celebri per culto non si
ritoccheranno senza permesso scritto dell’Ordinario, che prima sentirà i
periti.
1281-1282. Le reliquie insigni o le immagini preziose o molto
venerate dal popolo non si alieneranno o si porteranno altrove senza
permesso della S. Sede. Si considerano insigni il corpo, il capo, le
braccia, l’antibraccio, il cuore, la lingua, la gamba, la mano, la parte
in cui si fu colpito nel martirio, se integra e non piccola. Le reliquie
insigni non si tengono in case o oratori privati senza espressa licenza
dell’Ordinario, ma solo le non insigni e tenute onoratamente.
1283 - 1289. Con culto pubblico si onoreranno quelle reliquie la cui
genuinità consta per documento di un Cardinale, dell’Ordinario locale o
un ecclesiastico autorizzato a ciò per indulto apostolico. Il Vicario
Generale lo può fare solo per mandato speciale. Gli Ordinari
elimineranno le reliquie non autentiche e giudicheranno se esporle
quando siansi perduti i documenti per turbamenti pubblici o altro,
lasciando le antiche, se non consta siano false; e infine non
permetteranno le pubbliche e pericolose discussioni sull’autenticità. Le
reliquie si terranno in teche chiuse e sigillate. La S. Croce sarà sola
e in teca propria. Per quelle dei Beati non si celebreranno processioni,
Messe o uffici senza indulto apostolico . Le reliquie della Croce che
portano Ì Vescovi, alla morte di questi passano alla Cattedrale per
trasmettersi al nuovo Vescovo; e se le Diocesi furono diverse,
all’ultima; e se morirono fuori, all’ultima dall’uscita. Si eviterà la
vendita delle reliquie e perciò i Superiori ecclesiastici cureranno che
non siano alienate nella massa specialmente delle eredità, evitandone la
profanazione, la noncuranza, la perdita.
TITOLO XVII
Processioni sacre.
1390. Si dicono processioni le pubbliche preghiere fatte dal popolo,
guidate dal clero da un luogo sacro ad un altro, per eccitare la pietà,
ringraziare il Signore e chiedere il suo aiuto. Ordinarie sono quelle a
date fesse; straordinarie quelle che si fanno per pubbliche cause.
1291. Se non ci sono impedimenti, a giudizio del Vescovo, nel Corpus
Domini è meglio fare un’unica processione solenne con clero, religiosi,
confraternite e popolo, eccetto gli stretti claustrali e quelli distanti
più di tre chilometri. Le altre chiese o parrocchie la faranno, se
possono, nell’ottava; e se sono molte, secondo l'ordine stabilito dal
Vescovo.
1292. L’Ordinario può per pubbliche cause indire processioni, udito
il Capitolo, e ad esse innerveranno tutti.
1293. I religiosi esenti, per le processioni fuori chiesa o chiostro
hanno bisogno del permesso dell’Ordinario.
1294. Il parroco o altri non possono senza il permesso vescovile
promuovere nuove processioni o abolirle o trasferirle, e tutti i
chierici addetti sono obbligati all’intervento a quelle proprie della
loro chiesa.
1295. L’Ordinario curerà la modestia e la riverenza, estirpando gli
abusi nelle processioni.
TITOLO XVIII
Suppellettili sacre.
1296-1297. Le suppellettili sacre, specialmente quelle benedette o
consacrate per il culto, si conserveranno in sacrestia o altro luogo
sicuro nè si adibiranno a usi profani. Vi sarà un inventario ben
custodito e si adoprerà materia e forma secondo la liturgia, la
tradizione e l’arte sacra. Chi deve mantenere la chiesa provvederà anche
le suppellettili.
1298. Quella di qualunque specie appartenente a un Cardinale
domiciliato in Roma, anche suburbicario o Abate nullius, tolti anelli e
croci con reliquie, va alla Cappella Pontificia, se egli non L’abbia già
data o legata a una chiesa, oratorio, luogo pio, o ad un ecclesiastico o
religioso. Il Cardinale preferirà usare questa facoltà a favore della
chiesa che ha in titolo, amministrazione o commenda.
1299. La suppellettile sacra di un Vescovo residenziale anche
Cardinale va alla Cattedrale, eccettuati anelli, croci con reliquie e
ciò che fu acquistato con proprio denaro. Se governò varie Diocesi, va a
quella Cattedrale con i cui redditi da documenti del Vescovo consta
fosse stata acquistata; se i redditi sono in massa, si fa un’equa
divisione; se sono divisi, a tenore dei frutti goduti dal Vescovo.
Questi è tenuto a farne un inventario con la provenienza; altrimenti si
presume tutto acquistato con i redditi della chiesa.
1300. Ciò si applica anche a un beneficiato di qualunque chiesa.
1301. Un Cardinale, un Vescovo residenziale, un beneficiato
procureranno che ciò sia fatto con testamento o con altro atto civile
valido per non frustrare le canoniche presenzioni. Nomineranno però a
tempo un fiduciario, che prenderà in consegna e rimetterà a chi di
dovere vesti, libri e documenti.
1302. I rettori cureranno la conservazione e il decoro delle sacre
suppellettili loro affidate.
1303. La Cattedrale provvederà il Vescovo di tutte le suppellettili
sacre per la Messa e le funzioni in Cattedrale e in altre chiese. Se la
chiesa è povera, si chiederà almeno per quanto serve alla Messa
un’elemosina dal Clero, che ivi celebra in proprio comodo, da stabilirsi
dal Vescovo esclusivamente nel Sino do, se si può, o fuori, udito il
Capitolo, nè si potrà pretendere di più.
1304. Possono benedire la suppellettile prima di usarla i Cardinali e
i Vescovi dovunque, gli Ordinari nel loro territorio, il parroco o il
rettore nella loro chiesa, un delegato dell’Ordinario, i Superiori
religiosi o un loro delegato per le loro dipendenze.
1305. Le suppellettili perdono la benedizione o la consacrazione se
vien distrutta la forma rendendola inadatta, se furono indecorosamente
adibite o vendute in pubblico. Il calice e la patena, rinnovando la
doratura, non perdono la consacrazione.
1306. Si procurerà che calici, patene, purificatoi, palle e corporali
siano toccati solo da chierici, se furono adibiti per la Messa, e questi
ultimi tre prima del bucato siano lavati da ecclesiastici, versandone
l’acqua nel sacrario o nel fuoco.
TITOLO XIX
Voto e giuramento.
CAPITOLO I
VOTO.
1307-1308. Il voto cioè la libera promessa a Dio di un bene possibile
e migliore deve adempirsi per virtù di religione. Chi ha l’uso della
ragione è per se capace di voto; ma questo è nullo, se fu emesso dietro
grave e ingiusto timore. Si dice pubblico, se accettato dal Superiore,
altrimenti è privato; solenne, se tale è dichiarato dalla Chiesa, se no
è semplice: personale, se si promette un’azione: reale, se una cosa:
misto se tutte e due.
1309. Sono solamente riservati alla S. Sede i voti privati di
perfetta e perpetua castità o ingresso in un Ordine, emessi in modo
assoluto dopo compiuti i 18 anni.
1310-1311. Il voto per se non obbliga che il vovente; ma se è reale,
l’obbligo passa all’erede, e se è misto, per la parte reale. Cessa
finito il tempo o per mutamento sostanziale, per difetto di condizione
essenziale, per irritazione, dispensa o commutazione.
1312-1313. Chi ha potestà dominativa può annullare validamente un
voto del suddito, e con giusta causa anche lecitamente. Chi ha potere
solo sulla materia, può sospenderlo in caso di danno. Possono
dispensarlo per i propri ma senza danno e se non è riservato,
l’Ordinario, il Superiore religioso clericale esente e chi ha facoltà
apostolica.
1314. L’ opera promessa si può mutare in una migliore o uguale dal
vovente, in altra inferiore dal Superiore che può dispensare.
1315. I voti fatti prima della professione, rimangono sospesi durante
la medesima.
CAPITOLO II
GIURAMENTO.
1316-1317. Il giuramento, ossia l’invocazione del nome divino come
teste della verità, non deve emettersi che con verità, discrezione e
giustizia; e non si fa mai validamente per mezzo di altri. Chi libera
mente giura è tenuto a mantenere, e sebbene valga quanto fu estorto per
timore o violenza, può però sciogliersi dal Superiore. Quando col
giuramento si rinunzia ad un privato favore concesso dalla legge, vi si
è tenuti, purché non siavi danno dell'anima.
1318-1320. Il giuramento promissorio segue la natura dell'atto, a cui
è aggiunto; se questo è contro il bene di altri o pubblico o dell'anima,
è nullo. L’obbligo cessa con la rinunzia dell'interessato, se l'oggetto
muta sostanzialmente o lo si renda indifferente, da impedire un bene
maggiore, se vien meno la causa finale; per annullamento, dispensa,
commutazione. Chi ha facoltà sul voto l’ha anche sul giuramento
promissorio; se però la dispensa pregiudica altri che si ricusano a
rimetterlo, solo la S. Sede potrà dispensarlo per necessità o utilità
della Chiesa.
1321. Il giuramento è da interpretarsi strettamente secondo il
diritto e l’intenzione di chi ha giurato, o se c’è dolo, secondo
l’intenzione di colui per cui si giura.
PARTE IV
MAGISTERO ECCLESIASTICO.
1322-1323. Gesù Cristo affidò alla Chiesa il deposito della fede,
affinché assistita dallo Spirito Santo lo custodisca santamente ed
esponga fedelmente la dottrina rivelata. La Chiesa ha diritto e dovere
di insegnare con indipendenza l'Evangelica dottrina e tutti devono
seguirla. Per fede divina e cattolica si crede a quanto contiene la
Scrittura e la Tradizione proposta dalla Chiesa con definizione solenne
o con il magistero ordinario e universale. Questo solenne giudizio è
proprio del Concilio Ecumenico e del Papa che parla dalla Cattedra, e
dogmatico è solamente ciò che come tale è stato dichiarato.
1324. Non basta evitare l’eresia, ma bisogna fuggire gli errori che
vi accedono ed osservare le disposizioni, con le quali la S. Sede
proscrive e proibisce le cattive opinioni.
1325. I fedeli professeranno apertamente la fede quando il tacere è
scandaloso. Un battezzato che dubita o nega con pertinacia una verità di
fede, è eretico; se abbandona la fede, è apostata; se non ubbidisce al
Papa o ricusa di comunicare con i membri soggetti alla Chiesa, è
scismatico. Sono da evitarsi le dispute e conferenze specialmente
pubbliche con gli acattolici senza permesso della S. Sede o ungendo,
dell’Ordinario.
1326. I Vescovi anche insieme riuniti non godono dell'infallibilità,
ma sono dottori e maestri dei fedeli sotto l'autorità del Romano
Pontefice.
TITOLO XX
Predicazione.
1327-1328. Predicare la fede è principale compito del Pontefice per
la Chiesa universale, dei Vescovi per le Diocesi, e questi devono per se
stessi predicare il Vangelo non solo con P aiuto del parroci, ma anche
di altri idonei. Nessuno però predicherà, se non sia debitamente
autorizzato o per ragione di ufficio.
CAPITOLO I
CATECHISMO.
1329-1334. I Pastori di anime hanno l'obbligo gravissimo
dell'istruzione catechetica al popolo. Il parroco deve con istruzioni
periodiche preparare i fanciulli alla confessione, alla Cresima e
specialmente in Quaresima, alle prime Comunioni. Continuerà dopo le
prime Comunioni lo svolgimento del Catechismo che spiegherà anche agli
adulti nelle domeniche e feste. Il parroco in questo compito sarà con
sermoni aiutato dai chierici e anche dai laici ascritti a sodalizi della
Dottrina Cristiana o simili, eretti nella parrocchia. Anzi i sacerdoti e
i chierici possono essere a ciò obbligati anche con pene. Tutti i
Superiori religiosi a giudizio dell'Ordinario coopereranno per se o per
i loro soggetti specialmente nelle proprie chiese alla istruzione
catechistica senza disturbo della disciplina regolare.
1335. Non solo i genitori o chi ne fa 3e veci, ma anche i padroni e i
padrini ne hanno P obbligo per i congiunti o loro affidati.
1336. Le trattazioni sono prestabilite dall' Ordinario anche per gli
esenti, quando non insegnano ai sudditi.
CAPITOLO II
SACRE CONCIONI.
1337-1338 Solo L’Ordinario concede la facoltà di predicare ai
chierici ed ai religiosi non esenti. Se la predica è per gli esenti e i
dipendenti autorizza il Superiore clericale esente i suoi religiosi, e
lo può permettere ad altri, purché approvati. Per altri e per le monache
dà la facoltà l'Ordinario, ma al predicatore per monache esenti occorre
anche il consenso del Superiore. Per le religioni laicali il predicatore
ha bisogno del permesso del Superiore regolare.
1339-1340. Gli Ordinari non negheranno nè revocheranno senza grave
ragione il permesso ai presentati, specie ad un’intera Comunità. I
religiosi devono inoltre avere il permesso del Superiore. L’Ordinario e
il Superiore in coscienza lo permetteranno agli idonei, sperimentandoli
anche per esame, e potendo revocare la licenza; e contro la revoca non
c’è ricorso in sospensivo.
1341. Gli extra-diocesani non si inviteranno senza consenso
dell’Ordinario il quale se non li conosce, non darà la licenza senza il
consenso e gli attestati dei Vescovi propri; questi sono obbligati a
darli secondo verità. Questa licenza la chiederà il parroco o il rettore
o la prima Dignità Capitolare o il Direttore della Confraternita; e
quando c’è cumulo di uffici, il funzionante.
1342-1343. Possono predicare solo preti e diaconi; gli altri chierici
in casi speciali col permesso del Vescovo, mai però i laici sebbene
religiosi. Gli Ordinari possono predicare in qualunque luogo anche
esente nel loro territorio; anzi, eccettuate le grandi città, possono
impedire che si predichi durante la loro predica o mentre altri predica
in loro presenza.
1344-1346. Nelle domeniche e feste il parroco è obbligato all’omelia
nella Messa più frequentata e abitualmente lo farà per se, ma
l’Ordinario può dispensarlo per speciali circostanze. Nelle feste di
precetto è desiderabile si spieghi il Vangelo o qualche parte della
Dottrina cristiana nella Messa e a ciò il Vescovo può obbligare gli
esenti per le proprie chiese. In Quaresima le prediche saranno più
frequenti, specialmente nelle Cattedrali e nelle parrocchie con
intervento dei Canonici, se si predica nella loro Chiesa dopo il Coro, e
il Vescovo può obbligarli anche con sanzioni.
1347. Devesi preferire nelle prediche quanto è da credersi e operare
per la salvezza, tralasciando gli argomenti strani o profani, ma
manifestando lo spirito e la virtù col predicare Cristo Crocefisso. Se
il predicatore produce dello scandalo, il Vescovo procederà contro di
lui.
1348. Si esorteranno i fedeli alla frequenza alle prediche.
CAPITOLO III
SACRE MISSIONI.
1349-1350. Gli Ordinari cureranno che almeno ogni decennio i parroci
tengano delle missioni straordinarie, seguendo le istruzioni. Essi
avranno cura anche degli acattolici; in altri luoghi provvede la S.
Sede.
1351. Nessuno sarà mai costretto ad abbracciare la fede.
TITOLO XXI
Seminari.
1352. La Chiesa ha il diritto esclusivo di preparare i suoi ministri.
1353-1354. SÌ devono formare a pietà i piccoli aspiranti alla
vocazione ecclesiastica e a questo fine ogni Vescovo procurerà di avere
un seminario proprio o due nelle grandi Diocesi, uno piccolo per le
Lettere e uno maggiore per la Filosofia e la Teologia; e quando non si
può si manderanno gli alunni in un altro seminario, a meno che la S.
Sede non ne abbia stabilito uno interdiocesano o regionale,
1355-1356. Per il seminario, occorrendo, il Vescovo può ordinare ai
parroci e rettori anche esenti la colletta nelle chiese in dati giorni,
imporre una tassa nella Diocesi, attribuire al seminario dei benefici
semplici. Al contributo non oltre il 5% del reddito e considerate le
possibilità del seminario sono tenuti la Mensa, i benefici, le
parrocchie o quasi-parrocchie, ospizi, sodalizi, fabricerie, case
religiose che non abbiano simili obblighi. Il reddito per la tassazione
deve computarsi dopo soddisfatti gli oneri, escludendo le distribuzioni
quotidiane, o la terza parte per il beneficio che è fatto di sole
distribuzioni, e le parrocchie che vivono solo di offerte dei fedeli,
1357. P Vescovo provvederà per il buon governo del seminario e vi
farà osservare le prescrizioni pontificie; lo visiterà, curerà la
formazione degli alunni e la loro intima conoscenza specie in occasione
delle ordinazioni, Ogni seminario avrà statuti approvati dal Vescovo; la
S, Sede regola i seminari interdiocesani e regionali.
1358-1360. Ogni seminario avrà un Rettore, dei Professori, un
Economo, due Confessori e un Direttore spirituale, come pure due
Commissioni di Deputati per la disciplina e per l'amministrazione. Di
ciascuna Commissione che sarà sentita negli affari più importanti,
faranno parte due sacerdoti scelti dal Vescovo per sei anni e
rieleggibili, previo parere capitolare, esclusi il Vicario generale, i
suoi familiari, il Rettore, l’Economo e i Confessori ordinari. Alle
cariche per il seminario saranno scelti sacerdoti non solo dotti, ma
pii, prudenti, esemplari. Tutti saranno sottoposti al Rettore.
1361. Oltre i Confessori ordinari ve ne siano altri a cui si possa
ricorrere, e se lontani, siano chiamati all’ occorrenza dal Rettore; se
coabitano siano facilmente avvicinabili, ma non prenderanno mai parte nè
per l’ordinazione degli alunni nè per la loro espulsione.
1362. I redditi di un legato per chierici possono adibirsi per quelli
ancora non tonsurati, se non osta la fondazione.
1363. Gli ammessi saranno legittimi e che offrano buona speranza per
il ministero. Esibiranno i documenti di legittimità, Battesimo, Cresima,
buona vita e costumi. Non si ammetteranno i dimessi da seminari o
Religioni, se prima il Vescovo non ne conosca la causa segretamente e
secondo verità e che consti nulla ostare peri loro costumi, indole,
ingegno.
1364. Nelle scuole inferiori, anzitutto si spieghi la religione
secondo l’età e la capacità; si apprenda la lingua latina e la patria, e
il resto a seconda dei chierici e della cultura delle regioni,
1365. La Filosofia con le scienze affini si insegnerà per due anni;
per quattro la teologia dogmatica e morale, Scrittura, Storia
Ecclesiastica, Diritto Canonico, Liturgia, Eloquenza, Canto, includendo
la Teologia pastorale con esercizi sul Catechismo, la Confessione,
l'assistenza ai malati e moribondi.
1366. Per maestri si sceglieranno laureati presso Facoltà pontificie
e se religiosi che siano riconosciuti idonei dai Superiori, Nelle
scienze sacre si seguirà S. Tommaso, e per le principali discipline i
maestri saranno distinti.
1367. 1 Vescovi avranno cura che vi siano le preghiere della mattina
e della sera, la Messa e la meditazione, la confessione settimanale e la
frequente Comunione; le Messe solenni ed i Vespri specialmente in
Cattedrale; gli esercizi spirituali ogni anno, pie conferenze
settimanali.
1368-1369. Il Rettore fa da parroco ed egli con i subalterni
ufficiali procureranno l’osservanza degli statuti, lo studio e il buono
spirito, l'urbanità, l’igiene e la pulizia, ecc. Vigileranno anche
attentamente a che i maestri adempiano i loro obblighi,
1370-1371. Quando degli alunni dovranno star fuori, siano affidati a
un sacerdote pio e prudente che li governi, e quelli incorreggibili,
sediziosi, incapaci e specialmente gli immorali siano immediatamente
dimessi,
TITOLO XXII
Scuole.
1372-1374. L’istruzione dei fedeli riguarderà specialmente la
religione e la morale; l’educazione cristiana dei figli è obbligo non
solo dei genitori, ma di chi ne fa le veci. In qualunque scuola
elementare vi sarà l’istruzione religiosa, e dei sacerdoti idonei
istruiranno i giovani nelle altre scuole superiori. I fanciulli non
frequenteranno scuole acattoliche, neutre, miste, e solamente il Vescovo
potrà tollerarlo con le dovute cautele.
1375 -1378. La Chiesa ha diritto di tenere scuole per ogni disciplina
e alla Sede Apostolica è riservato erigere Università o Facoltà
cattoliche, approvarne le regole e autorizzare il conferimento dei gradi
accademici con effetti canonici. I Dottori potranno portare l’anello e
il berretto dottorale fuori le funzioni con diritto di preferenza per
certi uffici o benefici.
1379. Se mancano scuole elementari e medie, procurino i Vescovi di
fondarle; così faranno per le superiori; se le Facoltà dello Stato non
danno soddisfazione è desiderabile si fondi qualche Università
cattolica. I fedeli concorreranno alla creazione e al mantenimento di
scuole cattoliche.
1380. E desiderabile che i Vescovi mandino i migliori giovani a una
Università cattolica per la Filosofia, Teologia e Diritto Canonico per
conseguirvi i gradi.
1381-1383. L’istruzione della gioventù è sotto l'autorità ed
ispezione della Chiesa, e gli Ordinari faranno che nulla vi sia nelle
scuole contrario alla fede e al buon costume; approveranno libri e
maestri e occorrendo proibiranno quelli e rimoveranno questi;
visiteranno le scuole, gli oratori, i ricreatori, ecc., eccetto le
interne di religiosi esenti. Il rettore non confesserà gli alunni
dimoranti con lui se non per urgente e grave causa e a richiesta.
TITOLO XXIII
Previa censura dei libri e loro proibizione.
1384. La Chiesa ha diritto d’impedire la pubblicazione di libri senza
previa sua approvazione o proibirne la lettura ai fedeli, siano anche
periodici, giornali e simili.
CAPITOLO I
PREVIA CENSURA DEI LIBRI.
1385-1386. Anche i laici senza previa revisione non pubblicheranno
libri scritturali o commenti, di scienze sacre, preghiere, religione e
costumi; immagini sacre con o senza preghiere. La licenza compete
all'Ordinario dell’autore o del luogo della stampa; e se uno la nega,
non la concederà un altro, I religiosi la chiederanno ai Superiori. I
chierici secolari senza licenza del Vescovo, e i religiosi senza quella
del Superiore e dell’Ordinario non faranno pubblicazioni nemmeno in
periodici, nè li dirigeranno. Gli stessi laici senza speciale permesso
del Vescovo non scriveranno in periodici o giornali avversi alla
religione ed ai costumi.
1387. Per quanto riguarda le cause di Santi e Beati, nulla sarà
pubblicato senza permesso della Sacra Congregazione dei Riti.
1388. Senza permesso vescovile non si pubblicheranno indulgenze. Per
le collezioni di preghiere indulgenziate, elenchi, sommari, ecc.,
occorre la licenza apostolica.
16 —La Puma, Codice
1389. Per le collezioni dei Decreti delle S. Congregazioni è
necessaria la licenza dei moderatori delle medesime, osservate le
condizioni da questi imposte.
1390-1391. I libri liturgici, le loro parti, e le litanie saranno
concordi alle edizioni autentiche. La Scrittura in volgare deve essere
approvata dalla S. Sede, salvo se si stampa sotto la vigilanza dei
Vescovi con commenti ammessi.
1391. Approvato il testo originale, non si intendono approvate le
traduzioni o le nuove edizioni, eccettuati gli estratti da periodici.
1393. Ogni Curia avrà speciali Censori che attenderanno alla purità
della dottrina secondo le Costituzioni dei Concili e della S. Sede e il
condì senso dei dottori, I Censori possono essere dei due cleri, dotti,
provati, prudenti. Il Censore scriverà il voto; l'Ordinario potrà
permettere la stampa, premesso il nome del Censore, Questo può omettersi
e mai si farà conoscere all’autore, se non è favorevole,
1394. La licenza sarà scritta e indicata nella stampa; se si negherà,
se ne può esporre la ragione all’autore.
CAPITOLO II
PROIBIZIONE DEI LIBRI.
1395. È diritto e dovere dell’autorità suprema per la Chiesa e dei
Concili particolari e dei Vescovi per i loro sudditi proibire per giusta
causa dei libri. Contro il divieto si dà ricorso in devolutivo alla S,
Sede, Così potrà fare un Abate, un Superiore supremo di religione
clericale col suo Consiglio, e nell’urgenza un altro Superiore maggiore,
il quale però subito ne riferirà al Superiore supremo,
1396. I libri proibiti dalla S. Sede rimangono tali dappertutto e
nelle traduzioni.
1397. I fedeli denunzieranno i libri pericolosi e specialmente i
Legati, gli Ordinari, i Rettori di Università, esponendone le ragioni, I
nomi dei denunzianti saranno segreti. Si sottoporranno alla Santa Sede i
libri più delicati e difficili.
1398. I libri proibiti non si possono stampare, leggere, ritenere,
vendere, tradurre, ecc.; ma previa approvazione si possono pubblicare,
se corretti.
1399. Sono per se stesse proibite: le edizioni del testo originale e
antiche traduzioni scritturali, anche della Chiesa Orientale, fatte in
Oriente anche da un acattolico; i libri che difendono eresie, scismi o
sono contro i fondamenti della fede e della religione o il buon costume;
di acattolici che trattano ex professo di religione; i libri che
divulgano apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli,
devozioni nuove senza approvazione; quelli che attaccano il domina,
diffondono errori condannati; quelli contro la disciplina, la gerarchia,
lo stato clericale o religioso; quelli con superstizioni, sortilegi,
divinazioni, magie, spiritismo, ecc., o che sono a favore del duello,
suicidio, divorzio, massoneria e simili sette; che narrano o insegnano
cose lascive; le edizioni liturgiche non conformi alle autentiche, di
indulgenze apocrife, proscritte o revocate; di immagini difformi dai
decreti e usi della Chiesa.
1400. L’uso dei libri scritturali o loro versioni è permesso agli
studiosi di Teologia e Sacra Scrittura, purché fedeli e non impugnanti
il domina.
1401-1402. I Cardinali, i Vescovi, gli Ordinari non sono tenuti alla
proibizione e gli Ordinari possono permettere la lettura di quei libri
nei singoli casi, e se hanno facoltà generali, ne useranno con prudenza
e giusta causa.
1403. Chi gode d’ indulto apostolico di leggere e ritenere libri
proibiti ha bisogno di espressa licenza dell’Ordinario per libri da
questo espressamente proibiti, ed è obbligato a una grande cautela,
perchè non vadano in mano di altri.
1404. I librai non venderanno, impresteranno o riterranno libri
osceni; per gli altri, previa autorizzazione apostolica, saranno cauti
per gli acquirenti.
1405. L’autorizzato eviterà il pericolo spirituale proprio, e di
simili pericoli gli Ordinari istruiranno i fedeli.
TITOLO XXIV
Professione di fede.
1406-1408. Alla professione di fede sono tenuti: i partecipanti ai
Concili con voto, presso il Presidente e questi davanti al Concilio; i
promossi al Cardinalato davanti ai Capi d’Ordine e al Camerlengo; i
promossi Vescovi, Abati, Prelati nullius, Vicari e Prefetti Apostolici
davanti a un Delegato della S. Sede; il Vicario Capito lare al Capitolo;
i Dignitari e i Canonici alL’Ordinario e al Capitolo; i Consultori
diocesani, il Vicario Generale, i Parroci, i rettori, i professori, i
suddiaconi, censori, confessori, predicatori, il rettore di una
Università davanti al Vescovo o un Delegato; e presso il Rettore
dell'Università gli altri professori e chi ha conseguito gradi; i
Superiori di una Religione clericale davanti al Capitolo o al Superiore
che li nominò. Chi lascia un ufficio e ne assume un altro, giurerà
nuovamente. Non è permessa la professione di fede per procuratore o
presso i laici ed è riprovato ogni uso contrario alle disposizioni
concernenti la professione di fede.
PARTE V
BENEFICI ED ALTRI ISTITUTI ECCLESIASTICI
TITOLO XXV
Benefici ecclesiastici.
1409-1410. Il beneficio è un Ente giuridico canonicamente eretto in
perpetuo, che da un ufficio sacro e diritto ai frutti. Ne formano la
dotazione la proprietà dell'Ente, prestazioni, oblazioni, legittimi
diritti di stola, corali distribuzioni esclusa la terza, se la prebenda
è tutta in distribuzioni.
1411-1412. I benefici sono: concistoriali, se si danno in Concistoro;
secolari o religiosi però quelli che sono fuori le Chiese e case
religiose si presumono secolari; doppi o residenziali semplici o non
residenziali; manuali, temporali ed amovibili, o perpetui ed
inamovibili; curati o non curati. Altri sono simili, ma non sono veri
benefici, come le Vicarie parrocchiali non perpetue; le cappellanie
laicali, le coadiutorie, le pensioni personali, le Commende temporanee
che cessano con rinvestito.
1413. I canoni seguenti si riferiscono ai Benefici non concistoriali,
ai quali si applicano anche i can. 147 -195.
CAPITOLO I
COSTITUZIONE O EREZIONE DEI BENEFÌCI.
1414-1415. I Benefici Concistoriali sono eretti dalla S. Sede
Apostolica. Oltre il Romano Pontefice gli Ordinari possono erigere
benefici nel proprio territorio, salvo il can. 394; non però i Vicari
Generali senza mandato speciale. Così pure un Cardinale nel suo titolo,
se non è di religiosi clericali esenti. Non si erigeranno benefici senza
sufficiente reddito, e se la dote è in liquidi il Consiglio diocesano li
collochi in fondi o rendite. Senza dote, ma con prudente speranza di
vitalità possono erigersi parrocchie o quasi-parrocchie.
1416-1418. Prima di fondare un beneficio si sentiranno gli
interessati. Il fondatore può apporre condizioni contrarie al diritto,
purché oneste e non repugnanti, e queste ammesse non si cambieranno se
non in favore della chiesa e col consenso del fondatore o patrono; e si
stenderà un atto riguardante il luogo, la dote, i diritti e i doveri del
beneficiato.
CAPITOLO II
UNIONE, TRASLAZIONE, DIVISIONE, DISMEMBRAZIONE, CONVERSIONE E
SOPPRESSIONE DEI BENEFICI.
1419 - 1420. L’unione dei benefici è estintiva, quando diversi si
fondono in uno; ugualmente principale; se l'unito non si sottopone
all’altro; meno principale ossia per subiezione o accessione, quando si
assoggettino a uno. Nell’estintiva rimangono diritti ed oneri
compatibili; nell’ugualmente principale passano ad un sol beneficiato
chierico, a cui si danno in titolo; nella meno principale l’acquirente
ottiene l’accessorio con il. principale, e ne assume gli oneri.
1421. La traslazione avviene da un luogo a un altro; con la divisione
se ne formano diversi; con la dismembrazione parte di uno si assegna ad
un altro beneficio, causa pia, ecc.; con la conversione se ne muta la
specie; con la soppressione si estingue.
1422-1423. Queste innovazioni sono riservate alla Sede Apostolica e
gli Ordinari possono solo per necessità o grande utilità compiere unioni
ugualmente o meno principali fra parrocchie o tra queste e un beneficio
non curato accessorio; non possono però unire la parrocchia con la mensa
capitolare, con Monasteri, persone morali, dignità, ecc.; ma per la
Cattedrale o Collegiale che fosse nella parrocchia, possono cedere i
redditi alla chiesa, riservando la congrua al parroco. Le unioni
dall'Ordinario si fanno in perpetuo.
1424. E richiesto anche l’assenso degli interessati, del patrono,
degli investiti; ma non possono unirsi benefici di diverse Diocesi
unite, nè Benefici esenti o riservati alla Sede Apostolica.
1425. Se la Sede Apostolica unisce una parrocchia ai religiosi nel
solo temporale, i religiosi partecipano ai frutti e il Superiore ha
diritto di presene tare un prete secolare all’Ordinario; se l’unione è
piena, il Superiore nomina un religioso, e il Vescovo rinveste e
rinvestito da lui dipenderà per la cura delle anime.
1426-1427. L’Ordinario può cambiare il luogo di una sede
parrocchiale; per le altre, se rovinano, le può trasferire alla matrice
o ad altre vicine, rispettando altari, titoli, Santi, emolumenti ed
oneri. Può anche smembrare parrocchie erigendo vicarie o nuove
parrocchie e territori, e a ciò basta la difficoltà di accesso o la
moltitudine, provvedendo la nuova coi redditi dell’antica, a cui lascerà
il sufficiente. Se la nuova è fatta coi beni della matrice, si darà a
questa l’onore prestabilito dal Vescovo, senza riserva del fonte
battesimale. Se la nuova proviene da religiosi, non è religiosa ed è
libera, se la prima era patronale.
1428. Le unioni, traslazioni, divisioni, dismembrazioni si faranno
per iscritto, udito il Capitolo e gli interessati, specie i rettori.
Fatte senza cause, sono nulle, e contro il Vescovo si può ricorrere alla
Sede Apostolica in devolutivo.
1429. Non s’imporranno pensioni sui benefici, ma nel con ferimento lo
si può fare per il tempo del la vita del beneficiato, salva sempre la
congrua porzione. Alla parrocchia si può imporre una pensione a favore
del parroco che si ritira, non superiore alla terza parte, detratte le
spese. La pensione cessa col pensionato che non può alienarla.
1430. Un beneficio curato non si converte in non curato, nè uno
religioso in secolare e viceversa; però uno semplice si può convertire
in curato, purché non vi si oppongano le condizioni della fondazione.
CAPITOLO III
CONFERIMENTO DEI BENEFICI.
1431. Il Pontefice ha diritto di conferire qualunque beneficio nella
Chiesa e riservarsene il conferimento.
1432. È fondato nel diritto che spetti il conferimento al Cardinale
nel suo titolo o Diaconia, all’Ordinario nel proprio territorio; non già
al Vicario Generale senza mandato speciale, nè al Vicario Capitolare che
per le parrocchie starà al canone 435. Se l'Ordinario trascura di
conferire un beneficio vacante, passati sei mesi, è questo devoluto alla
Sede Apostolica, salvo il can. 458.
1433. I Coadiutori tutti sono di riserva della Sede Apostolica, salvi
i can. 475, 476
1434-1435. I riservati non si conferiscono validamente dagli
inferiori. Oltre i benefici concistoriali e le Dignità sono riservati
alla Sede Apostolica tutti i benefici vacanti per morte, promozione,
rinunzie, traslazioni di Cardinali, Ufficiali maggiori delle S.
Congregazioni, Tribunali ed Uffici della Sede Apostolica, familiari
d’onore del Pontefice, e quando un beneficiato estraneo muore in Roma; i
benefici conferiti simoniacamente; quelli dove ha messo le mani il
Pontefice. Però non sono mai riservati i manuali o di diritto patronato.
Per i benefici fondati in Roma vigono leggi speciali.
1436-1438. Non si conferisce un beneficio a chi non lo vuole, e niuno
può conferirlo a se stesso, e il conferimento è a vita, salvo diritto o
indulto particolare.
1439. Non si possono accettare e ritenere più benefici incompatibili,
cioè i cui oneri non sono insieme soddisfacibili o dei quali uno basta
alla vita del beneficiato.
1440-1441. Il conferimento si fa senza diminuzione. Si ritengono
simoniache le deduzioni, i compensi o rilasci fatti nella provvista al
collatore, patrono, ecc.
1442. I benefici secolari si daranno ai secolari, i religiosi ai
religiosi.
1443-1445. Non si prenderà possesso da se, nè prima d’avere emessa la
professione di fede, quando è prescritta. Dei benefici non concistoriali
il possesso si dà all’Ordinario anche per delegazione. Il possesso si
prende secondo i canoni e le consuetudini. L’Ordinario che per causa
giusta ne può dispensare, fisserà il tempo e, questo passato, può
dichiarare vacante il beneficio. Il possesso può aver luogo per speciale
procuratore.
1446-1447. Se un beneficiato prova che possiede pacificamente da tre
anni in buona fede un beneficio, sebbene il titolo non sia legittimo, lo
può ritenere per legittima prescrizione. Chi postula un beneficio da
altri posseduto e che egli pretende dover essere vacante, esporrà tutto
con prove, e a lui non si concederà se non discussa e decisa la causa in
petitorio.
CAPITOLO IV
DIRITTO DI PATRONATO.
1448-1449. Il di ritto di patronato consiste in privilegi con alcuni
oneri concessi ai fondatori di chiese, cappelle o benefici o da loro
aventi cause. Esso è reale o personale; ecclesiastico, laicale o misto;
ereditario, familiare, gentilizio o misto.
1450-1451. In avvenire non se ne creeranno dei nuovi; ma l'Ordinario
potrà concedere ai fondatori suffragi temporanei o perpetui; concedere
la prima volta al fondatore o suo designato il beneficio. Procurerà di
ridurre al modo suddetto quelli che oggi sono patronali ed opponendosi i
patroni si osserverà quanto segue.
1452. Si tollereranno elezioni e presentazioni del popolo, purché sia
scelto uno fra tre designati dall'Ordinario.
1453. Il patronato personale non si può trasmettere agli infedeli,
pubblici apostati, eretici, scismatici: settari, scomunicati dopo
sentenza, e la trasmissione ad altri si fa con il consenso scritto
dell'Ordinario , salvo quanto è nel canone 1470. Il patronato reale vien
sospeso, se passa ad uno dei suddetti esclusi.
1454. Ogni patronato devesi provare legittimamente.
1455-1456. Siano privilegi dei patroni: presentare un chierico,
soddisfatti gli oneri, avere aiuto, se senza colpa è in miseria, anche
se avesse rinunziato al patronato, e la riservata pensione non gli fosse
sufficiente a vivere; avere, data la consuetudine, lo stemma in chiesa,
la precedenza, un posto privilegiato fuori del presbiterio e senza
baldacchino. La moglie esercita direttamente il suo diritto di
patronato; i minori per mezzo dei genitori o tutori; se questi sono
acattolici, il diritto resta sospeso.
1457-1462. La presentazione dovrà farsi al più presto o almeno dentro
quattro mesi dalla conosciuta vacanza o approvazione dei concorrenti, se
vi fosse concorso. Se la presentazione non è fatta a tempo debito, ha
luogo il libero conferimento. Se cè controversia, si sospende e
frattanto l'Ordinario mette un Economo. Se i patroni sono vari, si può
convenire per una alternativa, e approvata questa per iscritto
dall'Ordinario, non si potrà più mutare che con il consenso dei patroni.
Se la presentazione si fa collegialmente, prevale la maggioranza, e nel
terzo scrutinio, se vari ottennero il maggiore, ma uguali numeri di
voti, si intendono tutti presentati. Se i singoli aventi diritti non
convengono nell'alternativa, s’intende presentato ehi riportò più voti,
e a parità si considerano tutti presentati. Il patrono che ha più titoli
ha altrettanti voti, e può presentare diversi, Nessun patrono può
escludere i già presentati. Nessuno presenterà se stesso, nè otterrà la
presentazione col suo voto. In un concorso il patrono presenterà il
vincitore.
1463-1464. Il presentato sarà canonicamente idoneo, e della sua
idoneità giudicherà l’Ordinario, previe debite ed anche segrete
informazioni, e non è tenuto a dare ragioni, se non accetta un
presentato.
1465. In caso di rifiuto il patrono potrà presentare un altro, e se
questo non è riputato idoneo, ha luogo la libera scelta, eccetto che il
patrono dentro dieci giorni ricorra alla Sede Apostolica; allora,
sospeso tutto, l'Ordinario nomina un Economo. Se poi la presentazione
fosse infetta di simonia, sarebbe nulla con la conseguente provvista.
1466. Un presentato regolarmente ha diritto all’investitura, che farà
il Vescovo, non il Vicario Generale senza speciale mandato. Fra vari
presentati sceglie il Vescovo.
1467. Il conferimento deve farsi dentro due mesi dalla presentazione,
se nulla osta.
1468. Se il presentato rinunzia o muore, il patrono potrà presentare
un altro.
1469. Gli obblighi dei patroni sono: avvisare F Ordinario se si
dilapidano i beni senza immischiarsi nell’ amministrazione : riedificare
la chiesa e ripararla, se non incombe ad altri; se il patronato viene da
donazione, supplire i redditi che fossero ridotti in modo da rendere
impossibile il culto e il conferimento del beneficio. Se la chiesa
crolla ovvero dovendosi riparare, non basta il reddito, si sospende il
patronato. E se il patronato provvede in tempo, rivivrà il patronato,
diversamente si estingue.
1470. Il patronato si estingue anche se il patrono rinunzia in tutto
o in parte, senza danno dei compatroni; se la S. Sede lo revoca, o se
sopprime la chiesa o il beneficio; in caso di prescrizione; se perisce
la cosa sulla quale è fondato il diritto, o si estingue la famiglia, la
gente, la linea, nè si renderà ereditario; se col consenso dei patrono
si unisce ad altro di libera elezione, o se la chiesa diventa elettiva o
regolare; se il patrono simoniacamente tenta trasferire il suo diritto,
o diventa apostata, eretico, scismatico e usurpa i beni; se uccide o
mutila per se o per altri il beneficiato, o un chierico addetto, nel
quale ultimo caso il diritto si estingue anche per gli eredi, previa
sentenza declaratoria. I censurati o infami dopo sentenza non possono
esercitare il diritto di patronato nè goderne i privilegi.
1471. Quando la S. Sede concede una presentazione, ciò è di stretta
interpretazione e non se ne consegue un diritto di patronato.
CAPITOLO V
DIRITTI E DOVERI DEI BENEFICIATI.
1472-1474. Ogni beneficiato, preso possesso, gode gli annessi diritti
e pur possedendo altri beni può usare i frutti del beneficio, adoperando
il superfluo per i poveri e le cause pie. Se è richiesto un ordine
sacro, questo deve riceversi prima dei conferimento.
1475-1477. L’investito adempirà gli obblighi e reciterà ogni giorno
l’Ufficio e, se non impedito Temette, è tenuto per la rata alla
fabbriceria o al seminario o a una causa pia. Amministrerà i beni del
beneficio secondo i canoni, e se è negligente o in colpa, risarcirà i
danni a cui lo costringerà l’Ordinario; se è parroco, può essere
rimosso. Le spese ordinarie sono a suo carico; le straordinarie a chi
spetta, secondo convenzioni e consuetudini. Si provvederà però subito
alle piccole riparazioni per evitare necessità maggiori.
1478. Per mezzo dei Vicari foranei l'Ordinario vigilerà che i beni e
l'amministrazione siano ben tenuti.
1479. Nei fitti non si ammetteranno anticipazioni oltre un semestre e
in casi straordinari l'Ordinario eviterà un danno futuro.
1480. Eccetto consuetudini o speciali statuti, F annualità si
dividerà secondo la rata del servizio tra il successore e T antecessore
e in casi di morte tra i suoi eredi.
1481. Dedotte le spese e salvo il canone 472, i frutti del beneficio
vacante per metà vanno al beneficio, per metà alla fabbriceria o
sagrestia, eccettuata la consuetudine che li destini al bene comune
della diocesi.
1482. La mezza annata dove è rimarrà e [ se ne osserverà la I
consuetudine.
1483. Il Vescovo amministrerà diligentemente i beni della Mensa
Vescovile. Si conserverà e restaurerà la casa vescovile coi frutti della
Mensa, se ciò non incombe ad altri. Di più si redigerà un accurato
inventario dei mobili che dovranno trasmettersi tutti e sicuramente al
successore.
CAPITOLO VI
DIMISSIONE E PERDITA DEI BENEFÌCI.
1484-1486. L’Ordinario non ammetterà la rinunzia di un beneficiato
che altrimenti non potrà mantenersi e fermo il can. 584. Se il beneficio
è titolo d’ordinazione, ne è nulla la rinunzia senza la dichiarazione
esplicita e la sostituzione di un altro titolo. Una rinunzia a favore
altrui o con condizione che tocchi la provvista o i redditi, non si
ammetterà dall’Ordinario, eccetto che uno in favore di un altro rinunzi
un beneficio in litigio.
1487-1488. La permuta non è ammessa che per giusta causa, senza danno
altrui, col consenso del patrono e del?Ordinario, non già del Vicario
Generale senza mandato speciale o del Vicario Capitolare, e osservato il
can. 186. Questo consenso può darsi entro un mese e subito ha luogo la
permuta. Se uno dei benefici è riservato alla S. Sede, la permuta non
può farsi dall’Ordinario. La permuta si fa tra due benefici, escluso
compenso, qualora non fossero uguali.
TITOLO XXVI
Altri Istituti ecclesiastici non collegiali.
1489-1490. Gli ospedali, orfanotrofi e simili si possono erigere
dall’Ordinario e con decreto renderli persone giuridiche, riconosciutane
l'utilità e la consistenza. L’amministrazione dei beni, con doveri e
diritti di ogni amministratore ecclesiastico, è riservata ai propri
governatori. Il fondatore stabilirà il fine, la do te,
l’amministrazione, il governo, l’uso dei beni e la successione se si
estingue. Si faranno due esemplari delle tavole di fondazione, uno per
l’Ente e l’altro per la Curia.
1491-1492. Questi istituti, anche se esenti, sono sottoposti alla
visita ordinaria; e anche senza personalità, o di religiosi, sono sempre
sotto la giurisdizione delL’Ordinario; se dipendono da una casa di
diritto pontificio, per quanto riguarda religione, costumi, pietà,
funzioni sacre. Se fossero esenti, può L’Ordinario chiedere i conti,
riprovata ogni consuetudine contraria e se ne sarà impedito dal
fondatore, non accetti la fondazione.
1493. Curi l’Ordinario T adempimento della volontà dei fondatori.
1494. Senza permesso apostolico non si sopprimeranno, uniranno o si
muteranno tutti i suddetti istituti.
PARTE VI
BENI TEMPORALI DELLA CHIESA.
1495 - 1496. La Chiesa e la Sede Apostolica godono dell’indipendente
diritto di acquistare, ritenere, amministrare beni temporali ai propri
fini e ciò vale per le singole chiese e persone giuridicamente erette.
Ugualmente può esigere dai fedeli il necessario al culto e alla vita dei
Ministri,
1497. Sono beni I ecclesiastici, tutti i beni temporali, immobili o
mobili, appartamenti alla Chiesa, alla Sede Apostolica o ad una persona
morale ecclesiastica; e si dicono sacri, se consacrati o benedetti;
preziosi, se di valore per arte, antichità o materia.
1498. Per Chiesa s’intende o l’universale, o la Sede Apostolica, o
una persona morale nella Chiesa, se non consti il contrario.
TITOLO XXVII
Acquisto dei beni ecclesiastici.
1499. La Chiesa può secondo il diritto naturale e positivo, come ogni
altro, acquistare beni temporali, il cui dominio appartiene alla persona
morale acquirente, sotto l’autorità della Sede Apostolica,
1500-1501. Diviso il territorio di una persona morale, si dividono
proporzionatamente i beni e gli oneri, salvi i diritti acquisiti e le
volontà dei fondatori. Se la persona morale si estingue, passerà tutto,
alle stesse condizioni, alla persona morale immediatamente superiore,
1502. Per le decime e le primizie si osserveranno gli statuti e le
consuetudini.
1503. I privati non faranno questue per opere pie o istituti senza
licenza scritta della S. Sede e degli Ordinari.
1504. Ogni chiesa, beneficio, confraternita pagherà ogni anno al
Vescovo il cattedratico o piccola tassa, da determinarsi come appresso,
se già non lo è per consuetudine.
1505-1506. L’Ordinario oltre la tassa per il seminario e la pensione
beneficiale, può, se vi è necessità, imporre un piccolo tributo a tutti
i beneficiati. Altri tributi può solo imporre nell’atto di fondazione o
consacrazione, lasciando intatte le elemosine delle Messe manuali o
fondate.
1507. Appartiene al Concilio Provinciale o Convento dei Vescovi e
previa approvazione apostolica stabilire le tasse per gli atti di
giurisdizione, i rescritti, i sacramenti e sacramentali, fermo il can,
1909 per le tasse giudiziali.
1508. Le prescrizioni delle leggi civili per l’acquisto e
l’amministrazione dei beni sono ammesse, salvi i canoni.
1509-1512. Non sono soggetti alla prescrizione; quanto è di diritto
divino, naturale o positivo; ciò che si può ottenere per privilegio
apostolico; i diritti spirituali per i laici incapaci, se la
prescrizione è in loro favore; i confini delle province, Diocesi,
parrocchie, vicariati, prefetture apostoliche, abbazie, prelature
nullius; elemosine ed oneri di Messe, benefici ecclesiastici senza
titolo; diritto di visita e di obbedienza; pagamento del cattedratico.
Le cose sacre in dominio privato si acquistano con prescrizione dei
privati, ma non per usi profani; se perdettero la consacrazione o la
benedizione possono acquistarsi per usi profani, ma non sordidi. Ciò che
non è in dominio privato si può prescrivere da persone morali contro le
altre. Per prescrivere contro la S. Sede occorrono cento anni; per le
altre persone morali 30, ma supposta la continuata buona fede.
1513-1514. Chi è capace a disporre può destinare in morte e per dopo
la morte i propri beni per cause pie; con atti che avranno le formalità
civili, e queste omesse si ammoniranno i fedeli perchè adempiano la
volontà del testatore. Le volontà dei fedeli a favore di cause pie si
adempiranno con ogni diligenza.
1515-1516. Gli Ordinari sono gli esecutori naturali e devono con la
visita invigilare affinché gli altri esecutori rendano conto a loro. Le
clausole contro questo diritto non reggono. Chi accetta; una fiducia, ne
avvertirà L’Ordinario, notificandogli tutti i beni; e se il donante
vuole impedirlo, non si accetterà la fiducia. L'Ordinario assicurerà i
beni fiduciari per le pie volontà. Per le fiduce ai religiosi, se sono
per le Diocesi, chiese o luoghi pii, L’Ordinario è quello del luogo; se
altrimenti, è quello del religioso.
1517. La riduzione, moderazione, commutazione per giusta necessità
appartiene alla Sede Apostolica, se il donatore non ha attribuiti poteri
speciali all'Ordinario. Diminuendo i frutti, può L’Ordinario in
proporzione diminuire gli oneri; ma per le Messe si deve sempre
ricorrere alla Sede Apostolica.
TITOLO XXVIII
Amministrazione dei beni ecclesiastici.
1518. Il Pontefice è l'amministratore supremo di tutti i beni
ecclesiastici.
1519-1521. Gli Ordinari devono vigilarne la retta amministrazione,
con opportune istruzioni. L’Ordinario creerà un Consiglio a cui egli
presiede con due o più periti scelti da lui, udito il Capitolo, se
altrimenti non sia provvisto per diritto o per consuetudine. Non ne
faranno parte parenti o affini dell’Ordinario in primo o secondo grado
senza venia apostolica. Ascolterà il loro voto, che salve eccezioni è
consultivo. I membri giureranno fedeltà davanti all’Ordinario.
L’Ordinario
assumerà anche altri prudenti ed idonei per qualche chiesa o luogo
pio, e li potrà cambiare ogni triennio. Se ne fa parte un laico, rimane
incolume il diritto di visita e controllo per l’Ordinario.
1522-1523. Gli amministratori, assumendo l'ufficio, devono giurare
fedeltà, sottoscrivere l'inventario esatto dei beni, osservando quanto
manchi o fu acquistato; un esemplare dell'inventario porlo in Archivio e
un altro in Curia, notandovi ogni cambiamento. Devono poi come buoni
padri di famiglia far sì che i beni si conservino e non de periscano;
osservare le prescrizioni del diritto, del fondatore, donatore, autorità
legittima; esigere e impiegare bene i redditi e proventi, collocare il
superfluo con consenso delL’Ordinario in prò della chiesa; ordinare i
libri di introito ed esito; redigere e custodire i documenti e
parteciparli alla Curia per PArchivio.
1524. Tutti, specie gli ecclesiastici, daranno la dovuta mercede agli
operai curandone la pietà, la economia e non aggravandoli oltre quanto
possa il sesso e l’età.
1525-1527. Riprovata ogni contraria consuetudine, gli Amministratoti
devono rendere annualmente ragione all’Ordinario e se dovrà farsi ad
altri fra questi vi sia P Ordìnario o un suo delegato; altrimenti non si
è liberati dalla responsabiiità. Non si faranno liti senza licenza
delL’Ordinario,
o se urge, del Vicario foraneo che lo comunicherà alF Ordinario. E
nullo ogni atto degli am ministrato ri oltre le loro facoltà, e la
chiesa non risponde di contratti conseguenti, se non in quanto al lucro
ricevuto.
1528. Sebbene gli amministratori non siano tenuti a titolo di
beneficio od ufficio ecclesiastico, se, abbandonando arbitrariamente
l’ufficio, pròducono del danno alla chiesa, devono risarcirlo.
TITOLO XXIX
Contratti.
1529. Quanto è stabilito per i contratti dalla legge civile, si
osserverà agli effetti canonici, salvo il diritto divino e canonico.
1530-1533. Per alienare si richiede: la stima di periti per iscritto;
necessità, utilità o carità; licenza del Superiore per la validità, con
altre cautele per evitare il danno della chiesa. Non si alienerà al
disotto della stima, e si farà possibilmente un concorso, cedendo al
miglior offerente. Il prezzo sarà collocato per la chiesa. Per Superiore
legittimo shntende la Sede Apostolica; per cose preziose o di valore
periziale sopra alle 30.000 lire; fino a mille lire l’Ordinario, udito,
se occorre, il Capitolo; tra mille e 30 mila l’Ordinario col consenso
del Capitolo, del Consiglio e degli interessati. Se la cosa è
divisibile, si indichino per la validità nella petizione le parti già ì
alienate. Queste solennità occorrono anche per i contratti che
peggiorano le condizioni della chiesa,
1534. La chiesa gode di azione personale contro chi contrattò
indebitamente e gli eredi; reale contro il possessore, salvo il diritto
del compratore contro chi alienò. Contro un’alienazione invalida può
agire l’alienante, il Superiore, il successore e un chierico della
chiesa danneggiata.
1535. I Prelati, i rettori nelle donazioni di beni mobili della
chiesa, eccetto le piccole cose, saranno prudenti e si lasceranno
guidare da pietà e carità, diversamente il successore potrà revocarle,
1536. Quanto si dà ai rettori delle chiese anche religiose, si
suppone dato alla chiesa; nè senza licenza dell’Ordinario si possono
rifiutare delle donazioni; se no, si è tenuti ai danni; nè si può
revocare una donazione per l’ingratitudine del Prelato o rettore,
1537. Le cose sacre non si impresteranno per altri usi.
1538. Qualora i beni si impegnino o si gravino di ipoteca o per un
mutuo, il Superiore che ne ha la licenza senta prima gli interessati e
pròcuri che si estingua presto il debito, fissandosi dall’Ordinario le
rate annue.
1539. Nelle vendite e permute si eviterà la simonia. Gli
amministratori possono cambiare i titoli al portatore in migliori o
uguali, previo consenso dell’Ordinario, del Consiglio e degli
interessati.
1540. I beni non si venderanno a parenti o affini di 1° e 2° grado,
senza speciale licenza delF Or dinario.
1541. Per le locazioni di fondi e beni ecclesiastici siano chiare le
condizioni per i limiti, la cultura, il canone, la garanzia per
1’adempimento seguendo per la somma di affitto quanto fu detto per le
alienazioni e a seconda che le locazioni siano sopra o sotto i nove
anni.
1542. Per P enfiteusi non è permessa la redenzione del canone che con
licenza superiore e un capitale rispondente al canone. Si avrà una
cauzione delPenfiteuta per il canone e altri impegni, sarà stabilito un
arbitro per le controversie e si dichiarerà che le migliorie cedono al
suolo.
1543. Se la cosa è consumabile, sarà restituita nell’equivalente
senza nulla pretendere per il contratto si può però stabilire qualche
compenso legale o anche un maggior lucro, se vi è titolo proporzionato.
TITOLO XXX
Fondazioni pie.
1544. Fondazioni pie si intendono dei beni temporali dati a una
persona morale nella Chiesa con onere perpetuo o lungo con redditi per
Messe annuali, funzioni, opere di pietà o di carità. L’accettata
fondazione assume la natura di un contratto sinallagmatico — do ut
facias.
1545-1547. L’Ordinario darà le norme per la somma e i frutti di una
pia fondazione, per la cui accettazione occorre il suo consenso, che non
darà se non è sicuro della persona morale, delF adempimento degli oneri
rispondenti agli usi della Diocesi e senza alcun diritto per il patrono.
I denari e i beni mobili dotati saranno assicurati e collocati bene e
con frutto a giudizio dell’Ordinario, udito il Consiglio e gli
interessati.
1548-1549. Le fondazioni saranno scritte, tenendo un esemplare del
documento presso F opera e uno in Curia. Si redigerà una tabella degli
oneri da custodirsi dal rettore della chiesa e oltre il libro di cui al
can. 843, ne terrà un altro il rettore con gli oneri perpetui e
temporali, elemosine per rendere ragione; di tutto alL’Ordinario.
1550. Per le chiese esenti i diritti degli Ordinari appartengono ai
Superiori maggiori.
1551. La riduzione degli oneri è riservata alla Sede Apostolica se
non consta il con itrario; nè Findulto di ridurre le Messe fondate si
estende alle . manuali o ad altri oneri. Un indulto genera le per
ridurre gli oneri, se non consta altrimenti, non si estenderà alle Messe.
LIBRO IV
PROCESSI
PARTE I
GIUDIZI.
1552-1553. È giu. di zio ecclesiastico la discussione e definì .
zione di una contro. versia presso un Tri. bunale ecclesiastico in
materia di competenza della Chiesa; oggetto ne sono: far valere o
rivendicare diritti, dichiarare fatti giuridici di persone fisiche e
morali, nei quali casi il giudizio è contenzioso; ovvero delitti in
ordine alla pena, ed allora è criminale. La Chiesa ha diritto esclusivo
a conoscere le cause spirituali e, loro annes . se, le violazioni di
leggi ecclesiastiche e dove ha luogo il peccato, per determinare le
colpe e punirle; le cause delle persone di foro privilegiato. Nelle
cause miste ha luogo la prevenzione.
1554. È punibile chi deferisce al foro civile una causa di foro misto
cominciata in foro ecclesiastico, e rimane privato del diritto di agire
in proposito in questo foro.
1555. Il Tribunale del S. Uffizio segue regole proprie obbligatorie
per tutti nelle cause di sua competenza; gli altri Tribunali
osserveranno le norme seguenti; i religiosi per le dimissioni si
atterranno ai canoni 654'668.
SEZIONE I
GIUDIZI IN GENERE.
TITOLO I
Foro competente.
1556. Nessuno può giudicare la prima Sede.
1557-1558. Solo il Papa può giudicare i Capi di Stato, i loro figli e
immediati successori al governo; i Cardinali, i Legati e in criminale
tutti i Vescovi. Ai Tribunali della S. Sede è riservato giudicare in
contenzioso i Vescovi residenziali, le Diocesi e le persone morali che
hanno come Superiore immediato il Papa; le cause avocate al Papa le vede
il giudice da Lui designato. Nelle predette cause l’incompetenza di ogni
altro è assoluta.
1559. In prima istanza si deve adire il giudice competente per uno
dei titoli determinati nei canoni
1560-1568. l’incompetenza del giudice privo di uno di essi è
relativa. L’attore segue il foro del reo e se i fori sono più, la scelta
spetta all’attore.
1560. Hanno foro necessario le azioni di spoglio presso l’Ordinario
dove è la cosa, le cause beneficiarie presso quello del beneficio, le
amministrazioni presso l’Ordinario dove si svolgono, le eredità e i
legati presso L’Ordinario del domicilio del te statore, eccetto che si
tratti di mera esecuzione,
1561-1563. Per ragione di domicilio o quasi domicilio ciascuno può
citarsi presso P Ordinario del luogo che ha giurisdizione sul suddito
anche assente. Il pellegrino in Roma può essere ivi citato, ma ha
diritto di chiedere la remissione al suo Ordinario; chi vi risiede da un
anno può esigere di essere giudicato in Roma, Il vago ha foro dove
trovasi, ed il religioso nel luogo della dimora.
1564-1565. Per le azioni reali si può adire L’Ordinario del luogo
dove sta la cosa; se vi è un contratto, L’Ordinario del luogo del
contratto, dell’adempimento o quello convenuto nel contratto,
1556. Per un delitto il reo ha foro nel luogo del fatto, anche
qualora se ne sia allontanato,
1567. Le cause connesse le vede il mede simo giudice, se non lo vieta
la legge,
1568. Quando ha luogo la prevenzione, prevale il tribunale che prima
ha citato.
TITOLO II
Gradi e specie di Tribunali.
1569. Chiunque e sempre può ricorrere alla S. Sede, ma non viene
perciò sospeso il giudizio in corso del competente giudice, salvo
appello o avocazione alla S. Sede,
1570. Fuori delle riserve o avocazioni alla S. Sede, le cause le
trattano i Tribunali ordinari. Ogni Tribunale può chiedere Vaiuto di un
altro che osserverà nei casi particolari le norme prescritte.
1571. Chi ha esaminato una causa in un grado, non lo farà in un
altro.
CAPITOLO I
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRIMA ISTANZA.
Articolo I
Giudice.
1572. In ogni Diocesi e per tutte le cause non eccettuate è giudice
di prima istanza L’Ordinario. Se trattansi diritti o beni temporali del
Vesco vo, della Mensa, della
Curia, la questione si dirime dal Tribunale composto dall’ufficiale e
due più anziani giudici sinodali o dal Tribunale superiore.
1573-1575. Ogni Vescovo sceglierà un ufficiale Giudice ordinario che
non sia il Vicario Generale, eccetto in piccole Diocesi o con poche
cause. L’Ufficiale forma un unico Tribunale col Vescovo, ma non gli
competono le cause riservatesi dal Vescovo. Sì possono aggiungere degli
aiutanti come viceuffi ciali, tutti sacerdoti integri, dottori in
Diritto Canonico o periti, di almeno anni trenta, amovibili ad nutum,
non però in sede vacante e da confermarsi a volontà del Successore. Lo U
fficiale anche Vicario Generale non cesserebbe in sede vacante; ma se è
eletto Vicario Capitolare, nominerà ufficiale un altro. In ogni Diocesi
saranno eletti come giudici sinodali o prò^ sinodali che si equivalgono,
non più di dodici sacerdoti integri e periti in Diritto, con potere
delegato per le cause. Per . la loro elezione, sostituzione, cessazione
e remo zione valgono i can. 385, 388. Il giudice unico può assumere due
assessori fra i giudici sinodali.
1576-1577. Riprovata ogni consuetudine contraria e revocato ogni
privilegio, le cause del vincolo dell’ordinazione e del matrimonio, di
diritti e beni temporali della cattedrale, criminali circa la privazione
di beneficio inamovibile, di scomuniche, si tratteranno da un collegio
di tre giudici; di cinque le cause di deposizioni, privazioni perpetue
di abito e degradazione. L’Ordinariò può affidare altre cause importanti
a questi due collegi, anzi è bene lo faccia per le più difficili. Egli
generalmente per turno nomina i giudici del collegio per le singole
cause. Si procederà collegialmente e a maggioranza di voti, sotto la
presidenza e direzione delPufficiale o del supplente.
1578. Il Vescovo può giudicare personalmente, fatta eccezione per le
cause di cui sopra, nel can. 1572; ma è meglio che rimetta al Tribunale
ordinario le cause contenziose gravi e le criminali.
1579. Per i religiosi clericali esenti è giudice il Provinciale, per
un monastero il suo Abate; fra due Province in prima istanza il
Superiore Generale; fra due monasteri il Superiore della Congregazione
monastica; però fra persone di diversa Religione e tra religiosi della
medesima non esente o laicale o tra religiosi e chierici secolari o
laici sarà giudice l’Or dinario del luogo.
Articolo II
Uditori e Relatori.
1580-1583. L'Ordinario può stabilire uno o più Uditori o Istruttori
degli atti, fissi o per determinate cause. Il Giudice li può scegliere
solo per la causa che tratta, se non stabilì altrimenti l'Ordinario.
Possibilmente saranno scelti fra i giudici sinodali, e nelle Religioni
fra i propri membri. Essi citano e ascoltano i testim oni, istruiscono
gli atti, ma non pronunziano sentenza definitiva. Un Uditore con ragione
e senza danno può rimuoversi in qualunque momento.
1584. Il Preside del collegio sceglierà fra i giudici un Ponente o
Relatore per riferire e redigere in iscritto la sentenza; egli può
sostituirlo con un altro.
Articolo III
Notaro, Promotore di giustizia e Difensore del vincolo.
1585. Ci sarà un Notaro per redigere gli atti, o almeno
sottoscriverli, che altrimenti son nulli; il giudice prima di iniziare
il dibattito ne sceglie uno fra gli stabiliti, qualora non ne abbia
assegnato un altro VOrdinario.
1586-1588. In Diocesi vi sia il Promotore di giustizia e il Difensore
del vincolo, quello per il pubblico bene nelle cause civili e criminali,
questo per difendere il vincolo dell’ordinazione e del matrimonio. Se
non sono citati quando è necessaria la loro presenza, sono nulli gli
atti, a meno che di fatto intervengano. Se citati mancano a qualche
atto, questo vale, ma essi devono esaminarlo per fare ossensazioni e
proposte a voce o per iscritto. Uno solo può tenere le due mansioni e
possono costituirsi o in modo generale o per le singole cause.
1589-1590. È dell’Ordinario sceglierli fra sacerdoti integri dottori
o periti in Diritto Canonico, prudenti, zelanti, e per i religiosi
saranno della stessa Religione. Se scelti per tutte le cause, persistono
sede vacante, ma occorre la conferma del successore; il Vescovo con
causa può rimuoverli.
Articolo IV
Cursori e Apparitori
1591-1593. Vi saranno Cursori che intimano gli atti per tutte le
cause o per alcune determinate e Apparitori per Pesecuzione di sentenze
e decreti. Un medesimo può esercitare i due uffici. Saranno dei laici se
non si preferisce un ecclesiastico in qualche causa; per quanto li
riguarda, si seguono le norme dei Notari. I loro atti fanno fede.
Capitolo II
Tribunale ordinario di seconda istanza.
1594. Dal Tribunale suffraganeo si appella al metropolitano; da
questo all’ordinario già scelto con approvazione pontificia. Per un
Arcivescovo o uno immediatamente s o g g et to si va al Metropolita, di
cui al canone 285. Per gli esenti dal Provinciale si appella al
Generale, dall’Abate locale al Superiore della Congregazione monastica.
1595-1596. Il Tribunale d’appello è costituito in tutto come per la
prima istanza. Se fu collegiale il primo, collegiale sarà ugualmente il
secondo.
CAPITOLO III
TRIBUNALI ORDINARI DELLA SEDE APOSTOLICA.
1597. Il Papa è giudice supremo per tutta la Chiesa; Egli giudica da
se o per i Tribunali e i Giudici da Lui delegati.
Articolo I
Sacra Romana Rota.
1598. L’ordinario Tribunale Pontificio di appello è la S. Romana
Rota, collegiale con Uditori presieduti da un Decano, primo fra pari.
Gli Uditori saranno sacerdoti laureati in utroque iure, scelti dal
Pontefice; agiscono per turni di tre o tutti insieme, se non è
altrimenti stabilito dal Pontefice.
1599-1600. La Sacra Rota giudica per appello tutte le cause giudicate
in prima istanza presso gli Ordinari, in ultima istanza le sue cause e
ogni altra di qualunque Tribunale giudicata in seconda o ulteriore
istanza e che non sia passata in giudicato. In prima istanza giudica
anche le cause di cui al can. 1557 ed altre commessele dal Papa, e
queste anche per turni in seconda e in terza istanza. Sono escluse da
questo Tribunale le càuse maggiori.
1601. Contro i Decreti degli Ordinari non si dà appello , alla Rota,
ma ricorso alle Sacre Congregazioni.
Articolo II
Segnatura Apostolica.
1602-1605. Il supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è composto
di Cardinali, di cui uno è Prefetto. Esso esamina con potestà ordinaria
le violazioni di segreto e danni cagionati dagli Uditori, le eccezioni
di sospetto contro di essi, le querele di nullità contro sentenze
rotali, le domande di restituzione in integro contro sentenze rotali
passate in giudicato, o matrimoniali che la Ro ta ricusi di rivedere, i
conflitti di competenza fra Tribunali inferiori, a norma del can. 1612,
§ 2. Con potestà delegata esamina le domande per ottenere la commissione
per la Rota. La medesima Segna' tura giudica in appedo le cause
criminali contro gli Uditori. Nelle cause di sospetto contro un Uditore
decide sulla recusazione e rimanda il giudizio alla Rota. Nelle cause
del canone 1603, § 1, n. 3, 4 e 5 decide se la sentenza è nulla, se vi è
luogo alla restituzione in integro e se si ammette il ricorso, e rimanda
alla Rota, se il Papa non provvede altrimenti. Esamina anche le preci ad
Essa rivolte e decide se accettarle o meno. Le sue sentenze valgono
anche senza esposizione delle ragioni in fatto e diritto. Se crede, può
darle secondo le sue norme.
CAPITOLO IV
TRIBUNALE DELEGATO.
1606-1607. I giudici delegati seguiranno i can. 199, 207, 209. Un
delegato dalla S. Sede può adibire gli ufficiali della Diocesi ove
giudica, ma può servirsi di chi vuole, salve contrarie disposizioni. Un
delegato dall’ Ordinario li adibirà, se il Vescovo in casi gravi non
decide altrimenti.
TITOLO III
Regole dei Tribunali.
CAPITOLO I
UFFICIO DEI GIUDICI E MINISTRI DEI TRIBUNALI.
1608-1612. Il giudice competente non può negare il suo ministero, se
legittimamente richiesto. Prima di citare alcuno, vedrà se egli è
competente e se Fattore ha diritto a stare in giudizio, senza bisogno
che di ciò si riferisca in atti. Se è impugnata la sua competenza, egli
la esamina e dichiaratala, ciò è senza appello. Se si dichiara
incompetente, la parte che si reputa lesa ha dieci giorni per appellare
al Tribunale superiore. In qualunque momento il giudice si stimi
assolutamente incompetente dovrà dichiararlo. Nel conflitto di
competenza fra due o più giudici, decide il Tribunale immediatamente
superiore. Se il conflitto è tra giudici sottoposti a vari Tribunali
superiori, tra questi prevale quello il cui giudice ricevette prima
l’istanza; se non c’è Tribunale superiore, giudica o il Legato della S.
Sede o la Segnatura Apostolica.
1613-1617. Il Giudice, il Promotore e il Difensore del vincolo non
tratteranno cause che possono interessarli per consanguineità o
affinità, tutela o cura, intimità, odio, lucro o danno o cause nelle
quali furono avvocati o procuratori. Se si oppone sospetto contro un
giudice delegato unico o collegiale o la di lui maggioranza, definirà la
cosa il Delegante; se contro l’uno o l’altro anche Preside, la
definiranno gli altri delegati non sospetti; se contro un Uditore
rotale, vedrà la Segnatura; se contro l’Ufficiale, il Vescovo; se contro
un Uditore, il giudice principale. Se è giudice P Ordinario e gli si
eccepisce contro, egli o si asterrà o rimetterà la questione
all’immediato giudice superiore. Se il sospetto è contro il pro motore o
difensore del vincolo o altri ministri, vedrà il Preside o il giudice.
Ammessa Feccezione di sospetto, si muteranno le persone, non il gradò
del giudizio, e la sostituzione la fa l’Ordinario; se egli è sospetto,
giudicherà il superiore. Il sospetto si definirà subito, udite le parti,
il promotore, il difensore del vincolo, se intervengono e non sono essi
i sospetti. Quanto al tempo per proporre la eccezione, si starà al. can.
1628.
1618-1619. Negli affari privati il giudice procederà solo ad istanza
delle parti; nei delitti e cose pubbliche per la Chiesa e le anime anche
d’ufficio. Il giudice non supplirà prove ed eccezioni, se non si tratti
di bene pubblico 6 delle anime.
1620. Si mandino avanti le cause e non si protraggano nella prima
istanza oltre i due anni, nè oltre uno nella seconda.
1621-1622. Eccetto il Vescovo, coloro che prendono parte nelle cause
giureranno fedele adempimento presso l’Ordinario o il giudice che li ha
scelti o un loro delegato, e ciò prima di assumere l’ufficio se stabili,
prima della causa se pèr incarico. Anche un Delegato della Sede
Apostolica o l’Ordinario religioso esente, costituito il Tribunale, deve
giurare presente il notaro che ne redigerà l’atto. Il giuramento si fa
invocando il nome di Dio e toccandosi il petto se si è sacerdoti, il
Vangelo se laici. Il giudice ricordi la santità del giuramento, il
delitto di violazione, le pene conseguenti per gli spergiuri. Si fa
secondo la forinola, presenti le parti, se loro interessa.
1623-1624. Nei giudizi criminali sem pre, nei contenziosi se ci fosse
danno, sono tutti tenuti al segreto, al quale sono anche obbligati
quelli che fanno parte di un T ribunale collegiale, prima della sentenza
e sulle discussioni e pareri. Il giudice quando lo crede necessario, può
imporre il segreto a tutti con giuramento. Giudici e ministri non
accetteranno regali.
1625. Chi viola i suddetti obblighi è tenuto ai danni, e l’Ordinario,
o se di lui si tratta, la S. Sede ad istanza della parte o d’ufficio può
punirlo anche con la privazione della carica. La violazione del segreto
è punita con multa e altre pene, non esclusa la privazione delLufficio.
Lo stesso vale per gli ufficiali e uditori.
1626. Se il giudice teme che l’attore disprezzerà la sentenza
contraria, potrà obbligarlo a una cauzione.
CAPITOLO II
ORDINE DELLE PONENZE.
1627. Giudici e Tribunali devono trattare le cause secondo l’ordine
di presentazione, eccetto speciale urgenza dichiarata per decreto del
giudice.
1628-1629. Le eccezioni dilatorie si propongono e discutono prima
della contestazione, se non sor. te dopo o si dichiari con giuramento
es? sere state conosciute dopo. La eccezione di incompetenza assoluta si
può opporre sempre; quella di scomunica, prima della sentenza: anzi i
vitandi, i dichiarati o condannati si escluderanno sempre d’ufficio. Le
eccezioni perentorie ossia di lite finita si discutono prima della
contestazione; chi le porta tardi se non si escludono ne pagherà le
spese, eccetto che provi la buona fede. Altre eccezioni perentorie
debbono presentarsi dopo la contestazione e si esaminano come questioni
incidentali,
1630. Le azioni riconvenzionali basta proporle dopo la contestazione,
ma utilmente in qualunque momento prima della sentenza; si discutono con
Fazione convenzionale, se non si crede più opportuno farlo
separatamente,
1631. Le questioni di cauzione per le spese o di gratuito patrocinio
o altre, si discutono regolarmente prima della contestazione.
1632-1633. Se, posta la questione principale, ne sorge qualcuna
pregiudiziale che si reputa essenziale, questa si discuterà prima dal
giudice. Se sopravvengono questioni incidentali, si svolgono quelle che
agevolano la soluzione della principale. Se non hanno nesso fra loro, si
discuteranno secondo Lordine della proposta; Fazione di spoglio va
subito definita.
CAPITOLO III
TERMINI PER DILAZIONI E FATALI.
1634-1635. I fatali cioè i termini legali per le liti, non possono
prorogarsi; però i termini giudiziali e convenzionali, prima che
scadano, possono per giusta ragione prorogarsi dal giudice, udite o
chiedendolo le parti, purché non si rendano prolisse le liti. Se il
giorno fissato è vacanza, il termine s’intende pròrogato al seguente.
CAPITOLO IV
LUOGO E TEMPO DEL GIUDIZIO.
1636-1637. Sebbene il Vescovo possa giudicare dovunque non c’è
esenzione, pure stabilirà un. aula ordinaria e in questa siavi il
Crocefisso e il Vangelo. Un giudice ingiustamente espulso o impedito può
svolgere altrove Tuffi ciò suo, avvertendone il Vescovo.
1638-1639. L’Ordinario con decreto stabilirà i giorni e le ore per le
sedute e l’amministrazione della giustizia. Però per giusta causa e non
potendosi aspettare, si può in ogni tempo invocare T intervento del
giudice per la propria o la pubblica tutela. Vi è vacanza nelle feste;
gli ultimi tre giorni della Settimana Santa, nei quali nulla si farà se
non per necessità, carità o bene pubblico da riconoscersi dal giudice
nei singoli casi.
CAPITOLO V
PERSONE AMMESSE ALLE DISCUSSIONI E REGOLE PER REDIGERE E CONSERVARE
GLI ATTI.
1640. Sono esclusi dalle discussioni gli estranei e ammessi coloro
che il giudice stimerà necessari. Se tra i presenti qualcuno mancherà di
riverenza e rispetto, può richiamarsi dal giudice con censure e pene, e
per gli avvocati e procuratori anche con la privazione del loro
eserezio.
1641. Se alcuno ignora la lingua, si adibirà un interprete giurato,
designato e non eccepito.
1642-1644. Gli atti della causa e del processo devono scriversi
possibilmente in lingua latina; in volgare le interrogazioni, le
risposte e simili. I singoli fogli saranno numerati e bollati. Il
termine o Tinterruzione saranno notati e sottoscritti dal no taro, dal
giudice o preside. Se la parte 0 il teste non vuole o non può
sottoscrivere, gli si legga notandolo in atti. In appello si
rimetteranno tutti gli esemplari degli atti, integri e firmati; se ciò
non si può, si manderanno al Tribunale superiore gli originali
cautamente; ignorandosi la lingua volgare, si manderanno in latino. Se
non sono redatti bene, possono rifiutarsi e il colpevole pagherà le
spese delle nuove copie.
1645. Finito il giudizio, i documenti si restituiranno alle parti,
eccetto nelle etiminali, se il giudice stima ritenerne qualcuno. I
documenti si conservano in Curia nelrArcKivio pubblico o segreto. I
notari, gli attuari, il cancelliere non rilasceranno copie di atti o
documenti processuali senza mandato del giudice. Le lettere anonime e le
calunniose dovranno distruggersi.
TITOLO IV
Parti in causa.
CAPITOLO I
ATTORE E CONVENUTO.
1646. Chiunque, non impedito, può agire in giudizio e il
legittimamente con' venuto deve rispon' dere.
1647. Ancorché entrambi stabiliscano un procuratore o avvocato,
devono presentarsi secondo le prescrizioni del diritto e del giudice.
1648. Per i minori o minorati rispondono i genitori, tutori o
curatori. Se i loro diritti sono contrastanti o essi sono lontani o
impediti, si nomina un curatore dal giudice. In cause spirituali o
connesse i minori, se hanno raggiunto Fuso della ragione, non hanno
bisogno di consenso per agire e rispondere; compiti i 14 anni, lo
possono anche da sé: altrimenti lo farà il tutore stabilito
dall’Ordinario o un loro procuratore.
1649. A nome di coloro di cui al can. 100, sta in giudizio il Rettore
o l’Amministratore; in contrasto di diritti, un procuratore designato
dall’Ordinario.
1650-1651. Gli interdetti o deboli di mente possono da sé rispondere
solo per delitti propri o per mandato del giudice, altrimenti per mezzo
dei curatori. Si ammette un curatore stabilito dall. autorità civile,
consentendo F Ordinario delPinteressato, che può nominarne un altro.
1652. I religiosi senza consenso dei Superiori possono stare in
giudizio solo per la difesa dei diritti della loro professione contro la
Religione, se vivono legittimamente fuori del chiostro e urge la difesa,
o per denunciare il Superiore,
1653-1654. Gli Ordinari possono rappresentare la Cattedrale e la
Mensa, ma udito il Capitolo o Consiglio amministrativo e avuto il
consiglio o consenso nel caso di alienazione di denaro secondo il canone
1532, I beneficiati possono agire e rispondere per il loro beneficio, I
Prelati e Superiori di Capitoli, Sodalizi e altri Collegi devono avere
il consenso del loro Ente; in caso contrario, gli Enti possono ripeterne
i danni. In difetto però degli obbligati, può agire P Ordinario anche
per mezzo di altri, I Superiori religiosi non possono agire che secondo
le proprie Costituzioni, Gli scomunicati vitandi o tollerati dopo la
sentenza possono agire contro la giustizia o legittimità della
scomunica; per danni spirituali lo faranno per mezzo di procuratore; nel
resto sono esclusi. Altri scomunicati possono agire.
CAPITOLO II
PROCURATORI PER LITI ED AVVOCATI.
1655. In criminale il reo avrà un avvocato scelto da se o dal giudice.
Lo stesso in contenzioso per i minori o in cause di bene pubblico,
potendo il giudice aggiungerne ancora un altro. In altri casi ognuno può
agire direttamente o per avvocati e procuratori, specialmente se ciò è
creduto necessario dal giudice. Il Vescovo, in causa, nominerà un
procuratore.
1656-1658. Può scegliersi un solo Procuratore; che non può farsi
sostituire senza speciale facoltà. Se ne fossero costituiti diversi, ha
luogo fra loro la prevenzione. Gli avvocati possono essere insieme
diversi, ma un medesimo avvocato può fare anche da procuratore. Essi
saranno cattolici, maggiorenni, probi, e solo per eccezione o per
necessità, si può ammettere un acattolico. L’avvocato sarà dottore o
perito in Diritto Canonico; si può ammettere un religioso in cause della
propria Religione. Purché idonei, ognuno può scegliersi gli avvocati e
il procuratore; però l’avvocato deve essere approvato dall’Ordinario o
in generale o per determinata causa. In un giudizio presso un Delegato
della S. Sede, questi approva e ammette l’avvocato. Procuratore o
avvocato in un Tribunale religioso deve essere un alunno della Religione,
approvato dal giudice; se il Tribunale è dell’Ordinario, si può
ammettere un estraneo,
1659-1660. Il procuratore sarà ammesso dal giudice dopo che
presenterà uno speciale mandato firmato dal mandante; se questi è
illetterato, lo supplirà il parroco o il notare della Curia o due testi,
sottoscrivendo; questo mandato si conserverà negli atti.
1661. Anche all’avvocato occorre una speciale commissione.
1662. Il procuratore non può senza un mandato speciale rinunziare
all’azione, all’istanza o agli atti giudiziali; nè fare ciò per cui si
richiede un mandato speciale.
1663-1666. Il procuratore e l’avvocato possono con causa rigettarsi
dal giudice o d’ufficio o a richiesta delle parti. Li rimuove chi li ha
messi, salvi i loro diritti; ma per l’effetto è necessario intimarlo a
loro e se dopo la contestazione della lite, notificarlo al giudice e
all’avversario. Appellare dalla definitiva sentenza spetta al
procuratore. Ad entrambi è vietato comprare la lite o pattuire
esorbitanti compensi o porzioni delle liti. Se ciò fanno è nullo e dal
giudice si possono multare; l’avvocato può essere sospeso e se recidivo,
anche destituito e privato del titolo. Chi si lascia corrompere per
doni, promesse e simili, sarà allontanato e punito con multa, oltre i
danni da rifare.
TITOLO V
Azioni ed eccezioni.
1667-1671. Ogni diritto, se non è stabi' lito altrimenti, è munito di
azione e di eccezione per se perpetua. Chi rivendica una cosa o fa
valere un diritto basato sulla legge, ha azione petitona; chi ne domanda
il possesso, ha azio. ne possessoria. Ogni attore può cumulare le azioni
attenendosi alla competenza del Tribunale. Il reo può opporre varie
eccezioni anche contrarie. L'attore può cumulare Fazione petitoria e
possessoria, purché non si tratti di azione di spoglio, e ugualmente il
convenuto in petitorio può reagire contro Fattore in possessorio e
viceversa. L'attore prima della conclusione in causa può passare dal
petitorio al possessorio, anzi il giudice glielo può concedere dopo la
conclusione, ma prima della sentenza definitiva. Il giudice può anche
definire le due cose con unica sentenza, o prima una e poi l'altra,
secondo stimi più conforme al diritto.
CAPITOLO I
SEQUESTRO E PROIBIZIONE DI ESERCITARE UN DIRITTO.
1672-1675. Chiunque prova aver diritto a una cosa e teme danno se non
è custodita, può per mezzo del giudice ottenerne il sequestro o impedire
l'esercizio di un diritto. Ciò può fare il giudice d’ufficio e
specialmente a richiesta del promotore o difensore del vincolo per il
bene pubblico. Se consta dei diritti di un creditore, si può ordinare il
sequestro del credito, sequestro che può estendersi a depositi presso
altri o ad ogni altra cosa; non però se il danno può altrimenti
ripararsi, offertane cauzione. Le parti, d’accordo, incaricheranno un
sequestratario a custodire la cosa sequestrata e riconsegnarla intatta a
chi di diritto; in caso di contrasto, costui è scelto dal giudice, il
quale, a richiesta, gli assegnerà un compenso.
CAPITOLO II
AZIONI PER DENUNCIA DI NUOVI LAVORI O PER DANNI.
1676-1677. Chi teme danno per un nuovo lavoro, può denun ciarlo al
giudice perchè venga sospeso finché sia data la sentenza sui diritti
delle parti. Il convenuto può ottenere frattanto la continuazione del
lavoro con cauzione di rimettere, occorrendo, tutto come prima. Al
denunziante sono concessi per le prove due mesi che possono prorogarsi o
ridursi dal giudice. Lo stesso dicasi nel caso di una vecchia opera che
subisca notevoli alterazioni.
1678. Chi teme un danno per rovina di edificio, di un albero o altro,
ha azione di danno non fatto, per evitare il pericolo e ottenerne
cauzione.
CAPITOLO III
AZIONI PER NULLITÀ DI ATTI.
1679-1682. Contro la nullità di un atto o contratto si può agire per
ottenerne la dichiara zione. Un atto è nullo quando ne mancano le parti
essenziali o le condizioni richieste sotto pena di nullità. Questa non
nuoce ai precedenti o conseguenti, indipendenti dall. atto. L’ autore di
un atto nullo è tenuto ai danni e alle spese verso le parti lese. Il
giudice non dichiarerà d’ufficio la nullità dell’atto, se non si tratta
di interesse pubblico o di poveri o minori ed equiparati.
1683. Un giudice inferiore non s’inframetterà in atti o strumenti
confermati dah la S. Sede Apostolica, se non riceve da quella un
mandato.
CAPITOLO IV
AZIONI RESCISSORIE E RESTITUZIONI IN INTEGRO.
1684-1686. Chi è stato mosso da timore grave o dolo ad un atto o
contratto non nullo per se, può sperimentare un’azione rescissoria; ciò
inoltre dentro due anni, se il danno supera la metà del contratto.
Questa azione si può proporre anche contro l’autore materiale del timore
o dolo; contro un conseguente possessore di buona o mala fede, salvo a
questo il diritto di reagire contro chi ne fu la prima causa. Se chi
cagionò il timore o dolo spinge alf esecuzione, la parte lesa può
muovere azione di timore o di dolo.
1687-1689. Ai minori ed equiparati, eredi e successori è concessa per
lesione in affare valido ma rescindibile, anche la restituzione in
integrò. Ciò è concesso anche ai maggiorenni a cui senza causa e colpa
venne meno razione rescissoria o altro rimedio ordinario. Per queste
restituzioni è competente il giudice di colui contro cui si chiede,
dentro il quadriennio della raggiunta maggiore età, se si tratta di
minori; dalla lesione e cessazione d’impedimento, se si tratta di
maggiorenni o di persone morali. Ai minori o equiparati può concederla
anche di ufficio il giudice, sentito o richiedendolo il promotore di
giustizia. Con la restituzione tutto torna all’inizio, salvi i diritti
acquisiti in buona fede, prima della do manda.
CAPITOLO V
MUTUE PETIZIONI O AZIONI RECONVENZIONALI.
1690-1692. Se il convenuto r ea gi s c e presso lo stesso giudice
contro l’attore, ha luogo la reconvenzione. Non è ammessa la
reconvenzione della reconvenzione. La reconvenzione ha luogo nelle cause
contenziose che non siano di spoglio, non mai nelle cause criminali.
Quest’azione si propone presso il giudice primo, purché non ne sia del
tutto incompetente.
CAPITOLO VI
AZIONI O RIMEDI POSSESSORI.
1693-1696. Chi ne ha titolo può chiedere il possesso di una cosa o
Teserei zio di un diritto. E alTazione o eccezione possessoria giova
anche a detenzione. Chi per un anno ha il possesso di una cosa o il
quasi-possesso di un diritto, se molestato ha Fazione per ritenerne il
possesso; l’esercizio di questo diritto non è ammesso che dentro un anno
dalla molestia. Anche chi per violenza, di nascosto o precariamente
possiede, può agire per ritenere il possesso, non però contro colui dal
quale Fha tolto in quei modi. Questo vizio può opporsi dal promotore di
giustizia in cause di bene pubblico.
1697. Tra due possessori litiganti prevale chi dentro Fanno abbia
compiuti più atti possessori. Nel dubbio il giudice attribuirà il
possesso indiviso ad entrambi e se ciò non è possibile, si depone la
cosa presso un sequestatario o si sospende il quasi-possesso del diritto
lino all’esito in petitorio.
1698-1699. Chi fu privato violentemente o di nascosto del possesso o
quasi-possesso, ha contro Fautore azione di ricupero o eccezione per lo
spoglio. Quest’azione non è ammessa dopo un anno, l’eccezione invece è
perpetua. Lo spogliato nell’azione o eccezione di spoglio non risponde
se non dopo rimesso nel possesso; ciò che ottiene, subito provato lo
spoglio. Se per la restituzione si teme un pericolo, il giudice
richiesto può sospenderla e ordinare il sequestro della cosa o della
persona fino alla definizione in petitorio.
1700. I giudizi possessori per ritenzione o ricupero si definiscono
citando la parte avversaria; quelli per ottenere il possesso, citando
tutti gli interessati.
CAPITOLO VII
ESTINZIONE DI AZIONE.
1701. In contenzioso le azioni reali o personali si estinguono per
prescrizione, mai quelle sullo stato delle persone.
1702-1703. Ogni azione criminale cessa per la morte del reo, per
legittima condonazione o passato il tempo utile per agire. Fermo quanto
appartiene al S. Uffizio, un’azione criminale si può proporre entro un
triennio, eccettuate le azioni per ingiurie che si estinguono in un
anno; quelle qualificate contro il VI e VII comandamento di Dio, in un
quinquennio; quelle per simonìa o omicidio, in un decennio.
1704-1705. Prescritta Fazione criminale, non si prescrive la
contenziosa per i danni e l’Ordinario può applicare i rimedi del can.
2222. In contenzioso la prescrizione decorre dal momento in cui si potè
agire; in criminale dal commesso delitto. Se questo ha tratto
successivo, si comincia a prescrivere lessando questo tratto. In un
delitto abituale e continuo, dopo Fui timo atto, e il reo è tenuto anche
per quelli connessi, quand’anche singolarmente siano prescritti.
TITOLO VI
INTRODUZIONE DELLA CAUSA.
CAPITOLO I
LIBELLO INTRODUTTORIO DELLA LITE.
1706-1707. Chi vuole agire deve presentare un libello esplicativo del
diritto per cui invoca il ministero del giudice. Chi non sa scrivere, o
è impedito, può farlo a voce davanti al Tribunale, e ciò può anche
ammettersi nelle questioni di poca importanza; il no taro redigerà
sempre tutto, leggendolo all’attore affinchè lo approvi.
1708. 11 libello introduttorio esprimerà il giudice, chi e che cosa
chiede, indicando generalmente le ragioni, il diritto, tutto
sottoscritto dall’attore o procuratore con giorno, mese, anno,
abitazione o residenza.
1709-1710. Il giudice o il Tribunale al più presto ammetterà
l’istanza o la rigetterà dandone le ragioni. Se il libello è rigettato
per vizi sanabili, l’attore ne può presentare un altro e se il giudice
ancora rigetta, ne deve dire il perchè. Contro rigetto si dà ricorso
entro dieci giorni, che sarà subito definito dal Tribunale superiore,
udita la parte, il promotore e il difensore del vincolo. Se il giudice
tarda oltre un mese per la ammissione o il rigetto, l’interessato può
insistere e se non si risponde dentro altri cinque giorni, si può
ricorrere all’Ordinario e contro questo al Tribunale superiore, perchè
si costringa il giudice o lo si sostituisca.
CAPITOLO II
CITAZIONE E DENUNCIA DEGLI ATTI GIUDIZIALI.
1711-1713. Ammessa la domanda, si cita Paltra parte. Se le parti si
presentano da se, non si citano, ma il notaro ne prenderà atto. La
citazione si fa dal giudice e si allega al libello; si denunzia al reo o
ai rei e si notifica alP attore perchè nel giorno ed ora stabiliti si
presentino al giudice. Se la lite è mossa contro chi non ha libera
amministrazione delle cose controverse, si cita chi è tenuto ad agire
per lui.
1714. Ogni citazione è perentoria e non si ripete che nel caso del
can. 1845.
1715-1717. La citazione si denunzia per scheda, con le più minute
indicazioni, luogo e tempo della comparsa, che sigillata sarà
sottoscritta dal giudice o uditore e dal notaro, in doppia copia, una
per il reo, Paltra per gli atti. La citazione si manda per il cursore
che può pure occorrendo andare fuori Diocesi. Non trovando il convenuto,
la si lascia a qualcuno della famiglia, e se non la accettano, la si
riporterà al giudice che la invierà come segue,
1718-1720. Il reo che ricusa la citazione si ritiene citato. Se per
distanza od altro non lo si raggiunge, gliela si manderà per
raccomandata con ricevuta o altro mezzo sicuro. Se tutto fatto si ignora
.l’abitazione del reo, lo si cita per editto che si pubblica nel Patrio
della Curia e in qualche giornale, e nelPimpossibilità basta uno dei due
modi.
1721-1722. Il cursore rilascia la scheda sottoscrivendola, con giorno
ed ora della consegna al reo o a qualcuno di famiglia. Se si cita per
editto, si segnerà il giorno e Fora, nonché la durata delPaffrssione. In
caso di rifiuto, la scheda si riporterà al giudice, indicandone il
giorno e Fora. Il cursore farà rapporto sottoscritto da allegarsi agli
atti. Se fu fatto per posta, si conservi la ricevuta.
1723. Se la citazione non contiene quanto fu prescritto nel can. 1715
o non fu legalmente intimata, è nulla e sono nulli i conseguenti atti
del processo.
1724. Le regole per le citazioni devono adeguatamente osservarsi per
la denunzia di decreti e sentenze.
1725. Fatta bene la citazione o presentatesi spontaneamente le parti,
la cosa non è più integra; la causa diventa propria del giudice o
Tribunale invocato; e se un giudice è delegato, rimarrà anche cessando
il diritto del delegante; la prescrizione viene interrotta e la lite si
dice pendente, nulla più potendosi modificare.
TITOLO VII
Contestazione della lite.
1726-1728. L’oggetto del giudizio è determinato dalla contestazione
della lite, ossia opposizione del reo alla richiesta dell’attore fatta
davanti al giudice per agire. Senza alcuna solennità basta porre davanti
al giudice o delegato, e inserire negli atti la richiesta e la
opposizione, fissando i termini della controversia. Nelle cause più
complicate il giudice invita le parti alla determinazione degli articoli
controversi per concordarne i dubbi.
1729. Se una parte senza ragione non interviene, si dichiara
contumace e d’ufficio con la parte diligente si formulano i dubbi,
comunicandoli al contumace per le eccezioni e perchè si purghi dalla
contumacia ih tempo determinato dal giudice. Presenti le parti e
concordi nella formula dei dubbiose ne farà menzione nel decreto con cui
si approva; e discordanti le parti, il giudice dirimerà la controversia
con suo decreto. La formula stabilita non si muterà che con un nuovo
decreto per grave causa a richiesta della parte o del promotore o del
difensore del vincolo, udite le parti e le loro ragioni.
1730. Prima della contestazione non si procederà ad altri atti, ma si
potrà sentire qualche teste, se c’è pericolo di perderlo.
1731. Contestata la lite non si muta più il libello se non col
consenso del reo e del giudice, salvo compenso per danni e spese. Non
si intende mutato il libello, limitato o mutato il modo di provare;
diminuita la petizione o suoi accessori; modificate le circostanze
rimanendo intonso Toggetto; sostituendo al prezzo l’interesse o
l’equivalente. Il giudice determinerà il tempo per le prove che può a
richiesta delle parti prorogare, ma non a lungo. Il possessore di cosa
altrui non è più in buona fede e, se è condannato, deve i frutti e danni
fin dalla contestazione della lite.
TITOLO VIII
Istanza della lite.
1732. L’istanza comincia con la contestazione, termina come il
giudizio; ma può interrompersi o finire per perenzione o rinuncia.
1733. Se la parte litigante muore, cambia stato, cessa dall’ufficio
per cui agisce, l’istanza s’interrompe finché l’erede o un successore
non la riprenda. Con chiu sa però la causa, l’istanza non s’interrompe,
ma il giudice procederà oltre citando, se c’è, il procuratore, se no
l’erede o il successore.
1734. Se tra due litiganti per un beneficio uno muore o pendente la
lite rinuncia, non s’interrompe l’istanza, ma la prosegue il promotore
nell’interesse della libertà ecclesiastica, eccetto che il benefìcio sia
di libera collazione e l’Ordinario lo aggiudichi al superstite.
1735. Cessando il procuratore o curatore, si interrompe finché non si
nomini un altro o le parti dichiarino di agire direttamente.
1736. Se in prima istanza per un biennio e in appello per un anno non
si fa nessun atto senza contrasto, l’istanza si perirne e in appello la
sentenza impugnata passa in giudicato.
1737-1739. La perenzione è assoluta per diritto e contro tutti, salvo
regresso per indennizzo contro tutori, amministratori, procuratori che
non provino essere senza colpa. Estingue ancora gli atti del processo,
non della causa che si possono per le medesime persone e cose far valere
in altra istanza; per gli estranei valgono come documenti. Le spese sono
a carico dei litiganti.
1740-1741. In qualunque momento l’attore può rinunziare all’istanza;
così pure possono l’attore e li reo per alcuni o tutti gli atti
processuali. La rinunzia per valere deve essere scritta e sottoscritta
dalla parte o da uno speciale procuratore, comunicata alla parte
accettante o non impugnante e ammessa dal giudice; allora ha gli effetti
della perenzione con obbligo alle spese per gli atti rinunciati.
TITOLO IX
Interrogatori delle parti in giudizio.
1742-1743. Il giudice per ben conoscere la verità di un fatto di
pubblico interesse, deve interrogare le parti. In altri casi può per
chiarire una prova data interrogare l’uno o l’altro a richiesta di una
parte o per ufficio. L’interrogatorio delle parti si può fare in
qualunque momento prima della conclusione in causa; dopo, solamente
secondo il can. 1861. Le parti sono tenute a rispondere al giudice e
dire la verità, se non si tratti di delitti commessi da loro stessi. Se
la parte non vuol rispondere, il giudice dirà quanto di ciò è da tenere
conto o se debba prendersi come una confessione. Se la parte rifiuta
illegittimamente di rispondere o sarà provata mendace, verrà punita dal
giudice con rimo zione temporanea dagli atti ecclesiastici e se ci fosse
stato il giuramento, un laico si colpirà di interdetto, un chierico di
sospensione.
1744. In criminale non si obbligherà l’accusato a giurare; in
contenzioso, si esigerà che giuri qualora si tratti di bene pubblico; lo
si può in altri casi secondo prudenza.
1745. L’attore e il reo fra di loro, il promotore e il difensore del
vincolo possono presentare al giudice i quesiti per le parti, che si
chiamano posizioni per le quali si osserveranno i can. 1773 -1781.
1746. Le parti risponderanno o giureranno davanti al giudice
personalmente, salva l’eccezione del can. 1770.
TITOLO X
Prove.
1747-1748. Non occorrono prove per i fatti notori; in ciò che la
legge presume; per fatti asseriti e ammessi dalle parti, se non l’esige
la Legge o il giudice. Chi asserisce è tenuto alla prova, e se l’attore
non prova, il reo si assolve.
1749. Non ammetterà il giudice prove studiosamente dilatorie, se non
per necessità.
CAPITOLO I
CONFESSIONE DELLE PARTI.
1750-1752. Si chiama confessione giudiziale qualunque asserzione di
un fatto contro se e a prò dell’avversario davanti al giudice. Se
trattasi di interesse privato, la confessione di una parte esonererà
l’altra dalla prova. La parte confessa non può contraddirsi se non
subito o provando l’errore e la deficienza della richiesta condizione.
1753. La confessione fuori giudizio, scritta o orale si chiama extra
-giudiziale, e il giudice determinerà quanto valga, se prodotta.
CAPITOLO II
TESTI E ATTESTATI.
1754-1755. È ammessa la prova per testi sotto la direzione del
giudice con le seguenti regole. I testi sono obbligati a rispondere al
giudice e dire la verità. Sono esenti da tale obbligo i parroci e i
sacerdoti su quanto sanno per ragione del loro sacro ministero fuori
confessione; i magistrati, i medici, le ostetriche, i notari e quanti
sono tenuti al segreto per ragione di ufficio; chi cagionerebbe infamia,
vessazione, mali gravi a se, a prossimi parenti e affini. Sarà punito
come le parti chi afferma il falso o nasconde il vero e chi tenta con
doni, promesse o qualunque altro modo subornare testi e periti.
Articolo I
Capacità dei testi.
1756. Tutti possono fare da testi, se non esclusi dal Diritto.
1757-1758. Non sono ammessi come non idonei gli impuberi e di mente
deboli; come sospetti gli spergiuri, scomunicati o infami per sentenza,
scostumati o pubblici gravi nemici; come incapaci, chi comunque ha parte
in causa, tutore, avvocato, ecc.; il sacerdote per quanto proviene dalla
confessione sacramentale, anche liberato dal vincolo, ed esclusa
qualunque cosa nota per la confessione; il coniuge, il consanguineo o
affine, se non si tratti di materia di stato civile o religioso della
persona non altrimenti conoscibile. I non idonei e i sospet' ti
occorrendo potranno udirsi per decreto ad indizio e complemento di
prova, in genere, senza giuramento.
Articolo II
Da chi, come e quanti testi possono prodursi ed escludersi.
1759-1763. I testi sono prodotti dalle parti. Interessando la causa,
anche dal promotore o difensore del vincolo e dallo stesso giudice
d’ufìciò per i minori, loro equiparati e generalmente per interesse
pubblico. La parte producente può rinunziarvi, ma F avversario può
pretenderne Yesame. Ammettere o meno un teste spontaneo appartiene al
giudice, il quale, se vede che ciò si fa maliziosamente, lo respingerà.
Quando si richiede la prova per testi, se ne esprima nome e domicilio e
le posizio ni su cui devono interrogarsi. Se questi non si presenteranno
entro il prescritto giorno perentorio, la domanda si intende decaduta.
Il giudice frenerà la molteplicità dei testi. Le parti devono scambiarsi
il nome dei testi, almeno prima della pubblicazione degli attestati.
1764. Il giudice de ve escludere i testi che gli constino essere
impediti, e con giusta ragione escludere qualcuno a richiesta; e con
questo ha luogo il rifiuto della persona del teste. Chi ha prodotto un
teste non può rigettarlo senza nuova ragione, sebbene possa contestarne
gli asserti. Il rifiuto deve avvenire entro tre giorni dalla
comunicazione dei nomi, non dopo, se non si prova l’ignoranza del
difetto; la disamina del rifiuto si rimanda alla fine della lite, se non
c’è contro o la presunzione o un difetto notorio che si possa subito e
non dopo provare.
1765-1766. I testi si citano con decreto del giudice e i citati
devono comparire o giustificarsi. Il teste che non vuol comparire, o
rispondere, giurare, sottoscrivere, può esservi costretto dal giudice
con pene, e multato per il danno che ne derivi alle parti.
Articolo III
Giuramento dei testi.
1767-1769. Il teste deve anzitutto giurare di dire tutta e solo la
verità. Le parti possono assistere al giuramento dei testi. In materia
del tutto privata si può fare a meno del giuramento, consentendolo le
parti. Anche senza il giuramento, si ricordi dal giudice l’obbligo per
la verità. I testi anche giurati, secondo la gravità o l’opportunità
possono costringersi a giurare la verità del loro esposto o dei
particolari; e possono obbligarsi anche con giuramento al segreto fino
alla pubblicazione degli atti o per sempre.
Articolo IV
Esame dei testi.
1770-1771. I testi devono esaminarsi nella sede del Tribunale. Sono
eccettuati i Cardinali, i Vescovi, le persone illustri che civilmente
godono tale diritto, i quali possono scegliere dove rendere la testi'
monianza; gli ammalati e gli impediti saranno sentiti in casa. Chi è
fuori Diocesi sarà interrogato secondo le istruzioni del giudice del
Tribunale locale. Chi sebbene in diocesi è impedito per la lontananza o
gravi difficoltà, può essere sentito da un sacerdote deputato dal
giudice che redige tutto per un attuario e lo trasmette al Tribunale, Le
parti ordinariamente non assisteran no all’esame dei testi.
1772-1778. I testi saranno esaminati da soli a soli. Sta al giudice
confrontare i testi fra loro o con la parte, se i testi discordino
sostanzialmente in cosa grave e non sia altrimenti facile conoscere la
verità e non si temano scandali e dissensioni. L’esame si fa dal giudice
o da un suo delegato o uditore, presente il notato. Le interrogazioni si
propongono dal giudice ai testi. Se le parti, il promotore o il
difensore del vincolo vogliono farne altre nuove, le propongono al
giudice che le deferirà. Prima si interrogherà il teste sulle
generalità, nome, cognome, origine, età, religione, condizioni,
domicilio, relazioni con le parti, poscia quanto è della causa. Le
interrogazioni saranno semplici, brevi, non capziose nè suggestive nè
offensive, Non si comunicheranno prima ai testi; di qualcosa che fosse
remota, si potrà preavvisare if teste, purché senza pericolo.
Testificheranno a voce e non per iscritto; quando si tratti di calcoli
potranno consultarsi gli appunti. Le risposte si scriveranno subito non
solo nella sostanza, ma nelle parole, eccetto che per piccole cose il
giudice creda bastare la sostanza.
1779-1780. L’attuario noti il giuramento fatto, rimesso o negato, la
presenza delle parti e di altri, le interrogazioni e quanto altro
avviene di importante. Si leggerà subito al teste la sua deposizione
perchè possa aggiungere, sopprimere, correggere, variare.
Sottoscriveranno il teste, il giudice, il no taro.
1781. I testi si possono riesaminare prima di pubblicarne le
deposizioni, escluso ogni inganno o corruzione.
Articolo V
Pubblicazione e rigetto delle testimonianze.
1782. Se le parti non furono presenti si possono divulgare le
testimonianze per decreto del giudice, ciò che si può differire a prove
compiute.
1783-1785. Dopo le pubblicazioni non si può rigettare la persona del
teste, eccetto il caso del can. 1764; i testi si possono rigettare, se
c’è difetto nelle forme o nella sostanza, per falso, variazione,
contraddizione, o sturità, ignoranza e simili. Se non c’è motivo
sufficiente, ii giudice con suo decreto rigetterà la riprovazione, e se
Lammette ne esigerà presto la prova, procedendo come per le incidentali.
1786. Pubblicate le testimonianze non si interrogheranno più i testi
sulle stesse cose, nè se ne ammetteranno dei nuovi se non cautamente e
per gravi ragioni nelle cause che mai passano in giudicato; per
gravissime ragioni nelle altre, rimossa ogni fròde e subornazione, udita
Paltra parte, il promotore o il difensore del vincolo; e tutto per
decreto del giudice.
Articolo VI
Indennizzo dei testi.
1787-1788. Il teste ha diritto alle spese ed all’indennizzo per
cessato lavoro, da determinarsi dal giudice. Se durante il termine
perentorio non è stata depositata la somma nella determinata quantità da
chi vuol indurre dei testi, si intende che a questi siasi rinunziato.
Articolo VII
Valore delle testimonianze.
1789-1791. Nella stima delle testimonianze osservi il giudice la
condizione, la onestà, la dignità della persona; se attesta per scienza
o narrazione o fama; se è coerente o vario, incerto, vacillante; se è
con teste o solo. Se i testi > sono dìscrepanti, il giudice esaminerà se
sono contrari o semplicemente differenti. Un solo teste non fa piena
fede se non qualificato per cose di ufficio. Se due o tre, con
giuramento, sono coerenti per scienza propria meritano fede; eccetto che
per causa grave o dubbio fondato il giudice richieda prova maggiore.
CAPITOLO III
PERITI.
1792-1794. Il Diritto qualche volta per necessità prescrive dei
periti per provare un fatto o la natura di una cosa. La scelta
appartiene al giudice che per le cause private sceglie a richiesta delle
parti; se c’è interesse pubblico, a richiesta del promotore o difensore
del vincolo; e può sceglierne uno o più, se la legge non determina
altrimenti. I periti faranno la perizia secondo verità e giustizia; se
mancheranno, saranno puniti.
1795-1796. Come periti si sceglieranno i meglio provati; gli esclusi
come testi non faranno da periti. Si possono rifiutare come i testi. Il
giudice accettando il rigetto, ne nominerà altri.
1797. I periti s’intende che accettano col giuramento di fedeltà; le
parti possono essere presenti al giuramento e per se anche alla perizia.
1798-1799. I periti dopo aver giurato, se nel tempo stabilito non
adempiono il loro còmpito, sono tenuti ai danni. Sulla loro opera,
sentite le parti, delibera il giudice, che può determinare e prorogare
il tempo per la perizia.
1800. Se si dubita sull’autenticità di una scrittura, si offrono ai
periti analoghe scritture per confrontarle; se c’è contrasto, il giudice
sceglie le scritture d’altronde riconosciute dalla parte, o dalFautore
della scrittura controversa da lui redatta come persona pubblica e che
si conserva in pubblico archivio, o per firme riconosciute da notari o
pubblici ufficiali. Se ciò non basta, il giudice chiamerà lo scrivente
perchè scriva sotto sua dettatura o del perito. Se ricusa, si reputa
legittima la scrittura controversa.
1801-1803. I periti dànno il voto per iscritto o a voce, nel quale
caso un no taro redige, firmando il perito. Possono essere chiamati a
dare spiegazioni per il loro voto, e devono indicare il procedimento
seguito per Yadottato parere, il quale sarà dato separatamente, salvo
prevenzione contraria; in questo caso il giudice noterà le differenze.
Discordando, il giudice interrogherà altri più periti o ne nominerà dei
nuovi, ciò che può : fare se i nominati vengono in sospetto o siano
reputati insufficienti o non idonei.
1804-1805. Il giudice esaminerà bene anche le accidentalità della
causa e quando riferirà, esporrà gli argomenti per Vammissione o il
rigetto delle perizie; disporrà ugualmente per le spese ed onorari,
salvo diritto a ricorso.
CAPITOLO IV
ACCESSO E VERIFICA GIUDIZIALE.
1806-1811. Il giudice decreterà un accesso, quando lo stima utile per
verificare una cosa controversa, determinando in breve il da farsi. Lo
farà per se o per un uditore o per un delegato, potendo portare seco dei
periti. Se teme disturbi può ordinare il non intervento delle parti e
degli avvocati. Per maggior prova e a togliere dubbi, può nelPaccesso
interrogare i testi già chiamati o prodotti. Il notato segnerà giorno ed
ora delPaccesso, con tutti gli atti della ricognizione, che
sottoscriverà insieme al giudice.
CAPITOLO V
PROVA PER ISTRUMENTI.
Articolo I
Natura e fede degli strumenti.
1812-1813. In qualunque giudizio è am messa la prova per mezzo di
documenti pubblici o privati. Pubblici principalmente sono gli atti del
Sommo Pontefice, della Curia Romana, degli Ordinari e gli attestati
autentici dei loro atti; strumenti notarili; atti giudiziali, iscrizioni
di Battesimo, Cresima, Ordinazione, Professione religiosa, Matrimonio,
morte e documenti ricavati dai registri della Curia, Parrocchia,
Religione, ecc. Sono pubblici anche gli atti civili fatti secondo le
leggi del luogo. Documenti privati sono le lettere, i contratti, i
testamenti e scritti particolari.
1814. I documenti pubblici si presumono autentici sino a prova
contraria.
1815. Il riconoscimento o il rigetto di una scrittura si può proporre
in giudizio incidentalmente o principalmente.
1816-1818. I doaumenti pubblici fanno fede del contenuto principale.
Uno privato, se riconosciuto, fa prova contro 1.autore o sottoscrittore
e aventi causa, ma non generalmente contro estranei. Se sono raschiati,
corretti, interpolati o comunque vi ziati, spetta' al giudice
determinarne il valore.
Articolo II
Produzione dei documenti ed azione per esibirli.
1819. I documenti in giudizio fanno prova se sono in originale o
esemplari autentici e depositati, eccetto quelli di dominio pubblico,
come le leggi promulgate.
1820-1821. I documenti si deporranno in forma autentica per essere
presi in esame dal giudice e dall’avversario. Se sorge dubbio sulla
fedeltà di un. esemplare, il giudice può richiedere Yoriginale. Se ciò
fosse impossibile o difficile, si delegherà l’Uditore o si pregherà
l’Ordinario, dando istruzioni, per l’esame e confronto del documento, a
cui possono assistere le parti.
1822. Ciascuno dei litiganti può chiedere la presentazione di
documenti comuni e ordinari, come testamenti, contratti, divisioni di
beni, ecc..
1823-1824. Nessuno è tenuto a esibire un documento, se ciò comporti
danno o violazione del segreto. Però se si può estrarne una parte senza
pericolo, il giudice potrà richiederla. Se una parte rifiuta di esibire
un documento necessario, a richiesta dell’altra parte, udito il
promotore o difensore del vincolo, può il giu dice, con sentenza
interlocutoria, decidere se e come esibirsi, e ricusando la parte, il
giudice determinerà il valore del rifiuto. Se la parte nega possedere il
documento, può il giudice costringerla al giuramento.
CAPITOLO VI
PRESUNZIONI.
1825-1827. La presunzione, 0 probabile congettura di una cosa
incerta, è o di diritto o supposta dal giudice. La presunzione di
diritto è
semplice o è iuris et de iure. Contro la prima si ammettono pròve
dirette o indirette; contro la seconda so lo indirette, cioè sul fatto
che è fondamento della presunzione. Chi è in possesso della prima,
riversa sull’avversario Fonere della prova e, questa mancata, vince la
presunzione.
1828. Le presunzioni che non sono stabilite dal diritto, il giudice
non le produca se non siano ben fondate.
CAPITOLO VII
GIURAMENTO DELLE PARTI.
1829-1831. Se la prova non è completa e il giudice chiede o ammette
ancora un giuramento, questo si chiama suppletorio e ha luogo
specialmente quando altrimenti non si possa appieno conoscere lo stato
della persona. Ma il giudice se ne asterrà in criminale, nelle
contenziose gravi o di cosa aliena alla persona che giura. Lo può
deferire d’ufficio o a richiesta della parte, del promotore o difensore
del vincolo. Regolarmente si deferisce a chi ha più prove, ma il giudice
decreta quando debba deferirsi. La parte, se non si riferisce al proprio
stato civile o religioso, può ricusarlo o riversarlo all’avversario.
Quanto valga tale rifiuto o se debba valere come confessione, lo
deciderà il giudice. Il giuramento può impugnarsi dalla parte contraria.
1832-1833. Se si tratta di'riparazioni di danni, si può deferire per
la quantità il giuramento stimatorio, per il quale il giudice esigerà
dal danneggiato sotto giuramento la nota delle perdite e del loro
valore; se gli sembrerà esagerata, la ridurrà secondo equità e
giustizia, adibendo anche periti.
1834-1836. Prima ed anche pendente la lite e in qualunque momento, si
può, consentendolo il giudice, diri mere definitivamente la questione
principale o incidentale per mezzo del giuramento, il quale è decisorio
e non si può deferire che nelle cose non di grande importanza in cui è
ammessa cessione o transazione, da chi può cedere o transigere, a colui
che potendo transigere non ha prova completa, su di un fatto proprio di
chi giura. Si può revocare, finché non è stato dato, accettarlo,
prestarlo o meno o riferirlo all’avversario. Se prestato, cessa la
questione; se si rifiuta e non si riferisce, il giudice deciderà sul
valore e se ciò possa ritenersi come confessione. Se è riferito
all’altra parte, questa deve prestarle; se no, si perde la causa. Per
riferirlo devonsi avere tutte le precedenti condizioni e P intervento
del giudice.
TITOLO XI
Cause incidentali.
1837-1840. Se accade qualche questione che importi dirimere prima,
sebbene non sia contenuta nel libello, ha luogo una causa incidentale
che si può proporre a voce o per iscritto; e proposta, il giudice, udite
le parti, il promotore o il difensore del vincolo, delibererà se non sia
inutile, se debba decidersi prima della principale; e così ammette o
rigetta il libello. Il giudice determinerà la forma della causa
incidentale; se lo fa in forma giudiziale, si osserveranno tutte le
regole dei giudizi e le dilazioni saranno brevi. Se lo fa per decreto,
in questo si esporranno brevemente le ragioni di fatto e di diritto.
1841. Prima di definire la causa principale può il giudice correggere
o revocare la sentenza interlocutoria, udite le parti e sentito il
promotore o il difensore del vincolo.
CAPITOLO I
CONTUMACIA.
1842-1847. Se il reo citato non interviene nemmeno per procuratore,
si può di chiarare contumace. Non può però il giudice farlo, se non
consta che la legittima citazione sia pervenuta, e il reo potendo non
siasi scusato. Ciò si può provare o con una nuova citazione al reo per
scusarsi o in altro modo. A richiesta della parte, del promotore o del
difensore del vincolo, il giudice potrà dichiarare la contumacia e
proseguire fino alla sentenza e Tesecuzione. Se si pròcede alla sentenza
definitiva senza contestazione, bisogna attenersi alla richiesta nel
libello, contestata la lite, anche all’oggetto della contestazione. Per
infrangere la contumacia il giudice può minacciare delle pene. Se crede
farlo, citerà nuovamente il reo, e se fu vana la seconda citazione,
dichiarerà la contumacia e applicherà le pene. Se il reo recede dalla
contumacia, si ammettono le sue prove evitando le lun gag' gini. Emanata
la sentenza, il contumace può domandare allo stesso giudice la
restituzione in integro per appellare, dentro un trimestre, eccettuate
le cause che non passano in giudicato.
1848. Queste regole valgono anche per chi diventa contumace nel
progresso del giudizio.
1849-1850. Se l’attore al tempo stabilito non si presenta senza
ragione, il giudice ad istanza del reo lo citi nuovamente e se non
interviene e la ' scia svolgere il giudi' zio, lo dichiari con' tumace,
secondo le regole precedenti. La contumacia toglie alFattore il diritto
di proseguire; e ciò per il pubblico bene può chiederlo il promotore o
il difensore del vincolo. Il reo può però chiedere l’abbandono del
giudizio, F annullamento di quanto fu già fatto o la completa
liberazione dalla richiesta dell’atto re o il proseguimento del giudizio
senza Fattore.
1851. Il contumace non purgato è tenuto alle spese e alFinden nizzo
dell’altra parte e se la contumacia è d’entrambe le parti, esse in
solido sono tenute alle spese.
CAPITOLO II
INTERVENTO DI TERZI IN CAUSA.
1852-1853. Chi ha interesse può essere ammesso nel giudizio, deve
però prima della conclusione presentare il libello al giudice;
intervenendo, si ammette al punto dove trovasi il giudizio, dandogli
tempo perentorio per le prove. Se il giudice crede necessario
l’intervento di un terzo, lo chiamerà ad istanza o d’ufficio.
CAPITOLO III
ATTENTATI PENDENTE LA LITE.
1854-1855. Attentato di cesi ogni pregiudizionale innovazione
prodotta dal giudice o dalle parti circa la materia o i termini del
giudizio. Gli attentati sono nulli ipso iure, quindi la parte lesa può
chiederne la dichiarazione di nullità allo stesso giudice; se il giudice
desse sospetto, si può eccepire secondo il can. 1615.
1856-1857. Pendente le questione dell’attentato, si sospende la causa
o se credesi più opportuno, si tratta e si risolve insieme. Le questioni
di attentato si trattano sollecitamente e si definiscono per decreto del
giudice, udite le parti, il promotore o il difensore del vincolo.
Dimostrato l’attentato, il giudice ne decreta la revoca; e chi lo abbia
fatto con dolo o violenza, sarà tenuto ai danni.
TITOLO XII
Pubblicazione del processo, conclusione in causa e sua discussione.
1858-1861. Prima della discussione e della sentenza dovranno
pubblicarsi le pròve. Concessa agli interessati la visione degli atti e
la copia, si intende pubblicato il processo. Completate le prove, si
viene alla conclusione in causa. Ciò ha luogo con decreto del giudice
dopo che o le parti dichiarino nulla avere da aggiungere, o sia passato
il tempo utile, o il giudice dichiari la causa sufficientemente
istrutta. Dopo la conclusione non si ammettono nuove pròve, se non nelle
cause che non passano in giudicato, per documenti nuovi, testi
legittimamente impediti, Se il giudice crede ammetterle, darà tempo per
le difese; altrimenti il giudizio è nullo.
1862-1864. Concluso in causa, il giudice determinerà il tempo per
presentare le difese, che può a richiesta di una parte prorogare e,
consenzienti entrambe, anche abbreviare. La difesa deve essere scritta
con copie sufficienti per i singoli giudici, che si daranno anche al
promotote o difensore del vincolo e si scambieranno fra le parti. Il
Presidente può ordìnare la stampa con i documenti principali e i sommari
degli atti, nel qual caso nulla si pubblicherà senza autorizzazione,
rispettando il segreto. Il giudice o il preside determineranno le
estensioni delle difese.
1865. Comunicate fra le parti le scritture, si assegnerà il tempo per
controrispondere, ciò che si concede generalmente una sola volta; e
concesso ad una parte, vale per P altra.
1866. Le informafiorii orali sono proL bite; è ammessa però davanti
al giudice una moderata discussione,, indicati prima in iscritto i
soggetti, e assegnata Torà e il giorno con Fassistenza di un no taro.
1867. In contenzioso, se le parti sono negligenti nella preparazione
delle difese o si rimettono alla coscienza del giudice, questi, se stima
tutto ben pronto, può passare alla sentenza.
TITOLO XIII
Sentenza.
1868. La sentenza è la definizione di una causa data dal giudice ed è
interlocutoria se decide una incidentale; definitiva se la causa
principale. Ogni altra pronunciazione del giudice si chiama decreto.
1869-1870. Per la sentenza si richiede che il giudice abbia la morale
certezza di ciò che definisce e che essa sia, se la legge non determina
altrimenti, il risultato degli atti e delle prove secondo la coscienza
del giudice. Se gli manca questa certezza, dichiarerà non constare del
diritto dell’attore e libererà il reo, eccettuate le cause di favore
speciale, per cui è tenuto a pronunciarsi. La sentenza la emana il
giudice, il quale, se la causa è complicata, può riservarsi il tempo
necessario per prepararla.
1871. Nel Tribunale collegiale il presidente stabilisce il giorno e
Fora della deliberazione che possibilmente si farà nella sede del
Tribunale. Ognuno porterà le sue conclusioni scritte in fatto e in
diritto, da allegare agli atti col segreto. Ognuno, dopo il ponente, per
anzianità esporrà le singole conclusioni, discurendo specialmente per
stabilire la parte dispositiva della senten za. Nella discussione si può
recedere dalla propria opinione. Se i giudici non vogliono o non possono
addivenire alla sentenza, si rimetterà la decisione ad una nuova
riunione, non al di là di una settimana.
1872. Se il giudice è unico, egli emanerà la sentenza; se vi è un
collegio, si seguirà il can. 1584.
1873-1874. La sentenza deve definire la controversia, determinare al
condannato ciò che deve fare o no, il tempo, il luogo, e il
modo con esposizione delle ragioni in fatto e in diritto. La sentenza
fisserà anche le spese. Nel Tribunale collegiale i motivi li riassume
l’estensore, se non sono già determinati dal collegio. La sentenza si
emana in nome di Dio; poi si dice chi è il giudice o il Tribunale e
chiunque abbia avuto parte nel giudizio; si espongono la fattispecie e
le conclusioni, segue il dispositivo con le ragioni e si chiude con la
data e sottoscrizione dei giudici e del notaro.
1875. Queste regole, in quanto è possibile, si applicheranno alle
interlocutorie.
1876-1877. La sentenza si pubblicherà al più presto, citando le parti
ad ascoltarne la lettura o comunicandola loro presso la Cancelleria o
trasmettendola per mezzo degli ufficiali.
TITOLO XIV
Rimedi di diritto contro la sentenza.
1878. Se si constata un errore materiale nella sentenza, si può
correggere dal giudice con decreto ad istanza non contrastata, e nel
contrasto si liquida Pincidente con decreto in calce alla sentenza.
CAPITOLO I
APPELLO.
1879. Chi si sente gravato dalla sentenza può appellare al giudice
immediatamente superiore.
1880-1882. Non si ammette appello da una sentenza del Papa o della
Segnatura Apostolica; di un Delegato della S. Sede con clausola serica
appetto; se la sentenza è nulla o passata in giudicato; e se è
definitiva con giuramento decisorio; da un decreto del giudice o
sentenza interlocutoria senza forza di definitiva, o quando il diritto
dispone la definizione immediata da sentenza contro contumace non
purgato e quando si è rinunziato all’appello. Questo si fa presso il
giudice, a quo dentro dieci giorni dalla pubblicata sentenza, o subito a
voce davanti al giudice, e il notato ne prenderà atto, o altrimenti in
iscritto salvo il caso del can. 1707.
1883-1884. L’appollo prosegue presso il giudice, a cui si rimette
entro un mese, se il giudice non stabilisce di più. Per proseguire V
appello basta invocare il ministero del giudice superiore con
l’esemplare della sentenza e del libello. Se la parte non ottiene in
tempo dal giudice Pesemplare, non decorrono i termini e si comunicherà
Pimpedimento al giudice d’appello per provvedere.
1885. Avvenendo il caso del can. 1733, in tempo utile, ma prima di
appellare si denuncia la sentenza e dalla denuncia decorrono i termini.
Se avviene dopo 1.appello, con lo stesso effetto si denuncia Fappello
agli interessati.
1886. Passati i fatali, Fappello si intende abbandonato.
1887-1888. L’appello dell’attore giova al reo e viceversa. Se si
appella per un capo, l’avversario può farlo per altri capi, anche sotto
condizione di recedere, se lo fa l’altra parte. Se si determinano alcuni
capi, restano intatti gli altri; in ‘caso diverso s’intende l’appello su
tutto. Se tra molti uno appella, s’intende che appellano gli altri;
l’appellante pagherà le spese, se perde.
1889. L’appello insospensivo sospende l’esecuzione e perciò, lite
pendente, non si innova; in devolutivo non si sospende l’esecuzione.
Ogni appello per se è sospensivo.
1890. Il giudice a quo manderà al Superiore l’esemplare degli atti o
gli originali.
1891. In grado di appello non si ammettono nuove petizioni nemmeno
per utile cumulazione, ma si conferma o si riforma la sentenza in tutto
o in parte, benché con nuove prove si possa di nuovo istruire la causa.
CAPITOLO II
QUERELA DI NULLITÀ CONTRO LA SENTENZA.
1892-1893. La sentenza è nulla insanabilmente, quando è data da un
giudice incompetente o da illegittimo mimerò di giudici in un collegio;
se data tra parti che non possono stare in giudizio; se si è agito per
altri senza mandato, Questa nullità si può sempre pròporre come
eccezione; come azione presso il giudice latore, solo entro trentanni
dalla pubblicazione.
1894-1895. La sentenza è nulla, ma sanabile, quando non vi fu
citazione legittima; se mancano le ragioni della decisione o la
sottoscrizione o la data. Questa querela di nullità si propone con
Pappello dentro dieci giorni o indipendentemente fra tre mesi, innanzi
al giudice latore.
1896-1897. Se la parte ha sospetto del giudice latore della sentenza,
meritamente può esigere un altro giudice in sostituzione. Possono
proporre la querela di nullità anche il promotore o il difensore del
vincolo; anzi lo stesso giudice può di nuovo esaminarla ed emendarla nei
suddetti termini.
CAPITOLO III
OPPOSIZIONI DI UN TERZO.
1898-1899. Se la sentenza offende altri, questi possono invocare il
rimedio straordinario, che dicesi opposizione di un terzo, con cui si.
impugna la sentenza o la sua esecuzione, chiedendone la revisione o
appellando, provando la lesione subita o temuta, che provenga dalla
sentenza, per sua causa o esecuzione. Se ciò non si prova, il giudice
ordinerà l’esecuzione.
1900-1901. Ammessa l’istanza, si osserveranno le regole dell’appello
o delle incidentali, a seconda dei casi e, vincendo, devesi modificare
la sentenza.
TITOLO XV
Cosa giudicata e restituzione in intero.
1902-1903. Si ha la cosa giudicata per una doppia sentenza conforme;
per appello non fatto in tempo o abbandonato; per sentenza definitiva
unica, da cui non si dà appello. Le cause riguardanti lo stato delle
persone non passano mai in giudicato e si possono riproporre con nuove
prove.
1904-1905. La cosa giudicata si presume iuris et de iure vera e
giusta e non s’impugna direttamente, fa diritto fra le parti e impedisce
di trattare di nuovo la medesima causa; si può però chiedere, nei limiti
dei can. 1687 -1688, il rimedio straordinario della restituzione in
intero, se è chiara l’ingiustizia, come quando la sentenza è fondata su
falsi documenti o se ne ritrovano altri in senso contrario; se vien
provata dolosa o manca evidentemente delle prescrizioni legali.
1906-1907. La restituzione in intero la può concedere il giudice
della sentenza, se non è chiesta per sua negligenza, nel qual caso la dà
il giudice d’appello. La domanda di restituzione in intero sospende
1’esecuzione non incominciata; ma se si sospetta che è chiesta ad
artifizio, se ne ordina l’esecuzione con cauzione di indennità per il
richiedente, qualora avrà luogo la restituzione in intero,
TITOLO XVI
Spese giudiziali e gratuito patrocinio.
CAPITOLO I
SPESE GIUDIZIALI.
1908-1910. Nelle cause contenziose possono costringersi le parti alle
spese, se non ne sono esonerate. Il quantitativo delle spese,
retribuzioni e compensi è determinato dal Concilio Provinciale o dal
Congresso dei Vescovi. Può sempre, occorrendo, il giudice chiedere un
congruo deposito o una congrua cauzione. Il vinto rifarà le spese al
vincitore; se si è litigato temerariamente, si è tenuti ai danni.
1911-1912. Può il giudice per qualunque giusta causa, esprimendolo
nella sentenza, dichiarare compensate le spese in tutto o in parte. Se i
condannabili alle spese sono diversi, il giudice li condannerà in solido
per obbligazioni solidali, altrimenti prò rata.
1913. Contro la determinazione delle spese non c’è speciale appello,
ma entro dieci giorni è permesso il ricorso allo stesso giudice che
esaminerà e occorrendo modificherà la tassazione. L’appello contro la
causa principale contiene quello contro le spese.
CAPITOLO II
GRATUITO PATROCINIO O DIMINUZIONE DELLE SPESE.
1914-1915. I poveri hanno diritto al gratuito patrocinio o ad una
diminuzione di spese, chiedendolo al giudice, documentando la richiesta
e la necessità d’agire. Il giudice dopo esame farà la concessione, salvo
a ritirarla se dopo gli consterà del contrario.
1916. Dato il gratuito patrocinio, il giudice nominerà un avvocato
approvato, che non può rifiutarsi sotto pena anche della privazione
d’ufficio. Mancando gli avvocati, il giudice chiederà all’Ordinario una
persona idonea per il patrocinio del povero.
TITOLO XVII
Esecuzione della sentenza.
1917-1921. La sentenza passata in giudicato si può fare eseguire.
Intanto si ordinerà una provvisoria esecuzione per una sentenza non
passata in giudicato, se è necessario per il sostentamento o per urgenti
necessità, purché con cauzioni, pegni o altro sia garantita la revoca
delle esecuzioni. L’esecuzione avverrà dopo il decreto esecutorio
incluso nella sentenza o a parte. Se l’esecuzione esige un previo
rendiconto, questa causa incidentale con tutte le regole sarà esaminata
e risoluta dallo stesso giudice. L’esecuzione la farà per se o per altri
l’Ordinario del luogo della prima sentenza. Se questi si rifiuta, la
farà il giudice d’appello. Per i religiosi eseguirà il Superiore che
emanò la sentenza definitiva o ne dette la delegazione. L’esecutore
seguirà il senso naturale delle parole, esaminando le eccezioni, non il
merito della causa; ma se riconosce ingiusta la sentenza, sospende e
rimanda la parte al giudice.
1922. Nelle azioni reali, fatta all’attore l’aggiudicazione di una
cosa, questa gli sarà consegnata; nelle azioni personali è dato un
quadrimestre per adempiere l’obbligo imposto, che dal giudice si può
restringere a un bimestre e prorogare a un semestre.
1923-1924. Nella esecuzione non si nuocerà al condannato, a cui si
lascerà il necessario alla vita e al suo lavoro, e se si tratta di
chierico, l’onesto sostentamento. Non si eseguirà la privazione di un
beneficio per chi si è rivolto a Roma; e se c’è cura di anime,
l’Ordinario destinerà un vicario sostituto. Contro un reluttante
l’esecutore procederà con mòniti e precetti e quindi gradatamente e per
necessità con pene spirituali e censure.
SEZIONE II
NORME SPECIALI PER ALCUNI GIUDIZI.
TITOLO XVIII
Modi di evitare un giudizio contenzioso.
CAPITOLO I
TRANSAZIONE.
1925-1928. Essendo desiderabile evitare le liti, il giudice nelle
questioni di beni privati, suggerirà una transazione. Ciò può fare prima
di convocare le parti a giudizio o dopo o in momento più opportuno.
Conviene commetterne la proposta a qualche sacerdote possibilmente
giudice sinodale. Nella transazione si starà alle leggi civili del
luogo, purché non contrarie al diritto divino e canonico. Non è ammessa
transazione valida in cause criminali, nè di scioglimento di matrimonio,
nè sul titolo del benefìcio eccetto autorizzazione, nè in cose
spirituali per compensi temporali. Ma in cose temporali annesse alle
spirituali si può transigere con le solennità delle alienazioni. Effetto
ne sarà la composizione o concordia, le cui spese sono a metà fra le due
parti, se non sia stato convenuto altrimenti.
CAPITOLO II
COMPROMESSO PER ARBITRI.
1929-1931. Ad evitare giudizi si può affidare a uno o a diversi che
trattino e definiscano una cosa 0 secondo il diritto come arbitri, ex
bono et aequo come arbitratori. Al compromesso per arbitri si applicano
i canoni 1926-1927. Non possono fare da arbitri i laici in cause
ecclesiastiche, gli scomunicati o infami dopo sentenza, nè i religiosi
senza venia del Superiore.
1932. Qu andò le parti non consentono alla transazione nè
all’arbitrato, si procede al giudizio formale.
TITOLO XIX
Giudizio criminale.
1933. Cadono sotto giudizio criminale i delitti pubblici, esclusi
quelli di cui nei can. 2168-2194. Nei delitti di foro misto non si
procederà, in via ordinaria, contro un laico, se ha ben provveduto il
magistrato civile. La penitenza, la scomunica, la sospensione, lo
interdetto si possono infliggere fuori giudizio, per precetto.
CAPITOLO I
ACCUSA E DENUNZIA.
1934. L’azione criminale è riservata esclusivamente al promotore di
giustizia.
1935-1938. Ogni fedele può denunziare un delitto per bene personale o
pubblico, anzi vi si può essere tenuti per legge positiva o naturale o
per precetto. La denunzia si fa per iscritto o oralmente all’Ordinario,
Cancelliere, Vicario foraneo o Parroco; questi la scriveranno e la
passeranno all’Ordinario. Chi denunzia un delitto deve agevolarne le
prove al Promotore Nelle cause di ingiurie e diffamazione . si richiede
la denunzia o querela della parte lesa. Se però trattasi di ingiurie e
diffamazioni gravi per un chierico o religioso o dignitario o di cui fu
causa un chierico o religioso, l’azione criminale si può promuovere di
ufficio.
CAPITOLO II
INCHIESTA.
1939-1941. Se il delitto non è notorio nè certo, ma si 1 conosce per
voce, pubblica fama, denunzie, querele, inchieste generali, ecc., non si
citerà il reo se non dopo speciali investigazioni, affinchè consti del
fondamento dell’imputazione. Ciò vale se si tratta di pene vendicative,
censure, o dichiaratorie di pene. Questa inchiesta l’Ordinario la può
fare direttamente, ma in genere si servirà di un giudice sinodale, se
non crede affidarla ad altri. L’inquisitore si delega volta per volta ed
ha le stesse obbligazioni dei giudici e deve giurare, astenersi da doni,
ecc.; e non può essere giudice nella stessa causa.
1942-1943. L’Ordinario decide se è il caso di un’inchiesta; nè
valgono le denunce di nemici patenti, di persone vili e indegne o per
non seri anonimi; e tutto dovrà farsi segretamente.
1944-1946. L’inquisitore, occorrendo, può chiamare e sentire alcuni
sotto giuramento; prima di finire può sentire il pro motore e terminata
F inchiesta, col suo voto riferirà all’Ordinario, Questi o un suo
delegato con decreto, se stimerà la denuncia priva di fondamento, ne
farà dichiarazione e rimetterà tutto nell’Archivio della Curia, Se gli
indizi non sono sufficienti, terrà gli atti in Archivio, farà
sorvegliare l’imputato, lo ascolterà e all’uopo lo ammonirà. Se appare
colpevole, lo citerà e si procederà regolarmente.
CAPITOLO III
CORREZIONE DEL DELINQUENTE.
1947-1953. Se l’interrogato confessa, l’Ordinario invece di un
giudizio adibirà, se occórre, una correzione giudiziale, la quale non è
mai am messa nei delitti colpiti di scomunica specialmente o
specialissimamente riservata alla Sede Apostolica; o di privazione di
benefic)io, infamia, deposizione, degradazione; se trattasi di dare una
sentenza declaratoria di pena vendicativa o censura; quando l’Ordinario
non credesse riparato lo scandalo e soddisfatta la giustizia. La
correzione si può tentare due sole volte; dopo la seconda, se c’è
ricaduta, si procede nel giudizio criminale. La correzione può aver
luogo anche nel giudizio prima della conclusione e allora il giudizio si
sospende; se fu inutile la correzione, si procede oltre. Si può adibire
anche quando ci sia stata querela per danni; nel qual caso, con consenso
delle parti, rOrdinario dirime an che la questione dei danni. Se la
soluzione è difficile, la si rimette, al giudizio ordinario e intanto
con la correzione si può provvedere a riparare lo scandalo o emendare il
delinquente. La correzione giudiziale oltre gli ammonimenti deve
contenere rimedi opportuni, penitenze, opere pie per la lesa giustizia e
lo scandalo; e questi rimedi saranno sempre più miti della sentenza di
un giudizio. La correzione si ha per imitile, quando il reo non accetta
o non esegue, le opere imposte.
CAPITOLO IV
ISTRUZIONE DEL PROCESSO E COSTITUZIONE DEL REO.
1954-1955. Se la correzione fu inutile o non fu sufficiente allo
scopo, il Vescovo o Tufficiale incaricato da lui trasmette gli atti al
promotore di giustizia, il quale prepara l’accusa e la passa
regolarmente al giudice.
1956-1959. Nei delitti più gravi l’Ordinario, udito il promotore, può
interdire alFaccusato il sacro ministero, Teserei zio di un ufficio e la
pubblica Comunione, mentre il giudice può imporgli lo allontanamento
temporaneo e la vigilanza, se si teme possa incutere timori ai testi o
subornarli. Queste due azioni si potranno fare, citato il reo comparente
o contumace, dopo averlo sentito e anche nel corso del processo; nè
contro queste disposizioni si dà alcun rimedio di diritto. In tutto il
resto si seguono le norme comuni del Libro IV e per le sanzioni il Libro
V.
TITOLO XX
Cause matrimoniali.
CAPITOLO I
FORO COMPETENTE.
1960-1961. Le cause matrimoniali fra battezzati sono di esclusiva
competenza ecclesiastica. Quelle per gli effetti civili, se principali,
appartengono al foro civile, se accessorie le può definire anche il
giudice ecclesiastico.
1962-1963. Le cause di cui nel can. 1577 ogni volta le tratta chi è
delegato dal Sommo Pontefice; quelle di dispensa dal rato la S.
Congregazione dei Sacramenti; per il privilegio Paolino il S. Uffizio.
Sul rato nessun giudice inferiore si intrometterà senza facoltà
apostolica; ma se in una causa di nullità emerge la non consumazione, si
rimetterà tutto alla Sacra Congregazione.
1964. In altre cause è competente L’Ordinario del luogo della
celebrazione del matrimonio o L’Ordinario del domicilio o
quasi-domicilio della parte convenuta se cattolica.
1965. Se si accusa il matrimonio per difetto di consenso, il giudice
consiglierà a prestarlo; se per difetto di forma o per l’impedimento,
spingerà le parti a rinnovare il consenso legittimamente, o a chiedere
la dispensa.
CAPITOLO II
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE.
1966. Il giudice istruttore per l’inchiesta sul rato sarà uno solo.
1967-1969. In tutte le cause di nullità, inconsumazione o per
dispensa si citerà il difensore del vincolo; il quale ha l’obbligo di
assistere all’esame delle parti,
testi e periti, esibire al giudice gli interrogatori sigillati da
pròporsi e nuove domande emergenti dalPesame; studiare gli articoli
delle parti ed esaminarne i documenti; difendere quanto può la validità
o la consumazione del matrimonio. Inoltre egli ha il diritto di vedere
gli atti in qualunque momento, chiedere e fare prorogare nuovi termini,
esaminare prove ed allegati per opporsi; chiedere altri testi, anche
terminato e pubblicato il processo, e fare osservazioni; esigere la
redazione di altri atti, se unanimemente non contraddica il Tribunale.
CAPITOLO III
DIRITTO DI ACCUSARE IL MATRIMONIO E CHIEDERE LA DISPENSA DAL RATO.
1970-1971. Se non c’è una regolare accusa o richiesta, un Tribunale
collegiale non può assumere e definire una causa matrimoniale. Possono
fare da accusatori i coniugi per separazione o nullità, se essi non
furono causa dell’impedimento; il promotore di giustizia per impedimenti
pubblici. Tutti gli altri possono solamente denunciare la nullità
all’Ordinario o al promotore.
1972-1973. Contro il matrimonio non si inizia un’azione dopo la morte
del coniuge, se non per questioni incidentali. Solamente i coniugi hanno
il diritto di chiedere dispensa dal rato non consumato.
CAPITOLO IV
PROVE.
Articolo I
Testi
1974-1975. I no testi abili nelle cause dei loro congiunti. Nelle
cause per impotenza o inconsumazione i coniugi devono produrre testi di
settima mano fra consanguinei e affini, o almeno vicini di buona fama,
che possono giurare sulla loro probità e veracità nella controversia; a
questi il giudice può aggiungerne altri. Lo attestato di settima mano è
argomento di credibilità per la asserzione dei coniugi, ma non prova
piena, eccetto che sia corroborato da altri argomenti.
Articolo II
Ispezione corporale
1976. Nelle cause di impotenza o di inconsumazione, se non sanguinei
ed affini soconsta altrimenti, si fa dai periti P ispezione corporale di
uno o di entrambi i coniugi.
1977-1978. Chi privatamente ha ispezio nato il coniuge, non potrà far
da perito, ma potrà far da teste.
1979-1981. Per ispezionare l’uomo si scelgono due periti medici; per
la donna due esperte ostetriche, eccetto che la donna chieda due p riti
o lo creda necessario F Ordinario. In quest’ultima ispezione si
osserverà la modestia, presente di ufficiò una dama onesta. Le
ostetriche e i periti faranno le ispezioni separatamente e ognuno farà
la sua relaazione da trasmettere nel tempo stabilito dal giudice. Le
relazioni delle ostetriche si possono fare esaminare da periti medici.
Fatta la relazione, tutti costoro, previo giuramento, saranno
interrogati secondo gli articoli prestabiliti dal difensore del vincolo.
1982. Anche in cause di difetto di consenso per demenza, si chiederà
il parere di periti che abbiano curato Pinfermo.
CAPITOLO V
PUBBLICAZIONE DEL PROCESSO.
1983-1984. Pubblicato il processo è permesso produrre nuovi testi sui
vari articoli. Se debbonsi udire una seconda volta, si osserverà il can.
1781, col diritto di eccepire per il difensore del vincolo. Questi ha
sempre il diritto e su tutto di essere sentito per ultimo, nè il
Tribunale darà la sentenza se non dopo che il difensore del vincolo avrà
dichiarato di nulla avere da aggiungere; e ciò si presume, se egli fino
al giorno stabilito nulla aveva eccepito.
1985. Per le cause di dispensa dal rato, il giudice col voto del
Vescovo e del difensore del vincolo, trasmetterà tutto alla Sede
Apostolica.
CAPITOLO VI
APPELLO.
1986-1987. Dalla prima sentenza di nuT lità appellerà al Tribunale
Superiore il difensore del vincolo, che vi sarà costretto dal giudice,
se si mostra negligente. Se dalla seconda sentenza di nullità il
difensore del vincolo non crederà appellare, i coniugi dopo dieci giorni
possono contrarre un nuovo matrimonio.
1988. Dichiarata la nullità, la si registri nei libri del Battesimo e
dei Matrimoni.
1989. Non passando mai queste cause in giudicato, si possono sempre
trattare di nuovo, in base a nuovi argomenti.
CAPITOLO VII
CASI ECCETTUATI.
1990-1992. Quando da documenti autentici consti non dispensato un
impedimento di disparità di culto, ordine, voto solenne, vincolo,
consanguinità, affinità e cognazione spirituale, l’Ordinario può
sommariamente, citate le parti, dichiarare la nullità del matrimonio,
con Tintervento del difensore del vincolo, il quale contro questa
dichiarazione, se ha fondati dubbi, deve ricorrere al giudice di seconda
istanza, rimettendogli gli atti; questi o conferma la sentenza o decide
di procedere a norma del diritto, rimettendo la causa al Tribunale di
prima istanza.
TITOLO XXI
Cause contro la sacra ordinazione.
1993. Nelle cause contro gli obblighi provenienti dall’ordinazione o
contro la sua validità, si ricorre alla S. Congregazione dei Sacramenti;
se contro la sostanza del rito, al S. Uffizio, che decidono se è da
procedere giudizialmente o in linea amministrativa. Nel primo caso la S.
Congregazione rimette la causa al Tribunale della Diocesi propria del
tempo delTordinazione, e se per mancato rito, al Tribunale della
Diocesi, dove avvenne la ordinazione; per Fappello si sta ai canoni
1594-1601. Nel secondo caso la Congregazione scioglie la questione,
assunte legittime informazioni.
1994. La validità dell’ordinazione può essere impugnata dal chierico,
dall’attuale' Ordinario o da quello nella cui diocesi fu ordinato; ma
solo il chierico può impugnare gli obblighi annessi per ottenerne la
dichiarazione di nullità.
1995-1996. Le norme comuni e quelle sui procedimenti per le cause
matrimoniali dovranno opportunamente osservarsi anche in queste cause.
Il difensore dell’ordine ha gli stessi obblighi del difensore del
vincolo.
1997-1998. Durante la causa si vieterà all’ordinato l’esercizio degli
Ordini, Per essere il chierico libero dagli obblighi occorrono due
sentenze conformi; e per gli appelli si pròcederà come per le cause
matrimoniali.
PARTE II
CAUSE
DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE.
1999. Le Cause di Beatificazione e Canonizzazione sono riservate alla
S. Sede, ed unica competente ne è la S. Congregazione dei Riti. Gli
Ordinari hanno alcune competenze, come appresso.
2000-2001. In queste cause si procede per via ordinaria di non culto
o straordinaria di culto; colla prima si proverà non essersi mai
prestato culto pubblico al servo di Dio, o che lo si fece cessare; con
la seconda, che questi è in possesso di pubblico ed ecclesiastico culto.
Le Cause dei Martiri ordinarie o straordinarie non devono cumularsi, ma
trattarsi separatamente, eccetto che il martirio sia avvenuto in una
medesima persecuzione o luogo. Così saranno sempre ben distinti i
processi e le discussioni.
2002. Per Ordinario qui non s’intende il Vicario Generale, se non ha
mandato speciale.
TITOLO XXII
Persone che hanno parte in questi processi.
CAPITOLO I
ATTORE E POSTULATORE.
2003. Qualunque fedele o gruppo di fedeli possono chiedere
Fintroduzione di una Causa; e questa legittimamente accettata, si ha
diritto di portarla alla fine. L’Ordinario può istruire la Causa
d’uffido o a richiesta.
2004-2008. L’attore può agire da se o per procuratore; le donne per
procuratore, che si chiama Postulatore e deve essere un sacerdote
secolare o religioso domiciliato in Roma. I Postillatori sono uno per
ogni Causa con facoltà di farsi sostituire da Viceposruiatori con
legittimo mandato. I Postulatoti e i Vice-Postulatori debbono esibire il
mandato al Tribunale. Questo mandato è legittimo, quando è ammesso dalla
S. Congregazione, che lo iscrive negli atti; per i Vice-Postulatoti dal
Tribunale, dove agiscono. Il Postulatore deve agire presso i giudici
competenti; fare le spese secondo le istruzioni apostoliche; esibire
testi e documenti; preparare e consegnare ai Promotore della Fede gli
articoli per l’interrogazione dei testi. Il mandato del Postulatore
cessa secondo le norme medesime che per i Procuratori.
CAPITOLO II
CARDINALE RELATORE, PROMOTORI DELLA FEDE E SOTTOPROMOTORI.
2009. Presso la S. Congregazione il Relatore o Ponente sarà sempre un
Cardinale della Congregazione designato dal Pontefice, e il cui ufficio
sarà di interessarsi e riferire quanto è prò o contro la Causa nella
Plenaria.
2010-2012. A difesa del diritto si citerà sempre il Promotore della
Fede, il quale si chiama Promotore Qenerale della Fede; mentre
l’assessore della S. Congregazione che lo assiste si chiama
Sottopromotore. Il Promotore fuori della S. Congregazione si può
stabilire o per tutte le Cause o per le singole. Il Promotore e il
Sottopromotore generale sono scelti dal Papa; presso il Tribunale dell’
Ordinario in un processo apostolico la nomina si fa dal Promotore
Generale e gli si dà il nome di Sottopromotore; altrimenti lo nomina Y
Ordinario. Il Promotore preparerà obiettivi e chiari gli interrogatori,
anche sugli articoli del Postulatore e li presenterà sotto segreto ai
giudici; curerà la legittima citazione dei testi, e muoverà eccezioni;
il giudice però può citarli d’ufficio, voglia o non voglia, purché sia
avvertito, il Promotore.
CAPITOLO III
NOTARE, CANCELLIERE ED AVVOCATI.
2013-2017. In ogni processo ci sarà un notare, il quale presso la S.
Congregazione sarà scelto fra i protonotari partecipanti. I religiosi
non faranno da notati se non per necessità, e mai in Cause della propria
religione. Nei processi fuori Roma può fare da notaro quello della
Curia; in Roma il protonotano della Congregazione e in sua assenza il
notaro del Vicariato. Al notaro si può concedere un aggiunto per
raccogliere, confrontare, trascrivere i documenti. L’aggiunto e il
Cancelliere della Sacra Congregazione saranno sacerdoti integri e
ineccepibili, e il Cancelliere sarà laureato in Diritto Canonico.
2018. Gli avvocati e procuratori presso la S. Congregazione devono
avere la laurea in Diritto Canonico e almeno la licenza in S. Teologia e
un tirocinio compiuto presso un avvocato della Congregazione o del
Sottopromotore generale; gli avvocati inoltre devono avere il titolo di
avvocati rotali.
TITOLO XXIII
Prove per i processi.
CAPITOLO I
PROVE IN GENERE.
2019. In queste Cause le prove devono essere piene e sempre con testi
e documenti.
2020. Per il non culto occorrono almeno 4 testi; per la fama delle
virtù, del martirio, dei miracoli, otto; inoltre due sono chiamati
d’ufficio. Per le virtù e il martirio ci vogliono testimoni de visu e
contesti; i monumenti storici sono d’aiuto. Nei processi apostolici i
testi ex auditu e quelli de visu potranno unirsi insieme sulle prove. Se
nel Processo informativo si hanno testi de visu e nell’apostolico solo
ex auditu, costoro sono di aiuto e si potrà procedere oltre per i
miracoli, quando diano vera garanzia di quanto è esposto. In Cause
antiche di non culto e quelle per eccezioni, le virtù e il martirio si
potranno provare per testi ex auditu, per pubblica fama e per documenti
coevi e riconosciuti autentici. I miracoli si proveranno sempre per
testi de visu e contesti.
2021-2022. Il culto immemorabile si prova con documenti autentici
anteriori di un secolo alla Costituzione di Urbano Vili del 1634, o se
di quel secolo purché si affermino fatti precedenti da cento anni con
tradizione non interrotta. Il culto di lunghissimo tempo permesso dalla
S. Sede si prova con documenti coevi.
CAPITOLO II
TESTI E PERITI.
2023. Nei processi di Beatificazione i fedeli anche non chiamati sono
tenuti a dichiarare alla Chiesa quanto loro sembrerà contrario alla
virtù, ai miracoli o martirio del Servo di Dio.
2024-2029. Come testi devono invitarsi coloro che abbiano avuta
familiarità col Servo di Dio, e tutti dovranno brevemente scrivere
quanto loro consta air Ordinario che lo trasmetterà al Promotore della
Féde, I religiosi manderanno queste lettere direttamente all’Ordinario o
al Promotore o al confessore per trasmetterle. Gli illetterati
esporranno tutto al parroco, I Superiori religiosi sono tenuti ad
agevolare la deposizione dei sudditi senza influenze, Si ammetteranno
come testi consanguinei, affini, familiari, eretici ed infedeli, ma non
mai il confessore nè il giudice in causa da lui trattata, Quanto al
Postulatore, Avvocato e Promotore della Causa, solo in modo accessorio e
dopo dimesso l’ufficio, I medici curanti si chiameranno come testi per i
miracoli, e se non vorranno intervenire, esporranno per iscritto la
malattia e il suo procedimento o si sentiranno per terza persona e la
loro sentenza sarà esaminata da altri, I testi deporranno quanto sanno
di scienza propria, del resto non si tiene conto.
2030. Per provare la santità o il martirio di un religioso, metà dei
testi devono essere estranei.
2031. Se occorrono periti, saranno almeno due e sconosciuti l’uno
all’altro, deputati dal Tribunale a maggioranza di voti e se presso la
Sacra Congregazione, dal Cardinale Ponente, udito il Promotore Generale,
esclusi sempre i testi. 'Il Postulatore non saprà chi siano i periti, e
questi manterranno segreta la nomina e agiranno singolarmente, eccetto
che il giudice permetta lo facciano insieme. Ciascuno riferirà per
iscritto la perizia e poi si ascol teranno singoiar –mente.
CAPITOLO III
DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PROCESSO.
2032-2036. I documenti del Postulatore saranno presentati al
Tribunale, che può esigerne altri. Le testimonianze extragiudiziali non
hanno forza di prova e nemmeno gli elogi funebri fatti o stampati alla
morte; tanto meno le testimonianze ricercate dagli amici. Chi produce
documenti ne dichiarerà l’origine e Vautenticità. Le storie hanno forza
quando si fondano in documenti esibiti nel processo, la cui autenticità
e valore possono essere confermati da testimonianze di persone di grande
autorità che li abbiano adoperati. I documenti storici manoscritti o
stampati sull’antichità e continuità del culto si inseriranno nel
processo e si manderanno alla S. Congregazione per l’esame dei periti.
Se qualcuno trovasi in qualche biblioteca o archivio, impossibile ad
esportarsi, se ne chiederà una copia o la fotografia, autenticata dal
notaro. E se nemmeno ciò è possibile, la S. Congregazione avvisata
incaricherà a questo scopo i suoi periti.
TITOLO XXIV
Processo di Beatificazione per “non culto”
2037. Le persone che devono partecipare al processo, giureranno di
adempiere il loro dovere, osservare il segreto, non accettare regali.
L’Ordinario anche non giudice giurerà il segreto. I testi giureranno
anzitutto di dire la verità, poscia di averla detta; così pure i periti,
gli interpreti, scrittori, uscieri ed altri. Il Postulatore e i
Vice-postulatoci presteranno il giuramento di calunnia, cioè di dire la
verità senza frode. Ciò si farà secondo le regole proprie della S.
Congregazione.
CAPITOLO I
PROCESSI DA FARSI DI PROPRIO DIRITTO DALL’ ORDINARIO.
2038-2041. Per ottenere dalla S. Sede l’introduzione di una Causa,
deve constare della purità della dottrina, della santità, virtù,
miracoli, martirio del Servo di Dio, assenza di impedimenti e culto non
prestato. Quindi l’Ordinario, se ammetterà la domanda, dovrà ricercare
gli scritti del Servo di Dio, istruire il processo informativo di
santità, virtù, miracoli e quello di non culto, A ciò ' è competente
l’Ordinario del luogo della morte o del martirio del Servo di Dio, ma
non lo farà direttamente, se egli è della famiglia. Se esiste un
processo fatto prima di trend anni e interrotto, l’Ordinario redigerà un
processo solo sulla fama di santità e sua continuità. Il Tribunale sarà
composto di un Preside che è l’Ordinario per se o per un sacerdote
delegato con due giudici scelti fra i sinodali. L’Ordinario con decreto
designa il Preside sia che lo faccia egli da se, o per un suo delegato e
i due suddetti giudici insieme al Promotore e al notaro. Le sessioni si
terranno di giorno, in tempo e luogo sacro. Dopo ogni sessione sarà
tutto chiuso e sigillato e non si aprirà che alla seguente sessione; se
trovasi rotto il sigillo, si riferirà alla S. Congregazione.
Articolo I
Requisizione degli scritti del Servo di Dio.
2042-2047. Scritti si intendono le opere del Servo di Dio, anche
stampate, e ogni altra cosa da lui prodotta anche per altre mani. Per
ottenerli VOrdinario farà opportuno e pubblico editto nelle parrocchie,,
invitando i fedeli a questo scopo. Se si tratta di religiosi, si
pubblicherà l’editto in tutte le case e i Superiori devono in coscienza
farlo eseguire. Il Promotore avrà cura che l’editto si divulghi in altri
luoghi. L’Ordinario, a richiesta del Postulatore o anche di ufficio,
farà ricerca degli scritti e se fossero in altra Diocesi, pregherà P
Ordinario a rimetterglieli. Se non si vuol cedere Pori' ginale, si
manderà un autentico apografo alla S. Congregazione; per scritti di
biblioteca ed archivi, si starà al can. 2036. Il notaro ne redigerà una
nota esatta con le loro qualità e sottoscritti dall’Ordinario o da un
suo delegato e dal Promotore della Fede, con sigillo dell 'Ordinario. Il
Postulatore giurerà presso l’Ordinario per la diligente ricerca prima di
farsi, o anche dopo. Se si tratta di una religiosa, la Superiora
Generale o PAbbadessa giurerà di averne fatta ricerca, di averli
consegnati, nè di conoscerne altri.
2048. Se si tratta di un martire, la ricerca si può fare dopo segnata
la introduzione della Causa presso la S. Congregazione, secondo
l’istruzione del Promotore Generale.
Articolo II
Processo informativo.
2049. Il processo informativo si fa dagli Ordinari e se non fu
incominciato entro i trentanni dalla morte, si dovrà provare l’assenza
di qualunque frode o negligenza per procedere oltre.
2050-2053. Nell’escussione dei testi si osserveranno i can.
2019-2020. Non è necessario che consti delle virtù, martirio, miracoli,
basta la pubblica fama, continua, crescente e vigente nel popolo. Dopo
che il giudice avrà proposto ai testi i quesiti allo scopo, si
svolgeranno gli interrogatori proposti dal Promotore e gli articoli del
Postulatore. Il processo informativo non si chiude finché il Promotore
non abbia veduto tutte le lettere trasmessegli e non gli consti
delPesame di coloro di cui nei can. 2023-2025. Quando il Tribunale ha
tutto in atti, udito il Promotore avverte il Postulatore se abbia altro
e dopo un tempo assegnato si chiuderà il processo. AlFordine del giudice
non contraddicendo il promotore, il notaro pubblica il processo e lo
passa allo scrittore designato.
2054-2056. Il transunto si fa a mano come Varchetipo, sottoscrivendo
per Yautenticità il notaro, il giudice, e il promotore con sigillo.
Fatto il confronto, Yarchetipo sigillato si depone in Curia e non si
aprirà senza licenza apostolica, mentre il transunto si chiude con il si
gillo deir Ordinario , facendosi redigere dal notaro due esemplari uno
per la Curia e uno per Roma.
Articolo III
Processo di non culto.
2057-2060. Il Tribunale oltre i testi indotti ne chiamerà altri due,
interrogando tutti sul culto pubblico non prestato al Servo di Dio. Farà
la ricognizione del sepolcro, della came ra dove è morto e di altro che
possa far dubitare sul culto. Se sorge qualche sospetto, farà fare una
accurata inchiesta il Promotore e poscia deciderà il Tribunale.
Articolo IV
Trasmissione di tutto alla S. Congregazione.
2061-2064. V Ordinario, compiuta la perquisizione degli scritti,
spedirà tutto a Roma col processetto delle diligenze usate, e se
trovasse altri scritti dopo, li spedirà ugualmente, L’Ordinario passerà
al Postulatore il transunto del processo informativo per Roma e spedirà
anche tutte le lettere ricevute dai giudici, Promotore, ecc., per
scienza della 8. Congregazione, Rimetterà anche copia del sigillo o un
sigillo uguale. Il processo finito sarà trasmesso alla Sacra
Congregazione per mezzo del Postulatore.
CAPITOLO II
INTRODUZIONE DELLA CAUSA PRESSO LA S. CONGREGAZIONE.
Articolo I
Revisione degli scrìtti.
2065. La S. Congregazione indagherà se vi saranno altri scritti
custoditi da privati o in pubblici archivi.
2066. I revisori degli scritti sono scelti dal Ponente, udito il
Promotore e saranno segreti. Saranno dottori almeno in teologia e se
religiosi, con titoli equivalenti.
2067-2072. Si passeranno dal segretario gli scritti a due revisori
che non si conoscano fra loro; e se questi sono molti, potranno
dividersi fra diversi revisori. Questi esporranno per iscritto argomenti
e ragioni, se vi sia qualche cosa contro la Fede o i costumi e quanto da
essi si ricavi sull.indole e le virtù del Servo dì Dio. Se saranno
discrepanti, se ne nominerà un terzo. Se appare qualche cosa non del
tutto conforme alla Fede o che per le circostanze impressioni i fedeli,
il Papa deciderà se si possa continuare; ma il suo giudizio favorevole
non importa approvazione degli scritti, e il Promotore e i consulto^ ri
possono obiettare contro di essi.
Articolo II
Discussione sul processo informativo.
2073. Riconosciuti dal protonotario intatti i sigilli, il processo
informativo con speciale decreto pontifìciò si apre davanti al Cardinal
Prefetto, che lo passa al Cancelliere per la trascrizione.
2074. Il Ponente, se occorre, farà tradurre in Roma il processo e lo
trasmetterà al revisore.
2075. Il transunto si conserverà in Congregazione e la sua copia
riconosciuta dal Cancelliere si passerà al Postulatore.
2076. L’avvocato o il procuratore faranno un sommario dei transunti
da allegarsi. Il sottopromotore ne attesterà la concordia cogli atti.
2077. Le lettere postillatone si possono esibire, purché siano
spontanee e di scienza propria.
2078-2081. Deciso di procedere oltre, il promotore farà le sue
obiezioni contro Fintrodazione della Causa, alle quali risponderà F
avvocato, Alle obiezioni si premetterà un sunto della vita del Servo di
Dio, a d operando qualunque documento si creda, Le obiezioni e le
risposte saranno brevi e chiare; sono proibite sempre le informazioni
orali,
2082-2084. Il giudizio sul valore del processo informativo, sulla
fama, martirio, assenza di ostacoli sarà dato dai Cardinali in Plenaria,
dove su proposta del Ponente si risponderà: se sia da segnarsi la
Corrimissione dell. introduzione della Causa e allo scopo di cui si
tratta, Se il giudizio dei Cardinali sarà favorevole, si propone al
Santissimo, se vuol compiacersi segnare la Commissione suddetta, e se
sì, il Segretario ne redige e pubblica il decreto. Emanato il decreto,
nient’altro faranno gli Ordinari senza licenza della Sacra
Congregazione, Con la intro duzione non si potrà ancora chiamare
Venerabile il Servo di Dio, e i Postulatoli cureranno che nulla si
faccia che sappia di pubblico culto.
Articolo III
Discussione del processo di non culto.
2085-2086. Segnata la Commissione, i Cardinali discuteranno se è da
confermarsi il non culto pròferito dall’Ordinario. E se diranno che sia
stato prestato del culto, si sospende la Causa finché sia stato tolto
ogni segno di culto e si provi che questo precetto sia stato osservato
per il tempo da loro stabilito, Se L’Ordinario non ha fatto il processo
di non culto, questo si farà per autorità apostolica, e allora il
Promotore della Fede redigerà gli interrogatori per i giudici designati.
Se trattandosi di martirio L’Ordinario omise il processo di non culto,
si farà una Commissione che supplirà, rispondendo agli interrogatori
proposti dal promotore.
CAPITOLO III
PROCESSI APOSTOLICI.
Articolo I
Istruzione del processo apostolico.
2087-2089. Emanato il decreto di non culto si ottengano dal Pontefice
e si spediscano dal Cardinal Prefetto le Lettere remissoriali per fare
il processo apostolico, sia sulla fama di santità, miracoli e martirio,
sia sulle virtù e miracoli in ispecie, o proprio sul martirio e sua
causa. Questi due processi sono distinti e se il primo non si reputa
necessario, si può omettere, Segnata la Commissione e non ancora emanato
il decreto di non culto, si possono concedere le Lettere remissoriali
per il pericolo di perdere le prove per la scomparsa di testi di vista.
Le Lettere remissoriali si mandano almeno a cinque giudici possibilmente
costituiti in dignità. Se fra gli scelti cè L’Ordinario, questi farà da
Preside; se no, il Preside sarà designato dalla Sacra Congregazio ne ,
possibilmente differente da chi fece il primo processo. Se si tratta di
miracoli, si nominerà un perito che sarà presente alle discussioni per
maggior chiarezza. Alle remissoriali si aggiungeranno altre Lettere del
Promotore, con le quali egli designerà due sottopromotori che per lui
assisteranno al processo.
2090-2091. Gli interrogatori si preparano dal Promotore Generale
sulle obiezioni nella introduzione, sulle testimonianze nel processo
informativo, adibendo un perito, se si tratta di miracoli. Le
remissoriali si daranno al Postulatore, che le trasmetterà al Preside
delegato e insieme a qualcuno dei sotto prò inotori si manderanno chiusi
gli interro gatori per i testi,
2092. I giudici delegati presenteranno la delegazione all’Ordinario,
che ne agevolerà il compito,
2093-2094. Il Pre side convocherà al più presto e non al di là di un
trimestre, il Tribunale, e, se impedito, ne avvertirà la S.
Congregazione. Nella prima seduta sceglierà il notaro, un suo aggiunto
e, occorrendo, un perito e un cursore e di tutto prenderà atto il notano
della Curia. Per la validità basta siano presenti il Preside con due
giudici o senza di lui, col suo consenso, tre giudici, un
sottopromotore, un notaro e raggiunto.
2095. Si conchiuderà il processo in un biennio e non potendosi dopo
continuare, sì avvertirà la S. Congregazione della causa del ritardo.
2096-2097. Prima che termini il pròcesso, si farà l’esame delle
spoglie del Servo di Dio, secondo le ricevute istruzioni, osservando in
tutto i canoni suddetti anche per l’esibizione, apertura e trascrizione
del processo.
Articolo II
Giudizio sulla validità del processo apostolico.
2098-2100. Rimesso il processo apostolico alla S. Congregazione,
dovrà constare della validità sua e di quello informativo.Quindi
l’avvocato prima della discussione deve preparare la posizione con
l’Informa zione comprovante essere tutto regolare, con le osservazioni
del Promotore Generale e le risposte dell’avvocato. La validità si
decide dalla Plenaria presenti il Prefetto, il Ponente, e altri tre
Cardinali scelti dal Papa, il Segretario, il Protonotario apostolico, il
Promotore e il sottopromotore. Nella Plenaria, riferendo il Cardinale
Ponente, i Prelati suddetti daranno il loro voto e il Promotore farà le
sue obiezioni; quindi I Cardinali daranno il loro giudizio; se questo è
favorevole e approvato dal Papa, si farà il decreto sulla validità del
processo.
Articolo III
Giudizio sulla eroicità delle virtù in ispecie o sul martirio e sua
causa.
2101-2103. La discussione delle virtù non si comincia se non dopo
cinquanta anni dalla morte del Servo di Dio. Ciò si fa in tre
Congregazioni: antipreparatoria, preparatoria e generale. Ufficiali e
consultori porteranno i voti scritti e alla fine, ciascuno, prima che si
chiuda la Congregazione antepreparatoria o preparatoria, può dire se
recede dal suo voto. Le conchiusioni sono segrete, scritte da Segretario
e i voti rimessi al Promotore.
2104. Nelle Cause dei Confessori si discute il dubbio se consti delle
singole virtù teologali, cardinali e loro annessi in grado eroico e
all’effetto di cui si tratta; nelle Cause di martiri, se consta del
martirio, della sua causa e dei miracoli.
2105-2106. La antepreparatoria la fa il Ponente con gli ufficiali e i
consultori. In essa si produrrà la posizione col sommario desunto dal
processo e con testimonianze e documenti integri; la scrittura
dell’avvocato che illustra la vita, le virtù, il martirio, i miracoli,
ecc.; un sunto del Promotore con le sue osservazioni e risposte deir
avvocato, il voto dei revisori su gli scritti del Servo di Dio.
2107-2111. Non si passerà alla preparatoria, se due parti dei
presenti dettero voti negativi, eccetto che altrimenti decida il Santo
Padre. La preparatoria si compone di tutti i Cardinali della
Congregazione con ufficiali e consultori. La posizione conterrà le
difficoltà del Promotore, quelle dei consultori, le risposte
dell’avvocato, i documenti sugli atti con sommari addizionali e difese.
I Cardinali decideranno, uditi i consultori, se si potrà procedere
oltre. Il Segretario e il Promotore, anche non interrogati, possono
sempre parlare per dare schiarimenti. Il Prefetto riferirà al Santo
Padre sull’esito e le sue ragioni.
2112-2113. La Congregazione generale ha luogo presso il Papa,
assistendovi i Cardinali, Prelati, ufficiali e consultori della S.
Congregazione, e si prepara una nuova posizione con breve relazione di
tutto ciò che è avvenuto, ossia il fatto concordato.
2114-2115. Il giudizio se consta sull’eroicità delle virtù o del
martirio e sua causa, è riservato al Papa; i Consultori,
Prelati, Cardinali dànno voto consultivo. Col mandato del Papa, il
Segretario a di lui nome fa il decreto declaratorio dell’eroicità delle
virtù e del martirio, che si pubblicherà secondo gli ordini del
Pontefice; e allora il Servo di Dio si può chiamare Venerabile, ma ciò
non importa alcun culto pubblico.
Articolo IV
Giudizio sui miracoli in specie.
2116-2117. Per la Beatificazione si richiedono anche dei miracoli.
Però se consta pienamente del martirio e della sua causa, mancando i
miracoli, se ne può chiedere al Santissimo la dispensa. Per la
Beatificazione occorrono due miracoli, se i testi oculari intervennero
dutante i due processi, o se interrogati nel processo apostolico
affermano averlo sentito da chi li ha veduti; tre se i testi furono
oculari nell.informativo, o lo riportarono da chi li aveva sentiti, in
quello apostolico; quattro se in entrambi i processi tutto si prova per
tradizione e documenti.
2118-2120. Alla prova dei miracoli si chiamano due periti, e se
concordano nel rigetto, non si procederà oltre. Trattandosi spesso di
guarigioni, i medici devono essere dei più celebri, anzi per i casi dei
quali si tratta, specialisti. I voti dei periti, brevi e chiari, devono
esporre se il malato fu veramente guarito e se il fatto
proposto come miracolo non si possa spiegare naturalmente. I miracoli
si discuteranno in tre Congregazioni, come Peroicità; però in una non se
ne discuteranno più di due, eccetto la generale dinanzi al Santissimo.
2121. La posizione per Pantepreparatoria avrà P informa zione scritta
dall5avvocato, un sommario delle deposizioni dei f testi, due voti dei I
periti per ciascun miracolo, le obiezioni; del promotore gene rale e le
risposte dell’avvocato.
2122. Per la preparatoria si farà come ? sopra, aggiungendo il ì voto
dei periti. Se nelPantepreparatoria due periti furono concordi, si
destinerà uno , solo per la preparatoria; se uno solo sta per il
miracolo, si nomineranno due nuovi periti; i . Cardinali possono sempre
richiederne altri. Può r avvocato usufruire di un perito nelle sue
risposte, escluso il voto detto di opportunità.
2123. Per la Congregazione generale si osserveranno le prescrizioni
precedenti.
2124. Approvati i miracoli si fa una nuova discussione dinanzi al
Pontefice col dubbio: se si può sicuramente procedere alla
Beatificazione del Servo di Dio, Il Papa decide uditi i voti dei
consultori e dei Cardinali, e, quando vuole, fa emanare il Decreto.
TITOLO XXV
Processo di Beatificazione per via di culto ossia di eccezione.
2125-2227. Per i Servi di Dio che dopo il pontificato di Alessandro
III e prima della Costituzione Urbaniana ebbero un culto per tolleranza,
si può chiederne l’approvazione del Papa, per mezzo di un processo
secondo le seguenti norme. L’Ordinario competente è quello del luogo del
culto o dove sono i documenti, salvo prevenzione, se sono diversi.
L’Ordinario a richiesta del Postulatore ricercherà gli scritti del Servo
di Dio, istruirà un processo sulla fama di santità, virtù, martirio e
miracoli, per rispondere se nel luo go sia costante e comune la fama e
la persuasione della santa vita del Servo di Dio o del suo martirio e
causa e dei miracoli; se là vige il culto e come, per il Servo di Dio.
2128-2130. Trasmessa ogni cosa alla S. Congregazione, riferendo il
Ponente si sottopone ai Cardinali il dubbio: se è da segnarsi la
Commissione introduttiva della Causa. Segnata la Commissione si
spediranno le Lettere remissoriali ai designati dalla S. Congregazione
per fare legalmente il processo apostolico sul caso eccettuato con
sentenza del giudice delegato; dal processo deve risultare l’inizio e la
continuità del culto.
2131-2132. Trasmesso alla S. Congregazione e aperto il processo,
nonché preparata dall’avvocato la posizione colle osservazioni del
Promotore e le risposte dell’avvocato, in Congregazione ordinaria si
propone il dubbio: se debba confermarsi la sentenza del giudice delegato
o se consta del caso eccettuato in modo da poter procedere oltre. La
conferma del Pontefice prova solo l’immemorabile culto prestato e
perdurante fino alla sentenza.
2133. Se la sentenza favorevole è approvata dal Papa, si spediscono
le remissoriali per il processo sulle virtù o sul martirio e sua causa,
secondo le regole.
2134-2135. Emanato il decreto sull’immemorabile culto, eroicità delle
virtù e martirio, il Servo di Dio si ha come beatificato, accedendo la
conferma del Pontefice. Gli si deve allora lo stesso culto e onore che
ai formalmente beatificati.
TITOLO XXVI
Canonizzazione dei Beati.
2136-2137. Finché uno non è in modo formale o equivalente ascritto
fra i Beati, non se ne può richiedere la Canonizzazione. Perchè consti
alla Sacra Congregazione della suddetta Beatificazione, si deve esibire
autentico documento e non avendolo si dovrà fare un processo per provare
il positivo permesso pontificio per il culto, e dopo si emana la
sentenza nella Congregazione ordinaria da sottoporsi alPapprovazione del
Papa.
2138. Dopo una formale Beatificazione , occorrono due miracoli per la
Canonizzazione, tre dopo una Beatificazione equivalente.
2139-2141. Proposto un miracolo, la Congregazione, ad istanza del
Postulatore, farà, se piace al Papa, il Decreto per riassumere la Causa,
e provata la validità dei processi, si discutono i nuovi miracoli. Alla
fine il Pontefice, uditi i voti dei Cardinali e dei consultori, quando
crede decreterà che si può sicuramente procedere alla Canonizzazione, la
quale decretata in Concistoro, si fa con riti solenni secondo le
prescririoni della Romana Curia.
PARTE III
MODO DI PROCEDERE IN CERTE CAUSE E APPLICAZIONI DI SANZIONI PENALI.
2142. Nei processi seguenti si adibirà sempre un notaro che redigerà
gli atti, i quali saranno sottoscritti da tutti gl’interessati e
conservati in Archivio.
2143. Quando sono prescritte, le ammonizioni si faranno a voce
davanti al Cancelliere o un altro ufficiale della Curia o due testi,
ovvero per lettera secondo il can. 1719, redigendone autentico
documento. Si
ritiene ammonito chi impedisce che gli pervenga P ammonizione.
2144. Gli esaminatori, i consultori e il notaro devono, giurando a
principio, osservare il segreto d’ufficio, specie su documenti occulti,
discussioni, numero dei voti e motivi. Se mancano, possono non solo
rimuoversi o altrimenti punirsi dall’Ordinario, ma inoltre sono tenuti
al risarcimento dei danni.
2145-2146. In questi processi si procede sommariamente; due o tre
testi possono indursi d’ufficio o a richiesta, eccetto che l’Ordinario,
uditi i parroci consultori o esaminatori, stimi ciò dannoso. Testi e
periti non si ammettono se non giurati. Dal definitivo decreto non c’è
che il ricorso alla Sede Apostolica, a cui si trasmetterà ogni cosa.
Pendente il ricorso l’Ordinario non conferirà ad altri nè parrocchia nè
beneficio.
TITOLO XXVII
Processo per la rimozione di parroci inamovibili.
2147-2152. Un. parroco inamovibile si può rimuovere per cause che,
anche senza sua grave colpa, rendano nocivo o inefficace il di lui
ministero. Possono fra le altre cause essere l’imperizia o l’infermità
da non potersi nemmeno supplire per un vicario; l’odio costante anche
ingiusto del popolo; la perdita di buona: stima del parroco presso i
buoni; un probabile delitto occulto; la cattiva am ministrazione dei
beni. Qualora l’Ordinario stimi esservi una delle suddette cause, dopo
seria discussione con due esaminatori, per iscritto o a voce inviterà
alla rinunzia il parroco che non sia malato di mente, esprimendone per
la validità i motivi. Se in un determinato tempo il parroco nè rinunzia,
nè produce delle opposizioni allo scopo. l’Ordinario, constatato
l’invito fatto e la mancata risposta, lo rimuoverà; se non consta,
rinnoverà l’invito alla rinunzia o prorogherà il tempo per la risposta.
Se il parroco rinunzia, L’Ordinario dichiare rà vacante la .parrocchia
per rinunzia. Il parroco potrà motivare la rinunzia in un modo a lui
meno molesto, p. e. per soddisfare ai giusti desideri dell’Ordinario. Si
può rinunziare sotto condizione, purché accettabile e accettata
dall’Ordinario, fermo il can. 186. Se il parroco vuoile impugnare la
causa dell’invito, può chiedere una dilazione per de prove, che
l’Ordinario può concedere, purché ciò non sia in danno delle anime; e
poscia L’Ordinario per la validità con gli stessi esaminatori approverà
o rigetterà la opposizione, comunicando per decreto la decisione.
2153. Contro il decreto di rinunzia il parroco entro dieci giorni può
ricorrere allo stesso Ordinario, che per la validità, adibiti due
parroci consultori, esaminerà le nuove ragioni avan zate dal parroco
entro i dieci giorni dal ricorso, e insieme alle prime le approverà o le
rigetterà. Al parroco è permesso produrre dei testi che provi non aver
potuto addurre prima. La decisione gli si comunicherà per decreto.
2154-2155. Rimosso il parroco, L’Ordinario discuterà con gli stessi
esaminatori o consultori come provvedere il parroco con un’altra
parrocchia, ufficio, beneficio o con pensione. A parità di condizioni,
si tratterà chi ha rinunziato meglio di chi è stato rimosso. Ciò farà
L’Ordinario con lo stesso decreto di amozione o dopo, ma quanto prima.
2156. Il parroco subito lascerà libera la casa e consegnerà tutto al
nuovo parroco o economo; ma se è infermo, l’Ordinario gli lascerà della
casa l’uso anche esclusivo durante la necessità.
TITOLO XXVIII
Processo per la rimozione dei parroci amovibili.
2157-2161. Anche un parroco amovibile si può rimuovere per giusta e
grave causa. Per parroci religiosi si osserverà il canone 454. Se
L’Ordinario ha alcune di queste cause, esorti il parroco alla rinunzia,
motivando F esortazione. Se il parroco si oppone, esporrà le sue ragioni
per iscritto che L’Ordinario per la validità vedrà con due esaminatori,
e se non le giudicherà legittime, insisterà nelFesortarlo alla rinunzia,
minacciandogli la rimozione dopo un determinato tempo, che può
prorogare, passato il quale, decreterà la rimozione, provvedendo come
nei casi precedenti a chi rinuncia o è rimosso.
TITOLO XXIX
Trasferimento di parroci.
2162-2163. Per il bene delle anime l’Ordinario può proporre al
parroco un trasferimento ad altra parrocchia, persuadendolo ad
acconsentire. Un parroco inamovibile non può contro volontà trasferirsi
senza autorizzazione apostolica. Un amovibile può esservi obbligato,
purché l’altra parrocchia non sia molto inferiore.
2164-2167. Se il parroco si oppone, esporrà in iscritto le sue
ragioni, e se l’Ordinario crede di non recedere, esaminerà la cosa per
la validità con due parroci consultori. L’Ordinario, riconosciuto
necessario il trasferimento, esorterà paternamente il parroco ad
obbedire, e, rifiutandosi quello, gli assegnerà un tempo perentorio,
passato il quale inutilmente, dichiarerà vacante la parrocchia.
TITOLO XXX
Processo contro i chierici non residenti.
2168-2172. L’Ordinario ammonirà un parroco, un canonico, un chierico
che manca alla legge della residenza, e frattanto se si tratta di
parroco, provvederà perchè non ne soffra la cura delle anime, ricordando
al non residente le pene e fissandogli un tempo per mettersi in regola.
Se il chierico non riprende la residenza e non ne espone la causa,
l’Ordinario dichiarerà vacante la parrocchia o altro beneficio. Se
ritorna, l’Ordinario non solo deve privarlo dei frutti per il tempo
dell’illegittima assenza, ma lo può anche secondo la colpa punire
altrimenti. Se non torna ma si scusa, l’Ordinario con due esaminatori
indaghi sulla legittimità dell’ assenza; e se le cause non risultano
legittime, fisserà un tempo per il ritorno, salva inoltre la privazione
dei frutti per l’assenza.
2173. Se un parroco amovibile non ritorna, l’Ordinario può procedere
alla privazione; se ritorna, gli si imporrà che non si allontani di
nuovo senza scritta licenza sotto pena di priva –zione.
2174. S e un beneficiato inamovibile non riprende la residenza, ma
allega nuove deduzioni, L’Ordinario le discuterà coi medesimi
esaminatori, e se non saranno riconosciute buone, gli si intimerà il
ritorno in tempo prescritto o da prescriversi sotto pena di immediata
privazione del beneficio, Se non ritorna, l’Ordinàrio lo dichiarerà
privato del benefìcio; se ritorna, pro cederà secondo il can, 2173.
2175. In nessun caso l’Ordinario dichiarerà vacante un beneficio, se
non quando
gli consti che, esaminate le ragioni addotte, il chierico avrebbe
potuto per iscritto chiedere la licenza dell’Ordinario.
TITOLO XXXI
Processo contro i chierici concubinari.
2176-2179. L’Ordinario ammonirà un chierico, il quale tenga presso di
se o frequenti una donna sospetta, affinchè allontani o non la
frequenti, minacciandogli le pene contro i concubinari, Se il chierico
non ubbibisce nè risponde, lo sospenda a divinis; se è parroco, lo privi
della parrocchia; se ha un beneficio senza cura di vanirne, passato un
bimestre inutilmente dalla sospensione, lo priverà della metà dei
frutti; dopo altri tre mesi, di tutti i frutti, e dopo altri tre mesi,
del beneficio. Se il chierico non ubbidisce ma adduce delle scusanti, su
queste F Ordinario sentirà due esaminatori e non stimandole sufficienti
darà formale precetto a cui si debba obbedire in breve e determinato
tempo,
2180-2181. L’Ordinario può subito punire un parroco amovibile
disubbidiente, a norma del can, 2177; ma se si tratta di un semplice
beneficiato inainovibile che non obbedisce allegando nuove deduzioni,
l’Ordinario sentirà due esaminatori in proposito; e se neppure queste
risulteranno legittime, l’Ordinario fisserà di nuovo un tempo, passato
il quale inutilmente, pròcederà oltre,
TITOLO XXXII
Processo contro un parroco negligente nei suoi doveri.
2182-2185. Il Vescovo ammonirà un parroco gravemente negligente o
colpevole, richiamandogli alla coscienza gli obblighi e ricordandogli le
pene canoniche contro tali colpe. Se il parroco non si emenda, il
Vescovo lo correggerà e punirà convenientemente, dopo avere di' scusso
con due esaminatori, permessa la difesa e constatato che le mancanze e
le gravi violazioni dei suoi doveri per notevole tempo, sono
inescusabili. Se la correzione e la punizione riuscirono inutili,
rOrdinario, ciò provato come sopra, può privare un parroco amovibile
della parrocchia e un inamovibile di parte o di tutti Ì frutti che
assegnerà ai poveri, e persistendo la cattiva volontà, lo rimuoverà.
TITOLO XXXIII
Processo per la sospensione «ex informata conscientia..
2186-2189. Gli Ordinari possono ex informata conscientia sospendere i
chierici sudditi dall’ufficio in parte o in tutto; ma essendo questo
rimedio straordinario, non vi si ricorre se non nell’mpossibilità di
rimedi normali e ciò si fa per decreto senza formalità giudiziali o
canoniche ammonizioni. Questo decreto sarà dato se è possibile in
iscritto, con l’indicazione del giorno, mese ed anno, dichia rando
espressamente che la sospensione è data ex informata conscientia per
cause note all’Ordinario e quanto dovrà durare, non però in perpetuo.
Questa sospensione si può infliggere come censura; ma allora se ne
esprimerà al chierico la causa. Se la sospensione non è completa,
saranno determinati gli atti proibiti. Se il chierico è sospeso da un
ufficio che dovrà avere un sostituto, questo sarà mantenuto coi frutti
del beneficio, secondo la prudenza del Vescovo; e se il chierico si
sentirà troppo gravato, può chiedere la diminuzione della pensione dall’
immediato superiore, che sarebbe il giudice di appello.
2190-2194. L’Ordinario che procede ex informata conscientia avrà
prove certe della grave colpabilità degna di tanta pena. Di questa
sospensione può essere causa un delitto occulto, non mai uno notorio. A
tale punizione per un delitto pubblico occorre che all’Ordinario
manifestino il delitto testi probi e gravi, i quali però non possono
indursi a testificarlo in giudizio, e non vi sono altre prove
processuali. Basta anche che un chierico con minacce e altri mezzi
impedisca Tini zio o la conclusione di un regolare processo, o se al
processo cominciato si oppongono leggi civili o pericolo di grave
scandalo. Per questa sospensione basta, nel caso di molti delitti, che
uno almeno sia occulto. Sta all’Ordinario manifestare o meno la causa al
chierico; ma facendolo, si manifesti paternamente che la pena non è solo
per espiare la colpa, ma anche per l’emenda e per allontanare
l’occasione di peccato. Se il chierico op pone un ricorso, l’Ordinario
trasmetterà alla S. Sede le prove del delitto che resero necessaria tale
pena.
LIBRO V
DELITTI E PENE
PARTE I
DELITTI
TITOLO I
Natura del delitto e sua divisione.
2195-2196. È delitto la violazione esterna ed imputabile di una
legge, a cui è aggiunta una sanzione almeno indeterminata. Se non consta
altrimenti, ciò si applica anche alle violazioni del precetto penale. La
qualità del delitto si desume dall’oggetto della legge, la quantità
dalla gravità della legge, ' dall’imputabilità o dal danno prodotto.
2197. Il delitto è pubblico, se è divulgato o lo sarà facilmente;
notorio di diritto, dopo la sentenza passata in giudicato o dopo la
confessione giudiziale del delinquente; notorio di fatto, se è
pubblicamente conosciuto in modo che non si possa occultare; occulto,
quando non è pubblico; occulto materialmente, se è ignoto il delitto;
formalmente, se ne è ignota Limputabilità.
2198. Un delitto che leda solo la legge ecclesiastica per sua natura,
è punito dallasola autorità ecclesiastica che, occorrendo, può chiedere
l’aiuto del braccio secolare; se lede unicamente una legge civile, salvo
il can. 120, è punito per diritto dall’autorità civile, sebbene la
Chiesa sia competente per il peccato; un delitto che lede una legge
delle due società, può punirsi da entrambi i poteri,
TITOLO II
Imputabilità del delitto, aggravanti, attenuanti e giuridici effetti.
2199-2200. U imputabilità dipende dal dolo o dalla colpa
nell’ignoranza o nell’omissione di diligenza; quindi tutto ciò che
aumenta, diminuisce, toglie il dolo o la colpa, le fa ugualmente per
Pimputabilità. È dolo la deliberata volontà di violare la legge, a cui
si oppone per l’intelletto il difetto di cognizione, e per la volontà il
difetto di libertà. Data la violazione della legge, il dolo si presume.
2201. E incapace di delitto chiunque, nell’atto, è privo dell’uso
della ragione, e si presumono tali gli abitualmente dementi. Un delitto
commesso durante l’ubriachezza volontaria, toglie una parte
dell’imputabilità, salvo che quella fosse voluta per il delitto; in
quella involontaria, manca o diminuisce l’imputabilità secondo l’uso che
si ha della ragione. Altri simili disturbi o debolezze della mente
diminuiscono, ma non tolgòno Pimputabilità.
2202-2204. La vio lazione di una legge ignorata senza colpa non
s’imputa; secondo la colpabilità dell’ignoranza, varia la imputabilità.
L’ignoranza della sola pena diminuisce alquanto l’imputabilità; ciò che
vale per l’inavvertenza o l’errore. Se la violazione avvenne per
omissione della diligenza dovuta, determinerà il giudice il grado della
diminuita imputabilità; ma se la cosa fu prevista e non si procurò
evitarla, la colpa è vicina al dolo. Invece il caso fortuito non
prevedibile o inevitabile esime dall’ imputabilità. Questa, se non
consta il contrario, è diminuita anche dalla minore età, quanto più si
avvicina all’infanzia.
2205. La violenza fisica assoluta esclude il delitto. Il timore grave
anche relativo, la necessità, il grave incomodo tolgono per lo più il
delitto nelle leggi puramente ecclesiastiche; però se l’atto è
intrinsecamente cattivo o ridonda in disprezzo della fede, dell’autorità
ecclesiastica o in danno delle anime, le cause su ddette diminuis cono,
ma non tolgono l’imputabilità. La legittima difesa contro l’ingiusto
aggressore, se moderata, toglie il delitto; se no, lo diminuisce come
nella provocazione.
2206. La passione, se voluta e alimentata, aumenta l’imputabilità;
altrimenti la di minuisce in ragione della sua forza ed anche la toglie,
se impedisce l’uso della ragione e della libera volontà.
2207. Il delitto, oltre diverse circostanze, I si aggrava per la
maggior dignità del delinquente o dell.offeso, per l’abuso di autorità o
di ufficio.
2208. Recidivo giuridicamente è dai, condannato, ricade in tali
circostanze che fanno supporre la sua pertinacia nella cattiva volontà.
Chi più volte ha commesso delitti anche vari, aumenta la sua
colpabilità.
2209. Chi concorre a un delitto è ugualmente reo, se non vi sono
aggiunte che aggravino o diminuiscano la colpa. Dove è necessario un
complice, sono tutti ugualmente colpevoli se non si prova altrimenti.
Non solo il mandante, ma chi induce a commettere un delitto o vi
concorre è responsabile, come resecutore, se senza la loro opera non si
sarebbe consumato il delitto. Se il concorso rese solo più facile il
delitto, è diminuita l’imputabilità. E chi pienamente ritirò la sua
opera, rimane liberato da ogni responsabilità. Chi concorre con la sua
negligenza, ha un’imputabilità proporzionata all. obbligo negletto. La
lode del delitto, la partecipazione ai frutti, l’occultazione' o
recezione del colpevole e altri atti simili sono tanti nuovi delitti, se
singolarmente sono puniti dalla legge; ma se non si è convenuto prima
col delinquente, non portano la complicità nel delitto commesso.
2210-2211. Il delitto produce Fazione penale per la pena e la
soddisfazione, e Fazione civile per i danni; entrambe si svolgono
secondo i canoni 1552-1959, e lo stesso giudice in criminale può,
instando la parte, svolgere e definire un’azione civile. Tutti i
concorrenti. a un delitto (can. 2209, § 1-3) sono tenuti in solido alle
spese e ai danni, ancorché condannati dal giudice prò rata.
TITOLO III
Tentativo di delitto.
2212-2213. Chi pone od omette un atto per sé conducente al delitto,
ma non consuma 1.atto, perchè ne ha smesso l’intenzione o per
insufficienza di mezzi, commette un tentativo di delitto. Quando sono
posti od omessi gli atti che portano all’esecuzione del delitto e
indipendentemente dalla propria volontà non sortirono l’effetto, il
tentativo si chiama delitto frustrato A tale tentarivo si avvicina
l’atto di chi istiga un altro al delitto, sebbene inefficacemente. E se
il tentativo è punito dalla legge, esso costituisce un vero delitto. I
tentativi di delitto hanno tanto maggiore imputabilità quanto più
accedono al delitto consumato, benché minore che per il consumato. Il
delitto frustrato è più colpevole del semplice tentativo. E libero da
ogni imputabilità chi dalla cominciata esecuzione spontaneamente si
astenne, quando dal tentativo non sia pròvenuto danno o scandalo.
PARTE II
PENE.
SEZIONE I
PENE IN GENERE.
2214. È diritto della Chiesa nativo, proprio e da chiunque
indipendente reprimere i delitti dei suoi sudditi con pene spirituali e
temporali. Si ricordino gli Ordinari di essere pastori e non percussori
e allontanino con esortazioni e ammonimenti i loro sudditi da cose
illecite, in modo da non essere costretti a punirli per il commesso
delitto; e anche in questo caso con la giustizia useranno la
misericordia.
TITOLO IV
Natura, specie, interpretazione e applicazione della pena.
2215-2216. Pena ecclesiastica è la privazione di un bene, inflitta
dalla legittima autorità, per correggere il delinquente e punire il
delitto. I delinquenti sono puniti con pene medicinali o censure; con
pene vendicative e rimedi penali e penitenze.
2217. La pena è determinata o indeterminata secondo che è
tassativamente stabilita nella legge o nel precetto o rimessa,
precettivamente o meno, alla prudenza del giudice o Superiore; di lata o
ferenda sentenza, secondo che essa s’incorre appena compiuto il delitto
o debbasi infliggere dal giudice o Superiore; a iure, se è espressa
nella legge; ab komine, se, pur stabilita nella legge, si infligge per
precetto o per sentenza condannatoria. Ogni pena s’intende di ferenda
sentenza, se non consti tassativamente il contrario.
2218. Nell Infliggere le pene, si osserverà la proporzione col
delitto, desumendola dalla imputabilità, dallo scandalo e dal danno. Non
solo quanto scusa da ogni imputabilità, ma anche ciò che scusa da quella
grave, scusa ugualmente da ogni pena anche in foro esterno, se ciò in
questo è provato. Le mutue ingiurie si compensano, a meno che si debba
condannare una parte per ingiuria più grave, diminuendo, se è il caso,
la pena.
2219. Nelle pene si seguirà l’interpretazione più benigna. Se si
dubita sulla giustizia dell’inflitta pena, questa è da mantenersi,
eccetto un appello in sospensivo. Non si deve estendere la pena da
persona a persona o da caso a caso, anche se vi siano uguali o maggiori
ragioni, salvo il canone 2231.
TITOLO V
Superiore con potere coattivo.
2220-2222. Chi ha potere di far leggi o imporre precetti, può
annettervi delle pene; chi ha potere giudiziale, deve solo applicar le
pene a norma del Diritto. Il Vicario Generale senza mandato speciale non
può infliggere pene. Un legislatore, entro i limiti della sua
giurisdizione, può per speciali circostanze annettere una pena o
aggravarla ad una legge sua o dei suoi predecessori, ed anche ad una
legge divina o ecclesiastica. Per lo scandalo o per speciale gravità
della trasgressione, il Superiore può infliggere una giusta pena, non
sancita dalla legge e senza previa minaccia; altrimenti bisogna prima
ammonire il reo e minacciarlo della pena per la trasgressione, se, ciò
non ostante, egli violi la legge. Il Superiore nel dubbio'di un delitto
o anche se ne è prescritta Fazione penale, non deve pro muovere un
chierico, di cui non gli consti Pidoneità; e per evitare uno scandalo
può inibirgli il Ministero, rimuoverlo dalPufficio a norma del diritto,
senza che nel caso questi provvedimenti abbiano ra gione di pena.
2223. NelPapplicazione delle pene il giudice non deve aumentarle
senza straordinari e aggravanti motivi. Se si tratta di pena di ferenda
sentenza, con formule facoltative, sta alla sua prudenza infliggerla o
temperarla. Se la legge ordina una pena, egli dovrà infliggerla; sta
però alla sua coscienza o differirne l’applicazione per evitare mali
maggiori o non infliggerla se il reo è emendato o ha riparato lo
scandalo; se sia stato già punito civilmente o sta per esserlo;
temperare la pena o adibire un rimedio penale o una penitenza, se vi
sono opportune circostanze. Sta alla prudenza del Superiore dichiarare
una pena di lata sentenza; ma dovrà darsi la sentenza, esigendolo una
parte o il bene pubblico.
2224. Ordinariamente sono tante le pene quanti i delitti. Se per il
numero dei delitti sarebbe grande il cumulo delle pene, il giudice può
infliggerne una più grave con l’aggiunta di qualche rimedio penale o
penitenza anche con opportune mitigazioni , Se la pena è per tentato o
consumato delitto, e questo ha luogo, s’infliggerà la pena stabilita per
la consumazione.
2225. Se la pena è per sentenza, se ne osserveranno le regole; se per
precetto, si dichiarerà e infliggerà per iscritto o davanti a due testi,
indicando le cause delle pene, salvo il can, 2193,
TITOLO VI
Soggetto al potere coattivo.
2226. Chi è tenuto alla legge o a un precetto, è soggetto alla pena
annessa, se non è esente. Se una legge penale posteriore muta
l’anteriore e il delitto fu commesso prima, si applicherà la legge più
favorevole al reo. Che se la legge posteriore abolisce la legge o la
sola pena, questa cessa, se non si tratta di censure già incorse. La
pena segue dovunque il reo.
2227. Solo il Romano Pontefice può infliggere o dichiarare una pena
contro coloro di cui al canone 1557, § 1. Non sono per se compresi nelle
leggi penali i Cardinali, nè i Vescovi in quelle di lata sentenza per
sospensione o interdetto.
2228. La pena non s’incorre, se non è completamente commesso il
delitto.
2229. L’ignoranza affettata della legge o della sola pena non scusa
da nessuna pena di lata sentenza; ma quando la legge dice: presunse, osò
scientemente, studiosamente, temerariamente, a bella posta fece o altro
simile, che comporti vera diminuzione d’imputabilità per l’intelletto o
per la volontà, si resta esenti dalle pene di lata sentenza. Se la legge
non ha quelle espressioni, l’ignoranza crassa o supina non scusa da
alcuna pena di lata sentenza; altrimenti scusa dalle pene medicinali,
non dalle vendicative; l’ubriachezza, l’omissione della diligenza, la
debolezza della mente, la passione, anche se diminuiscono
l’imputabilità, finché c’è la grave colpa, non scusano dalle pene di
lata sentenza; nemmeno scusa il timore grave per delitti in disprezzo
della fede, dell’autorità ecclesiastica, e con pubblico danno delle
anime. Gjjcorchè il reo sfugga la censura, gli si può sempre infliggere
altra opportuna pena 0 penitenza,
2230. Gli impuberi sono scusati dalle pene di lata sentenza e saranno
opportunamente puniti con pene medicinali o vendicative; ma i puberi che
li indussero alla violazione della legge o concorsero al delitto, inco
rrono la pena stabilita,
2231. Se molti hanno concorso a un delitto, sebbene la legge nomini
uno solo, sono soggetti anche quelli del can. 2209, § 1-3 alla stessa
pena; gli altri con pena proporzionata ad arbitrio del Superiore, se
nulla è particolarmente stabilito dalla legge,
2232. Una pena di lata sentenza colpisce il delinquente in ambo i
fori, ma prima però della sentenza dichiaratoria egli non è tenuto a
osservarla con pericolo d’infamia; in foro esterno lo si può obbligare
solo in caso di delitto notorio. La sentenza dichiaratoria rimanda la
pena al momento del commesso delitto.
2233. Nessuna pena sarà inflitta, se non si è certi del delitto e non
vi sia prescrizione; nel qual caso, se si tratta di censura, si
riprenderà il reo e lo si ammonirà perchè receda dalla contumacia, pur
concedendo un congruo tempo per la resipiscenza; e se questa non viene,
si può infliggere la censura,
2234. Chi commise vari delitti, non solo può essere punito più
gravemente, ma lo si può sottoporre a vigilanza o ad altro rimedio
penale.
2235. Un delitto frustrato o un tentativo di delitto, se non sono
colpiti come delitti distinti, si puniranno con congrua pena, salvo il
canone 2213.
TITOLO VII
Remissione delle pene.
2236-2239. La remissione di una pena per assoluzione o dispensa, si
può concedere da chi emanò la pena o da un suo Superiore, Successore o
autorizzato. Chi può esimere dalla legge, può rimettere Y annessa pena.
Il giudice, applicata la pena stabilita, non può più rimetterla. Nei
casi pubblici F Ordinario può rimettere una pena di lata sentenza,
eccetto i casi portati in contenzioso, le censure riservate alla Sede
Apostolica, le inabilitazioni a benefici, uffici, • dignità, voce attiva
e passiva e le loro privazioni; la sospensione perpetua, l’infamia di
diritto, la privazione del patronato o di privilegi e grazie
apostoliche. Nei casi occulti può l’Ordinario per se o per altri
rimettere le pene comuni di lata sentenza, eccetto le censure
specialissimamente e quelle specialmente riservate alla Sede Apostolica.
La remissione estorta con violenza o timore grave è nulla. La pena si
può rimettere ad uno presente o assente, in modo assoluto o
condizionato, in foro esterno o solamente interno; si può fare a voce,
ma è meglio farla in iscritto, se così fu inflitta.
2240. Per la prescrizione delPazione penale vale il canone 1703.
SEZIONE II
PENE IN SPECIE.
TITOLO VIII
Pene medicinali o censure.
CAPITOLO I
CENSURE IN GENERE.
2241-2242. La censura è una pena per la quale il battezzato
delinquente e contumace viene privato di beni spirituali e loro annessi,
finché, recedendo dalla contumacia, ottiene Passoluzione. Le censure
specialmente di lata sentenza e più di tutte la scomunica non si
infliggeranno che sobriamente e con circospezione. Con la censura si
punisce solo un delitto esterno, grave, consumato, con contumacia, sia
pure contro un delinquente sconosciuto. Per la censura di ferenda
sentenza, è contumace chi ammonito non desiste dal delitto, non fa
penitenza, non ripara i danni e lo scandalo; per quella di lata
sentenza, basta la trasgressione, se non havvi una scusante. Cessa la
contumacia, se a giudizio dell’assolvente il reo, veramente pentito del
delitto, dà congrua riparazione per danni o scandalo o almeno lo
promette.
2243. Le censure inflitte per sentenza colpiscono subito; e da esse
non si dà appello che in devolutivo; per le inflitte a modo di precetto
si dà solo ricorso pure in devolutivo. L’appello o il ricorso da una
sentenza o precetto minacciante censure anche di lata sentenza non
ancora contratte, non sospende la sentenza o il precetto nè le censure,
salvo che sia ammesso appello o ricorso in sospensivo; in altri casi si
sospende la censura, ma devesi eseguire la sentenza o il precetto, a
meno che il reo non interponga appello o ricorso non dalla sola pena, ma
anche dalla sentenza o precetto.
2244. La censura di lata sentenza si può moltiplicare per diversi
delitti commessi con una medesima o distinta azione o se lo stesso
delitto si ripete; se il delitto punito da vari Superiori si commette
una o più volte. La censura ab homine si moltiplica, se per più precetti
o sentenze, o per le loro parti si infliggono singole censure.
2245-2247. Le censure sono riservate o no. Quelle ab homine sono
riservate a chi le infligge, al Superiore, successore o delegato; quelle
a iure sono riservate all’Ordinario o alla Sede Apostolica; di queste
ultime altre sono riservate semplicemente, altre in modo speciale, altre
in modo specialissimo. Affinchè la censura di lata sentenza sia
riservata, deve essere espresso chiaramente; nel dubbio la riserva non
ha luogo. La riserva non si aggiungerà che per la gravità del delitto,
la necessità della disciplina ecclesiastica, la cura della coscienza dei
fedeli. Essa è di stretta interpretazione e se impedisce i sacramenti,
importa riserva del peccato; ma se si è scusati o assoluti dalla
censura, cessa anche la riserva del peccato. Alla censura riservata alla
Sede Apostolica nonne aggiungerà altra l’Ordinario. La riserva in un
territorio non vale in un altro, ancorché uno esca per farsi assolvere;
quelle ab homine sono riservate dappertutto. Se il confessore, ignorando
la riserva, assolve dalla censura e dal peccato, vale l’assoluzione,
purché la censura non sia ab homine o in modo specialissimo riservata
alla Sede Apostolica.
2248-2251. La censura si toglie solo con l’assoluzione, che non può
negarsi a chi recede dalla contumacia; chi assolve può infliggere una
pena vendicativa o penitenza. La censura tolta rinasce solo nel caso che
non si adempia l’onere imposto sotto pena di reincidenza. Chi è colpito
da più censure, può essere assolto da una e non dalle altre. Chi domanda
1’ assoluzione deve determinare i casi, altrimenti rimane assolto solo
dal caso espresso; ma se l’assoluzione fu generale, e c’è la buona fede,
vale per tutte, eccetto le riservate in modo specialissimo alla Sede
Apostolica; ma non vale per le taciute in mala fede. Se la censura non
interdice i sacramenti, il censurato ben disposto può assolversi dal
peccato, rimanendo la censura; altrimenti deve prima essere assolto
dalla censuta. Nel foro sacramentale T assoluzione è contenuta nella
comune rituale forinola; in foro non sacramentai e qualunque forinola
vale: ma se trattasi di scomunica, conviene usare quella contenuta nei
ri tuali. Se Passoluzione è data in foro esterno, vale nei due fori; se
nell’interno Passolto, escluso lo scandalo, può comportarsi come tale in
foro esterno; ma il Superiore può far valere la censura, se non si può
almeno presumere l’assoluzione in foro esterno, finché in esso non sia
assolto.
2252-2254. Chi in pericolo di morte fu assoluto da un sacerdote senza
facoltà da censura ab homine o specialissimamente riservata alla Sede
Apostolica, risanato, dovrà ricorrere per la pri aìl’infliggente, per
quella a iure alla Penitenzieria, al Vescovo o ad altro che ne ha
facoltà, e stare ai loro ordini. Fuori del pericolo di morte, possono
assolvere da censure non riservate qualunque confessore in confessione;
extra, chi ha giurisdizione sul reo; da censura ab homine quello a cui è
riservata, anche se il reo dimora in un altro luogo: da censura
riservata a iure, l’infliggente, il Superiore, il successore o un
delegato. L’Ordinario del luogo può assolvere dalle censure riservate al
Vescovo o airOrdinario anche i pellegrini; dalla riservata alla Sede
Apostolica, quella o chi ne ha facoltà, secondo le riserve. Nei casi più
urgenti, per evitare scandalo o infamia, o per angustie del reo,
qualunque confessore può assolvere nel foro sacramentale dalle censure
di lata sentenza riservate, imponendo sotto pena di reincidenza di
ricorrere dentro un mese, almeno per lettera o per il confessore, alla
Penitenzieria, al Vescovo o a chi ne abbia facoltà, e stare ai loro
ordini. Nulla però impedisce al reo di ricorrere ad altro confessore che
ha facoltà e, ripetuta la confessione almeno del delitto con censura,
riceverne l’assoluzione; nel qual caso non è più tenuto al resto. Se
questo ricorso è moralmente impossibile, il confessere può assolvere
senza onere di ricorrere, imponendo quanto è di dovere oltre le
penitenze e soddisfazioni per la censura, sotto pena di reincidenza se
il penitente non adempie ciò, nel tempo stabilito dal confessore.
CAPITOLO II
CENSURE IN SPECIE.
2355. Sono censure: la scomunica,l’interdetto e la sospensione. La
scomunica colpisce solo le persone fisiche delinquenti, anche se
inflitta a un corpo morale; Yinterdetto e la sospensione, anche la
comunità come persona morale; la scomunica e Pinterdetto, colpiscono
anche i laici; la sospensione, solo i chierici; L interdetto anche il
luogo; la scomunica è sempre censura; l’interdetto e la sospensione
possono essere censure o pene vendicative, ma nel dubbio si presumono
censure.
2256. Nei canoni seguenti per divini uffici s’intendono funzioni di
ordine per il culto, per istituzione divina o della Chiesa, fatte solo
dai chierici; per atti legittimi ecclesiastici gli uffici di
amministratore, giudice, uditore, relatore, difensore del vincolo,
promotore di giustizia e fede, notaro, cancelliere, cursore e apparito
re, avvocato e procuratore, padrino di battesimo e cresima, votante
nelle elezioni ecclesiastiche, l’esercizio del diritto di patronato.
Articolo I
Scomunica.
2257. La scomunica è una censura che esclude dalla comunione dei
fedeli con inseparabili effetti secondo i canoni, e si dice anathema
specialmente se è inflitta con la solennità del Pontificale.
2258. Gli scomunicati sono vitandi o tollerati. E vitando solo lo
scomunicato nominatamente dalla S. Sede, pubblicamente denunziato, con
espresso obbligo di evitarlo, salvo il can. 2343.
2259-2261. Lo scomunicato non può assistere ai divini uffici, ma solo
alle prediche. Se un tollerato assiste passivamente, non deve
espellersi; bensì se è vitando, e se non si può, senza grave incomodo,
si cessi dalle funzioni. Dall’assistenza attiva, che importi
partecipazione, deve espellersi il vitando e chiunque altro dopo la
sentenza o comunque notoriamente scomunicato. Uno scomunicato non può
ricevere i sacramenti, anzi dopo la sentenza nemmeno i sacramentali. Per
la sepoltura si osserverà il can, 1240, Non può lecitamente compiere o
amministrare sacramenti o sacramentali, I fedeli però possono, per
giusta ragione, richiedergli sacramenti e sacramentali, specialmente se
mancano altri, nè egli è obbligato a chiederne la causa. Ma dai vitandi
o dagli altri dopo la sentenza, solo in punto di morte si può chiedere
Passoluzione; gli altri sacramenti e sacramentali solo in mancanza di
altri ministri,
2262-2264. Lo scomunicato non partecipa alle indulgenze, ai suffragi,
alle pubbliche preci. Però non è proibito che, privatamente, i fedeli
preghino per lui e che senza scandalo i sacerdoti applichino per lui; ma
se è vitando, solo per la sua conversione. Sarà allontanato dagli atti
legittimi; non può agire in cause ecclesiastiche, se non secondo il can.
1654; non può esercitare uffici nè godere di privilegi già concessi.
Ogni suo atto di giurisdizione è illecito, e dopo la sentenza anche
invalido; altrimenti sarebbe valido e, se richiesto dai fedeli, anche
lecito.
2265-2266. Ogni scomunicato è privo del diritto di eleggere,
presentare, nominare; non può ottenere dignità, uffici, benefici,
pensioni o altri incarichi nella Chiesa nè essere promosso agli ordini.
Eccetto ciò che dipende dall’ordine sacro, per il resto è nullo ogni
atto posto da un vitando o da uno scomunicato dopo la sentenza, la quale
emanata, nessuna concessione pontifìcia si può conseguire, se non è
fatta espressa menzione della scomunica. Dopo la sentenza, rimane
privato dei frutti di dignità, uffici, benefìci, pensioni ed incarichi,
e perde anche questi, se è vitando.
2267. I fedeli eviteranno il contatto del vitando, eccetto che si
tratti di coniuge, genitore, figli, servi, sudditi e, generalmente,
quando c’è giusta causa.
Articolo II
Interdetto.
2268-2269. L’interdetto è una censura con la quale ai fedeli, in
comunione con la Chiesa, si proibiscono i seguenti atti sacri, con
proibizione direttamente alle persone, o indirettamente ai luoghi in cui
si vietano gli atti sacri. Un interdetto generale locale per una diocesi
o Stato, o personale per tutti non si può lanciare che dalla Sede
Apostolica o per suo mandato; uno generale per una parrocchia o per il
suo popolo, o uno particolare può lanciarsi dal Vescovo. Il personale
segue dovunque le persone; il locale non oltrepassa il luogo interdetto,
nel quale però abbraccia tutti, escluso speciale privilegio.
2270-2272. L’interdetto locale non impedisce i sacramenti e i
sacramentali ai moribondi, bensì qualunque ufficio o rito sacro, salve
le eccezioni; e inoltre per Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini,
Assunzione si sospende, proibite le sacre ordinazioni e la benedizione
nuziale solenne, Se Pinterdetto è locale generale e nulla vi è stabilito
in contrario, sono permessi ai chierici personalmente non interdetti gli
uffici e sacri riti in chiesa o in oratorio, a porte chiuse,
sommessamente e senza suono di campane; nella chiesa cattedrale,
parrocchiale, o unica nel paese, si può celebrare una sola Messa,
conservare il Santissimo, amministrare battesimo, eucaristia, penitenza,
matrimonio senza benedizione, esequie senza solennità, benedizione di
acqua battesimale e dei sacri olì, prediche, Tutto, senza pompe e suono
di campane; il Viatico si porta privatamente, Dove è interdetto locale
particolare, se è interdetto V altare o la cappella, ivi non si
celebrerà alcun sacro rito. Se il cimitero, vi si seppelliranno i fedeli
senza rito. Interdetta qualche chiesa o oratorio, se si tratta della
capitolare, e non del Capitolo, vale il canone 2271, eccetto che il
decreto ordini di celebrare od ufficiare altrove; lo stesso se trattasi
della parrocchiale, quando il decreto non sostituisce altra chiesa,
2273. Se si interdice una città, sono colpiti i luoghi accessori,
anche esenti e la cattedrale; se la chiesa, sono colpite le cappelle
attigue, non già il cimitero; se una cappella o il cimitero, non è
colpita tutta la chiesa vicina, ma solo gli oratori del cimitero,
2274-2275. Se una comunità ha commesso un delitto e ne sono
interdette le singole persone, si osserverà quanto si dice appresso; se
è interdetta la comunità come tale, questa non può avere Vesercizio del
suo spirituale diritto; se entrambe, gli effetti si cumulano. Gli
interdetti personalmente non possono celebrare o assistere a uffici
divini, eccetto le prediche; passivamente assistenti non è necessano
espellerli, ma dovranno escludersi dall’assistenza attiva che importi
partecipazione dopo la sentenza o se notoriamente interdetti; non
possono amministrare, compiere o ricevere sacramenti e sacramentali;
sono soggetti al can. 2265; non possono ricevere sepoltura
ecclesiastica.
2276. Chi è soggetto a interdetto locale o di una comunità e non ne
sia stato causa nè sia d’altronde censurato, potrà ricevere i sacramenti
secondo quanto sopra, senza assoluzione dall’interdetto o altro.
2277. Con l’interdetto dall’ingresso in chiesa è vietata, in essa, la
celebrazione dei divini uffici, l’assistenza ad essi e la sepoltura
ecclesiastica; se assiste una persona così interdetta, non è necessario
espellerla, nè se si seppellisce, asportarne il cadavere.
Articolo III
Sospensione.
2278. La sospensione è una censura per cui al chierico si inibisce
Fufficio o il beneficio, o entrambi. Gli effetti sono separabili; ma se
non consta il contrario, nella sospensione generale sonvi tutte le
disposizioni di questo articolo; al contrario, nella sospensione
dalYufficio o dal beneficio solo i rispettivi effetti.
2279-2281. La semplice sospensione dalFufficio impedisce ogni atto di
ordine, giurisdizione, semplice amministrazione, che non riguardi i beni
del beneficio. La sospensione dalla giurisdizione in genere vieta ogni
atto di giurisdizione nei due fori;
a divinis, interdice ogni potere di ordine, anche se è per
privilegio; dagli ordini, ogni potere ricevuto per F ordinazione; dai
sacri ordini, ogni potere di ordini sacri; daVVesercizio di un
determinato ordine, tutto ciò che lo riguarda, inclusa la collazione del
medesimo e la recezione di uno superiore e, posta questa, Fesercizio.
Può infliggersi dal conferimento di un determinato ordine, ministero, o
ufifido; dalVordine pontificale, e dai pontificali. La sospensione dal
beneficio, priva dei frutti ma non delFabitazione nè
deH.amministrazione, se non consta il contrario. Se ciò non ostante, il
reo percepisce i frutti, è tenuto alla restituzio ne, e vi si può
costringere con sanzioni. La sospensione in genere, o la sospensione
d&lYufficio o beneficioabbraccia tutto quanto il reo ba, se non consta
altrimenti,
2282-2283. L’Ordinario non può sospendere uno da un ufficio o
benefìcio posseduto in altra Diocesi; ciò avviene invece per la
sospensione di lata sentenza irto gata dal diritto comune, e vale per la
sospensione quanto il can. 2265 dice per la scomunica,
2284. Se si e incorsa la sospensione cìie vieta F amministrazione dei
sacramenti e dei sacramentali, si osserverà il can, 2261; se quella che
vieta ogni giurisdizione, Fatto è invalido dopo la sentenza o se il
Superiore lo dichiarò espressamente; altrimenti è illecito, se non fu
chiesto dai fedeli.
2285. Se una comunita di chierici ha commesso il delitto, sospesi i
singoli, si osserveranno i canoni suddetti; se la comunità, ad essa si
vieta l’esercizio dei diritti spirituali che le spettano come tale; se
entrambi, gli effetti si cumulano,
TITOLO IX
Pene vendicative.
2286-2287. Sono quelle che direttamente mirano all’espiazione del
delitto indipendentemente dalla cessazione della contumacia; da esse può
darsi appello o ricorso in sospensivo, salva disposizione contraria.
2288. Tolti i casi di degradazione, deposizione, privazione d’ufficio
o benefìcio, e salvo urgenza di riparare lo scandalo, è rimesso alla
prudenza del giudice differire F esecuzione di una condanna, se il reo
dopo lodevole condotta, è la prima volta che delinqua; però a condizione
che se nel prossimo triennio commette altro delitto, sconti la pena per
l’uno e per Faltro.
2289-2290. La pena vendicativa termina o colla espiazione o colla
dispensa legittima. Nei casi occulti più urgenti, se la pena cagionasse
infamia al reo e scandalo, ogni confessore può sospenderla in
confessione, imponendo di ricorrere entro un mese o per lettera o per il
confessore alla Penitenzieria o al Vescovo che ne abbia facoltà, I e
starne agli ordini. Se il ricorso fosse impossibile, il confessore
dispenserà secondo il can. 2254.
CAPITOLO I
PENE VENDICATIVE COMUNI.
2291. Sono pene vendicative per tutti i fedeli principalmente
l’interdetto locale, e quello contro una comunità e dall’ingresso in
chiesa perpetui, temporanei o a beneplacito; il trasferimento o
soppressione di sede episcopale o parrocchiale; l’infamia di diritto; la
privazione della sepoltura ecclesiastica o dei sacramentali; la
privazione o sospensione di una pensione, di un diritto o privilegio; la
rimozione dagli atti legittimi ecclesiastici; le inabilitazioni a
grazie, incarichi non pròpri dei chierici, a gradi accademici; la
privazione o sospem sione temporanea d’incarichi, facoltà, grazie
ottenute; la privazione di precedenza, voce attiva e passiva, di portare
titoli d’onore, vesti, insegne; la multa pecuniaria.
2292. La soppressione o trasferimento di una sede vescovile è
riservata al Romano Pontefice; quella di una parrocchia all’Ordinario,
ma col consiglio del Capitolo.
2293-2295. L’infamia è di diritto o di fatto; quella è stabilita dal
diritto comune; questa ha luogo per commesso delitto, cattivi costumi,
perdita di fama a giudizio dell’Ordinario. Nè Luna nè l’altra intacca
consanguinei o affini. Chi è infame di diritto è irregolare anche
inabile a benefici, pensioni, uffici, dignità e atti legittimi e
all’esercizio di un diritto o incarico ecclesiastico e ad ogni sacro
ministero. L’infame di fatto non può ricevere ordini, dignità, benefici,
uffici, nè può esercitare il ministero o atti legittimi ecclesiastici.
La infamia di diritto cessa per sola dispensa apostolica; quella di
fatto, ricuperata la buona fama a giudizio dell’Ordinario.
2296. Per atti la cui capacità è stabilita dal diritto,
l’inabilitazione può essere inflitta dalla sola Sede Apostolica. I
diritti acquisiti non si tolgono, se non vi è aggiunta la privazione.
2297. Le multe pecuniarie inflitte dal diritto comune o per speciali
statuti, eccet-' to disposizioni dello stesso diritto, saranno devolute
dagli Ordinari per usi pii, ma non a favore della mensa vescovile o
capitolare.
CAPITOLO II
PENE VENDICATIVE PER SOLI CHIERICI.
2298. Sono pene vendicative per i chierici: la proibizione di
esercitare il sacro ministero, salvo in determinata chiesa; la
sospensione perpetua, temporanea o a beneplacito; il trasferimento
penale ad ufficio o beneficio minore; la privazione di un diritto
annesso a un ufficio o beneficio; la inabilitazione a tutte o alcune
dignità, uffici, benefici, incarichi propri ai chierici; la privazione
penale del beneficio o ufficio, con o senza pensione; la proibizione od
obbligo di risiedere in dato luogo; la privazione temporanea o perpetua
delF abito ecclesiastico; la deposizione; la degradazione.
2299. Un chierico, per pena, può essere privato di un beneficio
inamovibile, ma solo nei casi espressi nel diritto; di uno amovibile,
anche per altre giuste cause. Chi ha beneficio, ufficio, dignità può
essere privato per un dato tempo dell’esercizio, anche di un solo
annesso ministero. Non si priverà un chierico del beneficio o pensione o
titolo dell’ordinazione, se non sia altronde debitamente provvisto per
vivere.
2300. Se un chierico dà grave scandalo e ammonito non resipisce, nè
si può altrimenti evitare lo scandalo, può essere frattanto privato
dell’àbito, il che porta seco il divieto di ogni ministero e la perdita
dei privilegi clericali,
2301-2302. L’Ordinario non può obbligare un chierico a dimorare fuori
Diocesi, senza il consenso dell’Ordinario del luogo, o se è posto in una
casa di penitenza stabilita anche per extradiocesani, o una casa
religiosa esente, consenziente il Superiore. L’ordine o la proibizione
di dimorare in un luogo, o in casa di penitenza o religiosa,
specialmente se è per lungo tempo, si imporrà in casi gravi, quando è
necessaria l’emendazione o la riparazione dello scandalo,
2303-2304. La deposizione comporta la sospensione dall’ufficio e
l’inabilitazione ad altri uffici, dignità, benefici, pensioni,
incarichi, con la privazione di quelli che il reo possiede sia anche
come titolo d’ordinazione; però in questo caso, sei chierico è
indigente, provvederà l’Ordinario perchè non sia costretto a mendicare
con disdoro dello stato clericale. La deposizione s’infligge solo nei
casi espressi dal diritto. Se il deposto non si emenda e specialmente se
non cessa di dare scandalo anche dopo ammonizioni, l’Ordinario lo può
privare per sempre dell’abito, ciò che importa la perdita dei privilegi
e del sussidio caritativo.
2305. La degradazione contiene la deposizione, la privazione perpetua
dell’abito e la riduzione allo stato laicale, e si può infliggere solo
per delitti espressi nel diritto o quando un chierico deposto e privato
dell’abito seguita a dare scandalo per un anno. Altra è verbale o
edittale, la cui inflizione si fa solo per sentenza e coni; porta
l’esecuzione immediata con tutti gli effetti; altra è reale, quando ci
siano le solennità prescritte dal Pontificale Romano.
TITOLO X
Rimedi penali e penitenze.
CAPITOLO I
RIMEDI PENALI.
2306. Sono rimedi penali: l’ammonizione, la correzione, il precetto,
la vigilanza.
2307-2309. L’Ordinario arrifnonirà per se o per altri chi versa
nell’occasione prossima di delinquere o è dopo inchiesta gravemente
sospetto di delitto commesso. Farà lo stesso anche per lettera a
correzione di qualcuno, la cui conversazione produce scandalo o
turbamento. L’ammonizione e la correzione possono essere pubbliche o
private; se pubbliche si faranno davanti al notaro o due testi, o per
lettera assicurandone la ricevuta: esse hanno luogo contro un
delinquente convinto o confesso: e sono giudiziali se si fanno in
tribunale dal giudice o dall’Ordinario prima del processo criminale; per
pena o per aumento di pena, specialmente contro un recidivo.
Dell’ammonizione e correzione, anche segrete, dovrà constare da
documenti dell’archivio segreto di Curia; e possono farsi una o più
volte secondo il prudente giudizio del Superiore.
2310. Se l’ammonizione e la correzione furono inutili, o non se ne
spera effetto, ha luogo il precetto, per cui si previene il reo di
quanto deve fare o evitare, con minaccia di pena per la trasgressione.
2311. In caso grave e specialmente nel pericolo di ricaduta,
L’Ordinario sottometterà il reo alla vigilanzcty che si può imporre in
aumento di pena, specialmente contro i recidivi.
CAPITOLO II
PENITENZE.
2312-2313. Le penitenze si impongono o perchè il delinquente sfugga
la pena, o ne ottenga l’assoluzione o la dispensa. Non si dà penitenza
pubblica per delitto o trasgressione occulti. Saranno regolate non tanto
dalla quantità del delitto quanto dalla contrizione del penitente,
tenuto conto delle qualità delle persone e delle circostanze dei
delitti. Principali penitenze sono i precetti di recitare alcune preci,
far pellegrinaggi o altre opere pie, osservare speciale digiuno,
elargire elemosine in usi pii, fare esercizi spirituali per alcuni
giorni in casa pia o religiosa. L’Ordinario può prudentemente aggiungere
penitenze all’ammonimento e alla correzione.
PARTE III
PENE CONTRO I SINGOLI DELITTI.
TITOLO XI
Delitti contro la Fede e l’unità della Chiesa.
2314-2316. Gli apostati, gli eretici e scismatici incorrono la
scomunica; se ammoniti non resipiscono, saranno privati di benefici,
dignità, pensioni, uffici o altro; saranno dichiarati infami e, se
chierici, dopo una seconda ammonizione, deposti; gli ascritti o aderenti
pubblicamente a sette acattoliche sono infami e se chierici, dopo
ammoniti inutilmente, saranno degradati. L’assoluzione dalla scomunica è
riservata alla Sede Apostolica; se però il delitto fu portato in foro
esterno dell’Ordinario, anche per libera confessione, questi, ma non il
Vicario Generale senza speciale mandato, può, previa abiura, assolvere
il delinquente in foro esterno; egli quindi potrà dal confessore
ricevere L’assoluzione dal peccato. L’abiura giuridicamente si compie
davanti P Ordinario o Delegato e almeno due testi. A chi è sospetto di
eresia, inutilmente ammonito, saranno proibiti gli atti legittimi, e un
chierico sarà sospeso a divinisi se entro sei mesi non si emenda, sarà
ritenuto come eretico e soggiacerà alle pene contro questi. Chi agevola
l’eresia o partecipa nelle cose sacre con gli eretici, è sospetto di
eresia.
2317. Insegnanti o difensori di dottrine condannate dalla Sede
Apostolica o dal Concilio Universale, se non si tratta di eresia
formale, saranno allontanati dalle predicazioni, confessioni,
insegnamento, salve altre pene stabilite nella condanna dall’Ordinario o
dopo l’ammonizione per la riparazione dello scandalo.
2318. Nella scomunica riservata specialmente alla Sede Apostolica
incorrono
gli editori di libri di apostati, eretici e scismatici che difendono
l’apostasia, l’eresia, lo scisma; così gli altri che difendono
consapevolmente questi libri e altri proibiti nominatamente con lettera
apostolica, o li leggono e li ritengono. Autori ed editori che senza
licenza fanno stampare libri della Scrittura, note o commenti, incorrono
subito la scomunica non riservata.
2319. Sono colpiti di scomunica di lata sentenza riservata
all’Ordinario i cattolici che contraggono matrimonio presso un ministro
acattolico o con patto di educare la prole o parte di essa fuori della
Chie sa, o che consapevolmente portano a battezzare i figli dai ministri
aca ttolici; i genitori e loro supplenti che consapevolmente fanno
educare o istruire acattolica' mente i figli. Tutti, meno i primi, sono
sospetti di eresia.
TITOLO XII
Delitti contro la Religione.
2320. Chi rigetta, sottrae o ritiene a cattivo scopo le speeie
sacramentali, è sospetto d’eresia, incorre la scomunica
specialissimamente ri' servata alla Sede Apo ' stolica, è infame, e, se
chierico, sarà deposto.
2321-2322. I sa' cerdoti che contro i canoni celebrano più Messe o
celebrano non digiuni, saranno temporaneamente sospesi dalL’Ordinario.
Chi non essendo sacerdote simula celebrare o confessare, incorre la
scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica e, se laico, sarà
privato di pensione o incarichi con altre adatte pene: se chierico, sarà
deposto. Se usurpò altre funzioni, sarà opportunamente pu ' nito
dalL’Ordinario.
2323. Chi bestemmia o spergiura fuori giudizio, sarà punito
dall’Ordinario, specie se chierico.
2324. Chi fa in' certa di Messe, sarà punito dalL’Ordinario, non
esclusa la sospensione o privazione del beneficio od ufficiò e, se si
tratta di laico, la scomunica.
2325. Chi commette superstizioni o sacrilegi, sia punito
dalL’Ordinario, salve altre pene stabilite dal diritto.
2326. Chi fa o, consapevolmente, vende, distribuisce, espone false
reliquie, incorre la scomunica riservata all’Or dinario.
2327. Chi fa incetta di indulgenze è scomunicato con riserva alla
Sede Apostolica.
2328. Chi viola cadaveri o sepolcri per furto o altra cattiva
intenzione, sarà personalmente interdetto, infame, e se chierico,
deposto.
2329. I violatori di una chiesa o di un cimitero saranno interdetti
dalfingresso in chiesa e puniti con altre pene dall’Ordinario.
TITOLO XIII
Delitti contro Autorità, persone e cose ecclesiastiche.
2330. Per delitti nella elezione del Pontefice vale soltanto la
Vacante Sede Apostolica del 25 dicembre 1904 di Pio X.
2331-2332. Chi ostinatamente disubbidisce al Papa, o al proprio
Ordinario, sarà opportunamente punito, non escluse le censure. I
cospiratori contro l’Autorità pontificia, o del suo Legato, o Ordinario
proprio, e contro i loro mandati, e i provocatori alla disubbidienza si
reprimeranno con censure e altre pene, e saranno privati di dignità,
benefici, uffici o incarichi se chierici; della voce attiva e passiva ed
uffici, se religiosi. Chiunque, non esclusi i Cardinali, osi appellarsi
dal Papa al Concilio Universale, è sospetto di eresia ed è colpito di
scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica. Università,
Collegi, Capitoli ed altre persone morali, incorrono l’interdetto
specialmente riservato al la Sede Apostolica.
2333-2334. Chi ricorre al Potere laico per impedire Lettere, o Atti
della Sede Apostolica o del suo Legato, o ne impedisce anche
indirettamente la promulgazione o l’esecuzione, o per loro causa
danneggia o atterrisce gli obbligati, è colpito di scomunica
specialmente riservata alla Sede Apostolica. Dalla medesima vengono
colpiti chi emana leggi, mandati o decreti contro la libertà e i diritti
della Chiesa; chi impedisce comunque Teserei zio di giurisdizione
ricorrendo perciò a un potere laico.
2335-2336. Chi si ascrive alla massoneria o altra setta che trama
contro la Chiesa o il potere civile, incorre la scomunica riservata alla
Sede Apostolica. I chierici che invadono la libertà e i diritti della
Chiesa, oltre le pene stabilite, saranno anche sospesi o privati di
benefici, uffici, dignità, pensioni o incarichi, e se religiosi, privati
di uffici, voce attiva e passiva con altre pene costituzionali. Se poi
questi s’iscrivono alla massoneria o a simili sette, saranno denunziati
al Santo Uffizio.
2337. Se un parroco sommuove la plebe contro l’esercizio della
giurisdizione ecclesiastica, promuo ve sottoscrizioni, discorsi o
scritti, sarà congruamente punito dall’Ordinario, anche con la
sospensione; lo stesso per un sacerdote che ecciti il popolo per
impedire l’ingresso in parrocchia del parroco 0 economo designati.
2338. Chi presume assolvere senza facoltà da scomunica in modo
specialissimo o speciale riservato alla Sede Apostolica, incorre la
scomunica riservata specialmente alla Sede Apostolica.
1 favoreggiatori di uno scomunicato vitando nel delitto per cui fu
scomunicato, e i chierici che con lui spontaneamente e consapevolmente
comunicano in divinis o ve lo ammettono, incorrono nella scomunica
semplicemente riservata alla Sede Apostolica. Chi consapevolmente
celebra o fa celebrare uffici divini in luoghi interdetti o ammette e lo
permette a chierici impediti da condanna, è interdetto dall’ingresso in
chiesa fino a piena soddisfazione al Superiore, la cui sentenza
disprezzo. Chi fu causa di un interdetto locale, o per una comunità, è
personalmente interdetto,
2339. Chi osò obbligare a dare sepoltura ecclesiastica a infedeli,
apostati, eretici, scismatici o ad altri scomunicati o interdetti,
contrae scomunica non riservata; se spontaneamente concede la sepoltura,
incorre l’interdetto daH’ingresso in chiesa, riservato all’Ordinario.
2340. Chi ostinatamente persevera nella scomunica per un anno, è
sospetto di eresia. Il chierico che persiste nella sospensione per un
semestre, sarà gravemente ammonito; se dopo un altro mese non cessa
dalla coritumacia, sarà privato di benefici e uffici.
2341. Chi violando il privilegio del foro, deferisce al giudice laico
un Cardinale, un Legato, o un Ufficiale maggiore della Curia Romana per
dò che riguarda il suo Ufficio, o YOrdinario proprio, contrae scomunica
specialmente riservata alla Sede Apostolica; se deferisce un Vescovo
anche titolare, Abate o Prelato nullius, un Superiore generale di
religione di diritto pontificio, incorre la scomunica riservata alla
Sede Apostolica, e se senza licenza dell’Ordinario deferisce un altro di
foro privilegiato, se chierico incorre la sospensione dall’ufficio
riservata all. Ordinario, se laico sarà congniamente punito
dall’Ordinario.
2342. Sono colpiti di scomunica semplicemente riservata alla Sede
Apostolica: i violatori della clausura dì Monache, entrandovi,
introducendo altri, ammettendoli senza licenza nel monastero; se
chierici, saranno sospesi temporaneamente a prudenza dell’Ordinario; le
donne violanti la clausura degli uomini, i superiori o altri che di ogni
età le introducono o le ammettono. Se fan no ciò i religiosi, saranno
inoltre privati dell’Ufficio e dalla voce attiva e passiva e lo saranno
anche le Monache uscenti illegittimamente dalla clausura.
2343. Chi usa violenza contro il Papa, incorre la scomunica in modo
specialissimo riservata alla Sede Apostolica; è infame e se chierico,
deve degradarsi; se contro un Cardinale o Legato del Papa, incorre la
scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica, è infame e sarà
privato di benefici, uffici, dignità, pensioni o incarichi; se contro un
Patriarca, Arcivescovo, Vescovo anche titolare, incorre la scomunica
specialmente riservata alla Sede Apostolica: se contro altri chierici o
religiosi, è soggetto a scomunica riservata al proprio Ordinario, che
può aggiungere altre congrue pene.
2344. Chi pubblicamente ingiuria il Papa, un Cardinale, un Legato, le
Congregazioni Romane, i Tribunali Apostolici e loro ufficiali maggiori,
o il proprio Ordinario con giornali, discorsi, libelli, ingiurie,
promovendo odiosità contro i loro atti, sia costretto, anche d’ufficio,
dairOrdinario non escluse le censure, alla riparazione, e punito con
altre pene o penitenze secondo la colpa e lo scandalo,
2345-2346. Gli usurpatori o detentori di beni o diritti della Chiesa
Romana sono soggetti a scomunica specialmente riservata alla Sede
Apostolica; se chierici, siano inoltre privati di dignità, benefici,
uffici e pensioni e dichiarati inabili ad essi. Se alcuno osa usurpare
.beni ecclesiastici o impedire che i loro frutti o red diti siano
percepiti da chi ne ha diritto, resterà scomunicato finché abbia tutto
restituito, tolto Pimpedimento e quindi abbia impetrato l’assoluzione
dalla Sede Apostolica, e, se è patrono, rimarrà privo del patronato; se
chierico, sarà inoltre privato e dichiarato inabile, ad ogni beneficio,
sospeso dall’ordine ad arbitrio dell’Or dinario, anche dopo la
riparazione e assoluzione.
2347. Chi osa alienare qualsiasi bene ecclesiastico o concorrervi col
consenso, ferma la nullità degli atti e l’obbligo, da far valere anche
con censure, della restituzione con riparazione di danni, se si tratta
di mille lire, sarà punito congruamente dal Superiore; se sotto le
trentamila, sarà privato il patrono del suo diritto, P amministratore
dell’incarico, il Superiore o l’economo dell’ufficio con l’inabilità ad
altri, e con pene ad arbitrio dei Superiori; gli Ordinari o chierici con
dignità, benefici, uffici, pagheranno il doppio in favore della parte
lesa, gli altri chierici saranno sospesi a tempo, ad arbitrio
dell’Ordinario; se fu a bella posta omesso il beneplacito apostolico,
tutti i rei in qualsiasi modo, sono colpiti di scomunica non riservata,
2348. Chi, sia pure fiducialmente, ebbe un legato o una donazione per
cause pie e non ne adempie gli oneri, vi sia costretto anche con cen
sura dall’Ordinario,
2349. Chi ricusa le dovute prestazioni, finché non soddisferà sia
punito dall’Ordinario.
TITOLO XIV
Delitti contro la vita, libertà, proprietà, buona fama e costumi.
2350. I provocatori di aborto con effetto, non eccettuata la madre,
incorrono nella scomunica riservata all’Ordinario e, se chierici,
saranno inoltre deposti. I suicidi, se muoiono, saranno privati della
sepoltura ecclesiastica; se non muoiono, saranno impediti dagli atti
legittimi; e, se chierici, sospesi a tempo e rimossi da benefici, uffici
con cura d’anime, in foro interno ed esterno.
2351. Chi perpetra, provoca, accetta, favorisce il duello o di
proposito vi assiste o lo permette, o non lo proibisce, incorre nella
scomunica riservata alla Sede Apostolica; i duellanti e i padrini sono
inoltre infami.
2352. Sono scomunicati coloro che in qualunque modo costringono ad
abbracciare lo stato clericale o religioso o a far qualunque professione
religiosa.
2353. Chi per matrimonio o per libidine rapisce con violenza o dolo
una donna non consenziente o una minorenne che consenta, ma ignoranti o
contraddicenti i genitori o tutori, è escluso dagli atti legittimi, e
sarà punito congruamente.
2354. U n laico condannato per suicidio, ratto d’impuberi, vendita di
persona per schiavitù o cattivo fine, usura, rapina, grave furto,
incendio o maliziosa e notevole distruzione, mutilazioni gravi, ferite,
violenze, è escluso dagli atti legittimi, da qualunque ufficio occupi
nella Chiesa e sarà obbligato a riparare i danni. Un chierico che
commetta uno di questi delitti, sarà condannato secondo la gravità, con
penitenze, censure, privazioni di uffici, benefici e dignità, non
esclusa la deposizione e se è colpevolmente ornicida, sarà degradato.
3355. Chi non col fatto ma con parole, scritti o altro modo, lede
qualcuno o la di lui fama, non solo può costringersi alla riparazione
dei danni, ma può essere colpito da pene e penitenze, non esclusa la
sospensione e la rimozione da uffici e benefici.
2356. I bigami che attentano un altro matrimonio anche solo civile,
sono infami; e se, disprezzando Pammonimento dell’Ordinario, persistono
nella bigamia, saranno scomunicati o interdetti.
2357. I laici condannati contro il sesto con minori sotto i sedici
anni, o per stupro, sodomia, incesto, lenocinio, sono infami, e possono
inoltre punirsi dall’Ordinario. I pubblici adùlteri o concubinari, o
condannati per delitto contro il sesto, saranno esclusi dagli atti
legittimi, finché non siano resipiscenti,
2358-2359. I chierici minori rei di delitti contro il sesto saranno
congniamente puniti anche con la dimissione dallo stato clericale oltre,
se occorrono, le pene di cui sopra. I chierici maggiori secolari o
religioni si, concubinari inutilmente ammoniti, si costringeranno a
smettere l’illecito contubernio e a riparare lo scandalo con la
sospensione à divinis, la privazione dei frutti, dell’ufficio, dignità,
benefìcio, secondo i can. 2176 -2181. Se peccarono contro il sesto con
minori sotto i 16 anni, o con adulterio, stupro, bestialità, sodomia,
lenocinio, incesto con consanguinei o affini in primo grado, saranno
sospesi, dichiarati infami, privati di qualunque ufficio, benefìcio,
dignità o incarico e, nei casi più gravi, deposti. Se commisero altri
delitti contro il sesto, siano puniti secondo la gravità, non esclusa la
privazione dell’ufficio o benefìcio, specie se hanno cura d’anime
TITOLO XV
Crimine di falso.
2360. Chi crea o falsifica lettere, decreti, rescritti apostolici o
chi ne usa consapevolmente, incorre la scomunica specialmente riservata
alla Sede Apostolica; i chierici saranno inoltre castigati con altre
pene, non esclusa la privazione di ufficio, benefìcio, dignità e
pensioni; i religiosi saranno privati di ogni ufficio che hanno in
Religione e della voce attiva e passiva, oltre le pene delle
Costituzioni.
2361. Chi per ottenere un rescritto espone con frode o dolo il falso,
o tace il vero, può essere punito dal suo Ordinario, salvo i canoni 45,
1054.
2362. Chi crea o falsifica documenti o atti ecclesiastici privati o
pubblici o ne usa scientemente, sarà castigato secondo il delitto, fermo
il canone 2406,
2363. Chi falsamente denunzia ai Superiori, direttamente o per altri,
un confessore di sollicitazione, è scomunicato con speciale riserva alla
Sede Apostolica, da cui non può essere assolto se non dopo ritirata la
denunzia e riparati i danni; inoltre si sottoporrà a grave e diuturna
penitenza, fermo il canone 894.
TITOLO XVI
Delitti nell’amministrare o ricevere gli Ordini e altri sacramenti.
2364. Chi amministra sacramenti a uno per diritto divino o
ecclesiastico impedito a riceverli, sarà sospeso temporaneamente
dalPamminis trazio ne dei sacramenti e punito con opportune pene, oltre
quelle dal diritto stabilite per i singoli casi.
2365-2366. Un sacerdote che, senza facoltà, osa amministrare la
cresima, sarà sospeso; se abusa della facoltà, ne sarà per il fatto
stesso privato; se ardisce confessare senza la necessaria giurisdizione,
è sospeso a divinis; se assolve dai riservati, è so speso dalla
confessione.
2367. Chi assolve o finge di assolvere un complice in peccato turpe,
incorre la scomunica specialissimamente riservata alla Sede Apostolica,
anche in articulo mortis quando un altro sacerdote pur non approvato
possa senza grave infamia e scandalo confessare il moribondo, eccetto
che questi ricusi confessarsi con altri. La stessa pena incorre chi
assolve o finge assolvere il complice che, non ancora assolto dal
peccato di complicità, non lo confessa, ma fa ciò spintovi anche
indirettamente dal confessore.
2368. Il sollecitante sarà sospeso dalla Messa e dalla confessione e,
se lo esige la gravità, sarà a questa dichiarato inabile; sarà privato
di ogni beneficio, dignità, voce attiva e passiva e dichiarato inabile
ad essi tutti; e nei casi più gravi verrà anche degradato. Il fedele che
entro un mese scientemente non denuncia chi Io sollicitò, incorre la
scomunica, e non ne sarà assolto, se non soddisfa all’obbligo o
seriamente lo prometta.
2369. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale,
incorre la scomunica specialissimamente, riservata alla Sede Apostolica;
chi lo fa solo indirettamente è soggetto alle pene del sollicitante come
nel canone precedente. .L’interprete e chi avesse avuto, in qualsiasi
modo, notizia della confessione, se temerariamente violano il sigillo
sacramentale, saranno puniti secondo la gra vità del delitto, non
esclusa la scomunica.
2370. Il Vescovo consacrante ed i Vescovi assistenti, i sacerdoti
supplenti e coloro che ricevono la consacrazione senza mandato
apostolico, rimangono sospesi finché non siano dispensati dalla Sede
Apostolica.
2371-2372. Tutti, anche Vescovi, che per simonia consapevolmente
promossero o furono promossi, amministrarono o ricevettero altri
sacramenti, sono sospetti di eresia; se chierici, incorrono, inoltre, la
sospensione riservata alla Sede Apostolica. Incorre questa medesima pena
chi presume farsi ordinare da uno scomunicato o sospeso o interdetto
dopo sentenza, o da un notorio apostata, eretico, scismatico; chi poi in
buona fede è stato ordinato da uno di essi, non può esercitare bordine
ricevuto, finché non sia dispensato.
2373. E sospeso, con riserva alla Sede Apostolica dal conferire
Ordini per un anno, chi ordinò un suddito altrui senza le dimissorie
del?Ordinario proprio, o un proprio suddito che dimorò altrove tanto
tempo da poter contrarre impedimento, senza le cauzioni di cui al can.
994; chi promosse agli Ordini maggiori un soggetto senza titolo canonico;
chi, salvo legittimo privilegio, ordinò un religioso appartenente a una
comunità fuori del proprio territorio, anche con le dimissoriali del
proprio Superiore, esclusi i casi del can. 966.
2374. Chi senza dimissorie, o con false, o prima dell’età canonica, o
per salto, ottenne maliziosamente gli Ordini, rimane sospeso
dall’ordine; chi senza testimoniali, o vincolato da censura,
irregolarità o altro impedimento, sarà punito opportunamente con gravi
pene.
2375. I cattolici che, senza dispensa, osarono contrarre matrimonio
misto, anche se valido, sono esclusi dagli atti legittimi e dai
sacramentali finché non ottengano la dispensa dall’Ordinario.
TITOLO XVII
Delitti contro gli obblighi dello stato clericale o religioso.
2376-2377. I sacerdoti che, non dispensati nè impediti, ricusano
l’esame triennale, vi saranno costretti con opportune pene
dall’Ordinario, il quale a suo giudizio punirà anche i contumaci
nell’assenza alle conferenze per i casi, e se sono confessori religiosi
senza cura d’anime, li sospenderà dal confessare i secolari.
2378. I chierici maggiori che nel sacro ministero sono troppo
negligenti nei sacri riti e cerimonie, e, ammoniti non si emendano,
saranno sospesi secondo la colpa.
2379. Chi smette l’abito ecclesiastico e la tonsura, sarà gravemente
ammonito; dopo un mese, i chierici minori decadono dallo stato clericale;
i maggiori, salvo il can. 188, saranno sospesi dagli ordini e, se vivono
notoriamente male, nè nuovamente ammoniti resipiscono, dopo tre mesi
siano deposti.
2380. 1 chierici o religiosi che esercitano il commercio per se o per
altri, saranno debitamente puniti dall’Ordinario.
2381. Chi, avendo I un ufficio, beneficio, dignità con onere di
residenza, illegittimamente si assenta, immediatamente è privato di
tutti i frutti secondo l’assenza, e l’Ordinario li distribuirà alla
chiesa, alle opere pie, ai poveri; quindi sarà privato dell’ufficio,
beneficio, dignità, secondo i canoni 2168-2175.
2382. 11 parroco gravemente negligente nell’amministrare i sacramenti,
nella assistenza degli infermi, istruzione dei fanciulli e del popolo,
nel predicare le domeniche e altre feste, nella custodia della chiesa
parrocchiale, della SS.ma Eucaristia, dei sacri oli, sarà punito
dall’Ordinario a norma dei canoni 2182-2185.
2383. Il parroco che non redige o non custodisce con diligenza a
norma dei canoni i libri parrocchiali, sarà punito proporzionatamente
dall’Ordinario.
2384. Il canonico teologo o penitenziere negligenti siano
gradatamente costretti dal Vescovo con monizioni, minacce di pene,
sottrazione di frutti da assegnare ai loro supplenti; se per un anno
dura la negligenza, l’Ordinario li sospenderà dal beneficio e dopo un
altro semestre li priverà del medesimo.
2385-2386. Fermo il canone 646, un apostata da una Religione incorre
la scomunica riservata al Superiore maggiore, e se la Religione è
laicale o non esente, all’Ordinario del luogo ove dimora; è escluso
dagli atti legittimi, privato dei privilegi della sua Religio ne, e se
ritorna, rimane privo in perpetuo di voce attiva e passiva, e sarà
inoltre punito a norma delle Costituzioni, Il fuggitivo incorre la
privazione delTuf&cioe la sospensione riservata al Superiore maggiore,
se in sacris; se ritorna, sarà punito secondo le Costituzioni e tacendo
queste, dal Superiore maggiore.
2387. Il chierico religioso, la cui professione fu dichiarata nulla
per dolo da lui commesso, se minore, sarà espulso dallo stato clericale;
se maggiore, rimane sospeso a volontà della Sede Apostolica.
2388. I chierici in sacris, i regolari, le Monache di voti solenni, e
chi con loro osa attentare un matrimonio anche civile, incorrono la
scomunica riservata alla
Sede Apostolica; i chierici ammoniti e, passato il tempo Essato dal?
Ordinario non resipiscenti, saranno degradati. Se sono di professione
semplice perpetua in Ordini o Congregazioni, sono tutti scomunicati con
riserva alL’Ordinario,
2389. I religiosi che violano gravemente la vita comune contro le
Costituzio ni, saranno gravemente ammoniti, e non correggendosi saranno
puniti anche con privazione di voce attiva e passiva, e, se Superiori,
anche dell’ufficio.
TITOLO XVIII
Delitti nel conferire, conseguire e dimettere dignità, uffici e
benefìci ecclesiastici.
2390. Chi impedisce comunque la liberta delle elezioni ecclesiastiche
o, fatta la canonica elezione, opprime per essa elettori o eletto, sarà
punito secondo la colpa. Se i laici o il potere civile osano ingerirsi
contro i canoni nelle elezioni da farsi da un collegio di chierici o
religiosi, gli elettori che hanno provocato o spontaneamente ammesso
quest’ingerenza, sono privati, per quella volta, del diritto di eleggere;
Teletto che accetta consapevolmente l’elezione così fatta, diviene
inabile a quell’ufficio o beneficio.
2391. Un collegio che scientemente sceglie un indegno, perde, per
quella volta, il diritto a nuova elezione, e i singoli elettori che di
pròposito non osservano le forme sostanziali, possono essere
congruamente puniti dall’Ordinario. I chierici o laici che sapendolo
presentano o nominano un indegno, perdono per quella volta il diritto di
presentare o nominare.
2392. Fermo il canone 729, i simoniaci in fatto di uffici, benefici o
dignità, incorrono la scomunica riservata alla Sede Apostolica; sono
privati in perpetuo del diritto d’elezione, presentazione e nomina, e se
chierici, saranno inoltre sospesi.
2393-2394. Chi ha diritto di eleggere, presentare o nominate, se, non
curando l’autorità cui spetta confermare o istituire, conferisce
l’ufficio, il beneficio, la dignità, è subito privato, per quella volta,
dei suo diritto. Chi poi arbitrariamente occupa un beneficio, ufficio o
dignità, o, legittimamente designato, ne prende possesso o vi si
ingerisce prima di presentare, a chi di diritto, le lettere di conferma
ò istituzione, è inabile ad essi, e inoltre, sarà punito dall’Ordinario;
sia costretto con la sospensione, privazione di beneficio, ufficio,
dignità già posseduti e anche con la deposizione, a recedere subito,
dietro ammonimento, dalPoccupazione, governo o amministrazione. I
Capitoli, il Convento o altri che ammettono gli eletti, presentati o
nominati prima dell’esibizione delle lettere, rimangono sospesi dal loro
diritto, a beneplacito della Sede Apostolica.
2395. Chi accetta un ufficio, beneficio o dignità non vacante di
diritto e se ne lascia mettere in possesso, sarà ad essi inabile anche
in futuro e sarà punito con altre pene.
2396. Chi, ottenuto un ufficio o beneficio incompatibile col
precedente, presume ritenere anche questo, è privato d’entrambi.
2397-2398. Chi fuori Curia, promosso al Cardinalato, ricusa giurare
di presentarsi, salvo impedimento, entro un anno al Papa, è privato in
perpetuo della dignità cardinalizia. Chi, promosso all’ Episcopato,
trascura di ricevere la consacrazione dentro i tre mesi, non fa suoi i
frutti che vanno alla Fabbrica della Cattedrale, e, se ritarda per altri
tre mesi, rimane privo dell’Episcopato.
2399. I chierici maggiori che presumono abbandonare Tufficio loro
affidato dall’ Ordinario, senza licenza, saranno sospesi a divinis per
un tempo secondo i casi,
2400-2401. Un chierico che osa rassegnare in mano di laici un ufficio,
bene' ficio o dignità, sarà a tempo dall’Ordinario sospeso a divinis.
Chi persiste nel ritenerli dopo la legittima privazione o rimozione, o
non li dimetta tergiversando, premesso ammonimento, vi sarà costretto
con la sospensione ed altre pene, non esclusa la deposizione.
2402. L’Abate e Prelato nullius che contro il can. 322 non avranno
ricevuto la prescritta benedizione, sono sospesi dalla giurisdizione.
2403. Chi, non impedito, ometta di fare la professione di fede
prescritta, sarà ammonito, e passato un perentorio, contumace, sarà
punito anche con la privazione dell’ufficio, beneficio, dignità o
incarico, e intanto non ne percepirà i frutti.
TITOLO XIX
Abuso di potere o di ufficio ecclesiastico.
2404. L’abuso dei potere ecclesiastico, salve le prescrizioni per
speciali abusi, sarà punito a giudizio del Superiore secondo la gravità
della colpa.
2405. Il Vicario Capitolare o chiunque per se o per altri, sottragga,
distrugga, celi o muti sostanziaimente documenti di Curia, incorre la
scomunica riservata alla Santa Sede e L’Ordinario lo può punire anche
privandolo dell’ufficio o beneficio,
2406-2407. Chi nel comporre, scrivere, conservare atti, do cumenti o
libri della Curia o parrocchia, osa falsarli, adulterarli, distruggerli
o nasconderli, sarà privato dell’ufficio, e punito ancora dall’Ordinario
secondo la colpa. Chi dolosamente ricusa di trascrivere, trasmettere o
esibire a chi legittimamente lo chiede, atti, documenti e libri o
tradisce in qualsiasi modo il pròprio ufficio, può essere punito con la
privazione deH’ufficio o con la sospensione da esso, nonché con multa a
giudizio dell’Ordinario, Chi tenta di corrompere con doni o promesse gli
ufficiali di Curiamo ministri ecclesiastici, giudice, avvocato o
procuratore, sarà punito e costretto a riparare i danni cagionati,
2408. Chi esige oltre il dovuto per tasse o le aumenta, sarà
gravemente multato e, se recidivo, sospeso dall’ufficio o rimosso
secondo il caso, fermo l’obbligo di restituire il mal preso,
2409. Il Vicario Capitolare che concede dimissorie contro il can,
958, è sospeso a divinis.
2410-2411. I Superiori religiosi che illegittimamente osano rimettere
un loro suddito a un Vescovo estraneo per l’Ordinazione, rimangono
sospesi per un mese dalla Messa, Se poi ammettono al noviziato un
candidato non idoneo o senza le richieste testimoniali, o alla
professione contro il canone 571, saranno puniti secondo la colpa, non
esclusa la privazione dell’ufficio.
2412. L’Ordinario punirà secondo la colpa, non esclusa la deposizione,
quelle Superiore anche esenti che consumano le doti, o che omettono di
avvisare 1’Ordinario delle ammissioni da farsi al noviziato o alla
professione.
2413. Le Superiore le quali, indetta la visita, trasferiscono, non
consenziente il Visitatore, le religiose ad altre case; parimenti le
religiose che in qualsiasi modo inducono le altre a tacere interrogate
dal Visitatore, a dissimulare comunque la verità, a non esporla con
sincerità, o sotto qualsiasi pretesto le molestano per le risposte date
al Visitatore, saranno da questo dichiarate inabili ad uffici di governo,
e le Superiore deposte dall’ufficio. Quanto sopra vale anche per le
Religioni maschili.
2414. La Superiora che viola i sacri canoni nei riguardi della dovuta
libertà per la confessione, sarà ammonita dall’Ordinario e, se ricade,
privata I dell’ufficio, e se ne avviserà subito la Congregazione dei
Religiosi.
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